| Gazzetta n. 154 del 5 luglio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  
| DECRETO 22 giugno 2001 |  
| Rilevazione    dei    tassi    effettivi   globali   medi   ai   fini dell'applicazione della legge sull'usura. |  
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                        IL DIRIGENTE GENERALE              del Dipartimento del tesoro - Direzione V  Vista  la  legge  7  marzo  1996,  n.  108, recante disposizioni in materia  di  usura  e,  in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale  "il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio,  comprensivo  di  commissioni,  di  remunerazioni  a qualsiasi titolo  e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli   interessi   praticati   dalle  banche  e  dagli  intermediari finanziari  iscritti  negli  elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi  e  dalla  Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto   legislativo  1o settembre  1993,  n.  385,  nel  corso  del trimestre precedente per operazioni della stessa natura";  Visto   il  proprio  decreto  del  20 settembre  2000,  recante  la "Classificazione  delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai  fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari";  Visto  da  ultimo  il proprio decreto del 23 marzo 2001, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2001 e, in particolare, l'art.  3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano   dei  cambi  il  compito  di  procedere  per  il  trimestre 1o gennaio  2001-31 marzo  2001  alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;  Avute   presenti  le  "Istruzioni  per  la  rilevazione  del  tasso effettivo  globale  medio  ai  sensi  della legge sull'usura" emanate dalla  Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari  iscritti  nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto  legislativo n. 385/1993 (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n.  196  del  21 agosto  1999)  e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo;  Visto  l'art.  2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in base  al  quale  "a  decorrere  dal  1o gennaio  1999  [...] la Banca d'Italia  determina periodicamente un tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto) [...] al fine dell'applicazione degli strumenti giuridici che vi facciano rinvio quale parametro di riferimento";  Vista  la  rilevazione  dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati   dalle   banche   e   dagli  intermediari  finanziari  con riferimento  al  periodo 1o gennaio 2001-31 marzo 2001 e tenuto conto della variazione del valore medio del tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto) nel periodo successivo al trimestre di riferimento;  Vista  la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999 concernente l'attuazione   del   decreto  legislativo  n.  29/1993  e  successive modificazioni   e   integrazioni,   in   ordine   alla  delimitazione dell'ambito  di  responsabilita'  del  vertice  politico  e di quello amministrativo;  Atteso  che,  per  effetto  di  tale direttiva, il provvedimento di rilevazione  dei  tassi  effettivi  globali medi ai sensi dell'art. 2 della  legge  n.  108/1996 rientra nell'ambito di responsabilita' del vertice amministrativo;  Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;                              Decreta:                               Art. 1.  1.  I  tassi  effettivi  globali  medi, riferiti ad anno, praticati dalle  banche  e  dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al  trimestre  1o gennaio  2001-31 marzo  2001,  sono  indicati nella tabella riportata in allegato (allegato A).  2.  I  tassi  non  sono  comprensivi  della  commissione di massimo scoperto   eventualmente   applicata.   La  percentuale  media  della commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento e' riportata separatamente in nota alla tabella.  |  
|   |                                 Art. 2.  1. Il presente decreto entra in vigore il 1o luglio 2001.  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e  fino  al  30 settembre  2001,  ai  fini della determinazione degli interessi  usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati della meta'.  |  
|   |                                 Art. 3.  1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in  ciascuna  sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (allegato A).  2. Le banche e gli intermediari finanziari al fine di verificare il rispetto  del  limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996,  n.  108,  si attengono ai criteri di calcolo delle "istruzioni per  la  rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge   sull'usura"  emanate  dalla  Banca  d'Italia  e  dall'Ufficio italiano dei cambi.  3.  La  Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono per il trimestre 1o aprile 2001-30 giugno 2001 alla rilevazione dei tassi effettivi  globali  medi  praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari  con riferimento alle categorie di operazioni indicate nel decreto del Ministero del tesoro del 20 settembre 2000.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 22 giugno 2001                                        Il dirigente generale: Lauria  |  
|   |                                                             ALLEGATO A             ---->  Vedere allegato di pag. 11    <----
              RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI             GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA                          Nota metodologica    La  legge  7 marzo  1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura,  prevede  che  siano  resi noti con cadenza trimestrale i tassi  effettivi  globali  medi,  comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni   a   qualsiasi   titolo  connesse  col  finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.    Il  decreto  del  Ministero  del  tesoro  del  20 settembre 2000, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2000, ha ripartito  le operazioni di credito in categorie omogenee attribuendo alla  Banca  d'Italia  e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di rilevare i tassi.    La  rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche   dei   tassi  praticati  sulle  operazioni  censite  nel trimestre  di  riferimento.  Essa  e' condotta per classi di importo; limitatamente  a  talune  categorie  e'  data  rilevanza alla durata, all'esistenza  di  garanzie e alla natura della controparte. Non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi  che  non  riflettono  le  condizioni  del  mercato (ad esempio operazioni a tassi agevolati in virtu' di provvedimenti legislativi).    Per  le operazioni di "credito personale", "credito finalizzato", "leasing", "mutuo", "altri finanziamenti" e "prestiti contro cessione del  quinto  dello  stipendio"  i  tassi  rilevati  si riferiscono ai rapporti  di finanziamento accesi nel trimestre; per esse e' adottato un  indicatore  del  costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa  comunitaria  sul  credito  al consumo. Per le "aperture di credito  in  conto  corrente",  gli  "anticipi su crediti e sconto di portafoglio   commerciale"   e  il  "factoring",  i  cui  tassi  sono continuamente  sottoposti  a  revisione,  vengono  rilevati  i  tassi praticati  per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.    La  commissione  di  massimo scoperto non e' compresa nel calcolo del tasso ed e' oggetto di autonoma rilevazione e pubblicazione nella misura media praticata.    La  commissione  di  massimo scoperto non e' compresa nel calcolo del tasso ed e' oggetto di autonoma rilevazione e pubblicazione nella misura media praticata.    La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario.    I dati relativi agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di  cui all'art. 106 del medesimo testo unico sono stimati sulla base di  una  rilevazione  campionaria.  Nella costruzione del campione si tiene conto delle variazioni intervenute nell'universo di riferimento rispetto  alla  precedente  rilevazione. La scelta degli intermediari presenti  nel  campione  avviene per estrazione casuale e riflette la distribuzione  per  area  geografica.  Mediante opportune tecniche di stratificazione  dei  dati,  il  numero  di operazioni rilevate viene esteso  all'intero  universo attraverso l'utilizzo di coefficienti di espansione,  calcolati  come rapporto tra la numerosita' degli strati nell'universo e quella degli strati del campione.    La  Banca  d'Italia  e  l'Ufficio italiano dei cambi procedono ad aggregazioni  tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e  l'utilizzo  della  rilevazione.  La tabella, che e' stata definita sentiti la Banca d'Italia e l'ufficio italiano dei cambi, e' composta da  19  tassi  che  fanno  riferimento  alle  predette  categorie  di operazioni.    Le  categorie  di  finanziamento  riportate  nella  tabella  sono definite  considerando  l'omogeneita'  delle  operazioni  evidenziata dalle  forme  tecniche  adottate  e  dal livello dei tassi di mercato rilevati.    Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base  della  distribuzione  delle  operazioni  tra  le diverse classi presenti  nella  rilevazione  statistica;  lo  scostamento  dei tassi aggregati  rispetto  al dato segnalato per ciascuna classe di importo e' contenuto.    I  mercati  nei  quali  operano  le  banche  e  gli  intermediari finanziari   si  differenziano  talvolta  in  modo  significativo  in relazione  alla  natura  e  alla  rischiosita'  delle operazioni. Per tenere  conto  di  tali  specificita', alcune categorie di operazioni sono  evidenziate  distintamente  per  le  banche  e gli intermediari finanziari.    Data  la  metodologia  della  segnalazione,  i  tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca  d'Italia  nell'ambito  delle  statistiche decadali e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Ambedue le rilevazioni si riferiscono a campioni,  tra  loro  diversi,  di  banche; i tassi decadali non sono comprensivi  degli  oneri  e delle spese connessi col finanziamento e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo superiore a 150 milioni.    Secondo  quanto  previsto dalla legge, i tassi medi rilevati sono stati  corretti  in  relazione  alla  variazione del valore medio del tasso  ufficiale  di  sconto  nel  periodo successivo al trimestre di riferimento.  A  decorrere  dal 1o gennaio 1999, ai sensi del decreto legislativo  24 giugno  1998,  n.  213,  che reca le disposizioni per l'introduzione    dell'euro   nell'ordinamento   nazionale,   si   fa riferimento  alle  variazioni  del  tasso  la  cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.    Dopo  aver aumentato i tassi della meta', cosi' come prescrive la legge,  si  ottiene  il  limite  oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari.  |  
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