| Gazzetta n. 150 del 30 giugno 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  
| DECRETO 31 maggio 2001 |  
| Protezione   transitoria   accordata   a   livello   nazionale   alla denominazione  "Basilico  genovese",  per  la  quale e' stata inviata istanza   alla   Commissione   europea   per  la  registrazione  come denominazione di origine protetta. |  
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                        IL DIRETTORE GENERALE             per la qualita' dei prodotti agroalimentari                     e la tutela del consumatore  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;  Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che  modifica  il  regolamento  (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;  Vista   la   domanda   presentata   dal  comitato  promotore  della denominazione  di  origine  protetta  "Basilico  genovese"  intesa ad ottenere  la registrazione della denominazione "Basilico genovese" ai sensi   dell'art.   5   del   citato   regolamento  n.  2081/92  come denominazione   di   origine   protetta   che,  tra  l'altro  prevede espressamente  che  i produttori devono assoggettarsi al controllo di un  organismo  privato  autorizzato  ai sensi dell'art. 10 del citato regolamento (CEE 2081/92);  Vista  la  nota  prot.  61573  del  30 marzo  2001  con la quale il Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  ritenendo che la predetta  domanda  soddisfi  i  requisiti  indicati  dal  regolamento comunitario,  ha  trasmesso  all'organismo  comunitario competente la predetta  domanda  di  registrazione,  unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;  Vista  l'istanza  del  14 maggio  2001, con la quale il Comitato ha chiesto  la  protezione  a  titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art.  5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art.  1,  paragrafo 2,  del  regolamento  (CEE)  n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero   delle   politiche  agricole  e  forestali,  da  qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento  della  citata  istanza  della  denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  1,  paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli  interessati  all'utilizzazione  della  denominazione "Basilico genovese", in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Comitato, assicuri la protezione   a   titolo  transitorio  e  a  livello  nazionale  della denominazione   "Basilico   genovese",  secondo  il  disciplinare  di produzione  che  si  allega  in  copia,  in  attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;                              Decreta:                               Art. 1.  E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello nazionale,  ai  sensi dell'art. 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE) 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo  2,  del  regolamento  (CE)  n.  535/97  del  Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione "Basilico genovese".  |  
|   |                                 Art. 2.  La  denominazione  "Basilico  genovese"  e'  riservata  al prodotto ottenuto  in  conformita'  al  disciplinare  di produzione, all. A al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.  |  
|   |                                 Art. 3.  Coloro  i  quali  intendano  avvalersi  della  protezione  a titolo transitorio,  concessa  alle  condizioni  di cui al presente decreto, devono  assoggettarsi al controllo dell'organismo privato autorizzato ai  sensi  dell'art.  10 del citato regolamento CEE 2081/92 che sara' specificamente  autorizzato  con  provvedimento  da  pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  La  certificazione  di conformita' rilasciata da detto organismo ai sensi  del  primo  comma  dovra'  contenere  gli estremi del presente decreto.  La  responsabilita',  presente  e futura, conseguente all'eventuale mancata   registrazione  comunitaria  della  denominazione  "Basilico genovese"  come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che  si  avvalgono  della  protezione  a  titolo  transitorio  di cui all'art. 1.  |  
|   |                                 Art. 4.  La  protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere  dalla  data in cui e' adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.  Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 31 maggio 2001                              Il direttore generale reggente: Rigillo  |  
|   |                                                             Allegato A       Disciplinare della produzione del "Basilico Genovese a                 Denominazione di Origine Protetta"                  DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA           DISCIPLINARE DI PRODUZIONE "BASILICO GENOVESE"                               Art. 1.                            Denominazione    La  denominazione  di  origine  protetta  "Basilico genovese", di seguito  indicata  con sigla DOP. e' riservata, nel settore orticolo, al  basilico  Ocimum  basilicum L. di tipologia genovese che risponde alle  condizioni  ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.                               Art. 2.                Sementi e caratteristica della pianta    Le  sementi impiegabili per la produzione del "Basilico genovese" D.O.P. devono appartenere alla specie Ocimum basilicum L. ed avere le caratteristiche di seguito elencate:      pianta con altezza da media a molto alta e portamento espanso o cilindrico;      densita' del fogliame classificabile nelle classi d'espressione intermedie medio-bassa, media, medio-alta) e non nelle classi estreme bassa o alta);      forma della foglia ellittica;      bollosita'  del  lembo  e  incisioni  del margine assenti/molto deboli o deboli;      piano della lamina fogliare piatto o convesso;      assenza totale di aroma di menta;      aroma intenso e caratteristico.    Il  riferimento  a  varieta'  specifiche si fara' solo quando nel registro  nazionale  delle varieta' di specie ortive saranno iscritte anche quelle del basilico Ocimum Basilicum L.).    