| Gazzetta n. 153 del 4 luglio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  
| DECRETO 12 ottobre 2000 |  
| Criteri  per  la  determinazione  del  numero  e delle modalita' di riconoscimento degli organismi pagatori. |  
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          IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI   VISTO  il  regolamento (CE) n. 1287/95 del Consiglio del 22 maggio 1995,  che  modifica  il  regolamento  (CEE)  n.  729/70  relativo al finanziamento della politica agricola comune;   VISTO  il  regolamento  (CE)  n.  1663195  della Commissione del 7 luglio   1995,   e   successive  modificazioni  e  integrazioni,  che stabilisce  modalita' di applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per  quanto  riguarda  la procedura di liquidazione conti del FEOGA - Sez.  garanzia in vigore dal 16 ottobre 1995, ed il relativo allegato che   stabilisce   le   linee   direttrici   per  i  criteri  per  il riconoscimento degli organismi pagatori;   VISTO  il  regolamento (CE) n. 2245199 della Commissione UE del 22 ottobre 1999 recante modifica del Regolamento (CE) n. 1663/95;   VISTO  il. regolamento (CE) n. 1258/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo al finanziamento della politica agricola comune;   VISTI il regolamento (CE) n. 3508/92 del Consiglio del 27 novembre 1992  e  il  regolamento  (CE)  n.  3887/92  della Commissione del 23 dicembre 1992 e successive modificazioni e integrazioni;   VISTI gli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.  173,  relativi  al  Sistema Informativo Agricolo Nazionale, quale servizio di interesse pubblico;   VISTO  l'articolo  3,  comma  2, del decreto legislativo 27 maggio 1999,  n.  165  il  quale  stabilisce che il Ministro delle Politiche Agricole  e  Forestali,  con  proprio decreto, determina il limite al numero  degli  Organismi  pagatori  e  stabilisce  le  modalita' e le procedure per il relativo riconoscimento;   VISTO  il  decreto  legislativo  25  giugno  2000, n. 188, recante disposizioni  correttive  e  integrative  del  decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165;   SENTITA la Commissione Europea;   CONSIDERATA  la  necessita'  di  fissare  il  numero massimo degli Organismi pagatori, in corrispondenza con la struttura amministrativo territoriale  italiana  prevista  dalla  Costituzione,  disciplinando contestualmente  le  modalita'  e  procedure  di  riconoscimento, nei termini   e   con   le   modalita'  previste  dalla  regolamentazione comunitaria,  tenuto conto comunque degli orientamenti espressi dalla Commissione europea;   ACQUISITA  l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;                               DECRETA                               Art. 1.   1.   II   numero   di  Organismi  pagatori  istituibili  ai  sensi dell'articolo  3, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165,  non  puo'  essere  superiore  a  22, numero corrispondente alla struttura   amministrativo   territoriale   italiana  prevista  dalla Costituzione.   2.  Gli  Organismi pagatori di cui al comma 1 sono sottoposti alla vigilanza  e  coordinamento  dell'Organismo di coordinamento ai sensi del regolamento (CE) n. 1258/99 del Consiglio del 17 maggio 1999.  |  
|   |                                 Art. 2.   1.  Per  il  riconoscimento di servizi e organismi quali Organismo pagatore,  l'Autorita'  regionale competente inoltra apposita istanza al Ministro delle Politiche Agricole e Forestali.   2.  Ai  fini del riconoscimento, gli organismi e servizi istituiti dalle  Regioni  e  Province  autonome dovranno conformarsi ai criteri contenuti  nell'Allegato al Regolamento (CE) n. 1663/95, e successive modificazioni  e  integrazioni,  nonche' nelle linee direttrici della Commissione  UE  inerenti  la  revisione dei conti, costituenti parte integrante del presente decreto.   3.  