Gazzetta n. 152 del 3 luglio 2001 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |
ORDINANZA 7 giugno 2001 |
Prevenzione sismica per gli edifici privati ricadenti nei comuni della Sicilia orientale (province di Siracusa, Catania, Ragusa e Messina), di cui all'obiettivo "1-bis" della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive integrazioni e modificazioni. Criteri e modalita' per la progettazione e l'autorizzazione al contributo. (Ordinanza n. 3140). |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE VISTO Part. 5 della legge 24 febbraio 1992 no 225; VISTO il decreto legislativo no 300 del 30 luglio 1999; VISTA la legge 31 dicembre 1991 no 433, e successive modificazioni ed integrazioni; VISTE le ordinanze del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile no 3050 del 31 marzo 2000, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale no 91 del 18 aprile 2000, no 3059 dei 30 maggio 2000, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale no 130 del 6 giugno 2000, no 3083 del 28 settembre 2000, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale no 231 del 3 ottobre 2000 e no 3105 del 7 febbraio 2001, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale no 53 del 5 marzo 2001; VISTO in particolare l'art, 4, comma 1 dell'ordinanza no 3105 del 5 marzo 2001, che dispone, tra l'altro, l'emanazione di ulteriori disposizioni normative per la progettazione di miglioramento sismico; CONSIDERATO che e' necessario procedere ad emanare criteri e modalita' per la progettazione degli interventi di miglioramento sismico per gli edifici ricadenti nelle province di Siracusa, Catania, Ragusa e Messina, nonche' per l'ammissione ai relativi contributi; SENTITA la Regione Siciliana; SU PROPOSTA del Direttore dell'Agenzia di Protezione Civile Prof. Franco Barberi DISPONE Art. 1. 1. Entro il termine di 150 giorni dalla data di ricevimento della raccomandata con la quale il Comune, in base all'art. 4, comma 1 dell'ordinanza no 310512001, ha formalizzato l'invito ad elaborare la progettazione di miglioramento sismico dell'edificio, i soggetti interessati presentano al comune tale progettazione, redatta in quattro copie secondo le direttive tecniche (all. 1) e le relative schede di accompagnamento (ali. 2). Il progetto comprende tutte le opere che il soggetto intende realizzare, comprese quelle che saranno a suo carico. |
| Art. 2. 1. Entro 15 giorni dalla scadenza di cui all'art. 1, comma 1, l'Ufficio Tecnico Comunale accerta a completezza della documentazione presentata in accorda con quanto richiesto nelle direttive tecniche (ali. 1, appendice 3). 2. Qualora la documentazione risulti incompleta l'Ufficio Tecnico Comunale richiede, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, integrazioni niella documentazione presentata, da produrre entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento di detta raccomandata, a pena di decadenza. 3. L'Ufficio Tecnico Comunale, entro 10 giorni dalla data di positiva conclusione degli accertamenti di cui ai commi precedenti, trasmette una copia del progetto completo al competente Ufficio del Genio Civile ed una copia alla competente Soprintendenza. |
| Art. 3. 1. Nei 45 giorni successivi all'invio del progetto completo, le Amministrazioni rappresentate nella Conferenza dei Servizi svolgono, anche sulla base delle competenze riconosciute dall'ordinamento vigente, la verifica degli aspetti di merito del progetto, redigendo ciascuna il proprio parere, che dovra' essere trasmessa al segretario della Conferenza dei Servizi di cui al comma 5. L'esame del Genio Civile viene effettuato anche in relazione al raggiungimento dei parametri rappresentativi di cui alle direttive tecniche (all. 1) e in particolare alla scheda n. 4 (all. 2). 2. L'ufficio Tecnico del Comune accerta inoltre che siano allegate al progetto, nel caso di condominio (gia' esistente o di fatto) i seguenti documenti: a) delibera di assemblea condominiale di approvazione del progetto, del relativo quadro di spesa (computo metrico estimativo, spese tecniche ecc.) e della ripartizione delle spese tra i condomini (con eventuali quote di accollo di spesa per ogni condomino) eseguite secondo il successivo punto c); b) tabella millesimale di divisione della proprieta' tra i condomini (tabella 2 dell'allegato 2), da redigere in ogni caso, qualora non gia' esistente; c) ripartizione della spesa tra i condomini redatta secondo la metodologia indicata nell'allegato 2, tabella 5. 3. II progetto, completo dei pareri di cui al comma 1, e' sottoposto all'esame di una Conferenza dei Servizi, composta dall'Ingegnere-Capo del Genio Civile o suo delegato, dal Soprintendente ai Beni Culturali, Ambientali e Paesaggistici o suo delegato, dal Sindaco o suo delegato. La conferenza si avvale di un segretario, scelto tra i funzionari in servizio presso l'Ufficio del Genio Civile competente per territorio, che a tal fine e' autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario, anche eccedente i limiti di legge, fino ad un massimo di 50 ore mensili effettivamente rese. La Conferenza si esprime entro 30 giorni dal ricevimento dei pareri di cui ai comma 1. Il parere della Conferenza esaurisce gli obblighi derivanti dalle leggi no 108611971, no 6411974, no 108911939, no 149711939 e loro modifiche ed integrazioni. II parere della conferenza viene espresso a maggioranza in caso di dissenso motivato di uno del rappresentanti degli Enti competenti. Nel caso di assenza per piu' di due convocazioni relative allo stesso progetto di uno dei componenti, il relativo parere di competenza si intendera' positivamente acquisito. Per ogni parere definitivamente reso, verra' applicato ai componenti effettivi della conferenza dei servizi quanto previsto all'art. 12, comma 3 dell'ordinanza no 2212192, come modificato dall'art. 9, comma 7, dell'ordinanza no 2414!95, con esclusione dell'ultimo periodo. 4. La conferenza dei servizi, indetta dal Sindaco, sentito il Genio Civile, si svolge presso l'Ufficio del Genio Civile competente per territorio. 5. II parere espresso dalla conferenza viene comunicato, a cura del Segretario, entro il termine di dieci giorni dalla data della conferenza al soggetto interessato. 