| Gazzetta n. 152 del 3 luglio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLA SANITA' |  
| DECRETO 22 marzo 2001 |  
| Individuazione  delle patologie per il cui trattamento e' assicurata, ai  sensi  dell'art. 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, l'erogazione  delle  cure  termali  a  carico  del Servizio sanitario nazionale. |  
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                      IL MINISTRO DELLA SANITA'  Vista  la  legge  24  ottobre  2000,  n. 323, recante "Riordino del settore termale";  Visto,  in  particolare, l'art. 4, comma 1, che demanda al Ministro della  sanita'  di individuare, con proprio decreto da emanarsi entro sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore della legge, le patologie  per  il  cui  trattamento e' assicurata l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale;  Considerato  che il Consiglio superiore di sanita' - Sessione XLIV, nella  seduta  del  21  febbraio  2001,  ha  espresso  il  parere che l'individuazione  delle  patologie debba essere effettuata sulla base di  studi  scientifici  "la cui  qualita'  si dovra' riflettere anche nella  pubblicazione  su  riviste  internazionali con referaggio e ad alto fattore di impatto";  Considerato  che  lo stesso Consiglio ha espresso parere favorevole alla  proroga,  in via provvisoria, della validita' dell'elenco delle patologie  approvato  con  decreto  del Ministro della sanita' del 15 dicembre 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 1995);  Ritenuto, pertanto, di prorogare la validita' dell'anzidetto elenco per il periodo occorrente all'effettuazione di tali studi scientifici e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2005;                              Decreta:  Le  patologie  per  le  quali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge  24 ottobre 2000, n. 323, e' assicurata l'erogazione delle cure termali  a  carico  del  Servizio  sanitario  nazionale, sono, in via provvisoria e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, quelle indicate nell'elenco  approvato  con  decreto  del  Ministro della sanita' del 15 dicembre 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 1995).  Il presente decreto sara' sottoposto alla registrazione della Corte dei  conti  e  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 22 marzo 2001                                                Il Ministro: Veronesi Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2001 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 354  |  
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