| Gazzetta n. 152 del 3 luglio 2001 (vai al sommario) |  
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| DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 2001, n. 252 |  
| Norme   di   attuazione   dello   statuto   speciale   della  regione Friuli-Venezia  Giulia  concernenti  il  trasferimento alle Camere di commercio,  industria, artigianato e agricoltura delle funzioni e dei compiti  degli  uffici  provinciali  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato. |  
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                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;  Vista  la  legge  costituzionale  31 gennaio  1963,  n.  1,  che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;  Sentita  la  Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello statuto speciale;  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 marzo 2001;  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del Ministro  per  gli  affari  regionali,  di  concerto  con  i Ministri dell'industria,  del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;                              E m a n a                  il seguente decreto legislativo:                               Art. 1.                 Trasferimento di funzioni e compiti  1. Sono trasferiti alle camere di commercio, industria, artigianato e    agricoltura   delle   corrispondenti   province,   le   funzioni amministrative  esercitate,  ai  sensi  dell'articolo 3  del  decreto luogotenenziale  21 settembre  1944,  n.  315, dell'articolo 23 della legge  29 dicembre  1993, n. 580, dei regi decreti 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411, e 21 giugno 1942, n. 929, e successive modificazioni ed integrazioni, dell'articolo 17, comma 1, della legge 24 novembre  1981,  n.  689, dagli uffici provinciali dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato  che  hanno  sede  nella  regione autonoma  Friuli-Venezia  Giulia,  nonche'  i compiti di controllo di conformita'  alla  disciplina  di  settore  di prodotti, di attivita' commerciali ed industriali, esercitati dai medesimi uffici.  2.   Gli   uffici   provinciali  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato che hanno sede nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sono soppressi. 
                                         Avvertenza:              Il   testo   delle   note  qui  pubblicato  e'  redatto          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il          valore   e,   l'efficacia   degli   atti   legislativi  qui          trascritti.          Note alle premesse:              - L'art.   87,   comma   quinto,   della  Costituzione,          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica, il potere di          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di          legge ed i regolamenti.              - La  legge  costituzionale  31 gennaio  1963, n. 1, e'          stata   pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  29  del          1o febbraio 1963.              - L'art.  65  dello  statuto  speciale  per  la regione          Friuli-Venezia  Giulia,  approvato con legge costituzionale          31 gennaio  1963, n. 1 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale          n. 29 del 1o febbraio 1963), e' cosi' formulato:              "Art.  65.  -  Con  decreti  legislativi,  sentita  una          commissione  paritetica  di  sei  membri,  nominati tre dal          Governo  della  Repubblica  e  tre dal consiglio regionale,          saranno  stabilite  le  norme  di  attuazione  del presente          statuto     e     quelle    relative    al    trasferimento          all'amministrazione  regionale degli uffici statali che nel          Friuli-Venezia  Giulia adempiono a funzioni attribuite alla          regione.".          Note all'art. 1:              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  3,  del  decreto          luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315 (Soppressione dei          Consigli   e   degli  uffici  provinciali  dell'economia  e          istituzione   delle   Camere   di  commercio,  industria  e          agricoltura, nonche' degli Uffici provinciali del commercio          e dell'industria):              "Art.   3.   -   In  ogni  capoluogo  di  provincia  e'          ricostituito,   alla   diretta   dipendenza  del  Ministero          dell'industria  e  commercio,  un  ufficio  provinciale del          commercio e dell'industria il quale cura l'esecuzione degli          atti  e  provvedimenti  del  Ministero, rileva e segnala il          movimento  economico  della  provincia  e  compie  le altre          funzioni che gli sono demandate dalle leggi.              Il  direttore dell'ufficio e' nominato dal Ministro per          l'industria  e  commercio  fra  il  personale dell'apposito          ruolo.".              - Il  testo  dell'art. 23 della legge 29 dicembre 1993,          n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria,          artigianato e agricoltura), e' il seguente:              "Art. 23 (Riordinamento di uffici). - 1. Con uno o piu'          regolamenti  emanati  ai  sensi  dell'art.  17  della legge          23 agosto  1988,  n.  400, con decreto del Presidente della          Repubblica,  su  proposta  del Ministro dell'industria, del          commercio  e  dell'artigianato, di concerto con il Ministro          del  tesoro, entro centottanta giorni dalla data di entrata          in vigore della presente legge, sono stabilite norme per:                a) determinare,  secondo  i criteri di cui all'art. 1          della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine prevalente della          tutela   dei   consumatori   e   della  fede  pubblica,  le          attribuzioni   e  le  attivita'  degli  uffici  provinciali          dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato e degli          uffici  metrici  provinciali,  nell'ambito delle competenze          del    Ministero    dell'industria,    del    commercio   e          dell'artigianato   del   quale   curano,   ove   richiesta,          l'esecuzione di atti e provvedimenti;                b) prevedere   l'applicazione  di  specifici  diritti          connessi alla fornitura di servizi a domanda individuale da          definire  nelle voci e negli importi secondo i criteri e le          modalita' di cui al comma 2 dell'art. 18;                c) fornire  indirizzi  per il migliore raccordo delle          attivita' e delle strutture delle stazioni sperimentali per          l'industria  con  le  analoghe  attivita' e strutture delle          camere  di  commercio  eventualmente  esistenti,  anche  in          relazione al sistema nazionale di certificazione.              