| Gazzetta n. 153 del 4 luglio 2001 (vai al sommario) |  
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| DECRETO-LEGGE 3 luglio 2001, n. 255 |  
| Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno  scolastico 2001/2002. |  
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;  Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;  Vista  la  legge  3  maggio  1999,  n.  124,  ed in particolare gli articoli 1, 2 e 4;  Visto  il  decreto  del Ministro della pubblica istruzione 27 marzo 2000,  n.  123,  recante  norme  sulle  modalita'  di  integrazione e aggiornamento  delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1 e 2 della legge 3 maggio 1999, n. 124;  Considerato  lo  stato  di  incertezza  determinato dal contenzioso aperto  in relazione all'attuazione delle disposizioni della predetta legge  n.  124  del  1999,  concernenti l'integrazione delle predette graduatorie permanenti;  Considerato che tale stato di incertezza compromette l'espletamento delle procedure e delle operazioni preordinate all'assunzione a tempo indeterminato  del  personale  docente  sulle  cattedre  e i posti di insegnamento   per  gli  anni  scolastici  2000/200l  e  2001/2002  e all'assunzione  a tempo determinato del predetto personale per l'anno scolastico 2001/2002;  Ritenuta   la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  adottare specifiche  disposizioni  per  assicurare  le  predette  assunzioni e quindi garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002;  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 giugno 2001;  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del Ministro   dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;                              E m a n a il seguente decreto-legge
                                 Art. 1
    1.  Le  disposizioni  contenute nell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge  3  maggio  1999,  n.  124, si interpretano nel senso che nelle operazioni  di  prima integrazione delle graduatorie di base previste dall'articolo  401  del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con il decreto legislativo 16 aprile 1994,  n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della stessa legge,   hanno   titolo  all'inserimento  in  coda  alle  graduatorie medesime,  oltre  ai  docenti  che  chiedono  il  trasferimento dalla corrispondente  graduatoria  di  altra  provincia,  le  sottoelencate categorie  di  personale  docente ed educativo nel seguente ordine di priorita': a) primo  scaglione:  personale  che  sia  in  possesso dei requisiti   richiesti   dalle   norme  previgenti  per  la  partecipazione  ai   soppressi  concorsi per soli titoli alla data di entrata in vigore   della predetta legge n. 124 del 1999; b) secondo  scaglione:  docenti  che  abbiano superato le prove di un   precedente  concorso  per  titoli  ed  esami  anche  ai  soli fini   abilitativi  in  relazione  alla  medesima classe di concorso o al   medesimo  posto  e  siano inseriti, alla data di entrata in vigore   della  predetta  legge  n.  124  del  1999, in una graduatoria per   l'assunzione   del   personale  non  di  ruolo.  Si  prescinde  da   quest'ultimo  requisito  per  il  personale  che abbia superato le   prove  del  corrispondente concorso per titoli ed esami conclusosi   successivamente  al 31 marzo 1995. In tale scaglione sono compresi   anche  i  docenti  di  cui all'articolo 2, comma 2, della predetta   legge n. 124 del 1999.  2.  Le  disposizioni contenute nel Regolamento adottato con decreto del  Ministro  della  pubblica  istruzione  27 marzo 2000, n. 123, di seguito  Regolamento, si intendono modificate nel senso che i docenti per  cui  e'  previsto,  separatamente,  l'inserimento  nei  distinti scaglioni  di  cui  all'articolo  2,  comma  4,  lettere  a2)  e  b), confluiscono in un unico scaglione.  3.  Nella  fase  di  prima  integrazione  di  cui  al  comma 1, gli aspiranti  sono  graduati,  all'interno  dei  due  scaglioni,  con il punteggio  loro  spettante  in  base  ai  titoli  posseduti, valutati secondo la tabella annessa quale allegato A al regolamento.  4.  La graduatoria risultante a seguito della prima integrazione di cui  al  comma 1 viene utilizzata per le immissioni in ruolo relative agli  anni scolastici 2000/2001 e 2001/2002, e per il conferimento di supplenze  annuali  e  fino al termine delle attivita' didattiche per l'anno  scolastico  2001/2002.  I  contratti  a  tempo indeterminato, stipulati  dai  dirigenti  territorialmente  competenti  dopo  il  31 agosto,  comportano il differimento delle assunzioni in servizio al 1 settembre  dell'anno successivo, fermi restando gli effetti giuridici dall'inizio, dell'anno scolastico di conferimento della nomina.  5. I dirigenti territorialmente competenti procedono alle nomine di supplenza  annuale  e  fino  a  termine  delle  attivita'  didattiche attingendo alle graduatorie permanenti fino al 31 agosto 2001.  6.  Decorso  il  termine  del 31 agosto 2001 i dirigenti scolastici provvedono  alle nomine dei supplenti annuali a fino al termine delle attivita'  didattiche  attingendo  prioritariamente  alle graduatorie permanenti e in subordine alle graduatorie di istituto.  7. La riarticolazione delle graduatorie permanenti conseguente alle previsioni  di  cui ai commi 1, 2 e 3, non ha effetti sulle nomine in ruolo  gia'  conferite  che  sono  fatte  salve  nei  casi in cui gli interessati  non  siano  piu' in posizione utile ai fini delle nomine stesse.  Dal numero massimo complessivo delle nomine che il Consiglio dei   Ministri   autorizzera'  per  l'anno  scolastico  2001/2002  e' scomputato un numero di posti corrispondente a quelle delle posizioni salvaguardate.  |  
|   |                                 Art. 2