6. Nel caso di parere negativo della conferenza sul progetto, lo stesso dovra' essere rivisto dal progettista in accordo con la indicazioni o linee guida fornite dalla Conferenza. II progetto, o la documentazione integrativa, dovra' essere presentato all'Ufficio Tecnico del Comune entro 30 giorni dalla data di comunicazione del predetto parere al progettista ed al soggetto interessato. 7. 'L'Ufficio Tecnico Comunale, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui al comma 8, ne trasmette una copia al competente Ufficio del Genio Civile ed una copia alla competente Soprintendenza. 8. II progetto rielaborato dal progettista verra' esaminato dalla conferenza entro 30 giorni dal termine di cui al precedente comma 9, Nel caso che il parere della conferenza sul progetto fosse ancora negativo, il progetto viene respinto. 9. Nel caso di progetto definitivamente respinto, il Comune invita il soggetto che segue nella graduatoria comunale di cui all'art. 1, comma 5 dell'ordinanza no 310512001, a presentare il progetto secondo le modalita' di cui all'art. 1. |
| Art. 4. 1. Dopo l'approvazione da parte della conferenza dei servizi, il contributo e' concesso con provvedimento del Sindaco o suo delegato ed erogato a mezzo di buoni-contributo, controfirmati dal Segretario Generale del Comune, previa annotazione dell'importo di ogni singolo contributo in ordine cronologico, e con numero progressivo in apposito registro per l'impegno di spesa; detto registro, conservato a cura del Segretario Generale, puo' essere consultato dal pubblico. 2. I contributi sono erogati agli aventi diritto come segue: a) in ragione del 25% all'inizio dei lavori attestato dal Direttore dei lavori, con Verbale di concreto inizio, controfirmato dal soggetto interessato (proprietario, amministratore del condominio, usufruttuario, delegato dai proprietari), e verificato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale o suo delegato; b) in ragione del 70% sulla base di stati di avanzamento firmati dal Direttore dei Lavori, controfirmati dal soggetto interessato, e vidimati dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale o suo delegato, suddivisi in non piu' di tre rate, articolate nel seguente modo o accorpate: b.1) 25% all'emissione del primo stato d'avanzamento, attestante l'esecuzione di lavori ammissibili per un importo almeno pari al 25% del totale degli stessi e di lavori totali per un importo almeno pari al 35% dell'importo totale progettuale; b.2) 25% all'emissione del secondo stato d'avanzamento attestante l'esecuzione di lavori ammissibili per un importo almeno pari al 50% del totale degli stessi e di lavori totali per un importo almeno pari al 70% dell'importo totale progettuale; b.3) 20% all'emissione del terzo ed ultimo stato d'avanzamento, attestante l'esecuzione di lavori totali, ammissibili e non ammissibili, per un importo pari al 100% dell'importo totale progettuale. c) in ragione del residuo 5% all'atto dell'approvazione dei collaudo tecnico amministrativo o del certificato di regolare esecuzione, riferiti all'intera opera eseguita. Il collaudo tecnico-amministrativo e' comunque obbligatorio nel caso che l'importo complessivo dei lavori sia superiore od uguale a un miliardo e/o l'importo totale delle opere strutturali superi i 500 milioni. 3. Le attivita' di collaudo sono svolte da tecnico abilitato, con le modalita' di cui all'art. 188, comma 6 ed al titolo XII capo 2o del D.P.R. 21 dicembre 1999 no 554, con esclusione degli artt. 206 e 207. Ai fini dei presente comma, non si fa luogo all'individuazione del responsabile del procedimento di cui alle norme richiamate. Il collaudo o il certificato di regolare esecuzione sono trasmessi all'Ufficio 'tecnico Comunale, ed approvati dagli organi comunali, secondo le competenze statutarie. 4. La percentuale del contributo per spese tecniche, fissata nel massimo dell'8,5%, ai sensi dell'art. 3, comma 8, secondo periodo dell'ordinanza no 310512001, viene liquidata pro-quota con i buoni-contributo di cui al comma 2. 5. A pena di decadenza, i lavori devono iniziare entro quattro mesi dalla concessione del contributo, ed ultimati entro trentasei mesi dalla data di inizio effettivo dei lavori. Qualora allo scadere di tale termine i lavori non siano ultimati, il Sindaco provvede alla revoca del contributo e al recupero degli acconti gia' erogati. |
| Art. 5. 1. Entro trenta giorni dalla data del parere positivo della conferenza, il Genio Civile individua, con il metodo dell'estrazione a sorte, un campione di almeno il 10% dei progetti ammessi a contributo ed effettua la verifica delle relative relazioni di calcolo. II controllo e' concluso entro o non oltre 3 mesi dalla data dell'estrazione. Nel caso che tale verifica non fosse espletata nel periodo su scritto, la stessa si considerera' conclusa favorevolmente. 2. Nel caso di grave errore nei calcoli accertato dal Genio Civile nel corso della verifica di cui al comma 1, il Sindaco revoca il contributo concesso e provvede al recupero delle somme erogate. 3. Il gruppo di lavoro, istituito dall'art. 14 dell'ordinanza no 241411995, ed esteso anche alla Provincia di Messina, esegue controlli in corso d'opera a campione in misura non inferiore al 10% dei progetti ammessi a contributo individuando tali progetti con estrazione a sorte. 4. Qualora il gruppo di lavoro, di cui al precedente comma 3 accerti gravi irregolarita' in corso d'opera, il Sindaco dispone la decadenza dal contributo e provvede al recupero delle somme erogate. 5. Sono ammesse perizie di variante tecniche e/o suppletive in corso d'opera, debitamente approvate dal soggetto interessato (in caso di condominio, anche di fatto, tali approvazioni verranno corredate della documentazione di cui all'art. 3, lettera e). Se queste non comportano variazioni in aumento superiori globalmente al 10% dell'importo totale delle opere progettate, e/o al 10% per la singola categoria di lavori, le stesse sono autorizzate dal Direttore dei lavori. Nel caso in cui le perizie comportino variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10%, globale o per la singola categoria dei lavori, esse devono essere approvate con nuova provvedimento sindacale, dopo istruttoria da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale. In ogni caso, quando la perizia comporta varianti alle strutture, la stessa e' sottoposta all'esame della conferenza dei. servizi. L'importo del contributo inizialmente concesso, di cui all'art. 4 comma 1, e' fisso ed immutabile, qualunque sia l'importo di perizia ammessa. Fanno eccezioni i casi di perizia in diminuzione, per i quali il contributo corrispondente ai lavori ammissibili sara' conseguenzialmente ridotto. 6. Nei casi di decadenza o revoca del contributo si applicano le procedure dl cui all'art. 3 comma 9: |
