IL RETTORE Visto l'art. 11, comma 3, dello statuto dell'Universita' degli studi di Bergamo che prevede che le modifiche allo statuto siano deliberate a maggioranza assoluta dei componenti dal senato accademico, integrato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, commi 2 e 3, con le procedure di cui alla stessa, art. 6, commi 9, 10, e 11, sentito il consiglio di amministrazione; Viste la delibera del senato accademico integrato del 30 gennaio 2001, di modifica dello statuto e il parere espresso dal consiglio di amministrazione nella seduta del 6 febbraio 2000; Vista la nota del 27 marzo 2001, prot. 529 con la quale il M.U.R.S.T. ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito alla proposta di modifica; Considerato che con la predetta nota il M.U.R.S.T. ha suggerito di aggiungere dopo il secondo comma dell'art. 2 una norma che preveda il rilascio dei titoli di studio secondo il previgente ordinamento; Ritenuto che il suggerimento del Ministero non fa che indicare esplicitamente una disposizione la cui applicazione era considerata implicita; Decreta: Ai sensi dell'art. 11, commi 3 e 4, dello statuto dell'Universita' degli studi di Bergamo, sono emanate le modifiche ai seguenti articoli dello statuto stesso, che vengono riformulati come sotto indicato: (Omissis). Art. 2. Attivita' didattiche e di ricerca 1. (Omissis). 2. In attuazione delle norme vigenti in materia degli ordinamenti didattici universitari e del conferimento del valore legale ai titoli di studio, l'Universita' di Bergamo rilascia i seguenti titoli di studio aventi valore legale: di primo livello: laurea (L); di secondo livello: laurea specialistica (LS); diploma di specializzazione (DS); dottorato di ricerca (DR); ed istituisce e organizza i servizi didattici integrativi, il tutorato e le attivita' culturali, di formazione e di aggiornamento destinate anche a soggetti esterni alla propria comunita'. Puo' inoltre attivare, disciplinandoli con specifici regolamenti didattici, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica, alla conclusione dei quali rilascia i master universitari di primo e secondo livello. L'Universita' di Bergamo assicura, altresi', agli studenti gia' iscritti nell'anno accademico 2000/2001, il rilascio dei titoli di studio aventi valore legale secondo il previgente ordinamento. 3. (Omissis). 4. (Omissis). 5. (Omissis). 6. (Omissis). (Omissis). Art. 5. Attivita' sportive 1. (Omissis). 2. (Omissis). 3. (Omissis). 4. La gestione degli impianti sportivi e lo svolgimento di altre attivita' possono essere affidati in tutto o in parte mediante convenzioni al C.U.S.I., che provvede anche per il tramite del suo organo periferico C.U.S. Bergamo. (Omissis). Art. 22. Nucleo di valutazione di Ateneo 1. Il consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, costituisce il nucleo di valutazione di ateneo, composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico e che dura in carica tre anni. 2. Al nucleo di valutazione di ateneo compete la valutazione interna della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttivita' della ricerca e della didattica, nonche' l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa. 3. Il nucleo acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato le opinioni degli studenti frequentanti sulle attivita' didattiche e trasmettono relazioni richieste dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e dal comitato per la valutazione del sistema universitario. 4. Il nucleo opera in posizione di autonomia e periodicamente comunica le risultanze della sua attivita' direttamente al rettore. Accede alle fonti informative in possesso di tutte le strutture dell'universita', puo' richiedere informazioni supplementari e puo' convocare i responsabili delle diverse strutture. 5. (Abrogato). (Omissis). Art. 24. Strutture didattiche e di ricerca dell'Universita' 1. (Omissis). 2. (Omissis). 3. (Omissis). 4. (Omissis). 5. (Omissis). 6. (Omissis). 7. Nell'osservanza di quanto previsto dalle disposizioni vigenti le modalita' per la richiesta di istituzione di nuove strutture didattiche sono fissate dal regolamento generale di ateneo. 8. (Omissis). 9. (Omissis). 10. (Omissis). Art. 25. La facolta' 1. (Omissis). 2. (Omissis). 3. (Omissis). 4. (Omissis). 5. Sono organi della facolta' il preside, il consiglio di facolta', il consiglio di presidenza, i comitati di coordinamento delle classi di appartenenza dei corsi di studio, i collegi didattici degli stessi corsi e i consigli comunque denominati di eventuali altre strutture, se costituiti e previsti dalla vigente disciplina in materia di ordinamenti didattici universitari. (Omissis). Art. 27. Il consiglio di facolta' ed i consigli didattici delle proprie strutture didattiche 1. (Omissis). 2. (Omissis). 3. (Omissis). 4. (Omissis). 5. (Omissis). 6. Ove la facolta' si articoli in piu' strutture didattiche, i consigli comunque denominati delle stesse strutture svolgono, nell'ambito di loro pertinenza, le funzioni di propria competenza e quelle delegate e possono avanzare proposte ed esprimono pareri. Art. 28. Commissioni didattiche 1. Presso ogni facolta' e' istituita una commissione didattica, presieduta dal preside o da un suo delegato e composta per meta' da docenti e ricercatori di ruolo e per meta' da rappresentanti degli studenti nel consiglio di facolta', con il compito di valutare l'efficacia dell'organizzazione didattica anche con riguardo ai problemi di coordinamento tra i diversi corsi di studio, tra docenti e studenti, tra docenti, tra facolta' e servizi di segreteria, nonche' il funzionamento dei servizi di tutorato. Effettua valutazioni, verifiche e rilevazioni statistiche sui vari aspetti dell'attivita' didattica, anche attraverso la predisposizione di specifici questionari valutativi da sottoporre agli studenti. 2. (Omissis). 3. (Omissis). 4. Analoghe commissioni possono essere istituite presso i corsi di studio. (Omissis). Il presente decreto entrera' in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Bergamo, 27 aprile 2001 Il rettore: Castoldi |