Gazzetta n. 152 del 3 luglio 2001 (vai al sommario)
ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
PROVVEDIMENTO 13 giugno 2001
Modificazioni allo statuto della Zurich International (Italia) S.p.a., in Milano. (Provvedimento n. 1884).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della direttiva n. 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione ed, in particolare, l'art. 11, che prevede nuovi termini per l'approvazione del bilancio di esercizio;
Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalita' e onorabilita' dei membri del collegio sindacale, regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998;
Visto il decreto ministeriale in data 27 novembre 1990 di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni, rilasciata alla Zurich International (Italia) S.p.a., con sede in Milano, piazza Carlo Erba n. 6, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;
Viste le delibere assunte in data 7 novembre 2000 e 26 aprile 2001 dalle assemblee straordinarie degli azionisti della Zurich International (Italia) S.p.a. che hanno approvato le modifiche apportate agli articoli 6, 12, 23, 26 e 28 dello statuto sociale;
Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;
Dispone:
E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Zurich International (Italia) S.p.a., con sede in Milano, con le modifiche apportate agli articoli:
Art. 6 (Capitale sociale - Azioni - Obbligazioni). - Nuova determinazione del capitale sociale in euro 20.000.000 (in luogo del precedente importo di L. 40.000.000.000) diviso in 20.000.000 di azioni da euro 1 cadauna (a seguito di conversione del capitale sociale mediante adozione del tasso fisso di L. 1.936,27 con raggruppamento delle azioni, sostituzione delle 40.000.000 di azioni da nominali L. 1.000 cadaunacon 20.000.000 di azioni da nominali 1 euro cadauna e attribuzione a riserva legale di L. 1.274.600.000).
Art. 12 (Assemblea). - Modifica dei termini di convocazione dell'assemblea ordinaria ai fini dell'approvazione del bilancio: entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce il bilancio stesso, con possibilita' di prorogare tale termine sino al 30 giugno, qualora particolari esigenze lo richiedano, nei modi previsti dalla normativa vigente.
Art. 23 (Amministrazione). - Introduzione dell'obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte del consiglio di amministrazione, sull'attivita' svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla societa' o dalle societa' controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi: modalita'.
Art. 26 (Collegio sindacale). - Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina in materia di nomina del collegio sindacale e del presidente: "L'assemblea ordinaria eleggera' i tre sindaci effettivi ed i due supplenti, designando il presidente del collegio sindacale" (in luogo della precedente previsione statutaria: "il collegio sindacale e' nominato ed opera a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile e delle leggi speciali").
Nuova disciplina in materia di:
a) requisiti dei sindaci;
b) nomina del presidente del collegio sindacale: criteri;
c) limite al cumulo degli incarichi per i sindaci: effetti;
d) individuazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, delle materie e dei settori di attivita' strettamente attinenti a quello dell'impresa;
Art. 28 (Bilancio e utili). - Soppressione dell'inciso "con il conto dei profitti e delle perdite" in materia di formazione del bilancio.
Riformulazione dell'articolo in materia di approvazione del bilancio: "l'assemblea ordinaria dei soci approvera' il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce il bilancio stesso, salvo quanto disposto dal precedente art. 12" (in luogo della precedente previsione statutaria: "l'assemblea per l'approvazione dal bilancio sara' convocata nei termini di legge").
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 giugno 2001
Il presidente: Manghetti
 
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