| Art. 6. All'ordinanza no 3105/2001 sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni: - All'allegato E, paragrafo "Resistenza Convenzionale": le tabelle di esempio dei valori della resistenza convenzionale sono sostituite con quelle dell'allegato 3 alla presente ordinanza. La presente ordinanza viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 7 giugno 2001 Il Ministro: BIANCO |
| ALLEGATO 1
Direttive tecniche per la progettazione e la realizzazione degli interventi di prevenzione sismica su edifici privati nelle Province di Catania, Messina, Ragusa e Siracusa (L. 433191 e L. 130197, obiettivo i-bis). 1. PREMESSA La Legge 433191, emanata a seguito del sisma del 13 e 16 dicembre 1990 in Sicilia Orientale, ha individuato una serie di obiettivi connessi al risanamento di edifici privati, pubblici, infrastrutture e assetto urbanistico, nonche' alla sorveglianza sismica e a interventi di protezione civile. La Legge 130197 ha ampliato il campo d'azione introducendo gli obiettivi i-bis ed i-ter attingendo alla copertura finanziaria derivante dalle economie nel frattempo realizzate rispetto allo stanziamento iniziale previsto dalla Legge 431. L'obiettivo i-bis, in particolare, riguarda la prevenzione sismica degli edifici privati e pubblici, ancorche' non colpiti dal sisma, nelle province di Siracusa, Catania, Ragusa e Messina. Quest'ultima provincia e' stata aggiunta al quelle colpite dal sisma andando ad estendere il campo d'intervento a tutta la Sicilia Orientale li perseguimento dell'obiettivo i-bis e' stato reso esecutivo con le Ordinanze 3050, 3059 e 3083 dei 2000. In particolare per gli edifici privati l'art. 6 dell'O.M 3050 recita: "Ai fini di perseguire l'obiettivo della prevenzione antisismica sono ammesse a contributo in conto capitale, per interventi di miglioramento sismico, anche unita' abitative non danneggiate ricadenti nelle province della Sicilia Orientale , ma ricomprese nelle aree classificate (S=12 ed S=9)". A tale obiettivo la programmazione finanziaria effettuata dal Comitato Paritetico Regione Dipartimento della Protezione civile, ha assegnato la risorsa complessiva di 230 miliardi L'OM 3059, infine, ha avviato le procedure per l'assegnazione dei fondi stabilendo che entro il 14 dicembre 2000 i cittadini interessati a fruire dei finanziamenti per la prevenzione dovevano compilare una semplice domanda contenente dati catastali ed anagrafici. A tale domanda ha fatto seguito, l'acquisizione dei dati necessari per la formazione delle graduatorie, disciplinata dall'O.M. n. 3105 del 7.2.2001 Tale ordinanza prevede, che, entro 60 giorni dalla sua emanazione, una Direttiva del Dipartimento della protezione civile stabilisca tempi, criteri e modalita' per la progettazione degli interventi di miglioramento sismico degli edifici. Le presenti direttive forniscono i criteri tecnici e le modalita' di progettazione degli interventi in oggetto. 2. CRITERI GENERALI Gli interventi devono riguardare l'unita' minima costituita dall'edificio, definito in accordo ai criteri riportati nell'allegato C all'O.M. 3105 del 7.2.2001, con l'obiettivo di assicurare un miglioramento nella risposta sismica della struttura attraverso l'eliminazione o, almeno, una significativa riduzione delle carenze strutturali che ne influenzano sfavorevolmente il comportamento sismico. Gli interventi fanno riferimento alle prescrizioni di cui al punto C.9 del D.M. 16.1.96 "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche emanato ai sensi dell'art. 3 della L. 2.2.74 n. 64 e relative Istruzioni. Potranno essere eseguiti anche interventi alternativi della stessa natura, purche' di maggiore e comprovata efficacia. In ogni caso si deve garantire che gli interventi progettati non aggravino la situazione degli edifici adiacenti ne' quella delle porzioni di edificio nelle quali non si eseguono interventi strutturali. Le attivita' di progettazione degli interventi devono essere inoltre condotte evidenziando eventuali danni subiti dall'edificio in occasione di sismi passati e i relativi interventi di risanamento eseguiti. Gli interventi devono tener conto delle prescrizioni di cui al D.M. LL.PP. 11.3.1988 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilita' dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione". I progetti di miglioramento dovranno tenere conto dell'influenza delle condizioni del sito sul comportamento dell'edificio. Gli interventi, pertanto, nel casi elencati di seguito, dovranno essere definiti sulla scorta di apposite indagini e studi riguardanti le condizioni di sito, eventualmente anche gia' esistenti: a) in presenza di dissesti di fondazione localizzati (la loro origine e gli elementi necessari a definire eventuali rimedi dovranno essere documentati in una apposita relazione geotecnica); b) quando siano temuti fenomeni di instabilita' dei terreni per frane, assestamenti, movimenti di faglie o liquefazione (si dovra' documentarne la pericolosita' in apposite relazioni geologica e geotecnica); c) in presenza di situazioni topografiche o di caratteristiche dei terreni in grado di amplificare localmente l'azione sismica (modificando convenientemente le forze o le accelerazioni di progetto). Elementi utili per quantificare le modificazioni dell'azione sismica di progetto (punto c) saranno desunti, se disponibili, da studi di microzonazione sismica. In loro assenza si potra' fare riferimento alle vigenti norme ed in particolare si assumera' un fattore di amplificazione locale dell'azione sismica (Fa) pari al coefficiente di fondazione e di cui al punto C.6 dei D.M. 16.1.1996. Per la migliore individuazione del valore del coefficiente E si potra' fare riferimento alle descrizioni riportate nelle Istruzioni relative alla normativa tecnica dei ponti stradali Circ. LL.PP. 25.2.9991 n. 34233. 