| Gazzetta n. 152 del 3 luglio 2001 (vai al sommario) |  
| AGENZIA DELLE ENTRATE |  
| PROVVEDIMENTO 7 giugno 2001 |  
| Revoca   del   decreto  del  Ministro  delle  finanze  7 marzo  1994, concernente  l'autorizzazione  alla  societa' "C.A.A.F. C.N.A. Puglia S.r.l."   ad   esercitare   l'attivita'   di   assistenza  fiscale  e cancellazione della stessa dall'albo dei centri di assistenza fiscale per  le  imprese,  ai  sensi  dell'art.  27, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. |  
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                            IL DIRETTORE  In  base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e  dalle  norme statutarie e di regolamento riportate nel seguito del presente provvedimento;                              Dispone:  Il  C.A.A.F. C.N.A. Puglia S.r.l., con sede in Bari, viale Concilio Vaticano  II  n.  138/B,  e'  dichiarato decaduto dall'autorizzazione all'esercizio  dell'attivita'  di assistenza fiscale ed e' cancellato dall'albo  dei centri di assistenza fiscale per le imprese, nel quale era iscritto al numero 21.                            Motivazioni.  Il  presente  provvedimento  viene emanato in relazione al disposto dell'art.  27,  comma  2,  del  decreto  del  Ministro  delle finanze 31 maggio   1999,  n.  164,  il  quale  stabilisce  che  i  CAF  gia' autorizzati sulla base della normativa anteriore alla data di entrata in  vigore  del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, che non inviano le comunicazioni comprovanti il possesso dei requisiti di cui agli  articoli  5,  6  e 7 del citato decreto ministeriale n. 164 del 1999,  sono considerati decaduti dall'autorizzazione allo svolgimento dell'attivita'  di assistenza fiscale e sono cancellati dagli albi di cui all'articolo 9, comma 1, del medesimo decreto.  Il  C.A.A.F.  C.N.A.  Puglia  S.r.l.,  autorizzato  con decreto del Ministro  delle  finanze  7 marzo  1994,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  n.  62  del  16 marzo  1994,  non  ha  inviato  le  citate comunicazioni,  come  confermato dalla competente direzione regionale con  nota  prot.  n.  2000/64157 del 17 novembre 2000. Inoltre, dalla comunicazione  inviata  dalla  citata  direzione  regionale  in  data 11 maggio  2001,  prot. n. 2001/20436, risulta che il predetto centro di  assistenza  fiscale  in  questione  ha  smesso  di  operare  gia' dall'ottobre  del  1999  in  quanto  non  aveva  potuto espletare gli adempimenti  prescritti  dal  citato  decreto ministeriale n. 164 del 1999. Riferimenti normativi:        Attribuzioni del direttore dell'agenzia delle entrate  Decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);  Statuto  dell'agenzia  delle  entrate,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);  Regolamento   di   amministrazione   dell'agenzia   delle  entrate, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);  Decreto  del  Ministro  delle  finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.  Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme in materia di  semplificazione  degli  adempimenti  dei  contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di  modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, come modificato  dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, recante disposizioni  in  materia di revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale.  Decreto  del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, recante disposizioni regolamentari sull'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza  fiscale  per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta  e  dai  professionisti  ai  sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.  Il  presente provvedimento sara' pubblicato nellaGazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 7 giugno 2001                                                 Il direttore: Romano  |  
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