| Gazzetta n. 153 del 4 luglio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  
| CIRCOLARE 4 giugno 2001, n. 2 |  
| Regolamento  (CE)  n. 648/2001 della Commissione recante modalita' di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva. |  
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                              Assessorati    all'agricoltura    delle                              regioni e provincie autonome                              Agenzia    per    le    erogazioni   in                              agricoltura - AGEA                              Agecontrol S.p.a.                              Unioni nazionali olivicoltori                              Libere associazioni olivicoltori                              Confederazioni nazionali olivicoltori                              Organizzazioni frantoiani                              Associazione  italiana  della industria                              olearia - ASSITOL                              Federazione   nazionale  del  commercio                              oleario - FEDEROLIO                              Rappresentazione   italiana  presso  la                              Comunita' europea                              Commissione  europea direzione generale                              agricoltura VI/A 1-3/C4                              Commissari di Governo presso le regioni  Nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Comunita' europea n. L 91 del 31 marzo  2001 e' stato pubblicato il regolamento (CE) n. 648/2001 della commissione  del  30 marzo 2001, di seguito denominato "Regolamento", che  modifica  il regolamento (CE) n. 2366/1998, recante modalita' di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per le campagne dalla 1998/1999 alla 2000/2001.  Con  la  presente  circolare si intende fornire, nel pieno rispetto dell'autonomia  delle  regioni  e  delle  provincie autonome, nonche' dell'Agenzia  per  le erogazioni in agricoltura (AGEA), una opportuna illustrazione  delle  disposizioni  del  "Regolamento",  al  fine  di concorrere ad assicurare una puntuale applicazione.  Il  "Regolamento"  e'  stato  adottato  allo  scopo  preminente  di corrispondere  all'impegno  assunto  dalla  commissione  europea  nei confronti  dalla  Corte  dei  conti europea nonche' nei confronti del Parlamento   del   Consiglio   U.E.,   da  ultimo  anche  i  sede  di presentazione,   ai   sensi  dell'art.  3  del  regolamento  (CE)  n. 1638/1998,  della  proposta  di  riforma  dell'O.C.M. (Organizzazione comune  di  mercato)  nel  settore dell'olio di oliva, attualmente in corso di esame presso le competenti istituzioni comunitarie.  Infatti,  l'impegno  della  commissione e' diretto in particolare a conferire  piu'  pregnante  efficacia  al  sistema  dei  controlli  e maggiore forza dissuasiva al regime sanzionatorio, anche mediante una piu'  incisiva  applicazione  del principio di proporzionalita' delle singole  sanzioni  in  relazione alla gravita' delle violazioni della specifica normativa comunitaria.  In  sede  di  approvazione del "Regolamento" il competente servizio della  commissione  U.E.  si  e'  impegnato  ad elaborare un apposito documento,  in  corso  di  approntamento,  con  il  quale si dovrebbe fornire una utile illustrazione ed interpretazione delle nuove norme. Il documento dovrebbe essere completato e distribuito presumibilmente entro il prossimo mese di giugno.  Si ritiene intanto opportuno svolgere qui di seguito, per quanto di competenza della scrivente amministrazione e con riserva di eventuali ulteriori  valutazioni  in  relazione  anche  alle  iniziative  della commissione   europea,   una   disamina   delle   nuove  disposizioni regolamentari  piu'  significative,  seguendo  il criterio della loro numerazione testuale.  Il   "Regolamento"   consta   sostanzialmente   del  solo  art.  1, strutturato in dodici paragrafi, con i quali vengono specificatamente modificati  e/o integrati gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 30 e 32 del regolamento (CE) n. 2366/98.                               Art. 1.  Paragrafi  1  e  2:  ad  integrazione di quanto gia' previsto dagli articoli  5  e  6  del  regolamento  (CE) n. 2366/1998, viene fissato l'obbligo di comunicare, entro il 31 ottobre 2001 e 31 maggio di ogni campagna     di     commercializzazione,     informazioni    relative rispettivamente  ai  nuovi  impianti di olivi realizzati ai sensi del richiamato  art. 5 ed agli elementi necessari per la fissazione delle rese in oliva ed in olio per ciascuna zona omogenea.  A    tali   adempimenti   provvederanno   rispettivamente   l'AGEA, avvalendosi  delle  attivita' di competenza delle regioni e provincie autonome,   ed   il   Ministero   sulla   base  anche  dell'attivita' istituzionale di supporto dell'Agecontrol.  