3. EDIFICI IN MURATURA 3.1. Analisi vulnerabilita' e scelta degli interventi II progettista deve dimostrare la necessita' e l'efficacia degli interventi proposti attraverso un'analisi degli eventuali danni pregressi e delle caratteristiche di vulnerabilita' prima e dopo l'esecuzione dell'intervento. Per quanto riguarda gli eventuali danni pregressi deve descriverne tipo ed entita' e deve correlarli ai meccanismi di funzionamento che li hanno prodotti (sollecitazioni nel piano e fuori del piano delle murature, in presenza o in assenza di collegamenti, incremento delle spinte degli orizzontamenti, effetti di martellamento, cedimenti delle fondazioni, etc.), cosi' da individuare gli interventi piu' idonei a ridurre gli specifici elementi di vulnerabilita' della costruzione. Per quanto riguarda le caratteristiche di vulnerabilita' in grado di influenzare significativamente la sicurezza il progettista deve prendere in considerazione almeno queile elencate di seguito , che sono sostanzialmente quelle gia' contenute nell'allegato E dell'O.M. 3105. Tali caratteristiche devono essere analizzate in dettaglio, e non piu' sommariamente come richiesto nel detto allegato, e deve essere esplicitamente chiarita l'efficacia degli interventi progettati ai fini della riduzione della vulnerabilita'. Caratteristiche di vulnerabilita' minime da considerare: a) Efficienza dei collegamenti, b) Qualita' del sistema resistente, c) Posizione dell'edificio e fondazioni, d) Resistenza delle murature, e) Caratteristiche delle strutture orizzontali, f) Regolarita' planimetrica e altimetrica, g) Caratteristiche delle strutture di copertura, h) Stabilita' degli elementi non strutturali Tutti i materiali usati per gli interventi dovranno essere compatibili con quelli originali e, di norma, durevoli. Per gli edifici aventi interesse artistico e storico dovra' essere effettuata un'analisi storico critica, comprendente la storia del bene con particolare riferimento alle caratteristiche degli eventi subiti nel tempo e del quadro architettonico e statico, nonche' delle trasformazioni avvenute e di specifici altri interventi di restauro e di riparazione effettuati, ed infine della risposta generale agli eventi subiti (quadri di danno). Dovra' essere, altresi', effettuata una sistematica ricognizione dell'edificio nel suo insieme, ricorrendo, ove necessario, ad indagini sperimentali indirizzate alla conoscenza dei materiali, delle strutture e dello stato tensionale esistente Per gli interventi su tali edifici, i materiali utilizzati dovranno essere compatibili con le esigenze di tutela e conservazione e, piu' in generale, si seguiranno le indicazioni riportate nelle "Istruzioni generali per la redazione di progetti di restauro nei berci architettonici di valore storico-artistico in zona sismica" (28.11.1997), predisposte dal Comitato nazionale per la prevenzione del patrimonio culturale dal rischio sismico ed approvate con modifiche dal Gruppo di lavoro congiunto Comitato nazionale - Consiglio Superiore dei LL.PP. nella seduta del 21.10.1997. Nella scelta degli interventi si dovra' rispettare il seguente ordine di priorita': 1. collegamenti fra orizzontamenti e maschi murari e fra questi ultimi, attuati mediante interventi poco invasivi con catene e profili metallici, da privilegiarsi rispetto ad altri piu' invasivi come cordoli in breccia; 2. riduzione delle spinte generate dalle coperture e, se necessario, dalle strutture voltate (tiranti); 3. irrigidimento ed irrobustimento, ove necessari, degli orizzontamenti; 4, riduzione dei vuoti nei maschi murari, effettuata mediante la tecnica del cuci e scuci o mediante iniezioni di malta. Gli interventi di cui sopra sono da considerarsi obbligatori nel rispetto dell'ordine di priorita' detto, a meno che il progettista non dimostri che l'edificio, allo stato attuale e prima deliintervento, presenti gia' i requisiti richiesti. Al fine della realizzazione degli interventi costituiscono utile suggerimento le indicazioni contenute nella circolare Min. LL.PP. n. 65/AAGG del 10.4.97. La scelta degli interventi ottimali dovra' essere effettuata anche sulla base di un'attenta analisi delle condizioni delle murature. In appendice 1 e' riportata una guida in tal senso. Nel caso di muratura a doppio paramento (con o senza riempimento a sacco) l'eventuale esecuzione di cordoli in breccia dovra' essere oggetto di attenta valutazione, alfine di evitare l'ulteriore separazione dei due paramenti e l'applicazione di sovraccarichi concentrati su uno solo di essi. Qualora non fosse possibile adottare altre forme di collegamento (p. es. cordoli esterni alla muratura con ancoraggio dei travetti e delle caldane alla muratura) si dovra' provvedere ad adottare procedimenti costruttivi che disturbino il meno possibile il regime statico preesistente e migliorino il collegamento fra i paramenti. Nel caso di realizzazione di cordoli di tetti o di tetti in c.a., occorre che il cordolo sia efficacemente collegato alla muratura sottostante affinche' possa funzionare da vincolo per la stessa. Cio' potra' essere realizzato, ad esempio, mediante connettori in acciaio e/o opportune sagomature della sede del cordolo stesso. Nel caso di sostituzione di orizzontamenti, da giustificare adeguatamente, occorre controllare che non si abbia una riduzione delle condizioni di sicurezza causata dall'eventuale aumento di peso. Se l'esecuzione dei sopra richiamati interventi prioritari non consente il raggiungimento di un soddisfacente grado di sicurezza si adotteranno gli ulteriori interventi che consentono di incrementare la resistenza alle azioni sismiche delle murature. Nella progettazione degli interventi, in aggiunta alle indicazioni di cui in precedenza e a quanto disposto dalle norme e circolari vigenti, si terranno presenti almeno le cautele di seguito elencate: a) interventi volti a ridurre le carenze di collegamenti - catene: assicurarne l'efficacia fin dai livelli di deformazione iniziali prevedendo opportune coazioni, controllare le azioni localizzate indotte dai capichiave sulla muratura, dimensionare le sezioni in proporzione alle azioni attese tenendo presente l'azione di vincolo e di cucitura delle pareti, usare materiali dotati di sufficiente duttilita' e rigidezza; - cordoli in c.a.: verificare preliminarmente la fattibilita' e l'efficenza di interventi meno invasivi rispetto ai cordoli in breccia (p.es. cordoli esterni