Gazzetta n. 150 del 30 giugno 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
COMUNICATO
Determinazione della retribuzione convenzionale giornaliera ai fini contributivi e risarcitivi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i lavoratori ai numeri 6 e 7, art. 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella provincia di Brescia.

Con decreto direttoriale 28 marzo 2001, la retribuzione convenzionale giornaliera ai fini contributivi e risarcitivi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nei confronti dei lavoratori di cui ai nimeri 6 e 7 dell'art. 4 del testo unico approvato con decreo del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella provincia di Brescia, e' determinata in L. 75.000 per gli anni 2001 e 2002. Detta retribuzione sara' comunque adeguata qualora risultasse inferiore al minimale per la liquidazione delle rendite stabilito, a decorrere dal 1o luglio di ciascuno dei suddetti anni, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 38/2000.
 
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