All'istanza  dovra' essere in particolare allegata la seguente documentazione:   a)  l'atto  costitutivo  e/o lo statuto dell'organismo o servizio, nel  quale  devono  essere  definiti  i  poteri,  gli  obblighi  e le responsabilita' dell'organismo, nonche'   la struttura amministrativa in coerenza con il regolamento (CE) n. 1663/95, e successive modificazioni e integrazioni;   b) gli eventuali atti formali attraverso i quali si attribuisce ad altri organismi o servizi la delega di funzioni di cui al paragrafo 4 dell'Allegato   al   Regolamento   (CE)   n.  1663/95,  e  successive modificazioni  e  integrazioni,  ai  fini di consentire all'autorita' competente,  ai  sensi  dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE)  n.  1663/95,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni, di accertare il rispetto delle condizioni previste al punto 4 del citato Allegato;   c)  le  procedure amministrative, contabili e di controllo interno sulla  base  delle quali saranno effettuati i pagamenti in attuazione delle norme comunitarie nel quadro della politica agricola comune;   d)   le  disposizioni  adottate  per  la  tutela  degli  interessi finanziari della UE, ivi comprese le misure necessarie per recuperare le somme perse a seguito di irregolarita' o di negligenze;   e) la convenzione, ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo  n.  173/98, anche al fine di assicurare il rispetto, ivi comprese  le procedure di sicurezza, delle disposizioni contenute nel regolamento   (CE)   n.   1663/95,   e   successive  modificazioni  e integrazioni, e relativo Allegato, nel regolamento (CE) n. 2390/99, e successive  modificazioni  e  integrazioni,  nel  regolamento (CE) n. 3508/92 e nel regolamento (CE) n. 3887/92, e successive modificazioni e integrazioni;   f)  il  sistema  contabile  istituito  per  individuare  tutti gli importi  dovuti al FEOGA e per registrare in un registro dei debitori tutti i crediti prima che vengano riscossi;   g) le misure per evitare conflitti di interesse nelle funzioni dei responsabili degli Organismi pagatori.  |  
|   |                                 Art. 3.   1.   Entro   30   giorni   dalla   presentazione  dell'istanza  di riconoscimento  di  cui  all'articolo  2 il Ministero, sentita l'AGEA notifica all'organismo ed alla Regione   o  Provincia  autonoma competente il calendario delle verifiche ai fini  dei  riscontro  delle condizioni per il riconoscimento previste dalla  regolamentazione comunitaria, con particolare riferimento alle disposizioni  di  cui  all'Allegato al regolamento (CE) n. 1663/95, e successive  modificazioni e integrazioni. Il termine per l'esecuzione delle  verifiche  e'  fissato  in 90 giorni dalla data della predetta notifica.   2.  Qualora  l'organismo  soddisfi  tutte  le  condizioni  per  il riconoscimento    contenute   nella   regolamentazione   comunitaria, ancorche'  non espressamente citate nel presente decreto, il Ministro delle   Politiche   Agricole   e   Forestali,  entro  30  giorni  dal completamente  delle  verifiche  di  cui  al  comma 1, procede al suo riconoscimento  con  apposito  decreto.  In  caso  contrario notifica all'organismo  le condizioni che l'organismo stesso dovra' soddisfare per poter essere riconosciuto.   3.   Il   riconoscimento   di  ciascun  Organismo  pagatore  sara' comunicato,    alla   Commissione   dell'Unione   Europea,   a   cura dell'Organismo  di  Coordinamento,  nei  termini  e  con le modalita' previste dalla regolamentazione comunitaria.  |  
|   |                                 Art. 4.   1. In caso di inerzia o inadempienza nell'esercizio delle funzioni svolte   dagli  organismi  pagatori,  il  Ministero  delle  Politiche Agricole  e  Forestali procede ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.   2. In caso di ripetuta inerzia o grave inadempienza nell'esercizio delle  funzioni  svolte  dagli organismi pagatori, il Ministero delle Politiche  Agricole  e  Forestali procede, con apposito decreto, alla revoca  del  riconoscimento.  Le funzioni dell'organismo pagatore cui viene revocato il riconoscimento vengono assunte dall'AGEA, affinche' i pagamenti ai beneficiari non vengano interrotti.   3.  Il Ministero notifica all'organismo pagatore ed alla Regione o Provincia  autonoma  competente,  nonche'  all'AGEA,  la  revoca  del riconoscimento,  indicando  le  azioni  e le modifiche organizzative, amministrative  e  contabili  che  devono essere effettuate per poter presentare una nuova istanza di riconoscimento.   4.   Del   procedimento  di  revoca  del  riconoscimento  e'  data comunicazione alla Commissione dell'Unione Europea.   II  presente  provvedimento sara' inviato alla Corte dei conti per la   registrazione   e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana.      Roma, 12 ottobre 2000                                         Il Ministro: PECORARO SCANIO          AVVERTENZA:          Il presente decreto non e' stato registrato dalla Corte dei          conti,  in  seguito  all'avvenuta  esecutivita',  ai  sensi          dell'art. 27 della legge n. 340 del 2001.  |  
|   |  |     ---->  Vedere Allegato da Pag. 11 a Pag. 108 del S.O.   <----  |  
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