| Gazzetta n. 153 del 4 luglio 2001 (vai al sommario) |  
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| DECRETO LEGISLATIVO 9 maggio 2001, n. 257 |  
| Disposizioni   integrative   e  correttive  del  decreto  legislativo 26 maggio   2000,   n.   241,   recante  attuazione  della  direttiva 96/29/Euratom  in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti. |  
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                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;  Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, ed in particolare l'articolo 1,  che  consente l'emanazione, nel termine di due anni dalla data di entrata   in  vigore  della  legge,  di  disposizioni  integrative  e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1 dello stesso articolo;  Visto il decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241;  Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;  Vista la direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che  stabilisce  le  norme  fondamentali  di  sicurezza relative alla protezione  sanitaria  della  popolazione  e  dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti;  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2001;  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;  Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001;  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  e del commercio  con  l'estero,  di  concerto  con  i Ministri degli affari esteri,   della   giustizia,   del   tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione  economica, della sanita', dell'ambiente, del lavoro e della previdenza sociale e per gli affari regionali;                              E m a n a                  il seguente decreto legislativo:                               Art. 1.  1.  Nel  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal  decreto  legislativo  26 maggio  2000,  n.  241, dopo l'articolo 10-octies e' inserito il seguente:  "Art.  10-novies  (Disposizioni  particolari  per  taluni  tipi  di prodotti).  -  1.  In  applicazione dei principi generali di cui agli articoli  2  e  115-bis, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  su  proposta del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri    dell'ambiente,    dell'industria,    del    commercio   e dell'artigianato,  dell'interno  e  del  lavoro  e  della  previdenza sociale,  sentita  l'ANPA,  e sulla base delle eventuali segnalazioni della  sezione speciale della commissione tecnica di cui all'articolo 10-septies,  nonche'  degli  organismi della pubblica amministrazione interessati   all'applicazione  del  presente  capo,  possono  essere disposte  particolari  limitazioni, o la soggezione ai divieti di cui all'articolo  98,  comma  1,  per  le  attivita'  volte  a mettere in circolazione,  produrre,  importare, impiegare, manipolare o comunque detenere,  quando tali attivita' sono svolte a fini commerciali, tipi di  prodotti  o  singoli  prodotti che contengano materie radioattive naturali  derivanti dalle attivita' di cui all'articolo 10-bis, comma 1, lettere c) e d).".  2.  L'articolo  24  del  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come  modificato  dal  decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, e' sostituito dal seguente:  "Art.  24 (Comunicazione preventiva di cessazione di pratica). - 1. Chiunque  intenda  cessare  una pratica soggetta alle disposizioni di cui  all'articolo  22  deve darne comunicazione, almeno trenta giorni prima  della  prevista  cessazione, alle amministrazioni competenti a ricevere la comunicazione di cui allo stesso articolo 22.  2.  Con il decreto di cui all'articolo 22, comma 5, sono fissate le condizioni e le modalita' per la comunicazione di cui al comma 1.".  3.  All'articolo  4,  comma  3, lettera m), del decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  230,  come  modificato  dal  decreto legislativo 26 maggio  2000,  n.  241,  le parole: "Se il prodotto dei fattori di modifica  e'  uguale a 1; 1 Sv = 1 J kg elevato a -1" sono sostituite dalle seguenti: "Le dimensioni del sievert sono J kg elevato a -1". 
                                         Avvertenza:              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto          dell'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.            Per  le  direttive  CEE  vengono  forniti  gli estremi di          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'          europee (GUCE).          Note alle premesse:              - Gli articoli 76 e 87 della Costituzione recitano:              "Art.  76. - L'esercizio della funzione legislativa non          puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione          di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo          limitato e per oggetti definiti."              "Art.  87.  - Il Presidente della Repubblica e' il Capo          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale".              Puo' inviare messaggi alle Camere.              Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la          prima riunione.              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di          legge di iniziativa del Governo.              Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di          legge e i regolamenti.              Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla          Costituzione.              Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari          dello Stato.              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,          l'autorizzazione delle Camere.              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara la          stato di guerra deliberato dalle Camere.              Presiede il Consiglio superiore della magistratura.              Puo' concedere grazia e commutare le pene.              Conferisce le onorificenze della Repubblica.              -  La legge 5 febbraio 1999, n. 25, reca: "Disposizioni          per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza          dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -  legge comunitaria          1998, l'art. 1 della suddetta legge cosi' recita:              "Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di          direttive  comunitarie).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad          emanare,  entro il termine di un anno dalla data di entrata          in vigore della presente legge, decreti legislativi recanti          le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione alle direttive          comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.              2.  I  decreti  legislativi sono adottati, nel rispetto          dell'art.  14  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su          proposta  del  Presidente del Consiglio dei Ministri, o del          Ministro  competente  per  il coordinamento delle politiche          comunitarie,  e  dei  Ministri con competenza istituzionale          prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli          affari  esteri,  di  grazia  e  giustizia,  del tesoro, del          bilancio  e  della programmazione economica e con gli altri          Ministri   interessati   in   relazione  all'oggetto  della          direttiva, se non proponenti.              3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui          all'allegato  B, a seguito di deliberazione preliminare dei          Consiglio  dei  Ministri,  sono  trasmessi  alla Camera dei          deputati  al Senato della Repubblica perche' su di essi sia          espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione,          il parere delle commissioni competenti per materia; decorso          tale  termine  i  decreti sono emanati anche in mancanza di          detto  parere.  