Gazzetta n. 152 del 3 luglio 2001 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 2001, n. 252 |
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia; Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello statuto speciale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 marzo 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Trasferimento di funzioni e compiti 1. Sono trasferiti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle corrispondenti province, le funzioni amministrative esercitate, ai sensi dell'articolo 3 del decreto luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, dell'articolo 23 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dei regi decreti 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411, e 21 giugno 1942, n. 929, e successive modificazioni ed integrazioni, dell'articolo 17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, dagli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato che hanno sede nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonche' i compiti di controllo di conformita' alla disciplina di settore di prodotti, di attivita' commerciali ed industriali, esercitati dai medesimi uffici. 2. Gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato che hanno sede nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sono soppressi.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e, l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica, il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 1o febbraio 1963. - L'art. 65 dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 1o febbraio 1963), e' cosi' formulato: "Art. 65. - Con decreti legislativi, sentita una commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente statuto e quelle relative al trasferimento all'amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla regione.". Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 3, del decreto luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315 (Soppressione dei Consigli e degli uffici provinciali dell'economia e istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonche' degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria): "Art. 3. - In ogni capoluogo di provincia e' ricostituito, alla diretta dipendenza del Ministero dell'industria e commercio, un ufficio provinciale del commercio e dell'industria il quale cura l'esecuzione degli atti e provvedimenti del Ministero, rileva e segnala il movimento economico della provincia e compie le altre funzioni che gli sono demandate dalle leggi. Il direttore dell'ufficio e' nominato dal Ministro per l'industria e commercio fra il personale dell'apposito ruolo.". - Il testo dell'art. 23 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), e' il seguente: "Art. 23 (Riordinamento di uffici). - 1. Con uno o piu' regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite norme per: a) determinare, secondo i criteri di cui all'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine prevalente della tutela dei consumatori e della fede pubblica, le attribuzioni e le attivita' degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli uffici metrici provinciali, nell'ambito delle competenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del quale curano, ove richiesta, l'esecuzione di atti e provvedimenti; b) prevedere l'applicazione di specifici diritti connessi alla fornitura di servizi a domanda individuale da definire nelle voci e negli importi secondo i criteri e le modalita' di cui al comma 2 dell'art. 18; c) fornire indirizzi per il migliore raccordo delle attivita' e delle strutture delle stazioni sperimentali per l'industria con le analoghe attivita' e strutture delle camere di commercio eventualmente esistenti, anche in relazione al sistema nazionale di certificazione. 2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro del commercio con l'estero, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede a garantire il coordinamento, anche tramite accordi di programma, delle attivita' di promozione di cui all'art. 2 della presente legge svolte dal sistema delle camere di commercio e dall'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) di cui alla legge 18 marzo 1989, n. 106, sulla base dei seguenti criteri: a) evitare la compresenza nello stesso territorio di organismi a carattere pubblico che svolgano la medesima funzione assicurando contestualmente un'adeguata diffusione dell'informazione e dei servizi in materia di promozione delle attivita' di esportazione; b) coordinare le attivita' di certificazione di qualita' di prodotti agricoli di competenza dell'ICE con il sistema nazionale di certificazione.". - Il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 1939, n. 189. - Il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 1940, n. 247. - Il regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 agosto 1942, n. 203. - Si riporta il testo del comma primo, dell'art. 17, della legge 24 novembre 1981, n. 689: "Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.".
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| Art. 2. Trasferimento di rapporti e del patrimonio 1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che hanno sede nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia succedono ai soppressi uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato nella titolarita' di tutti i rapporti giuridici connessi all'esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti, nella proprieta' delle attrezzature e degli arredi, nonche', salvo disdetta, nei contratti di locazione degli immobili. |
| Art. 3. Trasferimento del personale 1. Il personale dei ruoli del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso isoppressi uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato che hanno sede nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, quale risultante dall'allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, e' trasferito alla corrispondente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con conseguente riduzione della pianta organica del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 2. All'inquadramento del personale si provvede sulla base della tabella di equiparazione prevista dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000. 3. Al personale trasferito e' garantito, ai sensi della normativa vigente, il mantenimento di tutti gli emolumenti di natura fissa e continuativa. 4. Il personale trasferito puo' optare entro sessanta giorni dalla data del trasferimento per il mantenimento del trattamento previdenziale in godimento, qualora diverso da quello in godimento da parte del personale camerale. 5. Sono fatti salvi i diritti acquisiti a seguito di concorsi interni indetti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche se espletati successivamente alla stessa.
Nota all'art. 3: - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 (Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative degli uffici provinciali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (UU.PP.I.C.A.) da trasferire alle camere di commercio per l'esercizio delle funzioni ad esse attribuite ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto 2000, n. 183. Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in argomento: "1. La trasposizione del personale dalle aree funzionali del sistema di classificazione di cui all'art. 13 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto Ministeri alle categorie del sistema di classificazione di cui all'art. 3 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni-autonomie locali e' effettuata in modo da garantire la collocazione professionale corrispondente a quella di provenienza. A tal fine l'equiparazione tra aree funzionali e categorie e' definita secondo la seguente tabella:
Ministeri Regioni - Autonomie locali -- -- ex IX qualifica categoria D (D3) ex VIII qualifica " D (D3) ex VII qualifica " D (D1) ex VI qualifica " C (C1)".
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| Art. 4. Decorrenza e norma di rinvio 1. Gli articoli 1, 2, e 3 hanno effetto a decorrere dal 1o gennaio 2001. 2. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 24 aprile 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Loiero, Ministro per gli affari regionali Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli
Nota all'art. 4: - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, e' citato nelle note all'art. 3.
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