| Gazzetta n. 154 del 5 luglio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLA SANITA' |  
| DECRETO 8 giugno 2001 |  
| Assistenza  sanitaria  integrativa  relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare. |  
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                      IL MINISTRO DELLA SANITA'  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, di attuazione della   direttiva   89/398/CEE,  concernente  i  prodotti  alimentari destinati ad una alimentazione particolare;  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  1o luglio  1982, concernente  l'assistenza  sanitaria integrativa relativa ai prodotti dietetici,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1982, n. 217;  Vista la legge n. 548 del 1993;  Visto il decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, in particolare l'art. 2, comma 3;  Visto  il  decreto del Ministro della sanita' 6 aprile 1994, n. 500 "Regolamento  concernente  l'attuazione  delle  direttive  91/321/CEE della  Commissione  del  14 maggio 1991 sugli alimenti per lattanti e alimenti  di  proseguimento  e  92/52/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992   sugli  alimenti  per  lattanti  e  alimenti  di  proseguimento destinati all'esportazione verso Paesi terzi;  Sentito  il  parere  della  conferenza  Stato-regioni, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;  Preso  atto  della  produzione  e  commercializzazione  di prodotti destinati  ad  una  alimentazione  particolare per persone affette da malattie   metaboliche  congenite,  da  morbo  celiaco,  compresa  la variante  clinica della dermatite erpetiforme, da fibrosi cistica del pancreas,   per  le  quali  la  dietoterapia  rappresenta  intervento irrinunciabile;  Preso atto che pur essendo l'allattamento al seno la migliore forma di  alimentazione per il neonato, nel caso di madri sieropositive per HIV,  si  rende  necessario  evitarlo  per  la possibile trasmissione materno-infantile della predetta infezione;  Considerato  che  e'  opportuno  rendere uniformi i procedimenti di certificazione  relativi alle malattie metaboliche congenite, fibrosi cistica  del  pancreas e morbo celiaco, nonche' rivedere i sistemi di distribuzione,  erogazione e rimborsabilita' degli specifici prodotti destinati  ad  una alimentazione particolare al fine del contenimento dei costi al Servizio sanitario nazionale;  Considerato  che  la  popolazione  affetta  da  morbo celiaco e' in progressivo aumento;  Considerato che il fabbisogno calorico giornaliero riconducibile ai carboidrati  deve  essere  superiore  al  55% dell'apporto energetico totale,  come  indicato  nel  piano  sanitario  1998-2000;  inclusi i carboidrati  complessi  naturalmente  privi di glutine provenienti da riso, patate, mais e legumi;  Considerato  che  in una dieta equilibrata, i carboidrati includono quelli  complessi  naturalmente privi di glutine provenienti da riso, patate, mais e legumi, nonche' quelli derivati da grano, orzo, segale e avena provenienti da pane, pasta e farina;  Considerato  che  l'apporto energetico totale va distinto per fasce di  eta' e sesso e che nella dieta usuale pane e pasta forniscono una quota di carboidrati superiore a riso, patate, mais e legumi;  Considerato che risulta difficile definire dei fabbisogni specifici per  le  malattie  metaboliche congenite, data la loro eterogeneita', nonche' per la condizione di nato da madre sieropositiva per HIV;                              Decreta:                               Art. 1                       Ambito di applicazione  1.   L'erogazione  dei  prodotti  destinati  ad  una  alimentazione particolare  rientra  nei  livelli essenziali di assistenza sanitaria per le persone affette da:    a) malattie metaboliche congenite;    b) fibrosi   cistica  o  malattia  fibrocistica  del  pancreas  o mucoviscidosi, ai sensi della legge n. 548/1993;    c) morbo  celiaco,  compresa  la variante clinica della dermatite erpetiforme.  2.  L'erogazione di sostituti del latte materno rientra nei livelli essenziali  di assistenza sanitaria per i nati da madri sieropositive per HIV, fino al compimento del sesto mese di eta'.  |  
|   |                                 Art. 2.                    Accertamento e certificazione  1.  Le  patologie  di  cui  all'art.  1,  comma 1, sono accertate e certificate  dai  centri  di riferimento a tal fine individuati dalle regioni.  2.  La  condizione  di  cui  all'art.  1,  comma  2, e' accertata e certificata  da  uno  specialista  del  Servizio  sanitario nazionale dipendente o convenzionato.  3.   Le   relazioni  diagnostiche  predisposte  in  sede  di  primo accertamento  delle  patologie  di cui al comma 1, indicano il regime dietetico  appropriato,  anche  in  relazione  all'eta'.  I centri di riferimento  adeguano  il regime dietetico dei pazienti affetti dalle patologie di cui al comma 1, in relazione alle condizioni cliniche ed all'eta'.  4.  Le regioni e le province autonome disciplinano le modalita' con le  quali  i  soggetti  di cui al comma 2 comunicano gli accertamenti eseguiti  alle  aziende unita' sanitarie locali di appartenenza degli assistiti.  |  
