Gazzetta n. 154 del 5 luglio 2001 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 4 aprile 2001
Assegnazione risorse per progetti pilota di supporto alla promozione di occupazione e di impresa. (Deliberazione n. 51/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 1o marzo 1986, n. 64, recante la "Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno";
Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. con il quale viene, fra l'altro, disposta la soppressione del Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante disposizioni per il trasferimento delle competenze dei soppressi organismi dell'intervento straordinario e del relativo personale ed in particolare l'art. 19, comma 5, che istituisce un fondo per il finanziamento degli interventi ordinari nelle aree depresse del territorio nazionale;
Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104 ed in particolare l'art. 3 che sostituisce il comma 5 sopracitato;
Visto il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001);
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e del bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003;
Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57, recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati ed, in particolare, l'art. 14, comma 3, il quale prevede che gli oneri per il finanziamento delle iniziative di competenza dell'istituto per la promozione industriale (IPI) gravano sulle disponibilita' del Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Vista la propria delibera n. 155 del 21 dicembre 2000, con la quale, a valere sul Fondo ex art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e' stata disposta un'assegnazione di lire 30 miliardi (15,49 Meuro), per l'anno 2001, a favore del Ministero dell'industria, commercio ed artigianato, finalizzata alla promozione di occupazione e di impresa ed al finanziamento del programma di attivita' dell'Istituto per la promozione industriale (IPI);
Visto il programma di attivita' dell'IPI, approvato con decreto del Ministero dell'industria, commercio e artigianato del 22 marzo 2001;
Visto il libro bianco sulle politiche per l'innovazione e le nuove imprese, predisposto dal Ministero dell'industria, commercio e artigianato ed approvato dal Consiglio dei Ministri, nel quale sono previste, in particolare, azioni per favorire la creazione e lo sviluppo di nuove imprese;
Vista la nota del Ministro dell'industria, commercio e artigianato n. 900342 del 28 marzo 2001, nella quale viene fra l'altro evidenziato che, da un riesame del programma di attivita' dell'IPI, e' emerso che la predetta assegnazione di lire 30 miliardi non e' sufficiente a finanziare anche le azioni connesse alla creazione e allo sviluppo di nuove imprese, il cui costo e' valutato in lire 10 miliardi;
Considerato che,nella stessa nota, in attuazione degli indirizzi contenuti nel citato libro bianco si ritiene necessario realizzare alcuni progetti-pilota nelle aree depresse, che prevedano, attraverso la collaborazione tra universita', enti pubblici territoriali ed imprese, la creazione di strutture con funzioni di trasferimento tecnologico, di incubatore, di diffusione della cultura e di innovazione nel territorio;
Ritenuto condivisibile quanto proposto dal Ministro dell'industria, commercio e artigianato, tenuto conto che l'assegnazione di lire 30 miliardi per il finanziamento del programma di attivita' dell'IPI nel 2001, resta a carico, soltanto per il corrente esercizio, del citato Fondo ex art. 19, in quanto la legge n. 57/2001, che individua una diversa fonte di copertura finanziaria delle attivita' dell'istituto, e' stata emanata in data successiva rispetto alla delibera di questo Comitato n. 155 del 21 dicembre 2000, con la quale e' stata disposta la predetta assegnazione di lire 30 miliardi;
Considerato altresi' che, a partire dall'esercizio 2002, gli oneri finanziari concernenti le iniziative dell'IPI graveranno pertanto sul Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; Prende atto che l'assegnazione di lire 30 miliardi, di cui alla propria delibera n. 155 dei 21 dicembre 2000, citata in premessa, e' finalizzata esclusivamente alle attivita' previste nel programma dell'IPI per l'anno 2001;
Delibera:
Il Ministero dell'industria, commercio e artigianato e' autorizzato ad utilizzare, nel limite dell'importo di lire 10 miliardi (5,16 Meuro), le risorse disponibili alla data della presente delibera, a seguito di revoche e rideterminazione dei contributi per gli interventi di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per la realizzazione, tramite l'IPI, di progetti pilota nelle aree depresse. Tali progetti, finalizzati alla creazione e allo sviluppo di impresa, sono predisposti in linea con le indicazioni di politica industriale contenute nel libro bianco sulle politiche per l'innovazione e le nuove imprese citato in premessa e dovranno altresi' prevedere, nella loro fase attuativa, la collaborazione tra universita', enti pubblici territoriali e imprese.
Roma, 4 aprile 2001
Il Presidente delegato: Visco Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 2001 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 69
 
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