Qualora  il  termine previsto per il parere          delle  commissioni scada nei trenta giorni che precedono la          scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente,          questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.              4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della          presente   legge,  nel  rispetto  dei  principi  e  criteri          direttivi  da essa fissati, il Governo puo' emanare, con la          procedura   indicata   nei   commi   2  e  3,  disposizioni          integrative e corrispettive dei decreti legislativi emanati          ai sensi del comma 1.".              -  Il  decreto  legislativo  26 maggio  2000,  n.  241,          riguarda:  "Attuazione  della  direttiva  96/29/Euratom  in          materia  di  protezione  sanitaria  della popolazione e dei          lavoratori  contro  i  rischi  derivanti  dalle  radiazioni          ionizzanti"              -   Il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  230,          riguarda:   "Attuazione   delle  direttive  89/618/Euratom,          90/641/Euratom, 92/3/ Euratom e 96/29/Euratom in materia di          radiazioni ionizzanti".              -  La  direttiva  96/29/Euratom  e'  pubblicata in GUCE          L. 159 del 29 giugno 1996.              -  Il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,          riguarda:    "Conferimento    di    funzioni    e   compiti          amministrativi  dello  Stato  alle  regioni  ed  agli  enti          locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,          n. 59".          Nota all'art. 1:              -  Per  quanto concerne il decreto legislativo 17 marzo          1995,  n.  230, come modificato dal decrerto legislativo 26          maggio  2000,  n.  241, vedi note alle permesse. Si riporta          qui  di seguito l'art. 4, comma 3, lettera m), del suddetto          decreto,  cosi' come modificato dal decreto legislativo qui          pubblicato: "Inoltre, si intende per:                a) - l) (omissis);                m)  sievert  (SV):  nome speciale dell'unita' di dose          equivalente  o  di dose efficace. Le dimensioni del sievert          sono J kg elevato a -1.                quando  la  dose  equivalente o la dose efficace sono          espresse in rem valgono le seguenti relazioni:          1  rem = 10 elevato a -2 Sv          1 Sv = 100 rem";
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                                         Note all'art. 2:              -  Per  quanto concerne il decreto legislativo 17 marzo          1995,  n.  230,  come modificato dal decreto legislativo 26          maggio 2000, n. 241, vedasi note alle premesse.              - Si riporta qui di seguito l'art. 68-bis, comma 1, del          suddetto   decreto,   cosi'  come  modificato  dal  decreto          legislativo qui pubblicato:                "1.  Su  motivata  richiesta  di autorita' competenti          anche  di  altri  Paesi  appartenti all'Unione europea o di          soggetti,  anche  di  detti  Paesi,  che  siano titolari di          incarichi   di   sorveglianza   fisica   o   medica   della          radioprotezione  del  lavoratore,  il  lavoratore trasmette          alle  autorita'  o  ai  soggetti  predetti  le informazioni          relative alle dosi ricevute. La richiesta delle autorita' o          dei  soggetti  di  cui  sopra  deve  essere  motivata dalla          necessita'   di   effettuare   le   visite   mediche  prima          dell'assunzione  oppure  di  esprimere  giudizi  in  ordine          all'idoneita'   a   svolgere  mansioni  che  comportino  la          classificazione   del   lavoratore  come  esposto,  oppure,          comunque, di tenere sotto controllo l'ulteriore esposizione          del lavoratore".              -  Si  riporta  qui' di seguito l'art. 81, comma 4, del          suddetto   decreto,   cosi'  come  modificato  dal  decreto          legislativo qui pubblicato:                "4.  Entro  tre mesi dalla cessazione del rapporto di          lavoro  o  dell'attivita' d'impresa comportante esposizione          alle  radiazioni  ionizzanti  la  documentazione  di cui al          comma  1,  lettere  d),  e)  ed  f) va consegnata al medico          addetto  alla  sorveglianza  medica  che  provvede alla sua          trasmissione,  unitamente  al documento di cui all'art. 90,          all'ISPESL   che  assicurera'  la  loro  conversazione  nel          rispetto dei termini previsti dall'art. 90, comma 3."              -  Si  riporta  qui di seguito l'art. 115-ter, comma 4,          del  suddetto  decreto,  cosi'  come modificato dal decreto          legislativo qui pubblicato:                "4.   Nel   caso  in  cui  individui  dei  gruppi  di          riferimento  della  popolazione possono ricevere, a seguito          di  esposizioni potenziali in installazioni di cui all'art.          29,   dosi   superiori  ai  livelli  determinati  ai  sensi          dell'art.  115,  comma  2, le amministrazioni competenti al          rilascio   del  nulla  osta  di  cui  all'art.  29  stesso,          dispongono  l'inclusione  della  pratica  nei  piani di cui          all'art.  115-quater,  comma 1. Le predette amministrazioni          inseriscono,  a tale scopo, apposite prescrizioni nel nulla          osta  e  inviano  copia  del  provvedimento  autorizzativo,          insieme  a  tutte  le valutazioni relative alle esposizioni          potenziali,  alle  autorita' di cui all'art. 115-quater, ai          fini della predisposizione dei piani di intervento".
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                                         Note all'art. 3:              -  Per  quanto concerne il decreto legislativo 17 marzo          1995,  n.  230,  come  modificato  dal  decreto legislativo          26 maggio 2000, n. 241, vedasi note alle premesse.              -  Si  riporta  qui di seguito l'art. 143, del suddetto          decreto,  cosi' come modificato dal decreto legislativo qui          pubblicato:              "Art.  143.  -  1.  Alle contravvenzioni di cui ai capi          III-bis,   IV  e  VIII  del  presente  decreto  si  applica          l'istituto  della prescrizione di cui agli articoli da 19 a          25 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758."              -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica          13 febbraio   1964,   n.  185,  riguarda:  sicurezza  degli          impianti  e  protezione  sanitaria  dei  lavoratori e delle          popolazioni  contro  i pericoli delle radiazioni ionizzanti          derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare.              -  L'art.  92 del suddetto decreto del Presidente della          Repubblica cosi' recita:              "Art.  92  (Comunicazioni  concernenti la detenzione di          sorgenti). - Oltre a quanto disposto dall'art. 93, chiunque          detiene,  a qualsiasi titolo, sostanze radioattive naturali          o   artificiali,   comunque   confezionate   ed  apparecchi          contenenti  dette sostanze, ovvero apparecchi generatori di          radiazioni  ionizzanti,  di qualsiasi tipo, fissi o mobili,          deve  darne  comunicazione  entro  dieci  giorni  al medico          provinciale, e, ove di loro competenza, all'ispettorato del          lavoro  e  al  comandante  di  porto,  indicando i mezzi di          protezione posti in atto.              Qualora  sussistano  possibilita'  di  rischio  per  la          popolazione,  il  medico provinciale, indipendentemente dal          procedimento   penale,   prescrive   le  necessarie  misure          protettive   e   all'occorrenza   dispone   il  divieto  di          utilizzazione delle sorgenti".              -  Si  riporta  qui di seguito l'art. 146, comma 2, del          suddetto   decreto,   cosi'  come  modificato  dal  decreto          legislativo qui pubblicato:                "2.  Qualora  i soggetti di cui al comma 1 siano gia'          in  possesso  di provvedimenti autorizzativi ai sensi delle          disposizioni  precedentemente  vigenti,  ivi incluse quelle          dell'art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, debbono          chiedere, entro due anni, la conversione o la convalida dei          provvedimenti  medesimi alle amministrazioni titolari della          potesta'   autorizzativa  secondo  le  norme  del  presente          decreto.".              -  La  legge  31  dicembre  1962,  n.  1860,  riguarda:          "Impiego  pacifico  dell'energia nucleare". L'art. 13 della          suddetta legge, cosi' recita:              "Art. 13. Oltre quanto prescritto dagli articoli 91, 96          e  102  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 13          febbraio 1964, n. 185, l'impiego degli isotopi radioattivi,          quando  la  quantita'  di  radioattivita'  che  si  intende          utilizzare  e'  pari  o  superiore  ai  valori di quantita'          totale  di radioattivita' o di peso che saranno determinati          con  decreto  del  Ministro per l'industria e il commercio,          emanato  con  le forme dell'art. 30, decreto del Presidente          della  Repubblica  13 febbraio  1964, n. 185, e' sottoposto          all'autorizzazione ministeriale rilasciata dal Ministro per          l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per          il  lavoro e la previdenza sociale per gli usi industriali;          dallo  stesso  Ministro  per l'industria e il commercio, di          concerto  con  i  Ministri  per  il  lavoro e la previdenza          sociale  e  per  l'agricoltura  e  le  foreste  per gli usi          agricoli,  con  i  Ministri  per  il lavoro e la previdenza          sociale  e per la pubblica istruzione per gli usi didattici          e  con  i  Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e          per  la  sanita'  per  gli  usi  diagnostici, terapeutici e          sperimentali clinico-sanitari.              Sono    esenti    dall'autorizzazione    gli   istituti          universitari  e  gli  altri istituti scientifici di diritto          pubblico  che  impieghino  i  radioisotopi esclusivamente a          scopo di ricerca scientifica.              Con  decreto  del  Ministro  per  l'industria  e per il          commercio,  di  concerto  con  i Ministri interessati, sono          emanate  le  norme relative al rilascio dell'autorizzazione          per l'impiego dei radioisotopi.".              Si  riporta  qui  di  seguito  l'art.  148, comma 1 del          suddetto   decreto,   cosi   come  modificato  dal  decreto          legislativo qui pubblicato:                "1. I procedimenti autorizzativi previsti dal decreto          del   Presidente  della  Repubblica  13  febbraio  1964,  e          dall'art.  13  della  legge  31 dicembre  1962 n. 1860, che          siano  in  corso  al momento dell'applicazione del presente          decreto, continuano, con esclusione di quelli inerenti alla          disattivazione   degli   impianti   nucleari,   ad   essere          disciplinati   dalle   stesse   disposizioni   ai  relativi          provvedimenti  di autorizzazione conclusivi si applicano le          disposizioni  dell'art.  146,  a  decorrere  dalla  data di          emanazione di tali provvedimenti.".
                           |  
|   |                                 Art. 4.  1. Nell'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come  modificato  dal  decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, il paragrafo 1.1 e' sostituito dal seguente:    "1.1.  Sono  classificati  lavoratori  esposti i soggetti che, in ragione  della  attivita'  lavorativa  svolta per conto del datore di lavoro,  sono  suscettibili  di superare in un anno solare uno o piu' dei seguenti valori:      a) 1 mSv di dose efficace;      b) 15 mSv di dose equivalente per il cristallino;      c) 50  mSv di dose equivalente per la pelle, calcolato in media su  1  cm2  qualsiasi  di  pelle,  indipendentemente dalla superficie esposta;      d) 50  mSv  di  dose  equivalente  per mani, avambracci, piedi, caviglie.".  2.  L'allegato  VII  del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come  modificato  dal  decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, e' modificato come segue:    a) ai   punti   2.7   e   2.16   sono  soppresse  le  parole:  "e dell'eventuale  accesso di propri funzionari nel luogo di svolgimento della pratica";    b) il punto 3.5 del paragrafo 3 e' sostituito dal seguente:      "3.5.  In  ottemperanza  all'obbligo di cui all'articolo 24 del presente  decreto,  l'intendimento  di  cessazione della pratica deve essere  comunicato,  almeno trenta giorni prima, alle amministrazioni di  cui  al  punto 3.1; alla comunicazione e' allegata una relazione, sottoscritta  dall'esperto  qualificato  per  gli  aspetti di propria competenza,  che  descriva  le  operazioni previste per la cessazione stessa,  quali la destinazione prevista per le sorgenti di radiazioni detenute  e  per  gli  eventuali rifiuti prodotti durante la gestione della pratica e durante le operazioni connesse alla cessazione.";    c) dopo il punto 3.5 del paragrafo 3, e' aggiunto il seguente:      "3.6.  Al termine delle operazioni di cessazione di una pratica con   materie  radioattive  l'esercente  la  pratica  trasmette  alle amministrazioni  di  cui  al  punto  3.1  una relazione, sottoscritta dall'esperto  qualificato  per gli aspetti di propria competenza, che attesti   l'assenza   di   vincoli   di   natura   radiologica  nelle installazioni  in  cui  la pratica e' stata effettuata. La pratica si considera  cessata,  a  tutti  gli effetti, trascorsi sessanta giorni dall'invio, mediante raccomandata, della relazione.".  3.  Nel  punto  6.1  del  paragrafo 6 dell'allegato VII del decreto legislativo  17 marzo  1995,  n.  230,  come  modificato  dal decreto legislativo   26 maggio  2000,  n.  241,  le  parole:  "comunicazioni previste  nel  presente allegato si utilizzano" sono sostituite dalle seguenti:  "comunicazioni  previste  nel  presente  allegato da parte delle agenzie regionali e delle province autonome di cui all'articolo 22, comma 1, nonche' da parte dei soggetti di cui all'articolo 18 del presente decreto, si utilizzano.".  4.  L'allegato  IX  del  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come  modificato  dal  decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, e' modificato come segue:    a) il punto 1.2 del paragrafo 1 e' sostituito dal seguente:      "1.2.  Fermo restando quanto disposto per le pratiche di cui al successivo punto 1.3, sono soggette al nulla osta di cui all'articolo 27 del presente decreto le pratiche comportanti l'impiego di:        a) macchine  radiogene  con  caratteristiche costruttive tali che l'energia massima delle particelle accelerate sia superiore a 200 keV;        b) sorgenti  di  radiazioni con produzione media nel tempo di neutroni su tutto l'angolo solido superiore a 104 al secondo;        c) materie  radioattive  allorche'  il  valore  massimo della concentrazione  di  attivita'  per  unita'  di massa sia superiore ai valori  indicati nella tabella IX-1 ed inoltre si verifichi una delle seguenti condizioni:          1)  l'attivita'  totale  presente  nella  installazione sia superiore per un fattore 103 ai valori indicati nella tabella IX-1;          2)     l'attivita'     totale    pervenuta    o    prodotta nell'installazione  in  ragione  d'anno  solare  sia superiore per un fattore 50 ai valori di cui al punto l.2.c).l.";    b) dopo il punto 1.2 del paragrafo 1, e' aggiunto il seguente:      "1.3.    