in c.a. o profili in acciaio collegati al solaio ed alle murature e resi continui agli angoli), curare la sovrapposizione e gli ancoraggi delle barre di armatura per assolvere la funzione di tirante, curare il corretto posizionamento del cordolo rispetto ad entrambi i parametri in muratura, usare calcestruzzo a ritiro compensato; b) interventi volti a ridurre le spinte non contrastate di archi e volte: - accertare preliminarmente la necessita' di catene o altri dispositivi di eliminazione della spinta in assenza di idonei contrafforti o insufficienza della muratura; - progettare la catena per essere non troppo deformabile in relazione alla struttura spingente; - di norma collocare le catene alle reni o all'imposta e solo qualora cio' non sia possibile verificare la -possibilita' di posizioni alternative (ad esempio piu' in alto) verificando in ogni caso che si costituisca un sistema strutturale in grado di chiudere le spinte; - di norma usare ancoraggi esterni con capochiave, quando cio' non sia possibile analizzare l'opportunita' di realizzare un ancoraggio all'interno della muratura, opportunamente rinforzata; c) interventi volti a ridurre l'eccessiva deformabilita' dei solai: - verificare preliminarmente la fattibilita' e l'efficienza di interventi merlo invasivi rispetto alla solettina in c.a., come crociere di acciaio o in altri materiali; - in caso di scelta della soletta, limitarne gli spessori al minimo necessario curando il collegamento con connettori ai travetti sottostanti e verificando l'eventuale variazione di ripartizione delle azioni orizzontali in conseguenza dell'irrigidimento dei diaframmi; - curare efficaci collegamenti con il cordolo o con altri elementi di ripartizione sulla muratura; d) interventi volti a migliorare la distribuzione degli elementi verticali resistenti: - migliorare la distribuzione degli elementi resistenti, anche con l'inserimento di nuovi elementi, al fine di ridurre eventuali effetti torsionali e incrementare resistenza e duttilita' della struttura; e) interventi volti ad incrementare la resistenza nei maschi murari: - iniezione di miscele: assicurare l'efficacia dell'intervento attraverso l'uso di miscele a ritiro compensato e l'esecuzione di controlli sistematici per accertare l'avvenuto riempimento dei vuoti; - ricostruzione di muri: curare la messa in forza ed il corretto inserimento dei nuovi elementi, limitare le variazioni di rigidezza rispetto ai materiali ed alle tessiture originali, curare l'ammorsatura alle strutture preesistenti: - intonaco armato o provvedimenti equivalenti: curare i collegamenti fra i paramenti (almeno 4 collegamenti /mq con adeguati risvolti sulle due facce ben ancorati ai nodi delle reti) e le sovrapposizioni fra le reti, evitare, di norma, l'applicazione su una sola faccia, tener conto della variazione di, rigidezza prodotta dall'intervento sui maschi rinforzati ai fini del comportamento globale della struttura e delle variazioni prodotte sui maschi non trattati con questa tecnologia; f) interventi volti ad assicurare i collegamenti degli elementi non strutturali: - verificare i collegamenti dei piu' importanti elementi non strutturali (cornicioni, parapetti, camini), tenendo conto della possibile amplificazione delle accelerazioni sull'altezza dell'edificio, g) interventi volti a ridurre carenze in fondazione: gli interventi in fondazione possono, a volte, risultare inutili o dannosi, per cui la loro scelta deve essere adeguatamente motivata, ad esempio con la sussistenza delle seguenti circostanze: - dissesti significativi attribuibili a cedimenti delle fondazioni, - interventi in elevazione che modificano sostanzialmente lo schema strutturale all'edificio, - interventi che modificano sostanzialmente le sollecitazioni trasmesse alle fondazioni, - carenza manifesta e grave del sistema fondale. 3.2 Verifiche sismiche Il progettista deve valutare, anche in forma semplificata, l'efficacia degli interventi proposti attraverso la determinazione del grado di sicurezza finale raggiunto e dell'incremento conseguito con gli interventi. Le valutazioni da effettuare riguardano i possibili meccanismi di collasso nel piano, fuori dei piano delle murature e per crisi dei collegamenti. In particolare, dovranno essere valutate la resistenza a taglio, anche convenzionale, dei maschi murari, la resistenza per azioni ortogonali al piano e l'efficacia dei collegamenti fra i vari elementi strutturali. Gli schemi in base ai quali e' effettuato il calcolo devono essere coerenti con le condizioni di vincolo fornite dai solai e con l'efficacia dei collegamenti. li Progettista dovra' dimostrare: a) che l'edificio e le sue parti (1) siano in grado di sopportare un'azione sismica orizzontale pari almeno a quella prevista al punto C.6.1.1 del D.M. 16.1.96, assumendo: beta=4, E=Fa e C=0,65 Crif. II coefficiente di intensita' sismica di riferimento, Crif, deve essere assunto in conformita' alle norme vigenti (Crif = 0.10 e Crif = 0.07 per i Comuni classificati rispettivamente con grado S=12 e S=9); b) l'entita' del miglioramento conseguito rispetto alla situazione originaria dell'edificio. Entrambe le verifiche dovranno prendere In esame almeno i tre meccanismi di collasso fondamentali: nel piano della muratura, per azioni fuori dal piano e per crisi dei collegamenti. A tal fine il progettista: - calcolera', prima degli interventi progettati, il valore di C piu' piccolo fra quelli corrispondenti ai meccanismi di collasso esaminati, che,. inserito nell'azione sismica orizzontale prevista al punto C.6.1.1 del D.M. 16.1.98 (con beta = 4, E=Fa), porta la struttura al limite della verifica di sicurezza a rottura; tale valore di C viene chiamato Co; (1) Gli elementi non strutturali che possono incidere sul rischio perla vita umana vanno adeguatamente fissati alla struttura (camini, parapetti, cornicioni, fregi, ...). Essi stessi ed il sistema di fissaggio devono essere dimensionati sulla base di una forza sismica almeno pari a F=C Fa beta yi X We. Nella precedente espressione: C=Crif, beta e' il coefficiente di struttura paria 4 per gli edifici in muratura e a 1 = 1.4 per gli edifici in c.a , X vale 1 per la verifica delle strutture in muratura e per quelle di c.a, per le quali si adotti il metodo delle tensioni ammissibili, mentre X vale 1.5 per