| Gazzetta n. 152 del 3 luglio 2001 (vai al sommario) |  
| ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO |  
| PROVVEDIMENTO 13 giugno 2001 |  
| Modificazioni   allo  statuto  della  Zurich  International  (Italia) S.p.a., in Milano. (Provvedimento n. 1884). |  
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           L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI                  PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO  Vista  la  legge  12 agosto  1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza   sulle   assicurazioni   e   le   successive  disposizioni modificative ed integrative;  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della  direttiva  n.  92/49/CEE  in  materia di assicurazione diretta diversa  dall'assicurazione  sulla  vita e le successive disposizioni modificative  ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;  Visto  il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della   direttiva  n.  91/674/CEE  in  materia  di  conti  annuali  e consolidati delle imprese di assicurazione ed, in particolare, l'art. 11,  che  prevede  nuovi  termini  per l'approvazione del bilancio di esercizio;  Visti  il  decreto  legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il "Testo   unico  delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione finanziaria"  ed  il  decreto  legislativo  4 agosto 1999, n. 343, di attuazione  della  direttiva  n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della   vigilanza   prudenziale   nel  settore  assicurativo  ed,  in particolare,  l'art.  4  concernente  le  disposizioni applicabili al collegio  sindacale  delle  imprese  di  assicurazione con azioni non quotate;  Visto  il  decreto  legislativo  24 giugno  1998,  n.  213, recante disposizioni  per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale e le successive disposizioni modificative ed integrative;  Visto  il  decreto  legislativo  13 ottobre  1998,  n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle   assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  ed,  in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;  Visto  il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per  la  fissazione  dei requisiti di professionalita' e onorabilita' dei  membri  del  collegio  sindacale,  regolamento  emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998;  Visto   il   decreto  ministeriale  in  data  27 novembre  1990  di autorizzazione    all'esercizio    dell'attivita'    assicurativa   e riassicurativa   in   alcuni   rami  danni,  rilasciata  alla  Zurich International  (Italia) S.p.a., con sede in Milano, piazza Carlo Erba n. 6, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;  Viste  le delibere assunte in data 7 novembre 2000 e 26 aprile 2001 dalle   assemblee   straordinarie   degli   azionisti   della  Zurich International  (Italia)  S.p.a.  che  hanno  approvato  le  modifiche apportate agli articoli 6, 12, 23, 26 e 28 dello statuto sociale;  Considerato   che   non   emergono   elementi  ostativi  in  merito all'approvazione  delle  predette  variazioni  allo  statuto  sociale dell'impresa di cui trattasi;                              Dispone:  E'  approvato  il  nuovo  testo  dello statuto sociale della Zurich International  (Italia)  S.p.a., con sede in Milano, con le modifiche apportate agli articoli:    Art.  6  (Capitale  sociale  -  Azioni  -  Obbligazioni). - Nuova determinazione  del capitale sociale in euro 20.000.000 (in luogo del precedente  importo  di  L. 40.000.000.000)  diviso  in 20.000.000 di azioni  da  euro  1  cadauna  (a  seguito di conversione del capitale sociale   mediante  adozione  del  tasso  fisso  di  L. 1.936,27  con raggruppamento  delle azioni, sostituzione delle 40.000.000 di azioni da  nominali  L. 1.000  cadaunacon 20.000.000 di azioni da nominali 1 euro cadauna e attribuzione a riserva legale di L. 1.274.600.000).    Art.  12  (Assemblea).  -  Modifica  dei  termini di convocazione dell'assemblea  ordinaria  ai  fini  dell'approvazione  del bilancio: entro  il  30 aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce il  bilancio  stesso, con possibilita' di prorogare tale termine sino al  30 giugno,  qualora  particolari esigenze lo richiedano, nei modi previsti dalla normativa vigente.    Art.   23   (Amministrazione).  -  Introduzione  dell'obbligo  di informativa   al  collegio  sindacale,  da  parte  del  consiglio  di amministrazione,  sull'attivita' svolta e sulle operazioni di maggior rilievo   economico,  finanziario  e  patrimoniale  effettuate  dalla societa'  o  dalle  societa'  controllate  ed,  in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi: modalita'.    Art.  26  (Collegio  sindacale). - Riformulazione dell'articolo e nuova  disciplina  in  materia di nomina del collegio sindacale e del presidente:  "L'assemblea ordinaria eleggera' i tre sindaci effettivi ed  i due supplenti, designando il presidente del collegio sindacale" (in  luogo  della  precedente  previsione  statutaria:  "il  collegio sindacale e' nominato ed opera a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile e delle leggi speciali").  Nuova disciplina in materia di:    a) requisiti dei sindaci;    b) nomina del presidente del collegio sindacale: criteri;    c) limite al cumulo degli incarichi per i sindaci: effetti;    d) individuazione  ai  sensi  dell'art.  1,  comma 3, del decreto ministeriale  30 marzo  2000,  n. 162, delle materie e dei settori di attivita' strettamente attinenti a quello dell'impresa;    Art.  28  (Bilancio  e utili). - Soppressione dell'inciso "con il conto  dei  profitti  e  delle  perdite" in materia di formazione del bilancio.  Riformulazione   dell'articolo   in  materia  di  approvazione  del bilancio:  "l'assemblea  ordinaria dei soci approvera' il bilancio di esercizio  entro  il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce  il  bilancio  stesso, salvo quanto disposto dal precedente art.   12"   (in   luogo   della  precedente  previsione  statutaria: "l'assemblea  per  l'approvazione  dal  bilancio  sara' convocata nei termini di legge").  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 13 giugno 2001                                             Il presidente: Manghetti  |  
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