Ferme   restando   le   disposizioni   di   cui   agli articoli 18-bis  e  98  del presente decreto, le installazioni in cui vengano  svolte  le  pratiche  di  cui  all'articolo 27, comma 2-bis, lettere  a),  c)  e  d) nonche' quelle di cui all'articolo 98, per le quali  sia  stata concessa la deroga, sono comunque soggette al nulla osta di cui allo stesso articolo 27 indipendentemente dal verificarsi delle condizioni di cui al punto 1.2.";    c) nei  punti 2.l.a).l.B e 2.l.a).2.B del paragrafo 2, le parole: "detenuta  in  ragione d'anno solare" sono sostituite dalle seguenti: "pervenuta o prodotta in ragione d'anno solare";    d) al  punto  2.1  del  paragrafo 2, lettera b) sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole: ", ad eccezione delle macchine radiogene che   accelerino  elettroni  con  energia  massima  di  accelerazione inferiore o uguale a 25 MeV.";    e) al  punto  2.1 del paragrafo 2, lettera c) le parole "uguale o superiore  a  20 MeV" sono sostituite dalle seguenti: "superiore a 25 MeV.";    f) nel  punto  2.4  del  paragrafo  2  sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Ai fini della soggezione al nulla osta, la verifica delle  condizioni di cui al punto 1.2 per eventuali altre sorgenti di radiazioni  e'  effettuata  separatamente  da  quella  relativa  alle sorgenti di radiazioni contenute in dette apparecchiature.";    g) nel  punto  2.5  sono  aggiunte,  in fine, le seguenti parole: "Detta  esclusione non si applica alle macchine radiogene impiegate a scopo  di  terapia  medica  ne'  alle  sorgenti  di radiazioni di cui all'articolo 27, comma 1-bis, ed al paragrafo 7 del presente allegato che   siano  costituite  da  macchine  radiogene  impiegate  a  scopo industriale o di ricerca scientifica.";    h) nel  punto  3.3.a).2  del  paragrafo 3 le parole: "detenuta in ragione  d'anno solare," sono sostituite dalle seguenti: "pervenuta o prodotta in ragione d'anno solare,";    i) il  punto 3.4.b).4 del paragrafo 3 e' sostituito dal seguente: "4 delle attivita' lavorative con materie radioattive naturali di cui al capo III-bis.";    l) dopo  il  punto  3.4.b).4  del  paragrafo  3  e'  aggiunto  il seguente:      "5 delle sorgenti di radiazioni di cui al punto 2.4.";    m) nei  punti 5.2 e 5.9 del paragrafo 5 sono soppresse le parole: "e   dell'eventuale   accesso  di  propri  funzionari  nel  luogo  di svolgimento della pratica";    n) nel  punto  6.1  del  paragrafo  6  sono aggiunte, in fine, le seguenti   parole:   "tenendo   altresi'   conto   delle  particolari disposizioni di cui al punto 2.4 e delle modalita' di applicazione di cui al paragrafo 3.";    o) nel  punto  10.1  del  paragrafo  10 le parole: "comunicazioni previste  nel  presente allegato si utilizzano" sono sostituite dalle seguenti: "comunicazionipreviste nel presente allegato da parte delle amministrazioni  di  cui  all'articolo  29  del  presente decreto, si utilizzano". 
                                         Note all'art. 4:              -  Per  quanto concerne il decreto legislativo 17 marzo          1995,  n.  230,  come modificato dal decreto legislativo 26          maggio  2000, n. 241, vedasi note alle premesse. Si riporta          qui  di seguito l'allegato VII, punti 2.7 e 2.16 e 6.1, del          suddetto   decreto   cosi'   come  modificato  dal  decreto          legislativo qui pubblicato:                "2.7.  A  seguito  del ricevimento dei pareri o della          conclusione  della  conferenza di servizi di cui alla legge          n.  241/1990  il  Ministero dell'industria, del commercio e          dell'artigianato   comunica   all'interessato  l'esito  del          procedimento  e,  in  caso  positivo  provvede  al rilascio          dell'autorizzazione.              (Omissis).              2.16.  A  seguito  del  ricevimento  dei pareri o della          conclusione  della  conferenza di servizi di cui alla legge          n.  241/1990  il  Ministero  dell'industria del commercio e          dell'artigianato   comunica   all'interessato  l'esito  del          procedimento  e,  in  caso  positivo  provvede  al rilascio          dell'autorizzazione alla modifica.              (Omissis).              6.1.  Per l'invio all'ANPA delle comunicazioni previste          nel  presente  allegato  da parte delle agenzie regionali e          delle  province  autonome  di  cui  all'art.  22,  comma 1,          nonche'  da  parte  dei  soggetti  di  cui  all'art. 18 del          presente  decreto,  si  utilizzano,  i  moduli riportati in          appendice,  con  le relative modalita' di compilazione, per          quanto concerne i dati specificati nell'appendice stessa.".              - Si riporta qui di seguito l'allegato IX, paragrafo 2,          del  suddetto  decreto,  cosi'  come modificato dal decreto          legislativo qui pubblicato:              "2.  Condizioni  per la classificazione dell'impiego di          sorgenti di radiazioni in categoria A ed in categoria B.              2.1.  Ferme  restando le disposizioni di cui all'art. 7          ed al capo VII viene classificato in categoria A:                a) l'impiego  di  materie  radioattive  allorche'  si          verifichi una delle seguenti condizioni:                  1.   per  le  materie  in  forma  di  sorgenti  non          sigillate:                    A  -  l'attivita'  totale  presente  sia uguale o          superiore  di  un  fattore  106  ai  valori  indicati nella          Tabella IX-1;                    B  -  l'attivita'  totale pervenuta o prodotta in          ragione d'anno solare sia uguale o superiore per un fattore          50 ai valori di cui al punto 2.1.a)1.A;                  2 per le materie in forma di sorgenti sigillate:                    A  -  l'attivita'  totale  presente  sia uguale o          superiore  di  un  fattore  3000  ai valori di cui al punto          2.1.a).1.A;                    B  -  l'attivita'  totale pervenuta o prodotta in          ragione d'anno solare sia uguale o superiore per un fattore          50 ai valori di cui al punto 2.1.a).2A;                b) l'impiego di sorgenti di radiazioni con produzione          media  nel  tempo  di neutroni su tutto l'angolo solido sia          superiore  a  107  neutroni  al secondo, ad eccezione delle          macchine  radiogene  che  accelerino  elettroni con energia          massima di accelerazione inferiore o uguale a 25 MeV;                c) l'impiego  di  macchine  radiogene  che accelerino          elettroni  con energia massima di accelerazione superiore a          25MeV;              2.2.  Al  di  fuori  di  quanto  previsto nel punto 2.1          l'impiego  delle  sorgenti di radiazioni e' classificato in          categoria B.              2.3. L'impiego nello stesso luogo di macchine radiogene          e  materie  radioattive  viene  classificato in categoria A          allorche' si verifichi anche una delle condizioni di cui al          punto 2.1.              2.4. Indipendentemente dal verificarsi delle condizioni          di cui al punto 2.1 e' comunque classificato in categoria B          l'impiego   di   apparecchiature   contenenti  sorgenti  di          radiazioni  per  il  cui  uso  non siano necessari, ai fini          della  sicurezza  nucleare  e  della  protezione sanitaria,          schermature   fisse   o   dispositivi   di  contenimento  o          dispositivi  di  sicurezza  o  di  protezione in aggiunta a          quelli  incorporati  nelle  apparecchiature stesse. Ai fini          della   soggezione   al   nulla  osta,  la  verifica  delle          condizioni di cui al punto 1.2 per eventuali altre sorgenti          di   radiazioni   e'  effettuata  separatamente  da  quella          relativa  alle  sorgenti  di  radiazioni contenute in dette          apparecchiature.              