le strutture in c.a per le quali si adatti il metodo degli stati limite We e' il peso dell'elemento non strutturale e yi e' il coefficiente di distribuzione delle azioni sismiche (Punto C.6 del D.M. 16.1.96) relativo al piano al quale l'elemento in questione e' situato. Ai fini di questa particolare verifica yi non puo' essere assunto inferiore ad 1. La verifica del sistema di fissaggio deve essere eseguita con gli stessi metodi adottati per la verifica della struttura (tensioni ammissibili, stati limite, calcolo a rottura). - calcolera', dopo gli interventi progettati, il valore di C piu' piccolo fra quelli corrispondenti ai meccanismi di collasso esaminati, che, inserito nell'azione sismica orizzontale prevista al punto 0.6.1.1 dei D.M. 16,1.98 (con beta = 4, E=Fa), porta la struttura al limite della verifica di sicurezza a rottura; tale valore di C viene chiamato Cfin. Dovra' risultare Cfin > o = di 0,65 Crif ed inoltre Cfin > Co. Si potra' non rispettare la condizione Cfin > 0,65 Crif nel caso di edifici vincolati ai sensi della Legge 1989139 per i quali gli interventi necessari per raggiungere la soglia prescritta ne compromettano l'identita' architettonica e storico - artistica. Tale circostanza dovra' essere adeguatamente documentata. 1 valori di Co e Cfin consentiranno anche di controllare l'efficacia degli interventi progettati ed il rapporto benefici/costi. 4. EDIFICI IN CEMENTO ARMATO 4.1. Analisi vulnerabilita' e scelta degli interventi li progettista deve dimostrare la necessita' e l'efficacia degli interventi proposti attraverso un'analisi degli eventuali danni pregressi e delle caratteristiche di vulnerabilita' prima e dopo l'esecuzione dell'intervento. Per quanto riguarda i danni preesistenti, deve descriverne tipo ed entita' correlandoli ai meccanismi di funzionamento che li hanno prodotti (ad esempio spostamenti eccessivi della struttura, assenza di collegamento tra tamponature e struttura, interazioni sfavorevoli tra struttura e parti non strutturali, assenza di staffe nei pilastri e nei nodi, etc., cedimenti delle fondazioni, etc.), cosi' da individuare gli interventi piu' idonei ad evitare che gli stessi danni si ripropongano in futuro. Per quanto riguarda le caratteristiche di vulnerabilita' in grado di influenzare significativamente la sicurezza il progettista deve prendere in considerazione almeno quelle elencate di seguito , che sono, in parte, quelle gia' contenute nell'allegato E dell'O.M. 3105. Tali caratteristiche devono essere analizzate in dettaglio e deve essere esplicitamente chiarita l'efficacia degli interventi progettati ai tini della riduzione della vulnerabilita'. I fattori di vulnerabilita' da considerare sono almeno i seguenti: a) Assenza totale di telai efficaci o di altre strutture di controvento (setti, controventi metallici...) in una direzione; b) Eccessiva deformabilita' ad azioni orizzontali del sistema resistente; c) brusche variazioni di rigidezza in elevazione, anche dovute alla disposizione delle tamponature in elevazione con particolare attenzione per la eventuale presenza di piani deboli; d) eccessiva eccentricita' fra baricentro delle masse e centro delle rigidezze in pianta, anche a causa della disposizione delle tamponature in pianta; e) carenza di resistenza e duttilita' negli elementi strutturali; f) presenza di elementi (piu' spesso pilastri) tozzi o resi tali da tamponature che, per le loro caratteristiche, ne lasciano libere piccole porzioni (finestrature a nastro); g) carenza di collegamenti tra gli elementi non strutturali e la struttura; Nella scelta degli interventi si dovra' rispettare il seguente ordine di priorita': 1. verifica dei collegamenti delle tamponature alla struttura nei casi in cui non siano inserite nelle maglie dei telai; 2. interventi di spostamento, creazione o irrobustimento di tamponature (2) o introduzione di altri elementi di controvento, per migliorare il comportamento sismico, sia in pianta sia in elevazione. 3. Interventi volti a conferire resistenza e duttilita' agli elementi strutturali Gli interventi di cui sopra sono da considerarsi obbligatori nel rispetto dell'ordine di priorita' detto, a meno che il progettista non dimostri che l'edificio, allo stato attuale e prima dell'intervento, preseti gia' i requisiti richiesti. Dovra' essere di norma incrementata la resistenza alle azioni sismiche, seguendo i criteri di progettazione per interventi di seguito elencati. Tutti i materiali usati per gli interventi dovranno essere compatibili con quelli originali e, di norma, durevoli. Per cio' che riguarda i criteri di progettazione degli interventi, in aggiunta a quanto disposto dalle norme e circolari vigenti, si terranno presenti almeno le cautele di seguito elencate: a) interventi volti a ridurre l'eccessiva deformabilita' del sistema resistente: - curare l'efficacia ed il corretto posizionamento delle tamponature all'interno delle maglie di telaio e/o degli elementi di controvento; b) interventi volti a ridurre le irregolarita' in pianta ed in elevazione: - favorire, compatibilmente con le rigidezze dei solai, la distribuzione di rigidezze simile a quella delle masse, aumentando altresi' la rigidezza torsionale, utilizzando opportunamente anche le tamponature e/o gli elementi di controvento; - ridurre, o possibilmente eliminare, la presenza di elementi tozzi; - favorire una distribuzione regolare delle rigidezze in elevazione, eliminando, se possibile, o rafforzando significativamente i piani pilotis (3). (2) Si potranno considerare efficaci solo le tamponature di cui non e' prevedibile la demolizione in futuro e che per le loro caratteristiche di rigidezza e resistenza contribuiscono all'assorbimento delle azioni sismiche. A tal fine valgono le limitazioni di cui all'allegato 2 della circolare del Min. LL.PP. del 10.4.1997, n. 65/AAGG. (3) Nei piani pilotis generalmente si concentrano i maggiori danni a causa di azioni sismiche in quanto l'energia viene dissipata principalmente a tale livello mentre gli altri livelli possono risultare meno danneggiati. Quando il piano pilotis non puo' essere eliminato e' opportuno elevarne la resistenza in accordo a quanto previsto dalla Circ. Min. LL.PP. 10.4.97 n. 65, per consentire una piu' uniforme dissipazione di energia. c) Interventi volti a conferire resistenza