Gazzetta n. 154 del 5 luglio 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |
DECRETO 21 giugno 2001 |
Rettificazioni all'allegato n. 2 al decreto ministeriale 21 dicembre 2000, recante approvazione delle proposte formulate dalle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto e dalle province autonome di Trento e Bolzano. |
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IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno; Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive; Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, concernente le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992, gia' modificato e integrato dal decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319, e, da ultimo, modificato e integrato dal decreto ministeriale 9 marzo 2000, n. 133; Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse, ai sensi della predetta legge n. 488/1992, che prevede, in particolare, una rilevante partecipazione delle regioni nella programmazione ed assegnazione delle risorse finanziarie e nel procedimento di formazione delle graduatorie; Visto il decreto ministeriale del 21 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 13 del 17 gennaio 2001, con il quale, viste le proposte avanzatedalle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto e dalle province autonome di Trento e Bolzano, ai fini della formazione delle graduatorie del 2000 della legge n. 488/1992 per il "settore industria" e le successive determinazioni concordate con le regioni e le province autonome medesime in merito alla valutazione della compatibilita' delle proposte stesse con lo sviluppo complessivo di tutte le aree interessate e con le disposizioni del decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche ed integrazioni, sono state approvate le priorita' di cui all'art. 6-bis di quest'ultimo decreto; Vista la nota del 14 giugno 2001, prot. 1809/I, con la quale la regione Abruzzo - Direzione attivita' produttive - Servizio sviluppo dell'industria, nel comunicare che, per mero errore materiale, nelle proprie proposte poi assunte a base del citato decreto del 21 dicembre 2000, sono stati omessi i punteggi inerenti i servizi ammissibili, relativamente alla graduatoria ordinaria della medesima regione Abruzzo, ed e' stata richiesta la relativa conseguente rettifica; Ritenuto necessario pertanto apportare le necessarie conseguenti rettifiche al decreto ministeriale 21 dicembre 2000; Decreta: Articolo unico Nell'allegato n. 2 al decreto ministeriale del 21 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 13 del 17 gennaio 2001, nella graduatoria ordinaria della regione Abruzzo, ai servizi ammissibili di cui alle note da (1) a (26) devono intendersi attribuiti i seguenti punteggi: nelle aree denominate "CH A 1", "PE A 1" e "AQ A 1": per tutte le tipologie, punti 16; nelle aree denominate "CH A 2", "PE A 2" e "AQ A 2": per tutte le tipologie, punti 13; nelle aree denominate "CH B", "TE B" e "AQ B": per tutte le tipologie, punti 11. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 giugno 2001 Il Ministro: Marzano |
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