Paragrafi   4   (lettera  b)  e  11:  viene  istituito,  attraverso l'aggiunta  della  lettera  d)  all'art.  8  del  regolamento (CE) n. 2366/1998,  uno  specifico  sistema  di "controlli supplementari" nei confronti degli stabilimenti di molitura delle olive riconosciuti, da attivare  sollecitamente nei casi espressamente contemplati dall'art. 30  del  suddetto  regolamento  (CE)  n. 2366/98, come modificato dal paragrafo 11 del "Regolamento" in esame.  Il   sistema  di  controlli  supplementari  consiste  nell'obbligo, soltanto  per  i  frantoi  interessati,  di  comunicare  giornalmente all'Agecontrol,  anche  mediante fax, i quantitativi di olive molite, di   olio   e   di  sansa  ottenuti,  delle  scorte  esistenti  nello stabilimento  a fine giornata, nonche' il relativo consumo di energia elettrica,   in   aggiunta  a  quelli  da  fornire  mediante  l'invio dell'estratto  mensile  di cui al paragrafo 1, lettera b) dell'art. 8 del regolamento (CE) n. 2366/98.  Tali   informazioni   sono  altresi'  necessarie  per  il  puntuale assolvimento  da  parte  dell'AGEA dell'obbligo di cui al paragrafo 1 del  regolamento (CE) n. 2366/98, come modificato dal paragrafo 7 del "Regolamento" in esame.  Si  ritiene  utile,  infine, attirare l'attenzione sulla necessita' che  i  frantoi  interessati garantiscano il massimo rispetto di tale ademepimento  giornaliero  anche  allo scopo di evitare la revoca del riconoscimento  da una a cinque campagne, come previsto dalla lettera c) del paragrafo 3 del successivo art. 9-bis.  Il  sistema  di  controlli  in  questione  si applica, ai sensi del secondo  comma  del  paragrafo 4  dell'art. 30, a partire dal secondo mese successivo a quello di completamento dei controlli nei confronti del  frantoio  interessato  ed  almeno fino al termine della campagna successiva  o,  in  presenza  di  una proposta sanzionatoria, fino al momento  in  cui  il competente ufficio regionale o provinciale avra' assunto la relativa decisione.  Allo  scopo  pertanto  di  assicurare un puntuale rispetto di detto termine  e,  quindi,  dell'applicazione  dello  specifico  sistema di controlli, si rende necessario che l'organismo di controllo comunichi con immediatezza alla competente autorita' regionale o provinciale la relativa e formale proposta, debitamente ed esaustivamente motivata.  Con altrettanta tempestivita' occorre comunicare all'AGEA, da parte della  suddetta  autorita'  regionale o provinciale, il provvedimento adottato ai sensi del richiamato paragrafo 4 dello stesso art. 30.  Paragrafo  5: con questo paragrafo viene aggiunto un nuovo articolo (art.  9-bis), introduttivo di ulteriori criteri di graduazione della revoca  del  riconoscimento  dei  frantoi  a  seconda che trattasi di mancata  osservanza  degli impegni previsti dall'art. 13, paragrafo 1 del  regolamento  (CE) n. 2221/84, oppure di infrazioni espressamente contemplate dal paragrafo 3 del nuovo art. 9-bis.  Infatti,  la  graduazione  delle sanzioni nei confronti dei frantoi puo' essere concretamente operata attraverso l'applicazione:    a)  di  una  sanzione  pecuniaria  alternativa  alla  revoca  del riconoscimento, nei casi e secondo le modalita', condizioni e termini previsti  al paragrafo 2 dell'art. 9-bis. In tali casi, salvo diverso avviso  della  commissione  U.E.,  e'  da  ritenersi altresi' esclusa l'applicabilita'  della  riduzione  dell'aiuto prevista dall'art. 15, paragrafo  1,  del  regolamento  (CE)  n.  2366/98  nei confronti dei produttori  che  hanno  molito le proprie olive presso il frantoio in questione,   se  questo  ha  assunto  in  tempo  utile  ogni  rimedio necessario a rimuovere le irregolarita' contestategli;    b) o della revoca del riconoscimento per un periodo:      inferiore  alla  durata di una campagna di commercializzazione, nei  casi  di  cui  al  paragrafo. 1 di detto art. 9-bis, fatte salve altresi' eventuali sanzioni previste dalla legislazione nazionale;      o  da una a cinque campagne di commercializzazione, nei casi di irregolarita'  contemplate  dal  paragrafo 3  dell'articolo in esame, fatte salve eventuali sanzioni previste dalla legislazione nazionale.  Paragrafo  6:  Con  l'aggiunta  del  paragrafo  3  dell'art. 10 del regolamento  (CE)  n.  2366/98, si istituisce l'obbligo, per lo Stato membro, di applicare una specifica ed adeguata sanzione nei confronti dei  produttori  che  siano  venuti meno all'obbligo di presentazione della  dichiarazione  delle  quantita' di olio secondo le descrizioni e/o  alla  presentazione della situazione delle scorte al 1o novembre precedente.  