IL DIRIGENTE GENERALE          delle risorse umane e delle professioni sanitarie  Vista  la domanda con la quale la sig.ra Savic Zorica ha chiesto il riconoscimento   del   titolo  di  medicinska  sestra  conseguito  in Bosnia-Erzegovina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali per  l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non  comunitari,  delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;  Visti,  in particolare gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394   del   1999,  che  disciplinano  il  riconoscimento  dei  titoli professionali  abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti  in  un  Paese  non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;  Considerato  che  oggetto  della domanda e' il riconoscimento di un titolo  identico  ad  altri  sui  quali  si  e'  gia'  pronunciata in precedenti   sedute   la  conferenza  dei  servizi  e  quindi,  nella circostanza  possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art.  12  del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;  Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;                              Decreta:  1. Il titolo di medicinska sestra conseguito nell'anno 1981, presso la  scuola di istruzione sanitaria per infermieri e tecnici medici di Tuzla  (Bosnia-Erzegovina)  della  sig.ra  Savic  Zorica nata a Tuzla (Bosnia-Erzegovina)  il  giorno 28 marzo 1963 e' riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.  2.  La  sig.ra Savic Zorica e' autorizzata ad esercitare in Italia, come  lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiera, previa   iscrizione   al   collegio   professionale  territorialmente competente  ed  accertamento  da  parte  del  collegio  stesso  della conoscenza  della  lingua  italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.  3.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  4,  del  decreto  del Presidente  della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di  validita'  ed  alle  condizioni  previste dal permesso o carta di soggiorno.  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 5 giugno 2001                                    Il dirigente generale: Mastrocola  |