Gazzetta n. 152 del 3 luglio 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
COMUNICATO |
Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta dell'olio extra vergine di oliva "Valdemone" |
|
|
Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della denominazione di origine protetta per l'olio extra vergine di oliva "Valdemone", ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92, presentata dall'Associazione produttori olivicoli messinesi - APOM, con sede in Messina, via del Vespro, 6, esprime parere favorevole e formula la proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato. Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo", e successive modifiche al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Ufficio tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle attestazioni di specificita', via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta. Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara' notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento CEE n. 2081/92, ai competenti organi comunitari. |
| Proposta di disciplinare di produzione per l'olio a denominazione di origine protetta "Valdemone" Art. 1. Denominazione La denominazione di origine protetta "Valdemone e" e' riservata all'olio extra vergine di oliva prodotto nella zona definita nel successivo art. 3 e che risponde ai requisiti ed alle condizioni stabiliti dal regolamento CEE n. 2081/92 e indicati nel presente disciplinare di produzione. Art. 2. Varieta' di olivo Per la produzione dell'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta "Valdemone" sono utilizzate congiuntamente o disgiuntamente le drupe prodotte dalle seguenti varieta' considerate principali: Santagatese, Ogliarola Messinese, Minuta, Olivo di Mandanici o Calabrese, Nocellara Messinese, Ottobratica, Brandofino, Verdello e S. Benedetto variamente presenti almeno al 70%; altre cultivar, tra le quali Cerasuola, Biancolilla, Nocellara del Belice, Tonda Iblea, Nocellara Etna per il restante 30%. Art. 3. Zona di produzione La zona di produzione delle olive destinate all'ottenimento dell'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta "Valdemone", comprende i territori di tutti i comuni della provincia di Messina, eccezion fatta di Floresta, Moio Alcantara e Malvagna. Art. 4. Caratteristiche di coltivazione L'olivo rappresenta la principale coltura arborea diffusa nel territorio in questione, con impianti prevalentemente di tipo tradizionale, allevati generalmente a globo, vaso globoso o con forma libera che rispettano le caratteristiche vegetative delle singole cultivar. La potatura di produzione ha periodicita' minima biennale, anche se, grazie all'introduzione di macchine agevolatrici in alcune aziende si opera a cadenza annuale. E' comunque invalsa la consuetudine di eliminare annualmente i succhioni, i polloni e le branche deperite. Le concimazioni vengono effettuate nel periodo che intercorre dall'inizio dell'autunno alla fine dell'inverno e comunque legate all'andamento pluviometrico stagionale. Maggiormente impiegati sono i concimi a base di azoto, fosforo e potassio sia in formulato semplice che complesso. La raccolta deve essere effettuata dalla pianta sia a mano che con macchine agevolatrici (es., pettini vibranti). E' ammesso l'impiego di reti per l'intercettamento delle olive al momento della raccolta; ove possibile e' ammessa la raccolta meccanica con l'impiego di vibratori. E' comunque vietato l'impiego di prodotti cascolanti cosi' come non sono ammessi altri metodi di raccolta che possano danneggiare le olive o determinare il contatto del frutto col terreno. L'operazione di raccolta deve essere effettuata nel periodo che va da ottobre sino a gennaio. Le olive appena raccolte vanno conservate in cassette in modo da mantenere la qualita' originaria e molite entro due giorni dalla raccolta. Le olive devono essere prive di imperfezioni (attacchi di mosca e tignole) che potrebbero influenzare negativamente la qualita' dell'olio. Le operazioni di oleificazione dell'olio extravergine di oliva "Valdemone" devono essere effettuate entro il territorio di cui all'art. 3 del presente disciplinare. La produzione massima di olive per ettaro non deve superare i 60 