Gazzetta n. 152 del 3 luglio 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 2001, n. 253
Regolamento di semplificazione del procedimento relativo al giuramento di fedelta' dei dipendenti dello Stato non contrattualizzati (n. 37, allegato 1, legge n. 50/1999).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 1, comma 1, e l'allegato 1, numero 37 della legge 8 marzo 1999, n. 50;
Visto l'articolo 11 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visti gli articoli 2 e 72 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 1o dicembre 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 gennaio 2001;
Acquisito il parere della competente Commissione della Camera dei deputati;
Considerato che il Senato della Repubblica non ha espresso il proprio parere nel termine prescritto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina il giuramento di fedelta' dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dell'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e, l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica, il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Si trascrive il testo del comma 2, dell'art. 17,
della legge 23 agosto 1988, n. 400:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.".
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento
ordinario, reca "Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa".
- Si trascrive il testo dell'art. 20 della legge
15 marzo 1997, n. 59:
"Art. 20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni
anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la
delegificazione di norme concernenti procedimenti
amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni
centrali, locali o autonome, indicando i criteri per
l'esercizio della potesta' regolamentare nonche' i
procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto
previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al
disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di
attuazione della semplificazione dei procedimenti
amministrativi.
2. Nelle materie di cui all'art. 117, primo comma,
della Costituzione, i regolamenti di delegificazione
trovano applicazione solo fino a quando la regione non
provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima.
Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della
presente legge e dall'art. 7 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. I regolamenti sono emanati con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa
acquisizione del parere delle competenti commissioni
parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario,
promuove, anche su richiesta del Ministro competente,
riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta
giorni dalla richiesta di parere alle commissioni, i
regolamenti possono essere comunque emanati.
4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo
giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto
dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge,
regolatrici dei procedimenti.
5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e
principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi
procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
riordinando le competenze degli uffici, accorpando le
funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che
risultino superflui e costituendo centri interservizi dove
raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica
procedura;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o
presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti
amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attivita', anche riunendo in una
unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze
di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni
provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che
pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo
di porre in essere le procedure stesse;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione
alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di
disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni;
f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
amministrativi di funzioni anche decisionali, che non
richiedano, in ragione della loro specificita', l'esercizio
in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi
procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
g) individuazione delle responsabilita' e delle
procedure di verifica e controllo;
g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino
non piu' rispondenti alle finalita' e agli obiettivi
fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che
risultino in contrasto con i principi generali
dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino,
per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati
dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
dell'attivita' amministrativa diretta con forme di
autoregolamentazione da parte degli interessati;
g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e
procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi
ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
al regime concessorio quello autorizzatorio;
g-quinquies) soppressione dei procedimenti che
derogano alla normativa procedimentale di carattere
generale, qualora non sussistano piu' le ragioni che
giustifichino una difforme disciplina settoriale;
g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli
aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove
tecnologie informatiche.
5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli
elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato
1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del
presente articolo si intendono estesi ai successivi
provvedimenti di modificazione.
6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti
sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei
regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei
procedimenti amministrativi e possono formulare
osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle
norme stesse e per il miglioramento dell'azione
amministrativa.
7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie
disciplinate dai commi da 1 a 6 e dalle leggi annuali di
semplificazione nel rispetto dei principi desumibili dalle
disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi
generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni
operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a
quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi
ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge
medesima.
8. In sede di prima attuazione della presente legge e
nel rispetto dei principi, criteri e modalita' di cui al
presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono
emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla
presente legge, nonche' le seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema
universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e
successive modificazioni, nonche' valutazione del medesimo
sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e
successive modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali
nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del
sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di
un consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi,
con compiti consultivi e di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi
universitari. Le norme sono finalizzate a garantire
l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e
meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono
degli studi, a determinare percentuali massime
dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico
degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello
Stato per le universita', graduando la contribuzione
stessa, secondo criteri di equita', solidarieta' e
progressivita' in relazione alle condizioni economiche del
nucleo familiare, nonche' a definire parametri e
metodologie adeguati per la valutazione delle effettive
condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui
alla presente lettera sono soggette a revisione biennale,
sentite le competenti commissioni parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di
dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per
ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge
24 dicembre 1993, n. 537;
e) procedure per l'accettazione da parte delle
universita' di eredita', donazioni e legati, prescindendo
da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o
prefettizia.
