IL DIRETTORE GENERALE         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato  Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;  Vista  la  legge  10  dicembre  1975, n. 724, che reca disposizioni sulla  importazione  e  commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;  Visto  il  decreto-legge  30  agosto 1993, n. 331, convertito nella legge   29   ottobre   1993,   n.   427,  concernente,  fra  l'altro, l'armonizzazione  della disciplina delle accise sui tabacchi lavorati con quella recata da direttive CEE;  Visto  il  decreto  legislativo  3 febbraio 1993, n. 29, cosi' come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;  Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1934 riguardante la vendita dei tabacchi per provviste di bordo;                              Decreta:  La  concessione  dei  tabacchi  per  provviste  di  bordo  prevista dall'art.  1  del  decreto  ministeriale  10 aprile 1934 e' estesa ai pescherecci  di altura con stazza lorda non inferiore a 50 tonnellate che effettuino quindi la pesca in acque internazionali con una durata minima del viaggio non inferiore alle 24 ore.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.    Roma, 15 giugno 2001                                       Il direttore generale: Cutrupi  |