e duttilita' agli elementi strutturali: - conferire un idoneo grado di confinamento alle armature delle zone critiche, in particolare in presenza di elementi tozzi (staffe aggiunte, cerchiature di varia natura, incamiciature...); - evitare, in generale, riprese saldate delle barre di armatura e ricorrere ad esse solo se assolutamente indispensabile, dopo aver accertato e documentato la saldabilita' dell'acciaio; - qualora l'aumento di resistenza comporti anche un incremento considerevole di rigidezza analizzarne le conseguenze; d) interventi volti a ridurre carenze in fondazione: gli interventi in fondazione possono, a volte, risultare inutili o dannosi, per cui la loro scelta deve essere adeguatamente motivata, ad esempio con la sussistenza delle seguenti circostanze: - dissesti attribuibili a cedimenti delle fondazioni, - interventi in elevazione che modificano sostanzialmente lo schema strutturale dell'edificio, - interventi che modificano sostanzialmente le sollecitazioni trasmesse alle fondazioni, - carenza manifesta e grave del sistema fondale. 4.2 Verifiche sismiche Per la determinazione del coefficiente di intensita' sismica di riferimento C"t, vaie quanto esposto al punto 3.2. Il progettista deve valutare, anche in forma semplificata, l'efficacia degli interventi proposti attraverso la determinazione del grado di sicurezza finale raggiunto e dell'incremento conseguito con gli interventi, Si deve anche tenere conto della presenza di quegli elementi non strutturali che, per le loro caratteristiche di rigidezza e resistenza, possono contribuire in maniera significativa all'assorbimento delle azioni sismiche o che comunque possono modificare sensibilmente il comportamento globale della sola ossatura portante (4). Di tali elementi deve essere considerato anche l'eventuale effetto locale connesso con il loro collegamento agli elementi strutturali principali. Si fara' affidamento ai soli elementi di cui non e' prevedibile la futura demolizione o a pareti rese strutturali. Il progettista dovra' dimostrare: (4) Vedi anche nota 2 a) che l'edificio e le sue parti (5) siano in grado di sopportare un'azione sismica orizzontale almeno pari a quella prevista al punto C.6.1.1 del DIVI. 16.1.96, assumendo: C = 0.65 Crif, E=Fa; b) l'entita' del miglioramento conseguito rispetto alla situazione originale dell'edificio. Entrambe le verifiche dovranno prendere in esame almeno la verifica strutturale globale, tenendo conto dell'eventuale contributo delle tamponature efficaci, e la verifca della stabilita' delle tamponature e dei tramezzi fuori dal loro piano con riferimento alle disposizioni di norma e alla efficacia del loro collegamento con le strutture in c.a. Nel caso in cui le tamponature assorbano una aliquota significativa dell'azione sismica, occorrera' assumere un coefficiente di struttura beta maggiore di 1, e in particolare pari a: - 1,2 se piu' del 30% dell'azione sismica e' affidata alle tamponature - 1.4 se piu' dell'50% dell'azione sismica e' affidata alle tamponature A tal fine il progettista: - calcolera', prima de-gli interventi progettati, il valore di C che, inserito nell'azione sismica orizzontale prevista al punto C.6.1.1 del D.M. 16.1.98 porta la struttura al limite di verifica; tale valore di C viene chiamato Co; - calcolera', dopo gli interventi progettati, il valore di C che, inserito nell'azione sismica orizzontale prevista al punto C.6.1.1 del D.M, 16.1.98, porte la struttura al limite di verifica; tale valore di C viene chiamato Cfin. Dovra' risultare Cfin >o= a 0,65 Crif ed inoltre Cfin > Co I valori di Co e Cfin consentiranno anche di controllare l'efficacia degli interventi progettati ed il rapporto benefici/costi. 5. EDIFICI IN STRUTTURA MISTA Di norma si applicano le prescrizioni di cui ai precedenti capitoli 3 e 4, relative alla tipologia degli elementi strutturali ai quali e' prevalentemente affidato il compito di resistere alle forze orizzontali. Particolare attenzione deve essere posta ai collegamenti fra le due tipologie strutturali ed alla compatibilita' delle deformazioni conseguenti alla diversa deformabilita' dei due sistemi. (5) Vedi nota 1 APPENDICE 1 Guida all'analisi delle condizioni delle murature Premessa. Nelle schede dell'Allegato 2 e' riportata una classificazione delle tipologie murarie sostanzialmente identica a quella utilizzata, su tutto il territorio nazionale, in censimenti simili, arricchita solo dalle classi relative alla muratura rinforzata. Questa classificazione, utile per una indicazione di massima sulla vulnerabilita', non deve essere intesa come una restrizione alla liberta' del progettista il quale e' sempre tenuto ad effettuare una analisi critica della situazione del manufatto su cui si appresta ad intervenire. Si forniscono, allo scopo, alcune indicazioni utili ad una piu' approfondita lettura della tipologia muraria e ad una prima definizione degli interventi piu' appropriati per ridurre la vulnerabilita'. Elementi caratteristici da considerare Gli elementi da prendere in esame per la definizione della tipologia della muratura sono almeno i seguenti: - caratteristiche dei materiali componenti e dell'apparecchio murario, ivi comprese le murature di fondazione; - qualita' ed efficienza delle malte; - presenza di vuoti all'interno del corpo murario (dovuto ad imperfetto riempimento dei giunti); - continuita' del tessuto murario o presenza di diverse tipologie dovuta a ricostruzioni parziali; - singolarita' locale per inclusione di elementi estranei (in genere travi in legno); - vuoti interni (canne fumarie e scarichi) che in genere interessano piu' della meta' dello spessore; - nicchie che possano interessare almeno la meta' dello spessore; - vani (porte e finestre) richiusi per parte o per tutto lo spessore del muro; - importanza di eventuali lesioni trasversali diffuse o concentrate, con o senza evidente distacco dei lembi; - lesioni interne con separazione ed allontanamento dei paramenti; - presenza di fodere di muratura di spessore variabile in adiacenza di pareti che hanno subito fuori piombo in occasione di passati forti terremoti; - presenza di macro-giunti di malta con andamento irregolare, segni di ampie lesioni prodotte nel passato da terremoti o cedimenti fondali, che di fatto separano in macroconci il tessuto murario. Giudizio