| Gazzetta n. 153 del 4 luglio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |  
| DECRETO 24 maggio 2001 |  
| Concessione  del  trattamento straordinario di integrazione salariale per  fallimento,  art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.r.l. Farm Brass, in San Carlo Canavese. (Decreto n. 29883). |  
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                        IL DIRETTORE GENERALE                della previdenza e assistenza sociale  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;  Visto   l'art.   2  del  decreto-legge  2 dicembre  1985,  n.  688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;  Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del 10 giugno 2000;  Vista  la  sentenza  n.  73  del  15 febbraio  2001 pronunciata dal tribunale di Torino che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Farm Brass;  Vista  l'istanza  presentata dal curatore fallimentare della citata societa'  con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario  di  integrazione  salariale ai sensi dell'art. 3 della legge  n.  223/1991,  in  favore  dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 20 febbraio 2001;  Acquisito il prescritto parere;  Ritenuta  la necessita' di provvedere alla concessione del predetto trattamento;                               Decreta:  In  favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Farm Brass, sede in  San  Carlo  Canavese  (Torino),  unita'  in  San  Carlo  Canavese (Torino),  per un massimo di 18 unita' lavorative di cui 2 in C.F.L., e'  autorizzata  la  corresponsione  del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 febbraio 2001 al 19 febbraio 2002.  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzato a provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.  L'Istituto  nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 24 maggio 2001                                         Il direttore generale: Daddi  |  
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