| Gazzetta n. 151 del 2 luglio 2001 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  
| DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 maggio 2001 |  
| Approvazione   dello   statuto  dell'Istituto  italiano  di  medicina sociale. |  
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              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  Vista   la   legge   10 febbraio   1961,   n.  66,  concernente  la riorganizzazione  giuridica dell'Istituto di medicina sociale, che ha assunto la denominazione di Istituto italiano di medicina sociale;  Ritenuta   la  necessita'  di  adeguare  lo  statuto  dell'Istituto italiano   di   medicina  sociale  ai  principi  di  cui  al  decreto legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, ed alla legge 15 marzo 1997, n. 59;  Vista  la  proposta  di modifica statutaria del vigente statuto del predetto  Istituto, nel testo quale risulta approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  7 luglio 1966, n. 1372, presentato dal Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro  della  sanita',  Ministri  vigilanti  ai sensi dell'art. 14 della predetta legge 10 febbraio 1961, n. 66;  Considerata  l'opportunita'  di  provvedere  ad  una modifica dello statuto dell'Istituto italiano di medicina sociale;  Sulla  proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita';                              Decreta:                           Articolo unico  E' approvato lo statuto dell'Istituto italiano di medicina sociale, che costituisce parte integrante del presente decreto.    Roma, 31 maggio 2001              Il Presidente del Consiglio dei Ministri                                Amato          Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale                                Salvi                      Il Ministro della sanita'                              Veronesi  |  
|   |                                                               Allegato         STATUTO DELL'ISTITUTO ITALIANO DI MEDICINA SOCIALE                              Titolo I                   Natura e funzioni dell'Istituto                               Art. 1.                          Natura e funzioni    L'Istituto  italiano  di  medicina  sociale  (IIMS),  e'  persona giuridica   di   diritto  pubblico,  sottoposto  alla  vigilanza  del Ministero del lavoro, della sanita' e delle politiche sociali.    Esso ha sede in Roma.    E' dotato di autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e  contabile,  ha  la capacita' giuridica per compiere tutti gli atti necessari per il conseguimento delle proprie finalita' istituzionali.    L'Istituto  italiano  di  medicina  sociale costituisce il Centro nazionale di ricerca e formazione in materia di medicina sociale, con particolare  riguardo  agli  aspetti medico sociali del lavoro umano, connesso  anche  ai  sistemi  di  previdenza,  assistenza e sicurezza sociale.    Per l'attuazione di tali fini l'Istituto:      a) compie   ricerche   sui   fenomeni  sociali  di  particolare rilevanza per quanto attiene alle problematiche emergenti nel settore socio-sanitario,  nonche'  indagini  e  studi sulla prevenzione delle malattie sociali e della salute e sicurezza sul lavoro;      b) presta   consulenza  tecnico-scientifica  al  Ministero  del lavoro,  della  salute  e  delle  politiche  sociali e alle pubbliche amministrazioni, sia di carattere nazionale che regionale;      c) collabora   con  l'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e con l'Istituto nazionale della previdenza  sociale e con altri enti ed istituzioni pubbliche, con le rappresentanze  sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, con le universita',  con  altre istituzioni scientifiche, enti, organismi ed associazioni  pubbliche  e  private,  su  temi  concernenti  i propri compiti istituzionali;      d) promuove  il trasferimento delle conoscenze anche attraverso l'organizzazione  di  congressi  sui  principali problemi di medicina sociale  e  mediante  la  realizzazione  di  strumenti divulgativi di interesse  sociale,  svolge e promuove la formazione anche attraverso il  conferimento  di  borse  di  studio  e  perfezionamento,  mette a disposizione  degli  studiosi  le  proprie  attrezzature  tecniche, i risultati delle sue esperienze e quant'altro possa risultare utile ad attivita' di interesse medico sociale;      e) favorisce  la produzione scientifica in campo medico sociale con proprie pubblicazioni sia a carattere monografico che periodico;      f) istituisce  banche  dati  di  interesse nazionale e provvede all'elaborazione   di   dati   statistici  a  carattere  demografico, sanitario e sociale;      g) promuove, mantiene e sviluppa rapporti di collaborazione con il  Ministero  del  lavoro, della sanita' e delle politiche sociali e con  istituzioni scientifiche europee ed extra europee, volti ai fini di comune interesse.                              Titolo II                    Organizzazione dell'Istituto                               Art. 2.                        Organi dell'Istituto    Sono organi dell'Istituto:      a) Il presidente;      b) Il consiglio di amministrazione;      c) Il collegio dei revisori;      d) Il comitato di consulenza scientifica.                               Art. 3.                            