| Gazzetta n. 153 del 4 luglio 2001 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  
| DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 maggio 2001 |  
| Definizione,  per  l'anno  2001,  del programma di verifiche volte ad accertare  la  consistenza  e  le  modalita'  della  prestazione  del servizio  da  parte  degli  obiettori di coscienza ed il rispetto dei progetti  di impiego e delle convenzioni con le amministrazioni dello Stato,  gli  enti  e  le  organizzazioni  che impiegano gli obiettori medesimi,  emanato  ai  sensi dell'art. 8, comma 2, lettera d), della legge 8 luglio 1998, n. 230. |  
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              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  Vista  la  legge  8 luglio  1998,  n.  230, recante "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza";  Visto  in  particolare  l'art. 8, comma 2, lettera d), della citata legge  che  demanda  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri la definizione di un programma annuale per lo svolgimento dell'attivita' di  verifica  sulla  consistenza e le modalita' della prestazione del servizio  civile  da  parte degli obiettori di coscienza, nonche' sul rispetto  dei progetti d'impiego e delle convenzioni stipulate con le amministrazioni dello Stato, gli enti e le organizzazioni di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 2 dell'art. 8;  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 352,  recante "Norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile", ed in particolare gli articoli 2, comma 1, e 8, comma 1, lettera c);  Visto  l'art.  3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 febbraio 2000, recante la struttura ordinativa, le competenze  e  la  dotazione  organica  dell'Ufficio nazionale per il servizio civile e delle strutture periferiche;                              Decreta:                               Art. 1.                              Finalita'  1. L'attivita' ispettiva effettuata nei confronti di tutti gli enti convenzionati  per l'impiego di obiettori di coscienza e' finalizzata ad  accertare  il rispetto delle disposizioni normative in materia di servizio  civile,  delle  convenzioni  e  dei  progetti d'impiego; la consistenza  e  le modalita' della prestazione del servizio civile da parte  degli  obiettori  di  coscienza  nonche'  la correttezza della gestione amministrativo-contabile da parte degli enti convenzionati.  2.  Per  l'anno  2001,  il programma di attivita' ispettiva fissa i criteri per l'effettuazione delle verifiche, periodiche e a campione, da svolgersi presso gli enti convenzionati.  |  
|   |                                 Art. 2.                        Ispezioni a campione  1.  Le ispezioni a campione possono essere effettuate nei confronti di  tutti  gli  enti convenzionati, ivi inclusi quelli interessati al programma di ispezioni periodiche, ogniqualvolta l'Ufficio ravvisi un interesse  all'espletamento  dell'attivita'  ispettiva ovvero venga a conoscenza  di  fatti  o situazioni che denuncino una non conformita' nel comportamento di enti ed obiettori a quanto stabilito dalla legge n.  230/1998,  dalla  normativa  secondaria  o  dalle  convenzioni in vigore.  2.  Fermo restando il principio stabilito al primo comma, l'Ufficio procede nell'attivita' ispettiva "a campione" sulla base dei seguenti criteri da considerare, di norma, in ordine di priorita' decrescente. La  sussistenza  di due o piu' dei criteri sotto indicati costituisce motivo per procedere in deroga all'ordine delineato:    a) equa   ripartizione  dell'attivita'  ispettiva  tra  pubbliche amministrazioni,  enti  pubblici,  enti  locali  ed  enti  di  natura giuridica privata;    b) numero  di  posti  previsti  in  convenzione,  con particolare riferimento agli enti che impiegano piu' di cinquanta o meno di dieci obiettori;    c) articolazione   territoriale   dell'ente   convenzionato,  con riferimento  al numero, alla dislocazione e all'ubicazione delle sedi di assegnazione;    d) decorrenza del rapporto convenzionale (risalente o recente);    e) tipologia di attivita' istituzionalmente svolta dall'ente;    f) rilevanza,    particolarita',    innovativita'   e   carattere sperimentale dei progetti d'impiego realizzati.  |  
|   |                                 Art. 3.                        Ispezioni periodiche  1.  Gli  enti  con  capacita'  superiore  alle  cento  unita'  sono sottoposti  a  ispezioni  annuali  secondo  l'ordine  di priorita' di seguito riportato:    a) pubbliche  amministrazioni, enti pubblici, enti locali ed enti di  natura  giuridica  privata  con  articolazione  periferizzata sul territorio e capacita' superiore a mille unita';    b) pubbliche  amministrazioni, enti pubblici, enti locali ed enti di  natura  giuridica  privata  con  articolazione  periferizzata sul territorio e capacita' superiore a duecento unita';    c) pubbliche  amministrazioni, enti pubblici, enti locali ed enti di  natura  giuridica  privata  con  articolazione  periferizzata sul territorio e capacita' tra le cento e le duecento unita'.  2.  Fermo  restando  quanto  stabilito  al  comma  1  dell'art.  2, costituiscono ulteriori criteri di priorita' degli enti da sottoporre ad  attivita'  ispettiva  periodica  quelli  fissati  al  comma 2 del medesimo art. 2.  |  
|   |                                 Art. 4.               Calendario delle verifiche e modalita'                procedurali dell'attivita' ispettiva  1.  Il  direttore  generale  dell'Ufficio nazionale per il servizio civile  predispone  il calendario delle verifiche, sia a campione che periodiche,  sulla  base  dei criteri indicati agli articoli 2 e 3 e, con   apposita   circolare,   stabilisce   le  modalita'  procedurali dell'attivita' ispettiva.  |  
|   |                                 Art. 5.                Svolgimento dell'attivita' ispettiva  1.  Le  ispezioni  sono  effettuate  direttamente dal personale del servizio  ispettivo  dell'Ufficio  nazionale  per  il servizio civile nonche',  a  seguito  della  stipula dei protocolli d'intesa previsti dall'art.  8,  comma  1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica  28 luglio  1999, n. 352, tramite le regioni e le province autonome  di  Trento  e  Bolzano  con  le  forme  e le condizioni ivi stabilite,  senza  oneri  per  l'Ufficio  nazionale,  ovvero,  in via eccezionale,  tramite  le  prefetture, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera d), della legge n. 230 del 1998.  2. L'Ufficio nazionale per il servizio civile puo' avvalersi, nello svolgimento  delle  verifiche  ispettive, della attivita' dei servizi ispettivi  di  finanza  pubblica  del  Dipartimento  della ragioneria generale  dello  Stato,  secondo  le  modalita' previste con apposito protocollo d'intesa.    Roma, 28 maggio 2001                                                 Il Presidente: Amato  |  
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