Gazzetta n. 150 del 30 giugno 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 31 maggio 2001 |
Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione "Basilico genovese", per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari; Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio; Vista la domanda presentata dal comitato promotore della denominazione di origine protetta "Basilico genovese" intesa ad ottenere la registrazione della denominazione "Basilico genovese" ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 2081/92 come denominazione di origine protetta che, tra l'altro prevede espressamente che i produttori devono assoggettarsi al controllo di un organismo privato autorizzato ai sensi dell'art. 10 del citato regolamento (CEE 2081/92); Vista la nota prot. 61573 del 30 marzo 2001 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa; Vista l'istanza del 14 maggio 2001, con la quale il Comitato ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso; Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio; Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione "Basilico genovese", in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta; Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Comitato, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione "Basilico genovese", secondo il disciplinare di produzione che si allega in copia, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda; Decreta: Art. 1. E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE) 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione "Basilico genovese". |
| Art. 2. La denominazione "Basilico genovese" e' riservata al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione, all. A al presente decreto, del quale costituisce parte integrante. |
| Art. 3. Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio, concessa alle condizioni di cui al presente decreto, devono assoggettarsi al controllo dell'organismo privato autorizzato ai sensi dell'art. 10 del citato regolamento CEE 2081/92 che sara' specificamente autorizzato con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La certificazione di conformita' rilasciata da detto organismo ai sensi del primo comma dovra' contenere gli estremi del presente decreto. La responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione "Basilico genovese" come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1. |
| Art. 4. La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere dalla data in cui e' adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 maggio 2001 Il direttore generale reggente: Rigillo |
| Allegato A Disciplinare della produzione del "Basilico Genovese a Denominazione di Origine Protetta" DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE "BASILICO GENOVESE" Art. 1. Denominazione La denominazione di origine protetta "Basilico genovese", di seguito indicata con sigla DOP. e' riservata, nel settore orticolo, al basilico Ocimum basilicum L. di tipologia genovese che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. Art. 2. Sementi e caratteristica della pianta Le sementi impiegabili per la produzione del "Basilico genovese" D.O.P. devono appartenere alla specie Ocimum basilicum L. ed avere le caratteristiche di seguito elencate: pianta con altezza da media a molto alta e portamento espanso o cilindrico; densita' del fogliame classificabile nelle classi d'espressione intermedie medio-bassa, media, medio-alta) e non nelle classi estreme bassa o alta); forma della foglia ellittica; bollosita' del lembo e incisioni del margine assenti/molto deboli o deboli; piano della lamina fogliare piatto o convesso; assenza totale di aroma di menta; aroma intenso e caratteristico. Il riferimento a varieta' specifiche si fara' solo quando nel registro nazionale delle varieta' di specie ortive saranno iscritte anche quelle del basilico Ocimum Basilicum L.). Sara' cura di questo Ministero individuare con apposito decreto le varieta', che avendo le caratteristiche sopra elencate, potranno concorrere alla produzione del "Basilico genovese" D.O.P. Art. 3. Zone ed epoca di produzione La zona di produzione del "Basilico genovese" D.O.P. e' delimitata al solo versante tirrenico del territorio amministrativo della regione Liguria con delimitazione individuabile nello spartiacque. Le produzioni sono realizzabili durante tutto l'arco dell'anno. Art. 4. Legame storico della coltura con l'area geografica Il basilico e' stato introdotto in diverse aree del Mediterraneo e nella stessa Liguria dai Romani che ad esso attribuivano proprieta' curative. Il basilico divenne coltura tradizionale ed il suo uso venne esteso anche a quello culinario. Il nucleo originario di produzione era circoscritto all'areale