Il presidente    Il   presidente  e'  nominato  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del Ministro del lavoro, della salute   e  delle  politiche  sociali  tra  gli  esperti,  a  livello nazionale, di medicina sociale.    Il presidente:      ha la legale rappresentanza dell'Istituto;      convoca e presiede il consiglio di amministrazione;      predispone l'ordine del giorno degli argomenti da sottoporre al consiglio   di   amministrazione  e  vigila  sulle  esecuzioni  delle delibere;      firma  gli  atti  e  i  documenti  che  comportano  impegni per l'Istituto,  ferme  restando  le  attribuzioni conferite al direttore generale   ed  ai  dirigenti  dagli  articoli 16  e  17  del  decreto legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29, e successive modificazioni ed integrazioni;      puo'  disporre, in caso di urgenza, l'adozione di provvedimenti di  competenza  del  consiglio di amministrazione, salvo l'obbligo di presentarli  per  la  ratifica al consiglio stesso nella prima seduta utile;      rappresenta  l'Istituto  nelle  trattative  sindacali a livello nazionale;      puo',  in  caso  di assenza o impedimento, delegare le funzioni inerenti   al   suo   ufficio  ad  un  componente  del  consiglio  di amministrazione.    Il   presidente  dura  in  carica  quattro  anni  e  puo'  essere confermato per una sola volta.                               Art. 4.                   Il consiglio di amministrazione    Il  consiglio  di  amministrazione  e'  composto  da otto membri, scelti  tra  esperti di amministrazione, esperti di medicina sociale, nominati  con  decreto del Ministro del lavoro, della salute, e delle politiche  sociali.  I membri del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni.                               Art. 5.              Funzioni del consiglio di amministrazione    Spetta  al  consiglio  di  amministrazione  stabilire l'indirizzo politico  e  le  direttive  generali  per  il  conseguimento dei fini istituzionali dell'Istituto.    In particolare:      a) fissa  le  direttive  generali dell'attivita' dell'Istituto, indica  le  priorita'  ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione  amministrativa,  verificando  la  rispondenza dei risultati alle direttive generali impartite;      b) delibera   l'approvazione   del   bilancio   preventivo,  le eventuali variazioni, nonche' il conto consuntivo;      c) propone  al  Ministero vigilante le eventuali modifiche allo statuto;      d) delibera la nomina e la revoca del direttore generale;      e) delibera   l'adozione,   e   le   eventuali  modifiche,  del regolamento    organico    del   personale,   del   regolamento   per l'amministrazione  e  la  contabilita'  e  sulla  dotazione  organica dell'Istituto;      f) assegna   al   direttore  generale,  all'inizio  di  ciascun esercizio   finanziario,   dopo   l'approvazione   del   bilancio  di previsione,  le  risorse finanziarie necessarie per il raggiungimento degli obiettivi, nell'ambito delle dotazioni di bilancio;      g) verifica  l'attivita'  svolta dall'Istituto, avvalendosi del servizio di controllo interno.    La deliberazione di cui alla lettera c) deve essere approvata dal Ministero  del lavoro, della salute e delle politiche sociali; quelle di  cui alle lettere b) ed e), con allegata la relazione del collegio dei revisori, devono essere approvate dal Ministero del lavoro, della salute  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il Ministero dell'economia e delle finanze.                               Art. 6.                              Procedure    Le  sedute  del  consiglio sono convocate dal presidente mediante avviso  scritto,  contenente l'ordine del giorno, da far pervenire ai consiglieri   con  lettera  raccomandata.  In  caso  di  urgenza,  la convocazione  deve  avvenire  con telegramma. Il segretario, nominato dal consiglio di amministrazione, redige e cura la tenuta dei verbali di ciascuna seduta.    Ciascun  verbale  e' firmato dal presidente e dal segretario. Per la  validita' delle riunioni del consiglio di amministrazione occorre la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti.    Le  delibere sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parita' di voti prevale quello del presidente.    In  caso di assenza o di impedimento del presidente, il consiglio viene  convocato e presieduto dal consigliere di amministrazione piu' anziano di eta'.                               Art. 7.                        Collegio dei revisori    Il  collegio  dei  revisori,  che  esercita  le  funzioni  di cui all'art.  2403  e  seguenti  del  codice civile, nonche' il controllo interno  di regolarita' amministrativa e contabile previsto dall'art. 2  del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e' composto da tre membri di cui:      uno  in rappresentanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con funzioni di presidente;      uno  in  rappresentanza  del  Ministero  dell'economia  e delle finanze;      uno  scelto  tra  iscritti al registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalita'.    Il collegio dei revisori e' nominato con decreto del Ministro del lavoro,  della  salute  e  delle politiche sociali di concerto con il Ministro  dell'economia  e delle finanze. I suoi componenti durano in carica  per  lo stesso periodo di tempo stabilito per i componenti il consiglio   di   amministrazione.  E'  nominato  altresi'  un  membro supplente.  