Gazzetta n. 152 del 3 luglio 2001 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 3 maggio 2001, n. 157
Testo del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 157 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 102 del 4 maggio 2001), coordinato con la legge di conversione 3 luglio 2001, n. 250 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 6), recante: "Disposizioni urgenti in tema di trattamenti economici dei funzionari e degli ufficiali delle Forze di polizia e delle Forze armate".

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( .. ))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Nella Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 2001 si procedera' alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.
Art. 1.
Integrazione alla legge 1o aprile 1981, n. 121
1. Dopo l'articolo 43-bis della legge 1o aprile 1981, n. 121, e' inserito il seguente:
"Art. 43-ter - 1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo a decorrere dal 1o aprile 2001, ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni e' attribuito lo stipendio spettante al primo dirigente. Ai medesimi funzionari e ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio senza demerito per 23 anni e' attribuito lo stipendio spettante al dirigente superiore. Il predetto trattamento e' riassorbito al momento dell'acquisizione di quello previsto dai medesimi commi ventiduesimo e ventitreesimo del predetto articolo 43 e non costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica.
2. A decorrere dal 1o aprile 2001 ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato e ai primi dirigenti, destinatari del trattamento di cui ai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43 lo stipendio e' determinato, se piu' favorevole sulla base dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, prescindendo dalla promozione alla qualifica di primo dirigente e di dirigente superiore.
3. Ai sensi dell'articolo 43, comma sedicesimo, i trattamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono attribuiti, con le stesse modalita' e condizioni anche ai funzionari e ufficiali delle altre Forze di polizia previste dall'articolo 16.".
2. Sono abrogati l'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e l'articolo 12 della legge 29 marzo 2001, n. 86. (( Art. 1-bis (Collocamento in ausiliaria per talune categorie di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare). - 1. Il personale cessato dal servizio ai sensi dell'articolo 43, comma 5, della legge 19 maggio 1986, n. 224, e collocato nella riserva per diretto effetto dell'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 1996, n. 505, dell'articolo 1 del decreto-legge 29 novembre 1996, n. 606, nonche' dell'articolo 1, comma 178, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che non ha beneficiato della facolta' prevista dall'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e' collocato in ausiliaria dalla data di cessazione del servizio per un periodo di cinque anni ovvero fino al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 5.200 milioni per l'anno 2001 e a lire 1.200 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
 
Art. 2.
Modifiche all'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231
e successive modificazioni ed integrazioni
1. All'articolo 5, comma 3, lettera a), della legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni le parole "ai maggiori ed ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti" sono sostituite dalle seguenti: "agli ufficiali".
2. All'articolo 5, comma 3, lettera b), della legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni le parole: "ai tenenti colonnelli ed ai colonnelli e gradi corrispondenti" sono sostituite dalle seguenti: "agli ufficiali".
3. All'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Fino a quando non ricorrano le condizioni per l'attribuzione dei trattamenti previsti dal comma 3 agli ufficiali che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni e 23 anni dal grado di sottotenente o dalla qualifica di aspirante e' attribuito, a decorrere dal 1o aprile 2001, lo stipendio spettante rispettivamente al colonnello e al brigadier generale e gradi equiparati. Il predetto trattamento non costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica.
3-ter. Per gli ufficiali di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 86, la riduzione di due anni continua ad applicarsi rispetto al periodo di 15 anni e di 25 anni.".
3-bis. Le norme recate dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 86, si applicano a decorrere dal 1o aprile 2001.
 
Art. 3.
Clausola finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, (( ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 1-bis, )) valutato in 30.598 milioni di lire per l'anno 2001, 37.981 milioni di lire per l'anno 2002, 38.466 milioni di lire per l'anno 2003 e in 38.750 milioni di lire a decorrere dall'anno 2004, si provvede: quanto a lire 20.267 milioni per il 2001, lire 25.984 milioni per il 2002, lire 23.056 milioni per il 2003, e lire 22.520 milioni a decorrere dal 2004, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; quanto a lire 10.331 milioni per il 2001, lire 11.997 milioni per il 2002, lire 15.410 milioni per il 2003, e lire 16.230 milioni a decorrere dal 2004, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50, comma 2, della medesima legge.
2. Il (( Ministro dell'economia e delle finanze )) e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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