Gazzetta n. 152 del 3 luglio 2001 (vai al sommario) |
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DECRETO-LEGGE 3 maggio 2001, n. 158 |
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 102 del 4 maggio 2001), convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 5), recante: "Disposizioni urgenti in materia pensionistica e di ammortizzatori sociali". |
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Avvertenza: Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto. Art. 1. Disposizioni in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo 1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli anni di contribuzione antecedenti il periodo di riferimento di cui al comma 5 sono valutati ponderandoli con il rapporto tra l'aliquota contributiva vigente in ciascun anno e la media delle aliquote contributive vigenti nei dieci anni precedenti quello in cui viene esercitata l'opzione. Per i dipendenti dello Stato si applicano le aliquote contributive vigenti presso il fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS.". 2. Al comma 6 dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' soppresso l'ultimo periodo. 3. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto in riferimento ai trattamenti liquidati a seguito dell'esercizio del diritto di opzione operante a decorrere dal 1o gennaio 2001. Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo) cosi' come modificato dal presente decreto-legge: "1. Il montante individuale dei contributi di cui all'art. 1, comma 6, della citata legge n. 335 del 1995, e' determinato dalla somma di due quote: a) la prima, per i periodi contributivi maturati fino al 31 dicembre 1995; b) la seconda, per i periodi contributivi maturati successivamente al 31 dicembre 1995. 2. La quota di montante di cui al comma 1, lettera a), e' determinata come prodotto tra il numero complessivo di anni di contribuzione mutarati alla data del 31 dicembre 1995 dal soggetto interessato e la media delle contribuzioni annue, di cui al comma 3, rivalutate su base composta fino al 31 dicembre dell'anno precedente quello di decorrenza della pensione impiegando il tasso di capitalizzazione di cui all'art. 1, comma 9, della citata legge n. 335 del 1995, nel limite massimo del periodo di riferimento di cui al comma 5. Gli anni di contribuzione antecendenti il periodo di riferimento di cui al comma 5, sono valutati ponderandoli con il rapporto tra l'aliquota contributiva vigente in ciascun anno e la media delle aliquote contributive vigenti nei dieci anni precedenti quello in cui viene esercitata l'opzione. Per i dipendenti dello Stato si applicano le aliquote contributive vigenti presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS. 3. La contribuzione annua e' data dal prodotto tra la retribuzione imponibile e l'aliquota contributiva vigente nel corrispondente periodo di contribuzione. Le singole aliquote sono computabili nel limite massimo della contemporanea aliquota in vigore presso il Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dell'INPS. Per i dipendenti dello Stato si applicano le aliquote del predetto Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Per i lavoratori autonomi iscritti presso l'INPS, per i periodi contributivi antecedenti il 1o luglio 1990, si applicano le aliquote contributive vigenti alla predetta data. 4. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 2, comma 9, della citata legge n. 335 del 1995, la retribuzione imponibile e' quella indicata al medesimo comma 9. 5. Il periodo di riferimento per il calcolo della media delle contribuzioni annue e' costituito dagli ultimi anni di anzianita' contributiva precedenti la data del 31 dicembre 1995, nel limite massimo di dieci annualita'. Per i dipendenti di cui al comma 4, il predetto periodo di riferimento e' quello stabilito dalla normativa vigente per il calcolo della retribuzione pensionabile alla stessa data del 31 dicembre 1995. 6. La retribuzione imponibile, impiegata per la definizione del valore di cui al comma 3, non puo' eccedere l'importo del massimale di cui all'art. 2, comma 18, della citata legge n. 335 del 1995, rapportato all'anno considerato sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, cosi' come calcolato dall'ISTAT. 7. Per il calcolo della quota del montante di cui al comma 1, lettera b), si applicano le regole vigenti nel sistema contributivo di cui all'art. 1, comma 6, della citata legge n. 335 del 1995. 8. L'importo del trattamento annuo e' determinato applicando al montante contributivo individuale di cui al comma 1, quanto disposto dall'art. 1, comma 6, della citata legge n. 335 del 1995. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. - Il testo vigente del comma 6 dell'art. 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2001), come modificato dal presente decreto-legge, e' il seguente: "6. Ai fini dell'esercizio del diritto di opzione di cui all'art. 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'ente previdenziale erogatore rilascia a richiesta due schemi di calcolo della liquidazione del trattamento pensionistico rispettivamente con il sistema contributivo e con il sistema retributivo". |