Sara'  cura  di questo Ministero individuare con apposito decreto le  varieta',  che avendo le caratteristiche sopra elencate, potranno concorrere alla produzione del "Basilico genovese" D.O.P.                               Art. 3.                     Zone ed epoca di produzione    La   zona   di  produzione  del  "Basilico  genovese"  D.O.P.  e' delimitata  al  solo versante tirrenico del territorio amministrativo della   regione   Liguria   con   delimitazione  individuabile  nello spartiacque.    Le produzioni sono realizzabili durante tutto l'arco dell'anno.                               Art. 4.         Legame storico della coltura con l'area geografica    Il  basilico e' stato introdotto in diverse aree del Mediterraneo e nella stessa Liguria dai Romani che ad esso attribuivano proprieta' curative.  Il  basilico  divenne  coltura  tradizionale ed il suo uso venne esteso anche a quello culinario.    Il  nucleo  originario  di produzione era circoscritto all'areale genovese.  Consolidandosi  le condizioni favorevoli di mercato per il largo  consumo  di basilico per la preparazione di numerose ricette e del  celeberrimo pesto genovese la zona di produzione si e' allargata investendo anche tutta la fascia marittima del territorio ligure.                               Art. 5.           Elenco dei produttori e denunce di coltivazione    I produttori in regola con i requisiti del presente disciplinare, che  vogliono  fregiarsi  della  DOP  "Basilico  genovese",  dovranno iscriversi   all'elenco   dei   produttori  gestito  dallo  specifico organismo  di  controllo  e  denunciare  annualmente  al  gestore del medesimo comunque almeno trenta giorni prima della semina:      le  superfici  da  investire  distinte  in  piena aria, coltura protetta;      la   varieta'   di  semente  utilizzata,  tipologia  produttiva (consumo fresco/per la trasformazione);      dimensioni  massime  del  mazzetto o del bouquet che si intende adottare all'interno di quanto stabilito nel presente disciplinare.    Entro   il  31 gennaio  dell'anno  successivo  alla  denuncia  di coltivazione  il  produttore  si impegna a trasmettere i quantitativi effettivamente prodotti e commercializzati.    E'  fatto  divieto  ai  produttori  di  superare  i  quantitativi stabiliti, nel presente disiplinare.    Terreno e ambienti di coltivazione.    La  coltivazione  del  "Basilico  genovese"  D.O.P.  puo'  essere effettuata   nei  seguenti  ambienti  di  coltivazione:  in  ambiente protetto  purche' sia garantito un adeguato ricambio d'aria, in pieno campo.    La  coltivazione  del  "Basilico  genovese"  D.O.P.  in  ambiente protetto puo' essere eseguita sia su bancale, sia in piena terra.    E'  vietata  la  produzione  di  "Basilico  genovese"  D.O.P.  su substrati privati di terreno autoctono.    E'  vietato  l'uso  del bromuro di metile per la disinfezione del terreno.    Denuncia di produzione.    Le produzioni consentite nell'arco dell'intero anno sono:      1) consumo fresco:        in coltura protetta: 7000 piantine/mq/anno: confezionabili in mazzetti da 3 a 10 piantine oppure in bouquet da 30 a 100 piantine;        in  piena  aria:  2000  piantine/mq/anno:  confezionabili  in mazzetti da 3 a 10 piantine oppure in bouquet da 30 a 100 piantine;      2) per la trasformazione:        in   coltura  protetta:  10  kg/mq/anno;  in  piena  aria:  8 kg/mq/anno.                               Art. 6.       Caratteristiche conferite dall'ambiente di coltivazione    E'  noto a tutti che il basilico coltivato nel versante tirrenico della  Liguria  e'  caratterizzato  da  profumo  e  gusto  del  tutto particolari molto apprezzati dal mercato. Inoltre e' esente dal gusto di  menta  che  rappresenta  una  tara  per l'uso in cucina di questa pianta.    La  rispondenza  ai requisiti previsti dal presente disciplinare, nonche' la provenienza del prodotto saranno verificati dall'organismo di  controllo  di  cui  a  successivo  art.  7. Il predetto organismo gestira'  un  apposito  elenco  di  produttori di "Basilico genovese" D.O.P.                               Art. 7.                       Organismo di controllo    Il  controllo  sara'  effettuato  da  un  organismo conforme alle previsioni dell'art. 10, regolamento (CEE) n. 2081/1992.    Ai   fini   del  presente  disciplinare  saranno  controllate  le produzioni massime di mazzetti e/o bouquet conseguiti a metro quadro.                               Art. 8.                           Confezionamento    1) Basilico da commercializzare fresco:      la  pianta intera e' confezionata a mazzi con almeno due coppie di   foglie   vere   (in   particolare  una  coppia  di  foglie  vere completamente  distesa  e  la  seconda  in  fase  di  formazione), al massimo, con quattro coppie di foglie vere.    Sono  identificabili  due  tipologie di mazzi: il mazzo piccolo o "mazzetto" e il mazzo grande o "bouquet".    Il  mazzetto  e'  composto  da  3  a 10 piante intere complete di radici  e'  confezionato  con  carta  per alimenti contrassegnata dal marchio D.O.P. ed e' legata singolarmente.    Mazzi   di maggiori  dimensioni  rientrano  nella  tipologia  del "bouquet";  un  "bouquet"  e'  costituito  dall'equivalente numero di piante  contenute  in  10  mazzetti  e  vengono  confezionati in modo analogo.  Non  e'  vincolante  il  peso del prodotto bensi' il numero delle piante.    Nella  preparazione  dei  mazzi  e' consentita l'utilizzazione di materiale inerte da porre a contatto con le radici.    Gli  imballaggi  per  contenere  i  singoli mazzi o gli eventuali sacchetti  devono essere in materiale conforme alle normative vigenti e devono essere contrassegnati con il logo della DOP e con il marchio aziendale   completo.   L'identificazione   aziendale   dovra'  avere dimensioni  e posizionamento che la rendano sufficientemente evidente in rapporto al logo e alla dicitura della DOP.    2) Basilico per la trasformazione:      per la trasformazione artigianale e/o industriale e' necessario impiegare  porzioni  di  piante integre con massimo quattro coppie di foglie  vere.  Il  basilico dovra' essere avviato alla trasformazione unitamente alla documentazione fiscale relativa, che dovra' riportare la definizione DOP.  |  
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