|   |                                 Art. 3.                 Morbo celiaco, compresa la variante                 clinica della dermatite erpetiforme  1.  La  tabella  1  indica,  per  sesso  e  per  fascia di eta', il fabbisogno calorico totale e la quota, pari al 35%, da soddisfare con i  prodotti senza glutine per i soggetti affetti da morbo celiaco. La tabella  riporta  altresi'  i corrispondenti tetti di spesa mensili a carico  del  Servizio  sanitario  nazionale, calcolati sulla base dei prezzi  medi  dei prodotti ed incrementati di una percentuale pari al 30% per tener conto di particolari esigenze nutrizionali.  2.  L'azienda  unita'  sanitaria locale di appartenenza annualmente autorizza  le  persone  alle  quali  e'  stato  certificato  il morbo celiaco,  compresa la variante clinica della dermatite erpetiforme, a fruire  dei  prodotti destinati ad una alimentazione particolare, nei limiti  di  spesa  mensile indicati nella tabella 1. Contestualmente, l'azienda rilascia alle stesse persone 12 buoni o altro "documento di credito"  -  anche di tipo magnetico - di valore pari ai citati tetti di  spesa,  con i quali i suddetti prodotti possono essere acquistati presso i fornitori convenzionati di cui all'art. 6.  3. Dalla data di attivazione del registro nazionale di cui all'art. 7,  comma  1,  le  regioni  e  le  province  autonome, anche in forma consorziata,  determinano  i  valori  massimi  di  spesa a carico del Servizio  sanitario  nazionale  per l'acquisto sul proprio territorio dei singoli prodotti di cui al presente articolo inclusi nel medesimo registro.  Contestualmente,  le  regioni  aggiornano i tetti di spesa mensili.  |  
|   |                                 Art. 4.                 Nati da madri sieropositive per HIV  1.  Il  medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, sulla base della certificazione di cui all'art. 2, comma 2, prescrive i  sostituti  del latte materno inclusi nel registro nazionale di cui all'art. 7, comma 1, per un fabbisogno non superiore a trenta giorni.  2. Dalla data di attivazione del registro nazionale di cui all'art. 7,  comma  1,  le  regioni  e  le  province  autonome, anche in forma consorziata,  determinano  i  valori  massimi  di  spesa a carico del Servizio  sanitario  nazionale  per l'acquisto sul proprio territorio dei singoli prodotti di cui al presente articolo.  |  
|   |                                 Art. 5.                   Malattie metaboliche congenite                   e fibrosi cistica del pancreas  1.  L'azienda  unita'  sanitaria locale di appartenenza annualmente autorizza  le  persone  alle  quali e' stata certificata una malattia metabolica  congenita  o la fibrosi cistica del pancreas a fruire dei prodotti  destinati  ad  una  alimentazione  particolare a carico del Servizio sanitario nazionale.  2.  Salvo  diversa  disciplina  regionale,  il  medico  di medicina generale   o   il   pediatra  di  libera  scelta,  sulla  base  della certificazione  di cui all'art. 2, comma 1, e del regime dietetico di cui  all'art.  2,  comma  3,  prescrive  alle  persone  autorizzate i prodotti  destinati  ad  una  alimentazione  particolare  inclusi nel registro  nazionale di cui all'art. 7, comma 1, per un fabbisogno non superiore a trenta giorni.  3.   Le   regioni  possono  stabilire  modalita'  organizzative  ed erogative, nonche' tetti di spesa mensili per le singole patologie.  |  
|   |                                 Art. 6.                       Modalita' di erogazione  1.  I prodotti di cui al presente decreto sono erogati direttamente dai centri di riferimento presso i quali sono in cura le persone, dai presidi   delle  aziende  unita'  sanitarie  locali,  dalle  farmacie convenzionate o, secondo direttive all'uopo emanate dalle regioni, da altri fornitori incaricati dalle aziende unita' sanitarie locali.  |  
|   |                                 Art. 7.                         Registro nazionale  1.  Presso la direzione generale della sanita' pubblica veterinaria degli  alimenti e della nutrizione e' istituito il registro nazionale dei  prodotti destinati ad un'alimentazione particolare erogati nelle singole  regioni  a  carico  del  Servizio sanitario nazionale con le indicazioni  delle  modalita'  erogative  scelte  dalle  regioni.  Le modalita'  tecniche di realizzazione di detto registro sono stabilite dal Ministero della sanita' d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.  2.  Le  regioni  e  le  aziende  unita'  sanitarie  locali attivano adeguati  sistemi di controllo sull'appropriatezza delle prescrizioni dei  prodotti  destinati  ad un'alimentazione particolare erogati sul proprio territorio e sul conseguente andamento della spesa.  |  
|   |                                 Art. 8.                      Tutela dei dati personali  1.  Alle  procedure  di  cui  al  presente  decreto si applicano le disposizioni  di  cui  agli  articoli 22 e 23 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni.  |  
|   |                                 Art. 9.                             Abrogazione  1.  Il  decreto  del  Ministro  della  sanita' 1o luglio 1982, e la successiva    modificazione,   concernenti   l'assistenza   sanitaria integrativa relativa ai prodotti dietetici sono abrogati.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 8 giugno 2001                                                Il Ministro: Veronesi  |  
|   |                                                             ALLEGATO I              ---->  Vedere allegato di pag. 17   <----  |  
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