| Gazzetta n. 153 del 4 luglio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |  
| DECRETO 24 maggio 2001 |  
| Concessione  del  trattamento straordinario di integrazione salariale per  contratto  di  solidarieta', in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bisiach & Carru, in Venaria. (Decreto n. 29881). |  
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                        IL DIRETTORE GENERALE                della previdenza e assistenza sociale  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti   a   sostegno   ed  incremento  dei  livelli  occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;  Visto  l'art.  5,  in  particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608,  che  individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;  Visto  l'art.  6,  del  predetto  decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta' stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8 febbraio  1996, registrato dalla  Corte  dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 6, del decreto-legge 1o ottobre 1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del 10 giugno 2000;  Vista  l'istanza  della  societa'  S.p.a. Bisiach & Carru inoltrata presso   il   competente   ufficio  della  direzione  generale  della previdenza  e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data  9 marzo  2001,  che unitamente al contratto di solidarieta' per riduzione  di  orario  di  lavoro,  costituisce  parte integrante del presente provvedimento;  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori in data 23 febbraio 2001 e 9 aprile  2001,  stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal  5 marzo  2001,  la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore   industria   metalmeccanica   applicato,   a  20  ore  medie settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 68 unita' su un organico complessivo di 68 unita';  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu' razionale impiego;                              Decreta:                               Art. 1.  E' autorizzata, per il periodo dal 5 marzo 2001 al 4 marzo 2002, la corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,  nella  legge  19 dicembre  1984, n. 863, nella misura prevista  dall'art  6, comma 3, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a. Bisiach & Carru,  con sede in Venaria (Torino), unita' di Venaria (Torino), per i   quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'  che stabilisce,  per  dodici  mesi,  la  riduzione massima dell'orario di lavoro  da  40  ore  settimanali  a  20  ore  medie  settimanali, nei confronti  di un numero massimo di lavoratori pari a 68 unita', su un organico complessivo di 68 unita'.  |  
|   |                                 Art. 2.  L'Istituto   nazionale   della   previdenza   sociale  e'  altresi' autorizzato  nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bisiach & Carru a corrispondere il particolare  beneficio previsto dal comma 4, art. 6 del decreto-legge 1o ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre  1996,  n.  608,  nei  limiti  finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale  dell'8 febbraio  1996  in premessa indicato, registrato dalla  Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 24 maggio 2001                                         Il direttore generale: Daddi  |  
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