Gazzetta n. 152 del 3 luglio 2001 (vai al sommario)
UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA
DECRETO 28 maggio 2001
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE
Viste le leggi sull'istruzione universitaria;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 204;
Visto lo statuto dell'Universita' per stranieri di Siena emanato con decreto rettorale n. 23 del 26 gennaio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 1995 e modificato con i decreti rettorali n. 99 del 24 aprile 1995, n. 266 del 17 ottobre 1995, n. 18 del 13 gennaio 1996, n. 21 del 26 febbraio 1998, n. 90 del 16 giugno 2000, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1o agosto 1995, n. 254 del 30 ottobre 1995, n. 87 del 13 aprile 1996, n. 59 del 12 marzo 1998 e n. 160 dell'11 luglio 2000;
Vista la deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione nella seduta del 20 febbraio 2001;
Vista la deliberazione assunta dal consiglio di facolta' nella seduta del 6 marzo 2001;
Vista la deliberazione assunta dal consiglio accademico integrato nella seduta del 7 marzo 2001;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2001 con il quale sono stati formulati, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, rilievi sulla proposta di modifica di statuto;
Vista la delibera del consiglio accademico integrato del 22 maggio 2001 con la quale sono stati recepiti i rilievi di cui sopra;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' per stranieri di Siena e' modificato come segue:
"Art. 1 (Definizione e compiti) - 1. L'Universita' per stranieri di Siena, di seguito denominata Universita', e' un Istituto superiore ad ordinamento speciale ai sensi dell'art. 1 della legge 17 febbraio
1992, n. 204.
2. L'Universita' ha personalita' giuridica ed autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile nello spirito dell'art. 33 della Costituzione della Repubblica in conformita' alla legge 9 maggio 1989, n. 168.
3. L'Universita' svolge attivita' di insegnamento e di ricerca scientifica finalizzata alla conoscenza e alla diffusione della lingua e della cultura italiana in ambito internazionale e interculturale.
Art. 6 (Facolta' di lingua e cultura italiana). - 1. Per l'organizzazione e lo svolgimento delle attivita' didattiche l'Universita' e' articolata in una facolta' di lingua e cultura italiana, nei consigli di corso di studio, nelle connesse scuole e nelle altre strutture didattiche previste, nel rispetto della
normativa vigente, dal regolamento didattico d'Ateneo.
2. L'ordinamento didattico della facolta' e' definito dal regolamento didattico d'Ateneo e dai regolamenti didattici dei corsi di studio.
3. Sono organi della facolta': il preside, il consiglio di facolta', i consigli dei corsi.
Art. 9 (I consigli dei corsi). - 1. Dei consigli dei corsi di studio fanno parte le seguenti categorie di personale afferente a
ciascun corso:
a) professori di ruolo;
b) docenti incaricati e comandati ad esaurimento;
c) ricercatori;
d) docenti di lingua stabilizzati ad esaurimento per quanto riguarda i corsi di lingua;
e) due rappresentanti degli studenti iscritti al corso di studio.
Dei consigli dei corsi di lingua italiana per stranieri fanno parte anche due rappresentanti dei collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato.
2. Ciascun consiglio di corso e' presieduto da un professore di prima fascia o, in mancanza, di seconda fascia, eletto in seno al consiglio stesso.
3. I consigli dei corsi di studio svolgono le funzioni ad essi delegate dagli ordinamenti, dal regolamento didattico d'Ateneo e dal consiglio di facolta'.
4. Le modalita' di elezione delle rappresentanze di cui al presente articolo sono stabilite dal regolamento generale d'Ateneo.
Art. 10 (Organizzazione didattica). - 1. L'organizzazione didattica, ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,
e nell'ambito dei compiti definiti all'art. 1, comma 3, prevede:
a) corsi di laurea; (*)
b) corsi di laurea specialistica; c) corsi di dottorato di ricerca;
d) corso di specializzazione per l'insegnamento della lingua italiana a stranieri ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 6, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e dell'art. 3, comma 1, lettera c) della legge 17 febbraio 1992, n. 204;
e) corsi di master universitari di primo e secondo livello;
f) corsi di vario livello per la conoscenza e l'approfondimento della lingua, della cultura e della realta' italiane, riservati a cittadini stranieri o a cittadini italiani residenti all'estero;
g) ogni altro corso previsto dall'art. 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 204, e successive modifiche ed integrazioni;
h) corsi di formazione finalizzata e integrativi della didattica previsti dall'ordinamento vigente.
2. I cicli didattici hanno durata annuale, semestrale, trimestrale. L'Universita' puo' attivare cicli didattici di durata diversa in rapporto ad accertate esigenze didattiche.
L'articolazione dei corsi ed i relativi insegnamenti sono disciplinati dal regolamento didattico di Ateneo.
3. Alla facolta' puo' essere affidata dal consiglio accademico l'esecuzione di corsi diversi da quelli istituzionali, di seminari e di progetti per conto terzi commissionati da enti pubblici o privati.
L'Universita' svolge, anche mediante la creazione o la partecipazione a consorzi, attivita' di certificazione dei vari livelli di conoscenza della lingua e della cultura italiana, a seguito di apposite sessioni d'esame svolte nella propria o in altre sedi, sia in Italia che all'estero.
4. Il regolamento generale d'Ateneo prevede forme di valutazione della funzionalita' delle strutture didattiche e di ricerca.
Art. 11 (Titoli di studio). - 1. L'Universita' rilascia i seguenti
titoli:
a) laurea;
b) laurea specialistica;
c) dottorato di ricerca;
d) diploma di specializzazione per l'insegnamento della lingua italiana a stranieri;
e) master universitario di primo livello;
f) master universitario di secondo livello.
2. Ai sensi dell'art. 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 204, l'Universita' rilascia i seguenti diplomi, certificati e attestati:
a) diploma di primo grado in lingua italiana;
b) diploma di secondo grado in lingua e cultura italiana;
c) certificazione ufficiale di competenza in italiano come lingua straniera (CILS);
d) certificazione ufficiale di competenza in didattica dell'italiano a stranieri (DITALS);
e) attestati relativi ai corsi di cui al precedente art. 10, comma 1, lettere f), g) e h)".
Siena, 28 maggio 2000
Il rettore: Trifone
(*) Il primo corso di laurea in lingua e cultura italiana secondo il previgente ordinamento, e' stato istituito in via sperimentale in conformita' a quanto stabilito nella nota di indirizzo ministeriale n. 1 del 16 giugno 1998 previa acquisizione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, del parere favorevole del Comitato toscano di coordinamento. Il decreto istitutivo fu inviato al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data 9 novembre 1998 e dal medesimo Ministero trasmesso ai competenti uffici, in data 26 febbraio 1999, per la pubblicazione nel bollettino ufficiale del Ministero. Il corso di laurea e' stato definitivamente acquisito per effetto della legge 14 gennaio 1999, n. 4, art. 1, comma 16.
 
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