2.5.  Sono  comunque  escluse  dal  nulla  osta  di cui          all'art.   27  le  macchine  radiogene  con  energia  delle          particelle  accelerate  non  superiore  a 200 keV ancorche'          impiegate  insieme  ad  altre sorgenti di radiazione. Detta          esclusione non si applica alle macchine radiogene impiegate          a  scopo  di terapia medica ne' alle sorgenti di radiazioni          di  cui  all'art.  27,  comma  1-bis, ed al paragrafo 7 del          presente   allegato   che   siano  costituite  da  macchine          radiogene  impiegate  a  scopo  industriale  o  di  ricerca          scientifica.              3.  Modalita' di applicazione delle disposizioni di cui          ai paragrafi 1 e 2.              3.1.  I  nuclidi  marcati  con  il suffisso *** o "sec"          nella   tabella  IX-1  rappresentano  i  nuclidi  padri  in          equilibrio con i corrispondenti nuclidi figli rappresentati          nella  tabella IX-2; in questo caso, i valori forniti nella          tabella  IX-2  si  riferiscono  al  solo  nuclide  padre, e          tengono   gia'  conto  del  nuclide  o  dei  nuclidi  figli          presenti.              3.2.  Al radionuclidi non riportati nella tabella IX-1,          a  meno  che  non siano disponibili indicazioni dell'Unione          europea  o  di  competenti organismi internazionali vengono          assegnati i seguenti valori:                a) 1  Bq/g  per  la  concentrazione  di attivita' per          unita' di massa;                b) 103  Bq  se  emettitori di radiazioni alfa, 104 Bq          negli altri casi.              3.3.  Per  le materie radioattive, nel caso di presenza          di  radionuclidi  con  esclusione  dei casi di cui al punto          3.1:                a) le  condizioni per la classificazione in categoria          A  ai sensi del punto 2.1 si intendono verificate allorche'          sia uguale o superiore ad 1:              1.  la  somma  dei rapporti della attivita' presente di          ciascun  radionuclide,  divisa  per  il  pertinente  valore          indicato  nel  punto  2.1.a).2.A  per  le sorgenti in forma          sigillata  o  nel punto 2.1.a).1.A per le sorgenti in forma          sigillata.              2.  la  somma  dei  rapporti della attivita' di ciascun          radionuclide, pervenuta o prodotta in ragione d'anno solare          e  divisa  per  il  pertinente  valore  indicato  nel punto          2.1.a).2.B  per  le sorgenti in forma sigillata o nel punto          2.1.a).1.B per le sorgenti in forma non sigillata.              3.  La  somma dei valori determinati ai sensi dei punti          3.3.a).1   e  3-3-a)2  nel  caso  di  impiego  di  sorgenti          sigillate e non sigillate.              3.4. Ai fini delle disposizioni di cui al punto 3.3:                a) si  tiene  conto della quantita' di radioattivita'          eventualmente detenuta come rifiuto radioattivo;                b) non si tiene conto:                  1.  delle  quantita'  di radioattivita' prodotte da          fenomeni  di attivazione qualora la produzione delle stesse          non rientri tra gli scopi dell'attivita';                  2.  della contemporanea presenza nell'installazione          delle   materie   radioattive  destinate  a  sostituire  le          sorgenti   in   uso,   sempreche'  si  tratti  di  sorgenti          sigillate,  la  sostituzione  avvenga  nel tempo piu' breve          tecnicamente  possibile  e  le  sorgenti  in sostituzione e          quelle  da  sostituire  si trovino contemporaneamente al di          fuori  degli  imballaggi di trasporto esclusivamente per il          tempo tecnicamente necessario ad eseguire la sostituzione;                  3.   delle   materie  radioattive  contenute  nelle          sorgenti  di  tipo riconosciuto qualora l'esonero sia stato          esplicitamente previsto nel conferimento di qualifica;                  4.   delle   attivita'   lavorative   con   materie          radioattive naturali di cui al capo III-bis.                  5.  delle  sorgenti  di  radiazioni di cui al punto          2.4.              (Omissis).              5.  Disposizioni  comuni per il rilascio del nulla osta          di  cui  all'art. 28 da parte del Ministero dell'industria,          del  commercio  e  dell'artigianato e del nulla osta di cui          all'art. 29 da parte del prefetto.              5.1.   Le   amministrazioni  e  gli  organismi  tecnici          consultati      trasmettono      il      proprio     parere          all'amministrazione procedente.              5.2.  A  seguito  del  ricevimento  dei  pareri o della          conclusione  della  conferenza di servizi di cui alla legge          n.    241/1990    l'Amministrazione   procedente   comunica          all'interessato   l'esito  deI  procedimento,  e,  in  caso          positivo provvede al rilascio del nulla osta.              5.3.   Nel   nulla   osta   sono   inserite  specifiche          prescrizioni tecniche relative:                a) se  del caso, alle fasi di costruzione, di prova e          di  esercizio,  alla  gestione  dei rifiuti radioattivi, al          riciclo   dei   materiali   ed  alla  disattivazione  degli          impianti, compresa l'eventuale copertura finanziaria per la          disattivazione medesima;                b) al  valore massimo di dose derivante dalla pratica          per   gli   individui   dei  gruppi  di  riferimento  della          popolazione    ad    essa    interessata,   tenendo   conto          dell'esposizione esterna e dell'esposizione interna;                c) all'eventuale  smaltimento  di materie radioattive          nell'ambiente,  nel  rispetto  dei  criteri stabiliti con i          decreti di cui all'art. 1, comma 2;                d) se  del  caso,  agli aspetti della radioprotezione          del  paziente; queste prescrizioni vengono stabilite in via          esclusiva  dal  Ministero  della sanita' per le pratiche di          cui   alle   lettere  d)  ed  e)  dell'art.  27  che  siano          classificate in categoria A;                e) all'obbligo  di  inoltrare,  ogni  sette  anni,  a          decorrere  dalla  data  del  rilascio  del nulla osta, alla          amministrazione  procedente ed alle amministrazioni ed agli          organismi  tecnici  di  cui  al  punto  4.2  una  relazione          tecnica,  sottoscritta  per  la parte di propria competenza          dall'esperto   qualificato  incaricato  della  sorveglianza          fisica  della protezione ai sensi dell'art. 77 del presente          decreto, contenente:                  1.   l'aggiornamento,   laddove  necessario,  della          documentazione  tecnica  a  suo tempo prodotta ai sensi dei          punti 4.3 e 4.4;                  2.  i  dati degli elementi relativi agli aspetti di          sicurezza  e  di  radioprotezione  connessi con l'attivita'          svolta,  con  particolare  riferimento  all'esposizione dei          lavoratori  e  dei gruppi di riferimento della popolazione,          alla  produzione  di  rifiuti  radioattivi ed all'eventuale          immissione  di  radionuclidi nell'ambiente od all'eventuale          riciclo di materiali.              5.4.  Il  nulla  osta  viene modificato in accordo alle          disposizioni  di  cui  ai  paragrafi  4  e  5  su richiesta          all'amministrazione procedente da parte:                a) del titolare del nulla osta nel caso di variazioni          nello  svolgimento  della pratica, che comportino modifiche          all'oggetto del provvedimento e comunque nelle prescrizioni          tecniche in esso presenti;                b) delle amministrazioni o degli organismi tecnici di          cui  al punto 4.2, ove ritenuto necessario, a seguito della          comunicazione  di  cui  al  punto 5.6; oppure sulla base di          quanto  indicato  nella  relazione  tecnica di cui al punto          5.3.  