Paragrafo  7:  l'art.  11  del  regolamento  (CE) n. 2366/98, viene integralmente sostituito, prevedendosi:    al paragrafo 1, l'obbligo per gli Stati membri di comunicare alla commissione,  sistematicamente  ogni  mese  e  precisamente  entro il decimo giorno del secondo mese successivo a quello di riferimento, la quantita'  complessiva di olio prodotto dall'inizio della campagna; a tale   adempimento  provvedera'  direttamente  l'AGEA  in  base  alle risultanze  dei  riepiloghi mensili trasmessi dai frantoiani, dandone comunicazione anche alla scrivente amministrazione;    al  paragrafo 2 una piu' dettagliata disciplina dell'istituto del riconoscimento  sotto regime speciale di cui all'art. 13, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2261/84, nei confronti di un frantoio per il quale   sia   stato   adottato   un   provvedimento   di  revoca  del riconoscimento  ordinario. Il riconoscimento sotto controllo speciale puo'   essere   concesso,  dietro  formale  richiesta  del  frantoio, esclusivamente   in   presenza  dell'unica  condizione  prevista  dal paragrafo  in  esame:  produzione  di  olio  di  oliva  ottenuta  dal frantoio,  nei  mesi  da  novembre  a marzo, in misura superiore alla capacita'  complessiva  di  moliture  degli  altri  frantoi che nella stessa  zona  (provincia  o  isola,  di dimensione provinciale) hanno lavorato  nel  corso  dell'ultima campagna di commercializzazione. Da quanto   sopra  esposto  emerge  chiaramente  l'eccezionalita'  della possibilita'  che  in  Italia  si verifichi una tale condizione quale presupposto  essenziale  del riconoscimento speciale di cui trattasi. Tuttavia, tenuto anche conto della ristrettezza dei termini temporali previsti  per  l'attivazione  concreta  di  siffatte  misure, sarebbe opportuno procedere in via preventiva ad una periodica individuazione delle   realta'   locali   suscettibili  di  produrre  la  condizione ipotizzata  dalla normativa comunitaria; cio' al fine anche di potere evidenziare, gia' in sede di notifica del provvedimento di revoca del riconoscimento  ordinari,  la  facolta'  del frantoiano di presentare formale   richiesta   di   riconoscimento  sotto  controllo  speciale comprovando  la effettiva sussistenza della condizione-presupposto di cui sopra.  Giova  evidenziare  altresi'  che il riconoscimento sotto controllo speciale   comporta,   fra   l'altro,   l'attuazione   dei  controlli supplementari nei confronti del frantoio come innanzi rilevato.  Paragrafi   8  e  9:  prevedono  la  proroga  dei  termini  fissati rispettivamente dall'art. 12, paragrafo 5 e dall'art. 14, paragrafo 4 del  regolamento  (CE)  n.  2366/98, ai fini delle comunicazioni alla commissione  europea da parte dell'AGEA in ordine sia al numero delle domande  di  aiuto  (con  relativa quantita' di olio complessivamente dichiarata) sia alla produzione ammessa a beneficiare dell'aiuto.  Paragrafo  10:  viene  sostanzialmente  sostituito  l'art.  16  del regolamento  (CE)  n.  2366/98,  introducendo  la  nuova misura della sospensione  del  pagamento di una quota (almeno il 25%) dell'importo dell'anticipo  dell'aiuto  per  i  produttori  nei casi espressamente previsti al paragrafo 2 del nuovo art. 16.  Paragrafo  11: con tale paragrafo viene aggiunto un nuovo paragrafo 4  all'art.  30 del regolamento (CE) n. 2366/98, con il quale vengono precisate  le  fattispecie nelle quali deve essere disposto, da parte delle  competenti  autorita'  regionali  o provinciali, il sistema di controlli  supplementari  a  carico  di  un  frantoio,  come  innanzi evidenziato con riferimento al paragrafo 4, lettera b).  Appare utile altresi' precisare che nel caso di cui alla lettera d) del  nuovo  paragrafo  4  dell'art. 30 l'AGEA, una volta espletate le verifiche di competenza, dovra' trasmettere alle suddette autorita' i nominativi  dei  frantoi la cui produzione provenga almeno per il 25% da  produttori che si trovino nelle condizioni di cui al paragrafo 2, lettera a) dell'art. 16.  A  chiusura  della  presente disamina, si ritiene utile evidenziare che,  salvo  diverso  avviso  della  commissione  europea,  le  nuove disposizioni    comunitarie,    tenuto    conto   della   particolare proporzionalita'  delle  sanzioni  in  esse  previste possono trovare applicazione  anche  con  riferimento  ad  irregolarita' o infrazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento (7  aprile  2001),  sempre  che  le  sanzioni  da adottare siano piu' favorevoli rispetto a quelle previste dalla precedente normativa.    Roma, 4 giugno 2001                                         Il Ministro: Pecoraro Scanio  |  
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