Gazzetta n. 152 del 3 luglio 2001 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 2001, n. 252
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;
Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello statuto speciale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 marzo 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Trasferimento di funzioni e compiti
1. Sono trasferiti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle corrispondenti province, le funzioni amministrative esercitate, ai sensi dell'articolo 3 del decreto luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, dell'articolo 23 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dei regi decreti 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411, e 21 giugno 1942, n. 929, e successive modificazioni ed integrazioni, dell'articolo 17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, dagli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato che hanno sede nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonche' i compiti di controllo di conformita' alla disciplina di settore di prodotti, di attivita' commerciali ed industriali, esercitati dai medesimi uffici.
2. Gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato che hanno sede nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sono soppressi.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e, l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione,
conferisce al Presidente della Repubblica, il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- La legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e'
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del
1o febbraio 1963.
- L'art. 65 dello statuto speciale per la regione
Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale
31 gennaio 1963, n. 1 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 29 del 1o febbraio 1963), e' cosi' formulato:
"Art. 65. - Con decreti legislativi, sentita una
commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal
Governo della Repubblica e tre dal consiglio regionale,
saranno stabilite le norme di attuazione del presente
statuto e quelle relative al trasferimento
all'amministrazione regionale degli uffici statali che nel
Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla
regione.".
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 3, del decreto
luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315 (Soppressione dei
Consigli e degli uffici provinciali dell'economia e
istituzione delle Camere di commercio, industria e
agricoltura, nonche' degli Uffici provinciali del commercio
e dell'industria):
"Art. 3. - In ogni capoluogo di provincia e'
ricostituito, alla diretta dipendenza del Ministero
dell'industria e commercio, un ufficio provinciale del
commercio e dell'industria il quale cura l'esecuzione degli
atti e provvedimenti del Ministero, rileva e segnala il
movimento economico della provincia e compie le altre
funzioni che gli sono demandate dalle leggi.
Il direttore dell'ufficio e' nominato dal Ministro per
l'industria e commercio fra il personale dell'apposito
ruolo.".
- Il testo dell'art. 23 della legge 29 dicembre 1993,
n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura), e' il seguente:
"Art. 23 (Riordinamento di uffici). - 1. Con uno o piu'
regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro
del tesoro, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono stabilite norme per:
a) determinare, secondo i criteri di cui all'art. 1
della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine prevalente della
tutela dei consumatori e della fede pubblica, le
attribuzioni e le attivita' degli uffici provinciali
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli
uffici metrici provinciali, nell'ambito delle competenze
del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato del quale curano, ove richiesta,
l'esecuzione di atti e provvedimenti;
b) prevedere l'applicazione di specifici diritti
connessi alla fornitura di servizi a domanda individuale da
definire nelle voci e negli importi secondo i criteri e le
modalita' di cui al comma 2 dell'art. 18;
c) fornire indirizzi per il migliore raccordo delle
attivita' e delle strutture delle stazioni sperimentali per
l'industria con le analoghe attivita' e strutture delle
camere di commercio eventualmente esistenti, anche in
relazione al sistema nazionale di certificazione.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del Ministro del commercio
con l'estero, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400,
provvede a garantire il coordinamento, anche tramite
accordi di programma, delle attivita' di promozione di cui
all'art. 2 della presente legge svolte dal sistema delle
camere di commercio e dall'Istituto nazionale per il
commercio estero (ICE) di cui alla legge 18 marzo 1989, n.
106, sulla base dei seguenti criteri:
a) evitare la compresenza nello stesso territorio di
organismi a carattere pubblico che svolgano la medesima
funzione assicurando contestualmente un'adeguata diffusione
dell'informazione e dei servizi in materia di promozione
delle attivita' di esportazione;
b) coordinare le attivita' di certificazione di
qualita' di prodotti agricoli di competenza dell'ICE con il
sistema nazionale di certificazione.".
- Il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 1939, n. 189.
- Il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 1940, n.
247.
- Il regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 agosto 1942, n. 203.
- Si riporta il testo del comma primo, dell'art. 17,
della legge 24 novembre 1981, n. 689:
"Qualora non sia stato effettuato il pagamento in
misura ridotta il funzionario o l'agente che ha accertato
la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista
nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle
eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio
periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del
Ministero nella cui competenza rientra la materia alla
quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al
prefetto.".



 
Art. 2.
Trasferimento di rapporti e del patrimonio
1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che hanno sede nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia succedono ai soppressi uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato nella titolarita' di tutti i rapporti giuridici connessi all'esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti, nella proprieta' delle attrezzature e degli arredi, nonche', salvo disdetta, nei contratti di locazione degli immobili.
 
Art. 3.
Trasferimento del personale
1. Il personale dei ruoli del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso isoppressi uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato che hanno sede nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, quale risultante dall'allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, e' trasferito alla corrispondente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con conseguente riduzione della pianta organica del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. All'inquadramento del personale si provvede sulla base della tabella di equiparazione prevista dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000.
3. Al personale trasferito e' garantito, ai sensi della normativa vigente, il mantenimento di tutti gli emolumenti di natura fissa e continuativa.
4. Il personale trasferito puo' optare entro sessanta giorni dalla data del trasferimento per il mantenimento del trattamento previdenziale in godimento, qualora diverso da quello in godimento da parte del personale camerale.
5. Sono fatti salvi i diritti acquisiti a seguito di concorsi interni indetti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche se espletati successivamente alla stessa.



Nota all'art. 3:
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
26 maggio 2000 (Individuazione delle risorse umane,
finanziarie, strumentali e organizzative degli uffici
provinciali del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato (UU.PP.I.C.A.) da trasferire alle camere
di commercio per l'esercizio delle funzioni ad esse
attribuite ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112) e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 7 agosto 2000, n. 183. Si riporta il testo del
comma 1, dell'art. 3, del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in argomento:
"1. La trasposizione del personale dalle aree
funzionali del sistema di classificazione di cui all'art.
13 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
comparto Ministeri alle categorie del sistema di
classificazione di cui all'art. 3 del contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto regioni-autonomie locali
e' effettuata in modo da garantire la collocazione
professionale corrispondente a quella di provenienza. A tal
fine l'equiparazione tra aree funzionali e categorie e'
definita secondo la seguente tabella:

Ministeri Regioni - Autonomie locali
-- -- ex IX qualifica categoria D (D3) ex VIII qualifica " D (D3) ex VII qualifica " D (D1) ex VI qualifica " C (C1)".



 
Art. 4.
Decorrenza e norma di rinvio
1. Gli articoli 1, 2, e 3 hanno effetto a decorrere dal 1o gennaio 2001.
2. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 24 aprile 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Loiero, Ministro per gli affari
regionali
Letta, Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del
commercio con l'estero
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli



Nota all'art. 4:
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
26 maggio 2000, e' citato nelle note all'art. 3.



 
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