e)  tenuto  conto  anche  del progresso scientifico e          tecnologico;                c) degli organi di vigilanza.              5.5.  L'istanza di modifica di cui al punto 5.4 a) deve          essere inoltrata, con i dati e gli elementi di cui ai punti          4.3   e   4.4   che   risultino   applicabili,  anche  alle          amministrazioni  ed  agli organismi tecnici di cui al punto          4.1.              5.6.  Il  titolare  del nulla osta deve preventivamente          comunicare    all'amministrazione    procedente   ed   alle          amministrazioni  ed  agli organismi tecnici di cui al punto          4.2 variazioni nello svolgimento dell'attivita', rispetto a          quanto  risultante  dalla  documentazione tecnica di cui ai          punti   4.3   e  4.4,  che  non  comportino  modifiche  nel          provvedimento  autorizzativo  o  nelle prescrizioni in esso          contenute.              5.7.  Le  variazioni comunicate possono essere adottate          qualora, entro novanta giorni dalla comunicazione una delle          amministrazioni  o  degli organismi tecnici di cui al punto          4.2  non  abbia  comunicato  al  titolare del nulla osta ed          all'amministrazione procedente la richiesta di modifica del          nulla osta ai sensi del punto 5.4, lettera b).              5.8.   Le   amministrazioni  e  gli  organismi  tecnici          consultati  trasmettono  all'amministrazione  procedente il          proprio parere sull'istanza di modifica.              5.9.  A  seguito  del  ricevimento  dei  pareri o della          conclusione  della  conferenza di servizi di cui alla legge          n.    241/1990    l'amministrazione   procedente   comunica          all'interessato   l'esito   del  procedimento  e,  in  caso          positivo provvede al rilascio del nulla osta.              (Omissis).              6.     Particolari     disposizioni    relative    alle          autorizzazioni all'impiego di isotopi radioattivi.              6.1.  Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal          comma  4  dell'art.  27  e  dal  comma  2 dell'art. 163 del          presente  decreto, le condizioni per l'assoggettamento agli          obblighi  di  cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 1962,          n.  1860,  come modificata dal decreto del Presidente della          Repubblica  30 dicembre 1965, n. 1794, sono quelle previste          al   punto   2.1   relativamente  alla  classificazione  in          categoria   A   dell'impiego   di  sorgenti  di  radiazioni          costituite  da  materie radioattive, tenendo altresi' conto          delle  particolari disposizioni di cui al punto 2.4 e delle          modalita' di applicazione di cui al paragrafo 3;              (Omissis).              10. Modalita' di comunicazione.              10.1. Per l'invio all'ANPA delle comunicazioni previste          nel presente allegato da parte delle amministrazioni di cui          all'art.  29  del  presente decreto, si utilizzano i moduli          riportati  in  appendice,  con  le  relative  modalita'  di          compilazione,   per  quanto  concerne  i  dati  specificati          nell'appendice stessa.              10.2.  L'ANPA  e  le  amministrazioni  possono chiedere          chiarimenti ed integrazioni relativamente alle informazioni          richieste.              10.3.  Le  appendici possono essere modificate ai sensi          dell'art. 153 del presente decreto".
                           |  
|   |                                 Art. 5.  1. Alle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come  modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, sono apportate le seguenti correzioni:    a) nell'articolo  4,  comma  3,  lettera  c),  le parole: "di cui all'articolo  3,  comma  5"  sono  sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b)";    b) nell'articolo  22, comma 3, le parole: "al comma 1 e di quelli di  cui  la  legge"  sono sostituite dalle seguenti: "al comma 1 e di quelle per cui la legge";    c) nell'articolo  27, comma 2-bis, lettera d), le parole "fini di terapia  medica"  sono  sostitute  dalle  seguenti:  "fini di terapia medica.";    d) nell'articolo  69, comma 1, le parole: "comunque, ad attivita' che" sono sostituite dalle seguenti: "comunque, attivita' che";    e) negli  articoli  127  e  128,  comma  1, lettera c), le parole "articolo  101,  comma  3," sono sostituite dalle seguenti: "articolo 115-ter,".  2.  Nell'allegato  I-bis  del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,  come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, nel paragrafo 4, lettera c), le parole: "e' fissato in termini in 0,3 mSv/anno"   sono  sostituite  dalle  seguenti:  "e'  fissato  in  0,3 mSv/anno".  3.  Nell'allegato IV del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come  modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, sono apportate le seguenti correzioni:    a) nel  paragrafo  8.1  le  parole: "paragrafo 8" sono sostituite dalle seguenti: "paragrafo 7";    b) nel  paragrafo  11.1  le parole: "definito nel paragrafo 0.4." sono sostituite dalle seguenti: "definito nel paragrafo 0.3.";    c) nel  paragrafo  11.2  le  parole: "definiti nel paragrafo 0.4" sono sostituite dalle seguenti: "definiti nel paragrafo 0.3";    d) nell'intestazione della tabella IV.7, terza colonna, le unita' di misura "(Sv.g elevato a -1/Bq.m elevato a -3)" sono sostituite da: "(Sv.giorno elevato a -1/Bq.m elevato a -3)".  4. Nell'allegato VII del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come  modificato  dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, nel paragrafo   2.8,   lettera  a),  leparole:  "a  seguito  del  consumo dell'impiego dei beni di consumo;" sono sostituite dalle seguenti: "a seguito dell'impiego dei beni di consumo;".  5.  Nell'allegato IX del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come  modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:    a) nel  punto  2.l.a).l.B  del  paragrafo  2 le parole: "al punto 2.1.a).1.A.:" sono sostituite dalle seguenti: "al punto 2.1.a).1.A.";    b) nel  punto  2.l.b)  del paragrafo 2 le parole: "al secondo,.." sono sostituite dalle seguenti: "al secondo.";    c) nel  punto  3.1  del  paragrafo 3 le parole: "i valori forniti nella tabella IX-2" sono sostituite dalle seguenti: "i valori forniti nella tabella IX-1";    d) nel  punto  5.3.d) del paragrafo 5 le parole: "per le pratiche di  cui alle lettere d) e e) dell'articolo 27 che siano classificate" sono  sostituite dalle seguenti: "per le pratiche di cui alle lettere c) e d) del comma 2-bis dell'articolo 27 che siano classificate".  6.  Nella  tabella  I-1  dell'allegato  I  del  decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  230,  come  modificato  dal  decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, le righe:              ---->  Vedere tabella di pag. 12   <----
    7.  Nell'allegato XI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come  modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:    a) nell'intitolazione  le  parole:  "dell'articolo  91,  comma 5, delle  modalita'"  sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 90, comma 5, delle modalita'";    b) nel  punto  1.1  del paragrafo 1 le parole: "al modello di cui all'allegato  A."  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "al  modello A allegato.";    c) nel  punto  1.3 del paragrafo 1 le parole: "L'organo di cui al punto  2.2" sono sostituite dalle seguenti: "L'organo di cui al punto 1.2". 
