Gazzetta n. 151 del 2 luglio 2001 (vai al sommario)
ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
PROVVEDIMENTO 13 giugno 2001
Modificazioni allo statuto dell'assicuratrice Val Piave S.p.a., in Belluno. (Provvedimento n. 1883).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il "esto unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4, concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalita' e onorabilita' dei membri del collegio sindacale, regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998;
Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa gia' rilasciate all'Assicuratrice Val Piave S.p.a., con sede in Belluno, via Medaglie d'Oro n. 60, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;
Vista la delibera assunta in data 26 aprile 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti dell'Assicuratrice Val Piave S.p.a., che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 2, 4, 5, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22 e 23 dello statuto sociale;
Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;
Dispone:
E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale dell'Assicuratrice Val Piave S.p.a., con sede in Belluno, con le modifiche apportate agli articoli:
"Art. 2 (Denominazione - Sede - Durata).
Nuova disciplina:
a) possibilita' di istituire, variare e sopprimere rappresentanze, agenzie e uffici in Italia e all'estero;
b) individuazione del domicilio dei soci;".
"Art. 4 (Oggetto).
Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina in materia di oggetto sociale:
a) esercizio dei rami: "La Societa' ha per oggetto l'esercizio in Italia ed all'estero dell'assicurazione in tutti i rami in cui e' o potra' essere autorizzata dalle competenti autorita'" (in luogo della precedente previsione statutaria: "La societa' ha per oggetto: a) l'esercizio dell'assicurazione in tutte le forme in cui essa e' o potra' essere autorizzata dalle competenti autorita' );
b) assunzione di interessenze e partecipazioni: "La societa' puo' assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese od enti aventi oggetto analogo od affine al proprio. A scopo di investimento la societa' puo' altresi' assumere interessenze e partecipazioni in imprese aventi diverso oggetto (in luogo della precedente previsione statutaria: "... b) la partecipazione a compagnie, consorzi ed altri enti che compiano operazioni di assicurazione, di capitalizzazione e di riassicurazione, sia in Italia che all'estero; c) l'assunzione di rappresentanze di altre compagnie ed enti assicurativi in genere);
c) compimento di ulteriori operazioni: "La societa' puo' inoltre assumere e concedere mandati e rappresentanze nel settore specifico e compiere qualsiasi operazione finanziaria, mobiliare ed immobiliare, di investimento e disinvestimento connessa con l'oggetto sociale o utile per il suo conseguimento (in luogo della precedente previsione statutaria: "... d) il compimento di tutte le operazioni connesse, affini e conseguenziali a quelle sopraindicate ed ogni altra - tecnica, amministrativa, commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria - comunque opportuna in funzione alla gestione delle attivita' sociali; e) la stipula di qualsiasi convenzione, accordo e trattato di riassicurazione, coassicurazione e collaborazione in genere con compagnie ed enti assicurativi secondo le consuetudini del mercato );".
"Art. 5 (Capitale).
a) Nuova determinazione del capitale sociale in euro 5.000.000 (versato per euro 3.966.830,25 in luogo del precedente importo di L. 10.000.000.000, versato per L. 7.999.504.440) diviso in n. 5.000.000 di azioni ordinarie del valore nominale di 1 euro cadauna [conversione con ridenominazione del capitale nel rapporto di una azione ordinaria del valore nominale di euro 1 ogni vecchia azione del valore nominale di L. 2.000; conseguente riduzione del capitale sociale di L. 318.650.000 e accantonamento del predetto importo a riserva legale quale eccedenza derivante dalla riduzione del capitale medesimo];
b) soppressione del rinvio alle norme del codice civile in caso di comproprieta' di azioni;".
"Art. 9 (Assemblee).
Riformulazione dell'articolo in materia di:
a) nomina del segretario: "Il presidente dell'assemblea e' assistito da un segretario indicato nella persona del direttore della societa' ovvero da altra persona designata dall'assemblea stessa anche estranea alla societa' (in luogo della precedente previsione statutaria: "Funge da segretario il direttore della societa' o, in difetto, una qualsiasi altra persona anche estranea alla societa' all'uopo nominata dall'assemblea );
b) constatazione delle deliberazioni: "Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario (in luogo della precedente previsione statutaria: "I processi verbali sono sottoscritti dal presidente dell'assemblea e dal segretario );".
"Art. 10 (Assemblee).
Soppressione dell'espressione "dal collegio sindacale in relazione alla possibilita' di attivare la convocazione dell'assemblea da parte del medesimo organo a seguito di motivata richiesta;".
"Art. 13 (Amministrazione).
Soppressione dell'espressione "e sono dispensati dal prestare cauzione riferita ai componenti del consiglio di amministrazione.
Introduzione del richiamo all'art. 2385 del codice civile nei casi di vacanza di uno o piu' seggi del consiglio ai fini della sostituzione degli amministratori.