9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e
c), sono emanati previo parere delle commissioni
parlamentari competenti per materia.
10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui
al comma 8, lettera c), il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge
2 dicembre 1991, n. 390, e' emanato anche nelle more della
costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli
studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.
11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il
Governo propone annualmente al Parlamento le norme di
delega ovvero di delegificazione necessarie alla
compilazione di testi unici legislativi o regolamentari,
con particolare riferimento alle materie interessate dalla
attuazione della presente legge. In sede di prima
attuazione della presente legge, il Governo e' delegato ad
emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data
di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui
all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di
cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva
assoluta di legge, nonche' testi unici delle leggi che
disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4,
lettera c), anche attraverso le necessarie modifiche,
integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri
previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo.".
- La legge 8 marzo 1999, n. 50, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1999, n. 56, reca
"Delegificazione e testi unici di norme concernenti
procedimenti amministrativi - legge di semplificazione
1998".
- Si trascrive il testo dell'art. 1, della legge
8 marzo 1999, n. 50:
"Art. 1 (Delegificazione di norme e regolamenti di
semplificazione). - 1. In attuazione dell'art. 20, comma 1,
della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono emanati regolamenti
ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, per la delegificazione e la semplificazione dei
procedimenti amministrativi di cui agli allegati 1 e 2
della presente legge. I regolamenti si conformano ai
criteri e principi e sono emanati con le procedure di cui
all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, e agli articoli 2, 3 e 5 della presente
legge.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri sono individuate forme stabili di consultazione
delle organizzazioni produttive e delle categorie, comprese
le associazioni nazionali riconosciute per la protezione
ambientale e per la tutela dei consumatori, interessate ai
processi di regolazione e semplificazione.".
- Si trascrive il testo del punto n. 37, dell'allegato
1, della legge 8 marzo 1999, n. 50:
"37) Procedimento per la prestazione del giuramento
di fedelta' degli impiegati dello Stato - testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, art. 11".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 gennaio
1957, n. 22, supplemento ordinario, reca "Testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato"; l'art. 11 del suddetto decreto e' stato
abrogato dall'art. 3 del decreto qui pubblicato.
"L'impiegato, all'atto dell'assunzione in prova, deve
fare, davanti al capo dell'ufficio o ad un suo delegato, in
presenza di due testimoni, solenne promessa secondo la
formula seguente:
"Prometto di essere fedele alla Repubblica, di
osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato,
di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse
dell'Amministrazione per il pubblico bene .
Prima di assumere servizio di ruolo l'impiegato deve
prestare giuramento davanti al capo dell'ufficio, o ad un
suo delegato, in presenza di due testimoni, secondo la
formula seguente:
"Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare
lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di
adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse
dell'Amministrazione per il pubblico bene .
La promessa solenne e il giuramento non si ripetono nel
caso di passaggio ad altro impiego.
Il rifiuto di prestare la promessa solenne o il
giuramento importa la decadenza dall'impiego.".
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1993, n. 30,
supplemento ordinario reca: "Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e
revisione della disciplina in materia di pubblico impiego,
a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
- Si trascrive il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:
"Art. 2 (Fonti). - 1. Le amministrazioni pubbliche
definiscono, secondo principi generali fissati da
disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante
atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le
linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di
conferimento della titolarita' dei medesimi; determinano le
dotazioni organiche complessive. Esse ispirano la loro
organizzazione ai seguenti criteri:
a) funzionalita' rispetto ai compiti e ai programmi
di attivita', nel perseguimento degli obiettivi di
efficienza, efficacia ed economicita'. A tal fine,
periodicamente e comunque all'atto della definizione dei
programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, si
procede a specifica verifica e ad eventuale revisione;
b) ampia flessibilita', garantendo adeguati margini
alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai
sensi dell'art. 4, comma 2;
c) collegamento delle attivita' degli uffici,
adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna,
ed interconnessione mediante sistemi informatici e
statistici pubblici;
d) garanzia dell'imparzialita' e della trasparenza
dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione
di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e
attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento,
della responsabilita' complessiva dello stesso;
e) armonizzazione degli orari di servizio e di
apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli
orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione
europea.
