Gazzetta n. 154 del 5 luglio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DECRETO 5 marzo 2001
Attivita' non consentite ai dipendenti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con rapporto di lavoro a tempo parziale, in ragione della interferenza con i compiti istituzionali.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO di concerto con
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto l'art. 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, che ha previsto la possibilita' di costituire per il pubblico impiego rapporti di lavoro a tempo parziale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117, che regolamenta il rapporto di lavoro a tempo parziale;
Visto l'art. 58, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che ha confermato per i rapporti di lavoro a tempo parziale la disciplina contenuta nell'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;
Visto l'art. 21 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1999;
Visto l'art. 1, commi da 56 a 64, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto l'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140;
Visto l'art. 39, commi 25 e 26, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto l'art. 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, che ha trasferito al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i compiti e le strutture relative al turismo;
Considerato che, ai sensi della citata normativa, le amministrazioni devono provvedere, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, ad indicare le attivita' che, in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, sono comunque non consentite ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno;
Decreta:
Art. 1.
A tutti i dipendenti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ammessi al tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, oltre ai divieti contenuti nei commi 56-bis, 58 e 60 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e' fatto divieto di svolgere qualsiasi attivita' di consulenza, assistenza, rappresentanza o difesa nei casi giudiziari in cui e' controparte il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nonche' di effettuare prestazioni professionali di natura tecnico-legale per l'applicazione di leggi e regolamenti che disciplinano l'attivita' del Ministero stesso.
 
Art. 2.
A tutto il personale di cui all'art. 1 e' fatto divieto di esercitare attivita' di lavoro autonomo, subordinato o di consulenza che confliggano o siano di fatto incompatibili con la specifica attivita' di servizio svolta. In particolare non potranno essere esercitate:
1) attivita' presso ditte fornitrici di beni e servizi al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
2) attivita' presso ditte destinatarie di permessi, concessioni, autorizzazioni o altri provvedimenti recanti utilita' economiche o finanziarie emanati dal Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato;
3) attivita' presso ditte destinatarie di contributi, finanziamenti, agevolazioni, cofinanziamenti disposti o gestiti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
4) attivita' inerenti la sfera di attribuzioni di soggetti giuridici sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
5) attivita' presso o per conto di enti o societa' che svolgono attivita' di omologazione, di collaudo, di certificazione, di revisione periodica e straordinaria di impianti, processi e prodotti industriali.
 
Art. 3.
I competenti uffici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nei contratti di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, provvedono alla valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto di interesse non contemplati dalle ipotesi di incompatibilita' indicate negli articoli precedenti.
Roma, 5 marzo 2001
Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
Letta
Il Ministro
per la funzione pubblica
Bassanini
 
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