| Gazzetta n. 151 del 2 luglio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLA SANITA' |  
| DECRETO 18 giugno 2001 |  
| Regime  di  rimborsabilita'  e  prezzo  di  vendita della specialita' medicinale   "Taluvian  Apomorfina  Cloridrato".  (Decreto  UAC/C  n. 149/2001). |  
  |  
 |  
    Regime  di  rimborsabilita' e prezzo di vendita della specialita' medicinale "Taluvian Apomorfina Cloridrato" autorizzata con procedura centralizzata  europea  ed  inserita  nel  registro  comunitario  dei medicinali con i numeri:      EU/1/01/182/001 2 mg 1 compressa sublinguale in blister;      EU/1/01/182/002 2 mg 2 compresse sublinguali in blister;      EU/1/01/182/003 2 mg 3 compresse sublinguali in blister;      EU/1/01/182/004 2 mg 4 compresse sublinguali in blister;      EU/1/01/182/005 2 mg 8 compresse sublinguali in blister;      EU/1/01/182/006 3 mg 1 compressa sublinguale in blister;      EU/1/01/182/007 3 mg 2 compresse sublinguali in blister;      EU/1/01/182/008 3 mg 4 compresse sublinguali in blister;      EU/1/01/182/009 3 mg 8 compresse sublinguali in blister;      EU/1/01/181/0010 3 mg 10 compresse sublinguali in blister.    Titolare A.I.C.: Abbott S.p.a.                        IL DIRIGENTE GENERALE del  Dipartimento  per  la  tutela  della salute umana, della sanita' pubblica  veterinaria  e  dei  rapporti  internazionali  -  Direzione  generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.  Visto  il  decreto  legislativo  n.  29  del  3 febbraio  1993 e le successive modifiche ed integrazioni;  Vista  la  decisione  della  Commissione europea del 28 maggio 2001 recante  l'autorizzazione  all'immissione in commercio del medicinale per uso umano "Taluvian Apomorfina Cloridrato";  Visto  il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 attuazione della  direttiva  93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE; Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;  Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno 1993, n. 266, recante il "Riordinamento del Ministero della sanita' a norma dell'art. 1, comma 1,  lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421", con particolare riferimento all'art. 7;  Vista  la  legge  24 dicembre  1993, n. 537, concernente Interventi correttivi  di  finanza pubblica con particolare riferimento all'art. 8;  Vista   la   domanda   con   la   quale  la  ditta  ha  chiesto  la classificazione ai fini della rimborsabilita';  Visto  l'art.  1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo  il  quale le specialita' medicinali autorizzate ai sensi del regolamento  CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al  Servizio  sanitario  nazionale  ad  un  prezzo contrattato con il Ministero  della  sanita', su conforme parere della Commissione unica del    farmaco,    secondo   i   criteri   stabiliti   dal   Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);  Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;  Visto  il  parere  espresso  nella seduta del 5-6 giugno 2001 dalla Commissione unica del farmaco;  Visto l'art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;  Considerato  che  per  la  corretta gestione delle varie fasi della distribuzione,   alla  specialita'  medicinale  "Taluvian  Apomorfina Cloridrato"  debba  venir  attribuito  un  numero  di identificazione nazionale;                              Decreta:                               Art. 1.  Alla  specialita'  medicinale  TALUVIAN APOMORFINA CLORIDRATO nelle confezioni   indicate   viene   attribuito   il  seguente  numero  di identificazione nazionale:    2 mg 1 compressa sublinguale in blister A.I.C. n. 035218015/E (in base 10) - 11LSLZ (in base 2);    2 mg 2 compresse sublinguali in blister A.I.C. n. 035218027/E (in base 10) - 11LSMC (in base 32);    2 mg 3 compresse sublinguali in blister A.I.C. n. 035218039/E (in base 10) - 11LSMR (in base 32);    2 mg 4 compresse sublinguali in blister A.I.C. n. 035218041/E (in base 10) - 11LSMT (in base 32);    2 mg 8 compresse sublinguali in blister A.I.C. n. 035218054/E (in base 10) - 11LSN6 (in base 32);    3 mg 1 compressa sublinguale in blister A.I.C. n. 035218066/E (in base 10) - 11LSNL (in base 32);    3 mg 2 compresse sublinguali in blister A.I.C. n. 035218078/E (in base 10) - 11LSNY (in base 32);    3 mg 4 compresse sublinguali in blister A.I.C. n. 035218080/E (in base 10) - 11LSPO (in base 32);    3 mg 8 compresse sublinguali in blister A.I.C. n. 035218092/E (in base 10) - 11L5PD (in base 32);    3  mg  10  compresse sublinguali in blister A.I.C. n. 035218104/E (in base 10) - 11LSPS (in base 32).  Titolare A.I.C.: Abbott S.p.a.  |  
|   |                                 Art. 2.  La   specialita'   medicinale   "Taluvian   Apomorfina  Cloridrato" classificata come segue:    2 mg 1 compressa sublinguale in blister A.I.C. n. 035218015/E (in base 10) - 11LSLZ (in base 32), classe: "C";    2 mg 2 compresse sublinguali in blister A.I.C. n. 035218027/E (in base 10) - 11LSMC (in base 32), classe: "C";    2 mg 3 compresse sublinguali in blister A.I.C. n. 035218039/E (in base 10) - 11LSMR (in base32), classe: "C";    2 mg 4 compresse sublinguali in blister A.I.C. n. 035218041/E (in base 10) - 11LSMT (in base 32), classe: "C";    2 mg 8 compresse sublinguali in blister A.I.C. n. 035218054/E (in base 10) - 11LSN6 (in base 32), classe: "C";    3 mg 1 compressa sublinguale in blister A.I.C. n. 035218066/E (in base 10) - 11LSNL (in base 32), classe "C";    3 mg 2 compresse sublinguali in blister A.I.C. n. 035218078/E (in base 10) - 11LSNY (in base 32), classe: "C";    3 mg 4 compresse sublinguali in blister A.I.C. n. 035218080/E (in base 10) - 11LSPO (in base 32), classe: "C";    3 mg 8 compresse sublinguali in blister A.I.C. n. 035218092/E (in base 10) - 11LSPD (in base 32), classe: "C";    3  mg  10  compresse sublinguali in blister A.I.C. n. 035218104/E (in base 10) - 11LSPS (in base 32), classe: "C".  |  
|   |                                 Art. 3.  E'   fatto   obbligo  all'azienda  interessata  di comunicare  ogni variazione  di  prezzo o nuovo prezzo della specialita' praticato nei Paesi  in  cui viene commercializzata e di trattenere trimestralmente al Ministero della sanita' i dati di vendita.  |  
|   |                                 Art. 4.  Gli  interessati  possono  richiedere notizie sulla decisione della Commissione  delle Comunita' europee relativa alla specialita' di cui al  presente decreto al Ministero della sanita' - Dipartimento per la tutela  della  salute umana, della sanita' pubblica veterinaria e dei rapporti  internazioali  -  Direzione  generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.  |  
|   |                                 Art. 5.  Il   presente   decreto,  che  ha  effetto  dal  giorno  della  sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana, sara' notificato alla ditta titolare.    Roma, 18 giugno 2001                                       Il dirigente generale: Martini  |  
|   |  
 
 | 
 |