I  revisori possono intervenire alle sedute del consiglio di amministrazione.                               Art. 8.            Indennita' e compensi degli organi dell'Ente    Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro,  della  salute  e delle politiche  sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,   e'   stabilito   l'importo  dell'indennita'  spettante  al presidente dell'Istituto, il compenso dei componenti del collegio dei revisori,   nonche'  il  gettone  di  presenza  da  corrispondere  al presidente,  ai  revisori,  ai  consiglieri  di amministrazione ed ai componenti   il   comitato   di   consulenza   scientifica   per   la partecipazione  alle  riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato di consulenza scientifica.    Ai  componenti  il consiglio di amministrazione e del comitato di consulenza scientifica non e' dovuto alcun compenso fisso.                               Art. 9.                 Comitato di consulenza scientifica    Il  comitato  di  consulenza  scientifica  e'  composto  da dieci membri,  nominati  dal  Ministro  de  lavoro,  della  salute  e delle politiche  sociali,  prevalentemente  tra  i  docenti universitari di medicina  sociale,  nonche'  tra gli esperti nei settori di interesse dell'Istituto ed esercita le seguenti funzioni:      formula  al  consiglio di amministrazione proposte di programmi scientifici per l'elaborazione e l'aggiornamento dei piani di ricerca e  di  trasferimento  delle conoscenze finalizzate al raccordo con il Programma  nazionale per la ricerca (PNR), di cui all'art. 1, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 204 del 5 giugno 1998;      esprime  parere non vincolante sul piano delle attivita' di cui all'art. 5, lettera a), e sugli aggiornamenti annuali.    Nella  prima  seduta  il  comitato  nomina,  nel  suo  ambito, un coordinatore  ed  adotta  un  regolamento  per  lo  svolgimento della propria attivita'.    Il comitato di consulenza scientifica e' nominato con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dura in carica quattro anni.                             Titolo III                    Organizzazione dell'Istituto                              Art. 10.                      Regolamento dell'Istituto    Mediante appositi decreti interministeriali proposti dal Ministro del  lavoro,  della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto di approvazione del presente statuto, sono  stabilite  le  norme di assunzione, la consistenza numerica, il trattamento  economico  del direttore generale, gli uffici di livello dirigenziale e l'ufficio per le relazioni con il pubblico, nonche' le norme  di  amministrazione  e  contabilita'.  Fino all'emanazione dei nuovi  regolamenti  rimangono  in  vigore  quelli  vigenti  in quanto compatibili con le norme del presente statuto.                              Art. 11.                         Direttore generale    Il    direttore    generale    e'    preposto    alla   direzione tecnico-scientifica ed amministrativa dell'Istituto.    In particolare:      a) adotta   gli  atti  ed  i  provvedimenti  amministrativi  ed esercita  i  poteri  di  spesa e quelli di acquisizione delle entrate nell'ambito  delle  risorse  finanziarie  assegnate  dal consiglio di amministrazione;      b) coordina  l'attivita' tecnico-scientifica e l'attuazione dei programmi  sulla  base delle direttive generali emanate dal consiglio di amministrazione;      c) formula  proposte agli organi di direzione politica anche ai fini dell'elaborazione del programma annuale;      d) attribuisce  ai dirigenti gli incarichi e la responsabilita' di  specifici  progetti  e  gestioni,  definendo  gli obiettivi che i dirigenti  devono  perseguire  e  attribuendo  le conseguenti risorse umane e finanziarie;      e) resiste alle liti con potere di conciliare e transigere;      f) coordina  l'ufficio per le relazioni con il pubblico, di cui all'art.  12  del  decreto  legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29, e successive modificazioni ed integrazioni;      g) verifica  e  controlla le attivita' dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;      h) stipula  i  contratti individuali di lavoro con il personale dell'Istituto,  ivi  compreso  quello  di livello dirigenziale, sulla base  della  normativa  vigente  e  dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro;      i) predispone  la relazione annuale sull'attivita' svolta e sui risultati conseguiti;      j) adotta  gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;      k) svolge   le  attivita'  di  organizzazione  e  gestione  del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;      l) predispone  lo  schema  di bilancio di previsione, del conto consuntivo  e  propone  al  consiglio di amministrazione le eventuali variazioni al bilancio;      m) provvede  al  controllo  di gestione ed alla valutazione del personale con incarico dirigenziale secondo i criteri stabiliti dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.    Il  direttore  generale  interviene,  senza diritto di voto, alle sedute  del consiglio di amministrazione e del comitato di consulenza scientifica.                              Art. 12.                    