Gazzetta n. 152 del 3 luglio 2001 (vai al sommario) |
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DECRETO-LEGGE 3 maggio 2001, n. 159 |
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 159 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 102 del 4 maggio 2001), convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 249 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 5), recante: "Proroga di termini in materia di acque di balneazione". |
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Avvertenza: Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblicaitaliana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo quitrascritto. Art. 1. Acque di balneazione 1. La disciplina prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, e' prorogata al 31 dicembre 2001. Riferimenti normativi: Il decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, reca: "Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualita' delle acque di balneazione". |
| Art. 2. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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