2.  Entro  centottanta  giorni dalla data di entrata in          vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  dell'industria, del          commercio  e  dell'artigianato e del Ministro del commercio          con  l'estero, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400,          provvede   a  garantire  il  coordinamento,  anche  tramite          accordi  di programma, delle attivita' di promozione di cui          all'art.  2  della  presente legge svolte dal sistema delle          camere  di  commercio  e  dall'Istituto  nazionale  per  il          commercio  estero (ICE) di cui alla legge 18 marzo 1989, n.          106, sulla base dei seguenti criteri:                a) evitare  la compresenza nello stesso territorio di          organismi  a  carattere  pubblico  che svolgano la medesima          funzione assicurando contestualmente un'adeguata diffusione          dell'informazione  e  dei  servizi in materia di promozione          delle attivita' di esportazione;                b) coordinare   le  attivita'  di  certificazione  di          qualita' di prodotti agricoli di competenza dell'ICE con il          sistema nazionale di certificazione.".              - Il  regio  decreto  29 giugno 1939, n. 1127, e' stato          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 1939, n. 189.              - Il  regio  decreto  25 agosto 1940, n. 1411, e' stato          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  21 ottobre 1940, n.          247.              - Il  regio  decreto  21 giugno  1942, n. 929, e' stato          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 agosto 1942, n. 203.              - Si  riporta  il  testo del comma primo, dell'art. 17,          della legge 24 novembre 1981, n. 689:              "Qualora  non  sia  stato  effettuato  il  pagamento in          misura  ridotta  il funzionario o l'agente che ha accertato          la   violazione,   salvo  che  ricorra  l'ipotesi  prevista          nell'art.  24, deve presentare rapporto, con la prova delle          eseguite   contestazioni   o   notificazioni,   all'ufficio          periferico  cui  sono  demandati attribuzioni e compiti del          Ministero  nella  cui  competenza  rientra  la materia alla          quale  si  riferisce  la  violazione  o,  in  mancanza,  al          prefetto.".
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|   |                                 Art. 3.                     Trasferimento del personale  1.  Il  personale  dei  ruoli  del  Ministero  dell'industria,  del commercio  e  dell'artigianato,  in  servizio alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  presso isoppressi uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato che hanno sede nella regione    autonoma    Friuli-Venezia    Giulia,   quale   risultante dall'allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio   2000,   e'   trasferito  alla  corrispondente  camera  di commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura,  con conseguente riduzione  della  pianta  organica  del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.  2.  All'inquadramento  del  personale  si provvede sulla base della tabella  di  equiparazione  prevista  dall'articolo  3,  comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000.  3.  Al  personale trasferito e' garantito, ai sensi della normativa vigente,  il  mantenimento  di tutti gli emolumenti di natura fissa e continuativa.  4.  Il personale trasferito puo' optare entro sessanta giorni dalla data   del   trasferimento   per   il  mantenimento  del  trattamento previdenziale in godimento, qualora diverso da quello in godimento da parte del personale camerale.  5.  Sono  fatti  salvi  i  diritti  acquisiti a seguito di concorsi interni   indetti  dal  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato  anteriormente  alla  data  di entrata in vigore del presente decreto, anche se espletati successivamente alla stessa. 
                                         Nota all'art. 3:              - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri          26 maggio   2000   (Individuazione   delle  risorse  umane,          finanziarie,   strumentali  e  organizzative  degli  uffici          provinciali  del  Ministero dell'industria, del commercio e          dell'artigianato  (UU.PP.I.C.A.)  da trasferire alle camere          di   commercio  per  l'esercizio  delle  funzioni  ad  esse          attribuite  ai  sensi  dell'art. 20 del decreto legislativo          31 marzo  1998,  n. 112) e' stato pubblicato nella Gazzetta          Ufficiale  7 agosto  2000,  n. 183. Si riporta il testo del          comma  1,  dell'art.  3,  del  decreto  del  Presidente del          Consiglio dei Ministri in argomento:                "1.   La   trasposizione  del  personale  dalle  aree          funzionali  del  sistema di classificazione di cui all'art.          13 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al          comparto   Ministeri   alle   categorie   del   sistema  di          classificazione  di cui all'art. 3 del contratto collettivo          nazionale  di  lavoro del comparto regioni-autonomie locali          e'   effettuata   in  modo  da  garantire  la  collocazione          professionale corrispondente a quella di provenienza. A tal          fine  l'equiparazione  tra  aree  funzionali e categorie e'          definita secondo la seguente tabella:
           Ministeri               Regioni - Autonomie locali            --                             -- ex IX qualifica                    categoria   D (D3) ex VIII qualifica                     "        D (D3) ex VII qualifica                      "        D (D1) ex VI qualifica                       "        C (C1)".
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                                         Nota all'art. 4:              - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri          26 maggio 2000, e' citato nelle note all'art. 3.
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