| Gazzetta n. 153 del 4 luglio 2001 (vai al sommario) |  
| ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO |  
| PROVVEDIMENTO 13 giugno 2001 |  
| Modificazioni  allo  statuto  della  Austria Assicurazioni S.p.a., in Milano. (Provvedimento n. 1881). |  
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                  L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE           ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO  Vista  la  legge  12 agosto  1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza   sulle   assicurazioni   e   le   successive  disposizioni modificative ed integrative;  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della  direttiva  n.  92/49/CEE  in  materia di assicurazione diretta diversa  dall'assicurazione  sulla  vita e le successive disposizioni modificative  ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;  Visti  il  decreto  legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il "Testo   unico  delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione finanziaria"  ed  il  decreto  legislativo  4 agosto 1999, n. 343, di attuazione  della  direttiva  n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della   vigilanza   prudenziale   nel  settore  assicurativo  ed,  in particolare,  l'art.  4  concernente  le  disposizioni applicabili al collegio  sindacale  delle  imprese  di  assicurazione con azioni non quotate;  Visto  il  decreto  legislativo  13 ottobre  1998,  n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle   assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  ed,  in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;  Visto  il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per  la  fissazione  dei requisiti di professionalita' e onorabilita' dei  membri  del  collegio  sindacale,  regolamento  emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998;  Visto   il   decreto  ministeriale  in  data  26 novembre  1984  di ricognizione   delle   autorizzazioni   all'esercizio  dell'attivita' assicurativa  gia'  rilasciate  all'Austria Assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, via F. Sforza n. 43;  Viste  le  delibere assunte in data 27 aprile 2000 e 26 aprile 2001 dalle   assemblee   straordinarie   degli   azionisti  della  Austria Assicurazioni  S.p.a. che hanno approvato le modifiche apportate agli articoli 5, 22, 24 e 27 dello statuto sociale;  Considerato   che   non   emergono   elementi  ostativi  in  merito all'approvazione  delle  predette  variazioni  allo  statuto  sociale dell'impresa di cui trattasi;                              Dispone:  E'  approvato  il  nuovo  testo dello statuto sociale della Austria Assicurazioni  S.p.a., con sede in Milano, con le modifiche apportate agli articoli:  Art.  5  (Capitale-Azioni). - Nuovo ammontare del capitale sociale: L.   15.000.000.000   (in   luogo   del   precedente  importo  di  L. 5.000.000.000)  diviso  in  1.500.000  azioni  da  nominali L. 10.000 cadauna  (a  seguito di aumento del capitale per L. 10.000.000.000 da effettuarsi, per L. 8.500.000.000, mediante offerta in sottoscrizione e  versamento  all'unico  socio  e,  per  L. 1.500.000.000,  a titolo gratuito mediante utilizzo della riserva straordinaria, con emissione di  1.000.000  nuove  azioni  del  valore  nominale  di L. 10.000, da assegnare all'unico socio).  Art. 22 (Consiglio di amministrazione). - Sostituzione della parola "partecipazione"  (in luogo delle precedenti "presenza effettiva") in materia di validita' delle deliberazioni del consiglio.  Art. 24 (Consiglio di amministrazione). - Introduzione dell'obbligo di  informativa  al  collegio  sindacale,  da  parte del consiglio di amministrazione,  sull'attivita' svolta e sulle operazioni di maggior rilievo   economico,  finanziario  e  patrimoniale  effettuate  dalla societa'  e  dalle  societa'  controllate  ed,  in particolare, sulle operazioni  in  potenziale  conflitto  di  interesse: modalita' della comunicazione anche in presenza di particolari circostanze.  Art. 27 (Sindaci). - Nuova disciplina in materia di:    a) requisiti di professionalita' per i sindaci;    b) individuazione,  ai  sensi  dell'art.  1, comma 3, del decreto ministeriale  30 marzo  2000,  n. 162, delle materie e dei settori di attivita' strettamente attinenti a quello dell'impresa;    c) cause  di  ineleggibilita',  di  decadenza  e limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale;    d) nomina  del  presidente  del  collegio  sindacale:  criteri  e modalita';    e) determinazione del compenso annuo per i sindaci: modalita';    f)  possibilita' per il collegio sindacale, o almeno due sindaci, di   convocare   l'assemblea   e  il  consiglio  di  amministrazione: modalita'.  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 13 giugno 2001                                             Il presidente: Manghetti  |  
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