    1. A decorrere dall'anno scolastico 2002-2003, l'integrazione della graduatoria,  da  effettuare  con  periodicita'  annuale  entro il 31 maggio  di  ciascun  anno,  avviene  inserendo nello scaglione di cui all'articolo  1,  comma  1,  lettera  b),  gli  idonei dei concorsi a cattedre  e  posti,  per  titoli  ed esami e i possessori dei diplomi rilasciati   dalle   scuole   di   specializzazione  all'insegnamento secondario.  2.  Nella  integrazione  della  graduatoria  di  cui al comma 1, il personale  gia'  inserito  nelle  graduatorie  permanenti che intende aggiornare il proprio punteggio e quello che chiede l'inserimento per la  prima  volta  e'  graduato, nell'ambito del proprio scaglione, in base  ai  titoli posseduti, da valutare secondo le disposizioni della tabella  annessa  quale allegato A al regolamento di cui all'articolo 1,  comma  2. I servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali.  3.  L'articolo  401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come  modificato dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n.  124, si interpreta nel senso che l'integrazione e l'aggiornamento delle  graduatorie  si  realizza sulla base del punteggio spettante a ciascun  candidato  con  la  salvaguardia,  in  posizione di parita', dell'anzianita' di iscrizione in graduatoria.  |  
|   |                                 Art. 3
    1.  Le  variazioni  del  numero  degli  alunni iscritti in ciascuna istituzione  scolastica,  verificate  nella  fase di adeguamento alla situazione  di fatto, non comportano modifiche al numero delle classi autorizzate  in  organico  di  diritto dal dirigente territorialmente competente.   Incrementi   del  numero  delle  classi,  eventualmente indispensabili,  sono  disposti  dal  competente dirigente scolastico secondo  i  parametri  di  cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione  24 luglio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  264  dell'11  novembre  1998,  e  successive integrazioni.  2.  I  posti e gli spezzoni di orario derivanti dagli incrementi di classe  di  cui al comma 1 non modificano il numero e la composizione dei  posti  e delle cattedre, anche costituiti tra piu' scuole, cosi' come deteminate nell'organico di ciascun anno.  3.  La  formazione  di  classi  di cui al comma 1 e' comunicata dal dirigente  scolastico  al dirigente territorialmente competente entro il  10  luglio  di  ciascun  anno  per la copertura, nella fase delle utilizzazioni, dei posti e degli spezzoni di orario che non sia stato possibile  coprire  con  personale  a  disposizione all'interno della stessa istituzione scolastica.  |  
|   |                                 Art. 4
    1.   Le  assunzioni  a  tempo  indeterminato,  i  provvedimenti  di utilizzazione,  di  assegnazione  provvisoria  e  comunque  quelli di durata  annuale  riguardanti  il  personale  di  ruolo, devono essere completati  entro  il  31  luglio  di ciascun anno. A regime entro lo stesso  termine  devono  essere conferiti gli incarichi di presidenza delle  istituzioni  scolastiche.  Entro  la medesima data i dirigenti territorialmente   competenti  procedono  altresi'  alle  nomine  dei supplenti   annuali,  e  fino  al  termine  dell'attivita'  didattica attingendo alle graduatorie permanenti provinciali.  2.  Decorso  il  termine  del  31  luglio,  i  dirigenti scolastici provvedono  alle nomine dei supplenti annuali e fino al termine delle attivita'   didattiche   attingendo   alle   graduatorie   permanenti provinciali. Per le nomine relative alle supplenze brevi e saltuarie, il dirigente utilizza le graduatorie di istituto, predisposte, per la prima  fascia,  in  conformita'  ai  nuovi  criteri  definiti  per le graduatorie permanenti dagli articoli 1 e 2.  3. Limitatamente all'anno scolastico 2001/2002 il termine di cui ai commi  1  e  2  e'  fissato  al  31  agosto  2001.  Il termine di cui all'articolo 3, comma 3, e' fissato al 31 luglio 2001.  |  
|   |                             Art. 4-bis (1)        (( Personale amministrativo, tecnico e ausiliario ))
    ((  1.  Il  disposto  dell'articolo  4,  comma 1, primo periodo, si applica  anche  con  riferimento  ai provvedimenti di assunzione, con contratto   a  tempo  indeterminato,  del  personale  amministrativo, tecnico  e  ausiliario  (ATA).  Decorso  il  termine  del  31 luglio, all'adozione  dei  provvedimenti di assunzione, con contratto a tempo determinato,   del   predetto   personale,   provvedono  i  dirigenti scolastici.  Si  applicano in ogni caso le disposizioni in materia di programmazione  delle  assunzioni del personale delle amministrazioni pubbliche  di  cui  all'articolo  39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. ))  |  
|   |                             Art. 4-ter (1)                      (( Personale educativo ))
    ((  1.  I  distinti ruoli provinciali del personale educativo degli istituti  di  cui all'articolo 446 del testo unico delle disposizioni legislative  in  materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono unificati.  2.   Per   l'assunzione  del  personale  educativo  individuato  in relazione    alle    esigenze    delle    attivita'   convittuali   e semiconvittuali,  e  comunque  nel  rispetto  dei  criteri  di cui al medesimo   articolo   446  del  citato  testo  unico,  si  utilizzano graduatorie provinciali unificate.  3.  La distinzione tra alunni convittori e alunne convittrici opera ai  soli  fini  dell'individuazione  dei  posti  di  organico  per le esigenze   delle   attivita'  convittuali  da  affidare  a  personale educativo rispettivamente maschile e femminile. ))  |  
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    1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.    Dato a Roma, addi' 3 luglio 2001                               CIAMPI                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio                              dei Ministri                              Moratti,    Ministro   dell'istruzione,                              dell'universita' e della ricerca                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e                              delle finanze                              Frattini,   Ministro  per  la  funzione                              pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli  |  
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