| Art. 2. Disposizioni urgenti in materia di ammortizzatori sociali e in situazioni di crisi 1. Per fronteggiare gli effetti e le ricadute sul piano occupazionale derivanti da gravi crisi aziendali o settoriali, dalla crisi connessa alle encefalopatie spongiformi bovine, nonche' dall'emergenza idrica nella regione Puglia, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale dispone, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, interventi, per l'anno 2001, concernenti: a) proroghe di trattamenti di sussidiazione salariale gia' previsti da disposizioni di legge; b) sussidiazioni del reddito in deroga alle disposizioni vigenti in materia di ammortizzatori sociali, con particolare riferimento alla legge 23 luglio 1991, n. 223, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi; c) misure in materia di ammortizzatori sociali, quali sussidiazioni del reddito e riconoscimento di periodi di contribuzione figurativa, in relazione a riduzioni, sospensioni e cessazioni di attivita' lavorativa connesse alla crisi derivante dalle encefalopatie spongiformi bovine, con particolare riferimento ai settori non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione; d) aumenti, rispettivamente, fino all'80 per cento e fino al 20 per cento, della misura massima dell'esonero di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in relazione allo stato di emergenza idrica nella regione Puglia dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, relativamente alle aree territoriali che presentino situazioni di maggiore siccita', individuate dal Dipartimento della protezione civile. 2. Per consentire un piu' ampio accesso agli interventi di sussidiazione del reddito di cui alle lettere a) e b) del comma 1, i relativi trattamenti possono essere determinati in misura inferiore fino al 20% rispetto a quella prevista dalle norme vigenti, anche tenuto conto dei periodi di trattamento gia' fruiti. 3. Gli interventi di cui al comma 1, sono adottati con il concerto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, relativamente all'intervento di cui alla lettera c), con il concerto anche dei Ministri delle politiche agricole e forestali e per le politiche comunitarie. 4. Gli interventi di cui al comma 1 sono disposti nel limite complessivo massimo di lire 300 miliardi. Relativamente alle misure di cui alla lettera c) sono disposti nel limite massimo di lire 30 miliardi e per quelle di cui alla lettera d) nel limite massimo di lire 12 miliardi. Al relativo onere si provvede a carico delle disponibilita', per l'anno 2001, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 5. All'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per gli anni 2001 e 2002, tale finalizzazione e' limitata a lire 10 miliardi. In tali termini e' rettificato l'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto 12 aprile 2000 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2000.". 6. Fino alla modificazione delle relative disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218, il parere di cui all'articolo 2, comma 3, del citato decreto, e' rilasciato dalle regioni entro venti giorni dalla conclusione della procedura di consultazione attivata dalla richiesta di esame congiunto della situazione aziendale. Riferimenti normativi: - La legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) e' pubblicata nellaGazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio 1991. - L'art. 5 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 (Nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale) cosi' recita: "1. Alle aziende, singole o associate, condotte da coltivatori diretti, mezzadri o coloni, o da imprenditori agricoli a titolo principale, iscritti nella relativa gestione previdenziale, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 1, e' concesso, a domanda, l'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si e' verificato l'evento. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e' autorizzato con proprio decreto, a determinare la percentuale dell'esonero tra un minimo del 20 per cento e un massimo del 50 per cento. 2. La misura dell'esonero e' aumentata del 10 per cento nel secondo anno e per gli anni successivi, qualora le condizioni di cui all'art. 3, comma 1, si verifichino a carico della stessa azienda per due piu' anni consecutivi. 3. L'esonero e' accordato dall'ente impositore su presentazione di apposita domanda degli interessati, corredata da dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15". - La legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 1992. - Il comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione) e' il seguente: "7. Per le finalita' di cui al presente articolo e' istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo". - Il testo vigente del comma 8 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo - collegato alla legge finanziaria 1999), come modificato dal presente decreto-legge e' il seguente: "8. Il Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' rifinanziato per un importo dilire 200 miliardi annui a decorrere dal 1999, finalizzato ad agevolazioni contributive a fronte di progetti di riduzione dell'orario di lavoro. Per gli anni 2001 e 2002, tale finalizzazione e' limitata a lire 10 miliardi. In tali termini e' rettificato l'art. 4, comma 1, lettera b), del decreto 12 aprile 2000 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2000.". - Il comma 3 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1o giugno 2000, n. 218 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarieta', ai sensi dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - allegato 1, numeri 90 e 91) cosi' recita: "3. La richiesta di esame congiunto e' presentata: a) al competente ufficio individuato dalla regione nel cui territorio sono ubicate le unita' aziendali interessate dall'intervento straordinario di integrazione salariale, qualora l'intervento riguardi unita' aziendali ubicate in una sola regione; b) al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro, qualora l'intervento riguardi unita' aziendali ubicate in piu' regioni. In caso, l'ufficio richiede, comunque, il parere delle regioni interessate". |
| Art. 3. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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