                                         Note all'art. 5:              -  Per  quanto concerne il decreto legislativo 17 marzo          1995,  n.  230,  come  modificato  dal  decreto legislativo          26 maggio  2000,  n.  241,  vedasi  note  alle premesse. Si          riporta  qui  di seguito l'art. 4, comma 3, lettera c), del          suddetto   decreto,   cosi'  come  modificato  dal  decreto          legislativo qui pubblicato:                "3. Inoltre, si intende per:                  a) - b) (omissis);                  c) persone    del    pubblico:    individui   della          popolazione,  esclusi  i  lavoratori, gli apprendisti e gli          studenti  esposti  in  ragione  della  loro attivita' e gli          individui durante l'esposizione di cui all'art. 2, comma 5,          lettere a) e b).              -  Si  riporta  qui  di seguito l'art. 22, comma 3, del          suddetto   decreto,   cosi'  come  modificato  dal  decreto          legislativo qui pubblicato:                "3. I detentori delle sorgenti oggetto delle pratiche          di  cui al comma 1 e di quelle per cui la legge 31 dicembre          1962,  n.  1860,  o il presente decreto prevedono specifici          provvedimenti    autorizzativi   devono   provvedere   alla          registrazione  delle  sorgenti detenute, con le indicazioni          della presa in carico e dello scarico delle stesse".              -  Si  riporta  qui  di seguito l'art. 27, comma 2-bis,          lettera d), del suddetto decreto, cosi' come modificato dal          decreto legislativo qui pubblicato:                "2.bis.  Il  nulla  osta  di  cui  al  comma 1 e', in          particolare, richiesto per:                  a) - c) (omissis);                  d) l'impiego di acceleratori, di apparati a raggi X          o  di materie radioattive per esposizione di persone a fini          di terapia medica".              -  Si  riporta  qui  di seguito l'art. 69, comma 1, del          suddetto   decreto,   cosi'  come  modificato  dal  decreto          legislativo qui pubblicato:                "1.   Ferma   restando   l'applicazione  delle  norme          speciali  concernenti la tutela delle lavoratrici madri, le          donne  gestanti  non  possono  svolgere  attivita'  in zone          classificate  o, comunque, attivita' che potrebbero esporre          il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert durante          il periodo della gravidanza".              -  Si  riportano qui di seguito il testo degli articoli          127 e 128, comma 1, lettera c), del suddetto decreto, cosi'          come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:              "Art.  127.  -  1.  Le  norme  della  presente  sezione          disciplinano  le  attivita'  e le procedure di informazione          della  popolazione  sulle  misure di protezione sanitaria e          sul  comportamento  da  adottare  per  i  casi di emergenza          radiologica  e si applicano alle situazioni di emergenza di          cui  alla  sezione  I  del  presente  capo, nonche' ai casi          previsti all'art. 115-ter.              "Art.   128  (Definizioni).  -  1.  Ferme  restando  le          definizioni  di  cui  al capo II, ai fini dell'applicazione          della presente sezione valgono le definizioni seguenti:                a) - b) (omissis);                c) piano  di  intervento: i piani di emergenza di cui          alla  sezione  I  del  presente capo, ovvero i piani di cui          alla legge 24 febbraio 1992 n. 225, che tengano conto delle          situazioni previste all'art.115-ter.              - Si riporta qui di seguito l'allegato I-bis, paragrafo          4,  lettera c), del suddetto decreto, cosi' come modificato          dal decreto legislativo qui pubblicato:              "Allegato I-bis.              4. Livelli di azione:                a) - b) (omissis);                c)  per  i  luoghi  di lavoro di cui all'art. 10-bis,          comma  1,  lettere c)  e  d),  il  livello di azione per le          persone  del  pubblico  e'  fissato in 0,3 mSv/anno di dose          efficace".              -  Si  riporta  qui di seguito l'allegato IV, paragrafi          8.1,   11.1  e  11.2,  del  suddetto  decreto,  cosi'  come          modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:              8.1.  Fermo  restando  il rispetto del limite di cui al          paragrafo  7,  per  gli  individui della popolazione devono          altresi'  essere  rispettati  in  un anno solare i seguenti          limiti di dose equivalente:                a) 15 mSv per il cristallino;                b) 50  mSv  per la pelle, calcolato in media su 1 cm2          di pelle, indipendentemente dalla superficie esposta.              (Omissis).              11.1.  Per la sorveglianza individuale dell'esposizione          esterna  si  usa  l'equivalente  di  dose  personale  Hp(d)          definito nel pararafo 0.3.              11.2.  Per  la  sorveglianza  dell'esposizione  esterna          nelle aree di lavoro e nell'ambiente si usano l'equivalente          di   dose   ambientale   H*(d)   e  l'equivalente  di  dose          direzionale H'(d, omega) definiti nel paragrafo 0.3".              -  Si  riporta  la  tabella  n. 7 del suddetto decreto,          cosi'   come   modificato   dal   decreto  legislativo  qui          pubblicato:                            Tabella IV.7        Dose efficace per esposizione di adulti a gas inerti              ---->  Vedere tabella di pag. 18    <----
                -  Si riporta qui di seguito l'allegato VII, punto 2.8,          lettera a), del suddetto decreto, cosi' come modificato dal          decreto legislativo qui pubblicato:                "2.8.  Nell'autorizzazione  sono  inserite specifiche          prescrizioni tecniche relative:                  a) al   valore  massimo  di  dose  derivante  dalla          pratica  per  gli individui dei gruppi di riferimento della          popolazione ad essa interessata, a seguito dell'impiego dei          beni di consumo;".              -  Si  riporta qui di seguito l'allegato IX, punto 2.1.          del  paragrafo  2,  punto  3.1 del paragrafo 3 e 5.3.d) del          paragrafo 5 del suddetto decreto, cosi' come modificato dal          decreto legislativo qui pubblicato:                "2.1.  