| Gazzetta n. 150 del 30 giugno 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI UFFICIO CENTRALE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI |  
| CIRCOLARE 21 giugno 2001, n. 64 |  
| Direttiva  interpretativa  circa l'art. 16, comma 1, legge n. 196 del 24  giugno  1997, laddove dispone in ordine ai limiti di eta' per gli apprendisti  nelle zone incluse negli obiettivi 1 e 2 del regolamento sui fondi strutturali. |  
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  L'art.  16  della  legge  n.  196  del 24 giugno 1997, nel comma 1, dispone che "Possono essere assunti, in tutti i settori di attivita', con  contratto  di  apprendistato,  i giovani di eta' non inferiore a sedici  anni  e  non superiore a ventiquattro, ovvero a ventisei anni nelle  aree  cui gli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni".  Come  e'  noto, il regolamento comunitario espressamente richiamato in   tale   disposizione  non  e'  applicabile  nella  programmazione 2000-2006   di  Fondo  sociale  europeo,  vigendo,  al  riguardo,  il regolamento  (CE)  n.  1260  del  Consiglio  del 21 giugno 1999. Tale regolamento comunitario ha modificato le aree dell'obiettivo 2.  Ad  avviso  di  questo  Ufficio,  nonostante  il  tenore  letterale apparente  dell'art.  16,  legge  n.  196/1997,  la norma deve essere interpretata   nel  senso  di  consentire  l'accesso  a  rapporti  di apprendistato  anche  da  parte di giovani di eta' non superiore a 26 anni  nelle  regioni  di  cui  all'obiettivo  2,  come  definite  dal Consiglio  U.E.  nell'ultimo  regolamento  sui  fondi  strutturali n. 1260/99.  A  favore  di  questa  interpretazione milita la circostanza che la disposizione  in oggetti rinvii - oltreche' al precedente regolamento comunitario n. 2081/93 - anche a "successive modificazioni".  Benche'  il regolamento n. 1260/99 non possa considerarsi, in senso tecnico,  una  modifica  di  quello  precedente - avendo il Consiglio dell'Unione  europea sostituito, del tutto, il precedente regolamento generale,  con effetto dalla vigente programmazione - e' indubbio che l'intento  del  legislatore,  espresso mediante la formulazione della norma  statale  in  oggetto  fosse quello di stabilire un rinvio c.d. mobile  alle  aree  di  cui agli obiettivi 1 e 2, come definite dalla piu' recente normazione emanata dal competente organo comunitario.  Presumibilmente,  il  rinvio  espresso al regolamento n. 2081/93 e' dovuto  alla  circostanza  che  sinora  -  di regola - il regolamento generale  sui  fondi strutturali e' stato parzialmente modificato, da parte  del  Consiglio  dell'Unione  europea,  nel corso del tempo, in relazione  alle  esigenze progressivamente emerse, anziche' - come e' avvenuto,  da  ultimo,  con  il  regolamento n. 1260/99 - essere, del tutto, sostituito.    Roma, 21 giugno 2001                                       Il dirigente generale: Vittore  |  
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