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle
disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice
civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato
nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute
nel presente decreto. Eventuali disposizioni di legge,
regolamento o statuto, che introducano discipline dei
rapporti di lavoro la cui applicabilita' sia limitata ai
dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie
di essi, possono essere derogate da successivi contratti o
accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono
ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga
espressamente in senso contrario.
3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2
sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono
stipulati secondo i criteri e le modalita' previsti nel
titolo III del presente decreto; i contratti individuali
devono conformarsi ai principi di cui all'art. 49, comma 2.
L'attribuzione di trattamenti economici puo' avvenire
esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle
condizioni previste, mediante contratti individuali. Le
disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi
che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da
contratti cessano di avere efficacia a far data
dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I
trattamenti economici piu' favorevoli in godimento sono
riassorbiti con le modalita' e nelle misure previste dai
contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne
conseguono incrementano le risorse disponibili per la
contrattazione collettiva.
4. In deroga ai commi 2 e 3 rimangono disciplinati dai
rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori
dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia
di Stato, il personale della carriera diplomatica e della
carriera prefettizia, quest'ultima a partire dalla
qualifica di vice consigliere di prefettura, nonche' i
dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita' nelle
materie contemplate dall'art. 1 del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, dalla
legge 4 giugno 1985, n. 281, e dalla legge 10 ottobre 1990,
n. 287.
5. Il rapporto di impiego dei professori e ricercatori
universitari resta disciplinato dalle disposizioni
rispettivamente vigenti, in attesa della specifica
disciplina che la regoli in modo organico ed in conformita'
ai principi dell'autonomia universitaria di cui all'art. 33
della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della
legge 9 maggio 1989, n. 168, tenuto conto dei principi di
cui all'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n.
421.".
- Si trascrive il testo dell'art. 72 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:
"Art. 72 (Norma transitoria). - 1. Salvo che per le
materie di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge
23 ottobre 1992, n. 421, gli accordi sindacali recepiti in
decreti del Presidente della Repubblica in base alla legge
29 marzo 1983, n. 93, e le norme generali e speciali del
pubblico impiego, vigenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto e non abrogate, costituiscono,
limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro, la
disciplina di cui all'art. 2, comma 2. Tali disposizioni
sono inapplicabili a seguito della stipulazione dei
contratti collettivi disciplinati dal presente decreto in
relazione ai soggetti e alle materie dagli stessi
contemplati. Le disposizioni vigenti cessano in ogni caso
di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per
ciascun ambito di riferimento, del secondo contratto
collettivo previsto dal presente decreto.
2. (Comma abrogato dall'art. 43, decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 80).
3. (Comma abrogato dall'art. 43, decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 80).
4. In attesa di una nuova regolamentazione contrattuale
della materia, resta ferma per i dipendenti di cui all'art.
2, comma 2, la disciplina vigente in materia di trattamento
di fine rapporto.
5. Resta ferma, per quanto non modificato dal presente
decreto, la disciplina dell'accordo sindacale riguardante
tutto il personale delle istituzioni e degli enti di
ricerca e sperimentazione, reso esecutivo con decreto del
Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, fino
alla sottoscrizione del primo contratto collettivo previsto
dal titolo III nell'ambito di riferimento di esso.".
Note all'art. 1:
- Per il riferimento all'art. 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si vedano le note alle
premesse.



 
Art. 2.
Momento del giuramento e relativa formula
1. I dipendenti delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, prestano giuramento al momento della assunzione in servizio, davanti al capo dell'ufficio, o ad un suo delegato, secondo la formula seguente: "Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene".
2. Il rifiuto di prestare il giuramento importa la decadenza dall'impiego.
3. Il giuramento non si ripete nel caso di passaggio ad altro impiego.
 
Art. 3.
Abrogazioni
1. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 aprile 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2001 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 34
 
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