Ferme restando le disposizioni di cui all'art.          7 ed al capo VII viene classificato in categoria A:                  a) l'impiego  di  materie  radioattive allorche' si          verifichi una delle seguenti condizioni:                    1)  per  le  materie  in  forma  di  sorgenti non          sigillate:                      A)  l'attivita'  totale  presente  sia uguale o          superiore  di  un  fattore  106  ai  valori  indicati nella          tabella IX-1;                      B)   l'attivita'  totale  detenuta  in  ragione          d'anno  solare  sia uguale o superiore per un fattore 50 ai          valori di cui al punto 2.1.a).1.A.;                    2 per le materie in forma di sorgenti sigillate:                      A)  l'attivita'  totale  presente  sia uguale o          superiore  di  un  fattore  3000  ai valori di cui al punto          2.1.a).A;                      B)   l'attivita'  totale  detenuta  in  ragione          d'anno  solare  sia uguale o superiore per un fattore 50 ai          valori di cui al punto 2.1.a).2.A;                  b) l'impiego   di   sorgenti   di   radiazioni  con          produzione  media  nel  tempo di neutroni su tutto l'angolo          solido sia superiore a 107 neutroni al secondo;                  c) l'impiego  di  macchine radiogene che accelerino          elettroni  con  energia  massima  di accelerazione uguale o          superiore a 20 MeV.              (Omissis).              3.1. I nuclidi marcati con il suffisso *** o "sec nella          tabella  IX-1  rappresentano  i nuclidi padri in equilibrio          con  i  corrispondenti  nuclidi  figli  rappresentati nella          tabella  IX-2;  in  questo  caso,  i  valori  forniti nella          tabella  IX-1  si  riferiscono  al  solo  nuclide  padre, e          tengono   gia'  conto  del  nuclide  o  dei  nuclidi  figli          presenti.".              (Omissis).              "5.3.   Nel   nulla   osta   sono  inserite  specifiche          prescrizioni tecniche relative:                a) - c) (omissis);                d) se  del  caso,  agli aspetti della radioprotezione          del  paziente; queste prescrizioni vengono stabilite in via          esclusiva  dal  Ministero  della sanita' per le pratiche di          cui  alle  lettere c) e d) del comma 2-bis dell'art. 27 che          siano classificate in categoria A;".              - Si   riporta   qui   di   seguito   la   tabella  I-1          dell'allegato   I,   del   suddetto   decreto,  cosi'  come          modificato del decreto legislativo qui pubblicato:                                                           "Tabella I              ---->  Vedere tabella di pag. 19    <----
                - Si    riporta   qui   di   seguito   l'allegato   XI,          intitolazione  e  paragrafo  1, del suddetto decreto, cosi'          come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:                                                         "Allegato XI              Determinazione   ai   sensi   dell'art.  62,  comma  3,          dell'art.  81,  comma  6  e  dell'art.  90,  comma 5, delle          modalita'  di  tenuta  della  documentazione  relativa alla          sorveglianza   fisica   e  medica  della  protezione  dalle          radiazioni   ionizzanti   e   del   libretto  personale  di          radioprotezione per i lavoratori esterni.              1.   Libretto   personale   di  radioprotezione  e  suo          rilascio.              1.1.  Il  libretto  personale di radioprotezione di cui          all'art.  62,  comma 2, lettera e), del presente decreto e'          istituito conformemente al modello A allegato.              1.2.  Il  libretto  personale  di  cui  al punto 1.1 e'          istituito  dal  datore  di lavoro di impresa esterna, o dal          lavoratore esterno se autonomo, che provvede a compilare le          sezioni  1  e  2,  apponendo  timbro e sottoscrizione, e ad          inviare  il libretto stesso al Ministero del lavoro e della          previdenza sociale - Direzione generale rapporti di lavoro.              1.3.  L'organo di cui al punto 1.2 provvede al rilascio          con    l'attribuzione   di   un   numero   progressivo   di          registrazione e della data.              1.4. Il lavoratore in possesso di libretto personale di          radioprotezione  gia'  rilasciato ai sensi del punto 1.3 lo          consegna  al  proprio  datore  di lavoro di impresa esterna          all'inizio di un nuovo rapporto di lavoro".
                           |  
|   |                                 Art. 6.          ---->  Vedere tabelle alle pagg. 13 - 14   <---- 
                                         Note all'art. 6:              - Per  quanto  concerne il decreto legislativo 17 marzo          1995,  n.  230,  come modificato dal decreto legislativo 26          maggio 2000, n. 241, vedasi in note alle premesse.              - Si   riporta  qui  di  seguito  la  tabella  IV  -  1          dell'allegato   IV,   del   suddetto  decreto,  cosi'  come          modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:         ---->  Vedere tabelle da pag. 20 a pag. 25    <----
                (Omissis).              - Si  riporta  qui  di  seguito l'allegato X, paragrafo          3.3,  del  suddetto  decreto,  cosi'  come  modificato  dal          decreto legislativo qui pubblicato:                "3.3  La  variazione dei dati comunicati ai sensi del          punto 3.1 o la cessazione dell'attivita' di raccolta devono          essere preventivamente comunicate, entro i termini e con le          modalita'   definiti  al  punto  3.1  alle  amministrazioni          individuate al punto 2.1.".
                           |  
|   |                                 Art. 7.  1.   Dall'attuazione   del  presente  decreto  non  derivano  nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.    Dato a Roma, addi' 9 maggio 2001                               CIAMPI                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei                              Ministri                              Mattioli,  Ministro  per  le  politiche                              comunitarie                              Letta,   Ministro  dell'industria,  del                              commercio   e  dell'artigianato  e  del                              commercio con l'estero                              Dini, Ministro degli affari esteri                              Fassino, Ministro della giustizia                              Visco,   Ministro   del   tesoro,   del                              bilancio    e    della   programmazione                              economica                              Veronesi, Ministro della sanita'                              Bordon, Ministro dell'ambiente                              Salvi,  Ministro  del  lavoro  e  della                              previdenza sociale                              Loiero,   Ministro   per   gli   affari                              regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli  |  
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