Gazzetta n. 152 del 3 luglio 2001 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI PARMA
DECRETO RETTORALE 30 maggio 2001
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;
Visto il proprio decreto n. 501, reg. XXXVIII, in data 27 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2000, con cui e' stato emanato lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma;
Richiamato l'art. 45 del citato statuto che individua l'organo preposto alla revisione dello statuto stesso nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione riuniti in seduta congiunta;
Vista la deliberazione con cui il senato accademico ed il consiglio di amministrazione riuniti in seduta congiunta il 20 aprile 2001, hanno approvato alcune modifiche allo statuto dell'Ateneo;
Vista la nota protocollo n. 1450 in data 16 maggio 2001 con cui il M.U.R.S.T. comunica di non avere osservazioni da formulare in merito alle modifiche suddette;
Ritenuto che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione delle modifiche allo statuto di questo Ateneo;
Decreta:
1. Lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma e' modificato come segue:
l'art. 3, comma 6, e' sostituito dal seguente: "l'Universita' puo' istituire ed attivare facolta', corsi di studio (corsi di laurea, di laurea specialistica, di specializzazione, di dottorato di ricerca, per master universitario) ed altre iniziative didattiche previste dalla vigente normativa ed istituire insegnamenti e posti di tecnici di ricerca, utilizzando anche il supporto di finanziamenti derivanti da convenzioni con enti pubblici e soggetti privati nazionali ed internazionali";
l'art. 10, comma 2.6, e' sostituito dal seguente: "i provvedimenti relativi alle tasse e contributi dovuti dagli studenti per l'iscrizione ai corsi di studio e ad altre iniziative di formazione, alla concessione agli stessi di esoneri e borse di studio gravanti sul bilancio, alle modalita' di collaborazione degli studenti, alle attivita' di servizio, sentiti il senato accademico ed il consiglio degli studenti";
l'art. 19, comma 1, e' sostituito dal seguente: "sono strutture didattiche dell'Universita': le facolta', i corsi di laurea, i corsi di laurea specialistica, i corsi di specializzazione, i corsi di dottorato di ricerca, i corsi per master universitario";
l'art. 19, comma 3, e' sostituito dal seguente: "l'elenco delle facolta', dei corsi di studio e delle relative classi di appartenenza, e' contenuto nel regolamento didattico di Ateneo. Lo stesso regolamento disciplina gli ordinamenti degli studi";
l'art. 19 e' integrato con l'inserimento del comma 5: "per le classi di corsi di studio di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509, possono essere istituiti comitati di classe secondo quanto previsto dal regolamento didattico di Ateneo";
l'art. 20, comma 2.4, e' sostituito dal seguente:"i consigli di corso di studio";
l'art. 21, comma 1.1., e' sostituito dal seguente: "programma e coordina l'utilizzazione delle risorse didattiche, sentiti i comitati di classe, ove istituiti, i consigli di corso di studio interessati e, per la parte di loro competenza i consigli di dipartimento";
l'art. 21, comma 1.2., e' sostituito dal seguente: "propone le modifiche concernenti l'ordinamento didattico dei corsi di studio afferenti alla facolta', previa richiesta di parere ai comitati di classe, ove istituiti, ai consigli di corso di studio e di dipartimento interessati";
l'art. 21, comma 1.5., e' sostituito dal seguente: "procede, previa richiesta di parere ai dipartimenti interessati, alla richiesta e destinazione dei posti di personale docente, di lettori di lingue straniere, anche su proposta dei consigli di corso di studio, sentiti i comitati di casse, ove istituiti";
l'art. 21, comma 1.8., e' sostituito dal seguente: "approva la relazione annuale sull'attivita' didattica della facolta', predisposta dal preside sulla base delle relazioni presentate dai consigli di corso di studio";
l'art. 24 varia la denominazione in: "consiglio di corso di studio";
l'art. 24, comma 1, e' sostituito dal seguente: "per ogni corso di studio e' costituito apposito consiglio.I consigli di corso di studio della medesima classe, afferenti ad una medesima facolta', possono essere unificati con motivata deliberazione da parte del consiglio di facolta', sentito il comitato di classe, ove istituito";
l'art. 24, comma 2, e' sostituito dal seguente: "i compiti dei consigli di corso di studio sono disciplinati dal regolamento didattico di Ateneo";
l'art. 24, comma 3, e' sostituito dal seguente: "il consiglio di corso di studio e' costituito da:
3.1. tutti i professori ufficiali degli insegnamenti afferenti al corso e dai ricercatori che svolgono attivita' didattica per un insegnamento afferente al corso;
3.2. cinque rappresentanti degli studenti;
3.3. un rappresentante del personale tecnico-amministrativo del corso di studio";
l'art. 24, comma 5, e' sostituito dal seguente:"il regolamento organizzativo di facolta' stabilisce le modalita' di elezione e la durata del mandato del rappresentante del personale tecnico-amministrativo nel consiglio di corso di studio";
l'art. 24, comma 6, e' sostituito dal seguente: "ogni consiglio di corso di studio elegge nel suo seno, tra i professori di ruolo, un presidente";
l'art. 24, comma 7, e' sostituito dal seguente: "il presidente presiede il consiglio, lo convoca con le modalita' previste dal regolamento organizzativo di facolta' e ha la vigilanza sulle attivita' del corso di studio";
l'art. 25, comma 1, e' sostituito dal seguente: "in ogni facolta' e' costituito un comitato per la didattica paritetico docenti-studenti: e' possibile secondo il regolamento di facolta' costituire specifici comitati per consiglio di corso di studio";
l'art. 26, e' sostituito dal seguente: "corsi di specializzazione:
1. i corsi di specializzazione sono istituiti dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione per le rispettive competenze su proposta dei consigli delle facolta' interessate;
2. l'organizzazione e l'attivita' didattica dei corsi di specializzazione sono disciplinati dai regolamenti di facolta' e di Ateneo";
l'art. 27, e' sostituito dal seguente: "corsi per master universitari e altre attivita' didattiche:
1. i corsi per master universitari sono istituiti e disciplinati dal regolamento didattico di Ateneo;
2. le altre attivita' didattiche, previste nel regolamento didattico di Ateneo, possono essere attivate, su proposta delle facolta' o dei dipartimenti, con decreto del rettore, secondo il parere del senato accademico e del consiglio di amministrazione. Tali attivita' sono svolte con autonomia didattica, nei limiti della normativa vigente e con le modalita' stabilite nel provvedimento di attivazione";
l'art. 42, comma 4, e' sostituito dal seguente: "il regolamento didattico di Ateneo che disciplina l'ordinamento dei corsi di studio e delle eventuali altre attivita' formative, e' deliberato dal senato accademico, su proposta delle strutture didattiche, sentito il consiglio degli studenti";
l'art. 47, penultimo capoverso, e' sostituito dal seguente: "per studenti: si intendono gli iscritti ai corsi di studio previsti dal regolamento didattico di Ateneo";
l'art. 49 e' integrato con l'inserimento del secondo comma: "i corsi di diploma universitario e di laurea attivi nell'anno accademico 2000-2001 sono mantenuti sino ad esaurimento degli iscritti".
La presente modifica, a norma di quanto previsto dall'art. 45 del citato decreto rettorale n. 501/2000, entra in vigore con effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Parma, 30 maggio 2001
Il rettore: Ferretti
 
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