Gazzetta n. 152 del 3 luglio 2001 (vai al sommario)
LEGGE 3 luglio 2001, n. 251
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 160, recante ulteriori finanziamenti per la presidenza italiana del G8 nell'anno 2001 e per il "Vertice di Genova".

La Camera dei deputati ed
il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 160, recante ulteriori finanziamenti per la presidenza italiana del G8 nell'anno 2001 e per il "Vertice di Genova", e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 luglio 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Ruggiero, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 3 MAGGIO 2001, N. 160:
L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. Alla legge 8 giugno 2000, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, le parole: "18.000 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "70.000 milioni";
b) all'articolo 3 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4-bis. Al fine di allestire, nei comuni e nelle province interessati, spazi di servizio, aree e strutture attrezzate per l'accoglienza dei cittadini che intendano partecipare ad iniziative o raduni in cui esprimere liberamente la propria opinione in merito al G8, e' autorizzata in favore degli enti locali della regione Liguria la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 2001. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il contributo e' ripartito dal Ministero dell'interno in proporzione alle spese sostenute per le predette finalita' come certificate dagli enti locali interessati entro il 31 agosto 2001";
c) all'articolo 5, comma 2, le parole: "22.000 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "74.000 milioni"; e le parole: "e per l'anno 2001, quanto a lire 2.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 4.000 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto a lire 16.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente" sono sostituite dalle seguenti: "e per l'anno 2001 quanto a lire 24.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 4.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto a lire 16.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e, quanto a lire 30.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica".
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:
"Art. 1-bis. - 1. Ai lavoratori, dipendenti da datori di lavoro operanti nel porto di Genova, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o con orario ridotto, per effetto dello svolgimento del Vertice di Genova del G8, e' corrisposta per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario, e, comunque, tra il 16 luglio 2001 ed il 22 luglio 2001, un'indennita' pari al trattamento straordinario di integrazione salariale. L'ammontare della predetta indennita' e' determinato nella misura del cento per cento del trattamento retributivo perso. Tale indennita' e', inoltre, comprensiva della contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, se spettanti.
2. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta dall'I.N.P.S. per un numero massimo di 1.320 unita', su richiesta dei datori di lavoro, da presentare entro il termine di cui all'articolo 7, primo comma, della legge 20 maggio 1975, n. 164, e secondo la procedura prevista dalla medesima legge.
3. In favore di un numero massimo di 3.480 unita' lavorative dipendenti da aziende, rientranti nel campo di applicazione dell'istituto della cassa integrazione guadagni, operanti nel porto di Genova, sospesi dal lavoro o soggetti ad orario ridotto di lavoro per effetto dello svolgimento del Vertice di Genova del G8, nel periodo dal 16 luglio 2001 al 22 luglio 2001, il trattamento di cui all'articolo 2 della legge 20 maggio 1975, n. 164, e' dovuto nella misura del cento per cento, alla quale sara' commisurata la relativa contribuzione figurativa.
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto dei commi 1, 2 e 3, valutati in lire 2.840 milioni, sono a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Art. 1-ter. - 1. Per i soggetti residenti o aventi sede nel comune di Genova sono sospesi i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, da cui derivino decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, scaduti o che scadano nel periodo compreso tra il 16 e il 22 luglio 2001.
2. Restano salve le facolta' in materia di sospensione dei termini di prescrizione e decadenza gia' attribuite alle amministrazioni pubbliche ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.".
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 7720 - XIII legislatura - atto
n. 20 - XIV legislatura):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Amato) il 4 maggio 2001.
Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 4 maggio 2001 con pareri delle
commissioni III, V, VIII e del Comitato per la
legislazione.
Assegnato nuovamente alla commissione speciale per
l'esame dei disegni di legge di conversione di
decreti-legge, in sede referente, il 13 giugno 2001.
Esaminato dalla commissione speciale per l'esame dei
disegni di legge di conversione di decreti-legge, in sede
referente, il 14 e 20 giugno 2001.
Esaminato in aula ed approvato il 21 giugno 2001.
Senato della Repubblica (atto n. 300):
Assegnato alla commissione speciale per l'esame di
disegni di legge di conversione di decreti-legge, in sede
referente, il 26 giugno 2001.
Esaminato dalla commissione speciale per l'esame di
disegni di legge di conversione di decreti-legge, in sede
consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita' il 27 giugno 2001.
Esaminato dalla commissione speciale per l'esame di
disegni di legge di conversione di decreti-legge, in sede
referente, il 27 giugno 2001.
Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il
27 giugno 2001.
Camera dei deputati (atto n. 20-B):
Assegnato alla commissione speciale per l'esame dei
disegni di legge di conversione di decreti-legge, in sede
referente, il 28 giugno 2001.
Esaminato dalla commissione speciale per l'esame dei
disegni di legge di conversione di decreti-legge, in sede
referente, il 28 giugno 2001.
Esaminato in aula ed approvato il 28 giugno 2001.
Avvertenza:
Il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 160, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
102 del 4 maggio 2001.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dala presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 58.
 
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