| Gazzetta n. 151 del 2 luglio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA |  
| DECRETO 17 maggio 2001 |  
| Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo speciale per la ricerca applicata. |  
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                        IL DIRETTORE GENERALE               DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE,               IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI   VISTA  la  legge 9 maggio 1989, n. 168: "Istituzione del Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica";   VISTA  la  legge  25  ottobre  1968, n. 1089, istitutiva del Fondo Speciale per la Ricerca Applicata;   VISTA  la legge 17 febbraio 1982, n. 46, "Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale" che, all'ari. 7, prevede che la preselezione  dei  progetti  presentati  e  la proposta di ammissione degli  stessi  agli  interventi  del fondo predetto siano affidate al Comitato  Tecnico  Scientifico  composto  secondo  le  modalita'  ivi specificate;   VISTO  Part.  15,  terzo  comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sulla formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca;   VISTA la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;   VISTO il decreto ministeriale n. 253 Ric. del 15 febbraio 1995, di nonnina  del  Comitato Tecnico Scientifico, confermato con decreto n 435  Rie.  del  27  febbraio  1998,  e successivamente modificato con decreto n. 993 Ric. del 10 luglio 1998;   VISTE  le  deliberazioni  MURST n. 281 del 29 aprile 1994 e n. 302 del 9 giugno 1995;   VISTO  il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: Riordino della  disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca   scientifica   e   tecnologica,   per  la  diffusione  delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori;   VISTO  il  decreto  ministeriale  8  agosto  1997, recante: "Nuove modalita'  procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli   interventi  a  valere  sul  Fondo  Speciale  per  la  Ricerca Applicata;   VISTE  le  domande presentate ai sensi dell'art. 4 e 11 del D.M. 8 agosto 1997 n. 954, e i relativi esiti istruttori;   TENUTO   conto  delle  proposte  formulate  dal  Comitato  Tecnico Scientifico  nella riunione del 15 novembre 2000, di cui ai punti 4 e 6 del resoconto sommario;   CONSIDERATO che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella  predetta  riunione  esiste  o  e'  in corso di acquisizione la certificazione di cui al DPR dei 3 giugno 1998 n. 252;   Dec. - relativo al CTS del 15 novembre 2000   VISTO  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;   VISTA la legge 14 gennaio 1994 n. 20;.   VISTA  la  nota  ministeriale  del  6  agosto 1999, concernente la distinzione  tra funzione gestionale e funzione di indirizzo politico amministrativo;   CONSIDERATO che le domande oggetto del presente decreto sono state presentate  prima  del  3  gennaio  2000  e, pertanto, ai sensi della circolare  prot.  n.  760/ric. del 29 dicembre 1999, pubblicata nella G.U.  n.  7  dell'11  gennaio  2000,  l'Istituto  San  Paolo  IMI SpA assicurera' la gestione della complessiva attivita' contrattuale;                               DECRETA                               Art. 1.   I   seguenti   progetti  di  ricerca  applicata  e  di  formazione professionale  sono  ammessi  agli  interventi  previsti  dalle leggi citate  nelle  premesse, nella forma, nella misura, le modalita' e le condizioni per ciascuno indicate;         ---->  Vedere progetti da pag. 7 a pag. 51    <----  |  
|   |                                 Art. 2.   Per  tutti  gli interventi disciplinati dal D.M. 8 agosto 1997, n. 954, sono applicate le seguenti condizioni:   -  Per  le relative operazioni di finanziamento non sono richieste particolari  forme  di  garanzia,  salva  la  facolta' per l'Istituto finanziatore  di  richiederle  per i progetti a valere sulla legge n. 346/88.   Altresi',  ai  sensi  dell'art. 12, comma 2, del predetto D.M., in ottemperanza  all'art. 6, comma 6, del Decreto Legge 8 febbraio 1995, n.  32,  convertito,  senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, r::.  104,  i  crediti  nascenti  dai  finanziamenti erogati ai sensi dell'art.   2   comma   lI,   della  legge  n.  46/82,  e  successive modificazioni  ed integrazioni, sono assistiti da privilegio generale che  prevale  su  ogni  altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante,  ad  eccezione  dei privilegio per spese di giustizia e di quelli  previsti  dall'art.  2751  bis C.C., fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi.   -  La  durata del progetto potra' essere maggiorata di 12 mesi per compensare  eventuali  slittamenti  temporali  nell'esecuzione  delle attivita' poste in essere dal contratto.  |  
|   |                                 Art. 3.   L'ammontare del contributo in conto interessi previsto dalla legge n.  346188, disposto ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, sara' determinato    con   successivo   provvedimento   in   relazione   al finanziamento    concesso    dall'Istituto    finanziatore   all'uopo convenzionato  ed  al  tasso  di  riferimento  previsto  dal relativo contratto  di  mutuo.  Il  conseguente  onere  gravera' sulle residue disponibilita' derivanti dai capitolo 7507.  |  
|   |                                 Art. 4.   Le  risorse  necessarie  per  gli interventi di cui all'art. 1 dei presente  decreto,  disposto  ai  sensi  della  legge  n.  1083/68  e successive   modifiche  e  integrazioni,  sono  determinate  in  lire 181.296.319.000  e  graveranno  sulle disponibilita' del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca per l'anno 2001.   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.  Roma, 17 maggio 2001                                     Il direttore generale: CRISCUOLI  |  
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