Nuova disciplina: obbligo di riservatezza a carico degli amministratori nello svolgimento dei propri compiti e di rispetto di procedure per le comunicazioni esterne;".
"Art. 14 (Amministrazione).
Introduzione dell'espressione "di assenza con riferimento ai casi di sostituzione del presidente del consiglio di amministrazione.
Nuova disciplina: attribuzione al consiglio di amministrazione del potere di conferire incarichi a singoli consiglieri, nominare direttori, istitori, procuratori e mandatari;".
"Art. 15 (Amministrazione).
In materia di convocazione del consiglio di amministrazione, sostituzione dell'espressione "o da chi lo sostituisce (in luogo della precedente "o da chi di competenza ) con riferimento al soggetto preposto alla convocazione in luogo del presidente e introduzione dell'espressione "in Italia in merito al luogo di convocazione diverso dalla sede sociale.
Soppressione dell'espressione "dal collegio sindacale in relazione sia alla possibilita' di attivare la convocazione del consiglio di amministrazione da parte del medesimo organo a seguito di motivata richiesta, sia di effettuare direttamente la convocazione medesima nei casi di inottemperanza da parte dei soggetti all'uopo preposti.
Modifica delle modalita' di convocazione del consiglio di amministrazione e, in caso di urgenza, anche dei tempi di convocazione;".
"Art. 17 (Amministrazione).
Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina in tema di competenze del consiglio di amministrazione: "Al consiglio di amministrazione sono attribuiti i piu' ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della societa', senza eccezione di sorta e con facolta' di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva in modo tassativo all'assemblea. Tra l'altro il consiglio di amministrazione: a) esamina ed approva i piani strategici, industriali e finanziari della societa'; b) attribuisce e revoca le deleghe all'amministratore delegato ed al comitato esecutivo definendone i limiti e le modalita' di esercizio; c) vigila sul generale andamento della gestione; d) esamina ed approva le operazioni aventi significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, con particolare riferimento alle operazioni con parti correlate; e) riferisce tempestivamente, con periodicita' almeno trimestrale, al collegio sindacale sull'attivita' svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla societa' o dalle sue controllate; in particolare riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse; tali informazioni, se non fornite nelle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, sono oggetto di apposita relazione sottoscritta dal presidente del consiglio; f) riferisce agli azionisti in assemblea (in luogo della precedente previsione statutaria: "Al consiglio di amministrazione sono attribuiti i poteri per tutto cio' che riguarda la gestione ordinaria e straordinaria. In particolare spetta al consiglio di amministrazione: a) provvedere a tutti gli atti inerenti all'amministrazione del patrimonio sociale, l'acquisto, la permuta e l'alienazione dei beni immobili e dei valori mobiliari; stipulare locazioni anche ultranovennali, provvedere all'iscrizione, riduzione e cancellazione di ipoteche legali e convenzionali; b) istituire direzioni ed uffici, ispettorati, agenzie e rappresentanze con la nomina, revoca e sostituzione dei relativi titolari; c) assumere o licenziare il personale di qualsiasi grado e categoria e stabilire mansioni ed il trattamento economico; d) compilare il bilancio annuale con documentazione accompagnatoria ed ogni altro atto da sottoporre all'assemblea; e) approvare le norme di riassicurazione ed i relativi trattati. L'elencazione del presente articolo deve intendersi puramente esemplificativa spettando al consiglio tutti gli atti che non siano espressamente di competenza dell'assemblea )".;
"Art. 18 (Amministrazione).
Soppressione del periodo relativo all'assenza di formalita' richieste in tema di convocazione del comitato esecutivo;".
"Art. 19 (Amministrazione).
Sostituzione dell'espressione "Ai consiglieri (in luogo della precedente "Al consiglio di amministrazione ) in materia di compensi;
"Art. 20 (Collegio sindacale).
Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina in materia di nomina del presidente: " ........ Il presidente viene scelto dall'assemblea con delibera dalla quale emergano i criteri adottati per la nomina (in luogo della precedente previsione statutaria: "L'assemblea ... nomina altresi' il suo Presidente ).
Nuova disciplina in materia di:
a) requisiti di onorabilita' e professionalita' dei sindaci;
b) individuazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, delle materie e dei settori di attivita' strettamente attinenti a quello dell'impresa;
c) formalita' richieste ai sindaci ai fini della candidatura;
d) limiti al cumulo degli incarichi per i sindaci;
e) funzionamento, doveri e responsabilita' del collegio sindacale: rinvio alle norme di legge;".
"Art. 22 (Bilancio).
In materia di ripartizione degli utili netti di esercizio, sostituzione della percentuale di attribuzione a riserva legale: "5% (in luogo della precedente "10% ); introduzione dell'espressione "come dividendi" riferita al residuo da attribuire agli azionisti;".
"Art. 23 (Bilancio).
Introduzione dell'espressione e sono accantonati in apposita voce con riferimento ai dividendi non riscossi e pertanto prescritti".
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 giugno 2001
Il presidente: Manghetti
 
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