Gazzetta n. 152 del 3 luglio 2001 (vai al sommario) |
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LEGGE 3 luglio 2001, n. 250 |
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 157, recante disposizioni urgenti in temadi trattamenti economici dei funzionari e degli ufficiali delle Forze di polizia e delle Forze armate. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 157, recante disposizioni urgenti in tema di trattamenti economici dei funzionari e degli ufficiali delle Forze di polizia e delle Forze armate, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 3 luglio 2001 CIAMPI Scajola, Ministro dell'interno Martino, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Castelli |
| Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 3 MAGGIO 2001, n. 157. All'articolo 1, comma 2, le parole: "decreto legislativo emanato in data 3 aprile 2001, in attuazione dell'articolo 3 della legge 31 marzo 2000, n. 78" sono sostituite dalle seguenti: "decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155". Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: "Art. 1-bis (Collocamento in ausiliaria per talune categorie di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare). - 1. Il personale cessato dal servizio ai sensi dell'articolo 43, comma 5, della legge 19 maggio 1986, n. 224, e collocato nella riserva per diretto effetto dell'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 1996, n. 505, dell'articolo 1 del decreto-legge 29 novembre 1996, n. 606, nonche' dell'articolo 1, comma 178, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che non ha beneficiato della facolta' prevista dall'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e' collocato in ausiliaria dalla data di cessazione dal servizio per un periodo di cinque anni ovvero fino al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'. 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 5.200 milioni per l'anno 2001 e a lire 1.200 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". All'articolo 2, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: "3-bis. Le norme recate dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 86, si applicano a decorrere dal 1o aprile 2001". All'articolo 3: al comma 1, dopo le parole: "attuazione del presente decreto" sono inserite le seguenti: ", ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 1-bis,", dopo le parole: "lire 23.056" e' inserita la seguente: "milioni"; e dopo le parole: "22.520" e' inserita la seguente: "milioni"; al comma 2, le parole: "Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dell'economia e delle finanze". LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 7718-XIII legislatura - n. 18 XIV legislatura): Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Amato) il 4 maggio 2001. Assegnato alle commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IV (Difesa), in sede referente, il 4 maggio 2001 con pareri delle commissioni V, VI, XI, XIII e del comitato per la legislazione. Assegnato nuovamente alla commissione speciale per l'esame dei disegni di legge di conversione di decreti-legge, in sede referente, il 13 giugno 2001. Esaminato dalla commissione speciale per l'esame dei disegni di legge di conversione di decreti-legge, in sede referente, il 14 e 20 giugno 2001. Esaminato in aula ed approvato il 21 giugno 2001. Senato della Repubblica (atto n. 299): Assegnato alla commissione speciale per l'esame di disegni di legge di conversione di decreti-legge, in sede referente, il 27 giugno 2001. Esaminato dalla commissione speciale per l'esame dei disegni di legge di conversione di decreti-legge, in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 27 giugno 2001. Esaminato dalla commissione speciale per l'esame di disegni di legge, di conversione di decreti-legge, in sede referente, il 27 giugno 2001. Esaminato in aula e approvato il 27 giugno 2001. Avvertenza: Il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 157, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 101 del 3 maggio 2001. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dala presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 57. |
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