quintali negli impianti tradizionali ed i 100 quintali per ettaro negli impianti intensivi. La rese massime in olio delle olive non possono superare il 20% eccezion fatta per le cultivar Ogliarola Messinese e Santagatese che possono raggiungere il 25%. Prima della molitura, le olive devono essere preventivamente lavate e defogliate. Per l'operazione di frangitura sono ammessi tutti i tipi di frantoio. Art. 5. Adempimenti L'accertamento della sussistenza delle condizioni tecniche di idoneita' delle produzioni ed i relativi controlli, di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92, saranno effettuati dall'organismo di controllo all'uopo designato, che risponda ai requisiti di cui alle vigenti norme in materia. Gli oliveti idonei alla produzione della D.O.P. "Valdemone" sono iscritti in un apposito elenco attivato, tenuto e aggiornato dall'organismo di controllo. Ultimata l'operazione di raccolta, i produttori devono dichiarare all'organismo di controllo i quantitativi di olive raccolte e dove e' avvenuta l'operazione di oleificazione. Gli impianti di molitura devono essere iscritti in un altro apposito elenco, tenuto ed aggiornato dall'organismo di controllo. Art. 6. Caratteristiche al consumo L'olio extra vergine di oliva "Valdemone" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: aspetto: da limpido a leggermente velato; colore: da verde con tonalita' gialle a giallo oliva; fruttato: da medio a forte che ricorda le olive mature; sensazioni gustative: dolce da lieve a medio; amaro da lievissimo a lieve; gusto chiaro di olive mature con sentori di frutta fresca o secca matura e di erbe spontanee; valore minimo di Panel Test: uguale o maggiore di 7 e comunque nei termini di legge; acidita' massima: 0,7%; numero di perossidi: uguale o minore al valore di 12 meq O2/kg. Art. 7. Designazione e presentazione Alla D.O.P. di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi menzione aggiuntiva, ivi comprese le indicazioni: tipo, uso, gusto, selezionato, scelto e similari nonche' indicazioni che facciano riferimento ad unita' geografiche diverse da quelle espressamente previste nel presente disciplinare. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali o marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo, non siano atti a trarre in inganno il consumatore e siano riportate in dimensioni inferiori rispetto ai caratteri con cui viene trascritta la D.O.P., ma non inferiori alla meta' di quelle impiegate per i caratteri della D.O.P. stessa. Per la commercializzazione sono ammessi recipienti o bottiglie di capacita' non superiore a litri cinque. Su detti recipienti o sulle bottiglie contenenti l'olio extravergine di oliva "Valdemone" oppure su apposita etichetta devono essere riportate a caratteri chiari ed indelebili le seguenti indicazioni: a) la dicitura "Valdemone" seguita dal termine "denominazione di origine protetta"; b) le generalita' (nome e cognome) del produttore o ragione sociale e sede dello stabilimento di imbottigliamento; c) la quantita' del prodotto effettivamente contenuta nel recipiente espressa in conformita' alle norme merceologiche vigenti; d) la dicitura "olio imbottigliato dal produttore all'origine" ovvero "olio imbottigliato nella zona di produzione" a seconda che l'imbottigliamento sia effettuato dal produttore o da terzi; e) la campagna olearia di produzione; f) i dati nutrizionali, cosi' come previsto dalle vigenti leggi. Dovra' figurare, inoltre, il simbolo grafico relativo all'immagine del logotipo specifico ed univoco da utilizzare in abbinamento inscindibile con la denominazione di origine protetta "Valdemone". Il simbolo grafico e' costituito da un rettangolo diviso in due parti: un superiore, su fondo azzurro, l'altra inferiore su fondo bianco; tra le due parti vi e' un ramoscello di ulivo di colore verde con dei frutti e la stilizzazione di un anfiteatro. In basso la scritta in carattere SKIA "Valdemone". Il fondo azzurro e' costituito dal pantone process cyan 100%, le olive di colore pantone Uncoated 360, le foglie di colore pantone Uncoated 348, l'anfiteatro di colore pantone Uncoated 117, mentre il testo e le ombre di colore pantone process Black. ----> Vedere marchio di pag. 61 <---- |
|
|
|