Servizio di controllo interno    L'attivita'  di  valutazione  e  controllo  strategico,  prevista dall'art.  6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,  e'  svolta  da  un  apposito  ufficio,  denominato  servizio di controllo interno, la cui direzione e' affidata ad un collegio di tre membri, di cui uno con funzioni di presidente, estranei all'Istituto, scelti   tra   persone   esperte  di  amministrazione,  nominati  con provvedimento  del presidente dell'Istituto, previa deliberazione del consiglio   di   amministrazione.  Con  la  medesima  delibera  sara' stabilito  il  compenso da corrispondere ai componenti il collegio di direzione  del  servizio,  nonche' il numero ed il livello funzionale delle  unita'  di  personale,  interne  all'Istituto, da destinare al predetto ufficio.    Il  collegio  di  direzione  del servizio riferisce sui risultati dell'attivita'  svolta  al consiglio di amministrazione al termine di ciascun esercizio finanziario e dura in carica quattro anni.                              Art. 13.     Incarichi di collaborazione ad esperti di medicina sociale    Per   l'attuazione   dei  programmi  scientifici,  l'Istituto  ha facolta'  di  conferire  incarichi  a esperti qualificati, scelti tra persone  anche  estranee alla pubblica amministrazione, in misura non superiore al 20% della dotazione organica.    Gli  incarichi  di  cui  al  precedente  comma, non danno luogo a rapporto   di   impiego,   ed   avranno  per  oggetto  collaborazioni prevalentemente  personali  a  titolo  di  prestazioni  coordinate  e continuative,  secondo  quanto  stabilito dall'art. 409 c.p.c., n. 3, nei  limiti e con le modalita' individuati con apposito provvedimento del direttore generale.    Gli  incarichi  di  cui  al  primo comma potranno altresi' essere conferiti  a titolo di prestazioni occasionali di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del codice civile.    Per  esigenze  speciali l'Istituto puo' affidare la consulenza su particolari  problemi anche a docenti universitari o dipendenti dello Stato  e  di enti pubblici o del Servizio sanitario nazionale, con il consenso dell'amministrazione di appartenenza.    Gli  esperti  sono  individuati dal consiglio di amministrazione, sentito  il  direttore generale, ed il relativo incarico e' conferito con provvedimento del direttore generale.    I  compensi  per  gli  incarichi  suddetti  sono  determinati  in relazione  alla  competenza  richiesta ed ai risultati da conseguire, nei  limiti  dei  minimi  e  dei massimi stabiliti periodicamente con delibera del consiglio di amministrazione.                              Titolo IV                              Bilancio                              Art. 14.                   Patrimonio, proventi e bilancio    L'Istituto provvede all'adempimento dei propri compiti:      a) con il contributo dell'INAIL e dell'INPS;      b) con le rendite del suo patrimonio;      c) con i contributi volontari di enti e di privati;      d) con i proventi delle attivita' da esso esplicate.    Il  contributo  degli enti di cui alla lettera a) e' determinato, annualmente,  con  decreto  dal  Ministro  del lavoro, della salute e della  politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze a seguito di presentazione del bilancio di previsione, deliberato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto.                              Art. 15.              Bilancio di previsione e conto consuntivo    L'esercizio  finanziario  dell'Istituto  inizia  il  1o gennaio e termina  il  31 dicembre  di  ciascun anno. Per ogni esercizio devono essere compilati il bilancio di previsione ed il conto consuntivo che dovranno  essere comunicati preventivamente al collegio dei revisori, il  quale  riferira' su di essi, con apposita relazione, al consiglio di amministrazione.    Il bilancio di previsione deve essere deliberato dal consiglio di amministrazione due mesi prima dell'inizio dell'esercizio finanziario cui  si riferisce; il conto consuntivo entro i tre mesi successivi la chiusura dell'esercizio stesso.    Entro  quindici  giorni  dalle  relative  delibere il bilancio di previsione   ed  il  conto  consuntivo  devono  essere  trasmessi  al Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.                              Titolo V                              Vigilanza                              Art. 16.                       Vigilanza dell'Istituto    L'Istituto  italiano  di  medicina  sociale  e'  sottoposto  alla vigilanza  del  Ministero  del lavoro, della salute e delle politiche sociali.    Il  Ministro  del lavoro, della salute e delle politiche sociali, puo' disporre ispezioni sul funzionamento dell'Istituto.    Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro,  della  salute  e delle politiche  sociali, puo' essere disposta la cessazione del presidente dalle sue funzioni e lo scioglimento del consiglio di amministrazione e   nominato   un  commissario  straordinario  per  l'amministrazione dell'Istituto  per accertate e gravi irregolarita' e per inosservanza alle  linee direttive emanate dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.    Con  lo stesso decreto sono fissati i poteri del commissario e la durata  delle sue funzioni, che non possono comunque protrarsi per un periodo superiore ad un anno.                              Art. 17.                          Norma transitoria    Il  presidente  dell'Istituto,  nominato  prima  dell'entrata  in vigore  del  presente  statuto,  rimane  in carica fino alla scadenza naturale del mandato.  |  
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