Gazzetta n. 154 del 5 luglio 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 22 giugno 2001 |
Rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai fini dell'applicazione della legge sull'usura. |
|
|
IL DIRIGENTE GENERALE del Dipartimento del tesoro - Direzione V Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale "il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura"; Visto il proprio decreto del 20 settembre 2000, recante la "Classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari"; Visto da ultimo il proprio decreto del 23 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2001 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di procedere per il trimestre 1o gennaio 2001-31 marzo 2001 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari; Avute presenti le "Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1999) e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo; Visto l'art. 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in base al quale "a decorrere dal 1o gennaio 1999 [...] la Banca d'Italia determina periodicamente un tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto) [...] al fine dell'applicazione degli strumenti giuridici che vi facciano rinvio quale parametro di riferimento"; Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1o gennaio 2001-31 marzo 2001 e tenuto conto della variazione del valore medio del tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto) nel periodo successivo al trimestre di riferimento; Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999 concernente l'attuazione del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilita' del vertice politico e di quello amministrativo; Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996 rientra nell'ambito di responsabilita' del vertice amministrativo; Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi; Decreta: Art. 1. 1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1o gennaio 2001-31 marzo 2001, sono indicati nella tabella riportata in allegato (allegato A). 2. I tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata. La percentuale media della commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento e' riportata separatamente in nota alla tabella. |
| Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il 1o luglio 2001. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 settembre 2001, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati della meta'. |
| Art. 3. 1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (allegato A). 2. Le banche e gli intermediari finanziari al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle "istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi. 3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono per il trimestre 1o aprile 2001-30 giugno 2001 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nel decreto del Ministero del tesoro del 20 settembre 2000. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 giugno 2001 Il dirigente generale: Lauria |
| ALLEGATO A ----> Vedere allegato di pag. 11 <----
RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA Nota metodologica La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari. Il decreto del Ministero del tesoro del 20 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2000, ha ripartito le operazioni di credito in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di rilevare i tassi. La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa e' condotta per classi di importo; limitatamente a talune categorie e' data rilevanza alla durata, all'esistenza di garanzie e alla natura della controparte. Non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad esempio operazioni a tassi agevolati in virtu' di provvedimenti legislativi). Per le operazioni di "credito personale", "credito finalizzato", "leasing", "mutuo", "altri finanziamenti" e "prestiti contro cessione del quinto dello stipendio" i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse e' adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le "aperture di credito in conto corrente", gli "anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale" e il "factoring", i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione, vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo. La commissione di massimo scoperto non e' compresa nel calcolo del tasso ed e' oggetto di autonoma rilevazione e pubblicazione nella misura media praticata. La commissione di massimo scoperto non e' compresa nel calcolo del tasso ed e' oggetto di autonoma rilevazione e pubblicazione nella misura media praticata. La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario. I dati relativi agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del medesimo testo unico sono stimati sulla base di una rilevazione campionaria. Nella costruzione del campione si tiene conto delle variazioni intervenute nell'universo di riferimento rispetto alla precedente rilevazione. La scelta degli intermediari presenti nel campione avviene per estrazione casuale e riflette la distribuzione per area geografica. Mediante opportune tecniche di stratificazione dei dati, il numero di operazioni rilevate viene esteso all'intero universo attraverso l'utilizzo di coefficienti di espansione, calcolati come rapporto tra la numerosita' degli strati nell'universo e quella degli strati del campione. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. La tabella, che e' stata definita sentiti la Banca d'Italia e l'ufficio italiano dei cambi, e' composta da 19 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni. Le categorie di finanziamento riportate nella tabella sono definite considerando l'omogeneita' delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati. Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo e' contenuto. I mercati nei quali operano le banche e gli intermediari finanziari si differenziano talvolta in modo significativo in relazione alla natura e alla rischiosita' delle operazioni. Per tenere conto di tali specificita', alcune categorie di operazioni sono evidenziate distintamente per le banche e gli intermediari finanziari. Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche decadali e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Ambedue le rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi decadali non sono comprensivi degli oneri e delle spese connessi col finanziamento e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo superiore a 150 milioni. Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati sono stati corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1o gennaio 1999, ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, che reca le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, si fa riferimento alle variazioni del tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto. Dopo aver aumentato i tassi della meta', cosi' come prescrive la legge, si ottiene il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari. |
|
|
|