genovese. Consolidandosi le condizioni favorevoli di mercato per il largo consumo di basilico per la preparazione di numerose ricette e del celeberrimo pesto genovese la zona di produzione si e' allargata investendo anche tutta la fascia marittima del territorio ligure. Art. 5. Elenco dei produttori e denunce di coltivazione I produttori in regola con i requisiti del presente disciplinare, che vogliono fregiarsi della DOP "Basilico genovese", dovranno iscriversi all'elenco dei produttori gestito dallo specifico organismo di controllo e denunciare annualmente al gestore del medesimo comunque almeno trenta giorni prima della semina: le superfici da investire distinte in piena aria, coltura protetta; la varieta' di semente utilizzata, tipologia produttiva (consumo fresco/per la trasformazione); dimensioni massime del mazzetto o del bouquet che si intende adottare all'interno di quanto stabilito nel presente disciplinare. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla denuncia di coltivazione il produttore si impegna a trasmettere i quantitativi effettivamente prodotti e commercializzati. E' fatto divieto ai produttori di superare i quantitativi stabiliti, nel presente disiplinare. Terreno e ambienti di coltivazione. La coltivazione del "Basilico genovese" D.O.P. puo' essere effettuata nei seguenti ambienti di coltivazione: in ambiente protetto purche' sia garantito un adeguato ricambio d'aria, in pieno campo. La coltivazione del "Basilico genovese" D.O.P. in ambiente protetto puo' essere eseguita sia su bancale, sia in piena terra. E' vietata la produzione di "Basilico genovese" D.O.P. su substrati privati di terreno autoctono. E' vietato l'uso del bromuro di metile per la disinfezione del terreno. Denuncia di produzione. Le produzioni consentite nell'arco dell'intero anno sono: 1) consumo fresco: in coltura protetta: 7000 piantine/mq/anno: confezionabili in mazzetti da 3 a 10 piantine oppure in bouquet da 30 a 100 piantine; in piena aria: 2000 piantine/mq/anno: confezionabili in mazzetti da 3 a 10 piantine oppure in bouquet da 30 a 100 piantine; 2) per la trasformazione: in coltura protetta: 10 kg/mq/anno; in piena aria: 8 kg/mq/anno. Art. 6. Caratteristiche conferite dall'ambiente di coltivazione E' noto a tutti che il basilico coltivato nel versante tirrenico della Liguria e' caratterizzato da profumo e gusto del tutto particolari molto apprezzati dal mercato. Inoltre e' esente dal gusto di menta che rappresenta una tara per l'uso in cucina di questa pianta. La rispondenza ai requisiti previsti dal presente disciplinare, nonche' la provenienza del prodotto saranno verificati dall'organismo di controllo di cui a successivo art. 7. Il predetto organismo gestira' un apposito elenco di produttori di "Basilico genovese" D.O.P. Art. 7. Organismo di controllo Il controllo sara' effettuato da un organismo conforme alle previsioni dell'art. 10, regolamento (CEE) n. 2081/1992. Ai fini del presente disciplinare saranno controllate le produzioni massime di mazzetti e/o bouquet conseguiti a metro quadro. Art. 8. Confezionamento 1) Basilico da commercializzare fresco: la pianta intera e' confezionata a mazzi con almeno due coppie di foglie vere (in particolare una coppia di foglie vere completamente distesa e la seconda in fase di formazione), al massimo, con quattro coppie di foglie vere. Sono identificabili due tipologie di mazzi: il mazzo piccolo o "mazzetto" e il mazzo grande o "bouquet". Il mazzetto e' composto da 3 a 10 piante intere complete di radici e' confezionato con carta per alimenti contrassegnata dal marchio D.O.P. ed e' legata singolarmente. Mazzi di maggiori dimensioni rientrano nella tipologia del "bouquet"; un "bouquet" e' costituito dall'equivalente numero di piante contenute in 10 mazzetti e vengono confezionati in modo analogo. Non e' vincolante il peso del prodotto bensi' il numero delle piante. Nella preparazione dei mazzi e' consentita l'utilizzazione di materiale inerte da porre a contatto con le radici. Gli imballaggi per contenere i singoli mazzi o gli eventuali sacchetti devono essere in materiale conforme alle normative vigenti e devono essere contrassegnati con il logo della DOP e con il marchio aziendale completo. L'identificazione aziendale dovra' avere dimensioni e posizionamento che la rendano sufficientemente evidente in rapporto al logo e alla dicitura della DOP. 2) Basilico per la trasformazione: per la trasformazione artigianale e/o industriale e' necessario impiegare porzioni di piante integre con massimo quattro coppie di foglie vere. Il basilico dovra' essere avviato alla trasformazione unitamente alla documentazione fiscale relativa, che dovra' riportare la definizione DOP. |
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