sulle condizioni delle murature Un giudizio sulla condizione delle strutture verticali puo' essere espresso attraverso un percorso che parta dalla individuazione dei caratteri delle murature e identifichi particolarita' e possibili patologie attraverso controlli mirati. Controlli Occorrera' indagare almeno i seguenti aspetti mediante controlli mirati: - possibilita' di funzionamento a lastra con sufficiente rigidezza e resistenza; - possibilita' di decompressione delle strutture voltate; - efficacia di eventuali cordoli introdotti con passati interventi di ristrutturazione. Per le coperture si devono distinguere due situazioni: - presenza di tipologie tipiche dell'impianto originario nelle vecchie costruzioni, con copertura a tetto con ordito in legno e impalcato in tavole o pianelle di laterizio, talvolta impostate su capriate in legno; - solai in latero-cemento armato, anche su travi in cemento armato, con cornicioni in cemento armato, tipici nelle recenti costruzioni ed in vecchie costruzioni ristrutturate ove non sempre sono presenti i cordoli. La prima tipologia presenta una modesta rigidezza a lastra; va controllato che le travi, se disposte secondo le linee di massima pendenza, siano efficacemente ancorate per evitare spinte sulle murature. In corrispondenza delle capriate si possono avere concentrazioni di sforzo che, se non adeguatamente presidiate, determinano la compromissione locale delle murature. Nella seconda moderna tipologia, si ha in genere resistenza e rigidezza nel funzionamento di lastra; possono essere pericolose alcune situazioni: - travetti in cemento armato non ancorati a cordoli; - solaio e cornicione, con travi in spessore, molto pesanti. Altri elementi. Efficienza dei collegamenti; I collegamenti fra le pareti e fra queste ultime e i solai, se efficaci, spostano piu' in alto la soglia di attivazione dei meccanismi locali di ribaltamento delle pareti e di sfilamento delle travi, che sono generalmente i primi ad essere attivati. Ci si sposta dal comportamento tipico di elementi singoli verso un comportamento che chiama in causa le risorse di tutto l'edificio. Posizione, materiale, sezione trasversale e apparecchi di ripartizione delle catene: Lo stato degli elementi di ancoraggio e ripartizione delle catene puo' dare importanti informazioni sul loro stato di efficienza e su come l'edificio si e' comportato in occasione di questo o di altri sismi; infatti eventuali deformazioni di tali elementi o lacune di planarita' della muratura denunciano forti tensioni subite dalla catena. Struttura delle scale: nei vecchi edifici le scale, quasi sempre in legno, hanno travi correnti secondo le rampe o travetti, paralleli ai gradini, intestati nei muri d'ambito della rampa; nelle recenti costruzioni sono invece presenti le moderne solette in cemento armato o in latero cemento armato. Talvolta si trovano scale a volte rampanti in laterizio posto in foglio, impostate su archi in muratura, e solo raramente rampe in pietra con gradini a sbalzo rispetto ai muri d'ambito, mutuamente interagenti a formare sottili archi resistenti nel senso delle rampe. Le scale in alcuni casi realizzano sostanzialmente una discontinuita' nel tessuto orizzontale dei solai; in altri casi il corpo scale, oltre a determinare una zona di particolare addensamento delle masse, realizza un efficace collegamento tra le murature, dando continuita' ai funzionamento a lastra operato dagli orizzontamenti.
APPENDICE 2: Simbologia ----> Vedere appendice alle pagg. 23 - 24 <----
APPENDICE 3: Documentazione tecnica 1. Il progetto e' validamente presentato quando comprende almeno la seguente documentazione: a) relazione tecnico-descrittiva generale; b) relazione di calcolo; c) relazione geologica, ove necessaria, secondo quanto definito nelle direttive tecniche (paragrafo 2, punto "b"); d) relazione geotecnica, ove necessaria, secondo quanto definito nelle direttive tecniche (paragrafo 2, punti "a" e "b"); e) documentazione fotografica dello stato di fatto preesistente all'intervento, con pianta recante l'indicazione dei punti di ripresa e la direzione delle fotografie rispetto al fabbricato; f) pianta in scala almeno 1:100, sezioni e prospetti in adeguata scala dello stato di fatto preesistente all'intervento, utilizzando la simbologia dell'allegato 1; g) progetto rappresentato in pianta, nelle sezioni e nei prospetti in scala corrispondente a quella dello stato di fatto preesistente al sisma, con precise indicazioni degli interventi previsti, utilizzando la simbologia dell'appendice 2; h) particolari costruttivi in scala almeno 1:20; i) capitolato speciale d'appalto; l) computo metrico estimativo, nel quale siano chiaramente suddivise le categorie di lavoro delle opere strutturali da quelle delle finiture e di altre eventuali categorie non ammissibili a contributo; a tale scopo il computo metrico estimativo verra' diviso come segue: 11) OPERE STRUTTURALI: 11.1) opere strutturali (verticali piu' orizzontali); 11.2) fondazioni; 11.3) copertura e scale; 11.4) tamponature. 12) ALTRE OPERE: 12.1) finiture strettamente connesse ammissibili (eventuali); 12.2) altre opere a carico del soggetto (eventuali), quali finiture, impianti, opere igienico-sanitarie ecc., suddivise per ogni categoria di lavoro; Nel computo non sono ammesse opere in tutto o in parte conteggiate "a carpo"; pertanto gli stessi computi sono redatti esclusivamente sulla base dei prezzi unitari di cui alla lettera m); m) elenco prezzi unitari desunti: m1) dalle vigenti tariffe ufficiali, relative all'esecuzione di opere pubbliche della Regione Siciliana; m2) nel caso di una o piu' lavorazioni non contemplate dalle predette tariffe ufficiali, dal calcolo dei nuovi prezzi redatto ai sensi dell'articolo 136 del D.P.R. 21 dicembre 1999, no 554; n) schede tecniche di accompagnamento ai progetto (allegato 2), debitamente compilate in ogni loro parte. 4. Ulteriori documenti, ancorche' non compresi nel precedente elenco, previsti dalle vigenti norme nazionali e regionali, saranno comunque allegati a cura del progettista per formare parte integrante e sostanziale del progetto. |
| ALLEGATO 2 ----> Vedere allegato da pag. 26 a pag. 41 <---- |
| ALLEGATO 3 ----> Vedere allegato da pag. 42 a pag. 47 <---- |
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