| Gazzetta n. 154 del 5 luglio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |  
| DECRETO 24 maggio 2001 |  
| Concessione  del  trattamento straordinario di integrazione salariale per  contratto  di  solidarieta', in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.r.l.  L.  &  A.  Production,  unita' di Ferrara. (Decreto n. 29890). |  
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                        IL DIRETTORE GENERALE                della previdenza e assistenza sociale  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;  Visto  l'art.  5,  in  particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608,  che  individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;  Visto  l'art.  6,  del  predetto  decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta' stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8  febbraio 1996, registrato dalla  Corte  dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del beneficio   di  cui  al  comma  4,  dell'art.  6,  del  decreto-legge 1o ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre  1996,  n.  608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del 10 giugno 2000;  Vista l'istanza della societa' S.r.l. L. & A. Production, inoltrata presso   il   competente   ufficio  della  Direzione  generale  della previdenza  e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data  6  marzo  2001, che unitamente al contratto di solidarieta' per riduzione  di  orario  di  lavoro,  costituisce  parte integrante del presente provvedimento;  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in  data  5 gennaio 2001, stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dall'8 gennaio 2001, la  riduzione  massima  dell'orario  di lavoro da 40 ore settimanali, come   previsto   dal  contratto  collettivo  nazionale  del  settore industria   tessile   abbigliamento  applicato,  a  30,00  ore  medie settimanali  nei  confronti  di  un  massimo di lavoratori pari a 189 unita' di cui 2 dipendenti in part-time da 35 ore medie settimanali a 26,15  ore  medie  settimanali,  su  un  organico  complessivo di 205 unita';  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu' razionale impiego;                              Decreta:                               Art. 1.  E'  autorizzata,  per  il  periodo dall'8 gennaio 2001 al 7 gennaio 2002,  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui   all'art.   1,   del  decreto-legge  30 ottobre  1984,  n.  726, convertito,  con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella   misura  prevista  dall'art  6,  comma  3,  del  decreto-legge 1o ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre  1996,  n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  L.  &  A. Production, con sede in Ferrara, unita' di Ferrara, per  i  quali  e'  stato  stipulato  un contratto di salidarieta' che stabilisce,  per  12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da  40 ore settimanali a 30,00 ore medie settimanali nei confronti di un  numero  massimo  di  lavoratori  pari  a  189  unita',  di  cui 2 dipendenti in part-time da 35 ore medie settimanali a 26,15 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 205 unita'.  |  
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