Gazzetta n. 150 del 30 giugno 2001 (vai al sommario)
INAF ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
COMUNICATO
Regolamento sull'organizzazione e il funzionamento degli organi e delle strutture dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF).

Art. 1.
Natura giuridica
1. L'Istituto nazionale di astrofisica, di seguito denominato INAF, e' ente di ricerca non strumentale, ha personalita' giuridica di diritto pubblico e si da' un ordinamento autonomo con le disposizioni del presente regolamento, nonche' con gli atti organizzativi, di diritto pubblico e privato, individuati dallo stesso regolamento.
 
Art. 2.
Compiti e svolgimento delle attivita' dell'INAF
1. L'INAF svolge i compiti di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 296, di seguito denominato decreto istitutivo , attraverso le attivita' degli organi, degli uffici e delle strutture scientifiche, secondo la distribuzione delle competenze contenuta nel presente regolamento.
2. I compiti istituzionali dell'INAF di cui al comma 1 sono svolti, ai sensi dell'articolo 3 e secondo le modalita' ivi previste del decreto istitutivo, anche attraverso strutture esterne, anche nella forma di societa' di diritto privato, con controllo dell'ente e con possibile partecipazione di altri soggetti, pubblici e privati. La costituzione di tali strutture e' deliberata dal Consiglio direttivo.
3. Le attivita' di ricerca dell'INAF e le altre attivita' connesse possono essere svolte anche attraverso iniziative in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, nelle quali l'INAF acquisisca partecipazioni anche minoritarie. La partecipazione a tali iniziative e' deliberata dal Consiglio direttivo.
 
Art. 3.
Il Presidente
1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'INAF, ne sovrintende l'andamento, convoca e presiede il Consiglio direttivo.
2. Il Presidente, nell'esercizio delle proprie competenze, adotta gli atti che impegnano 1'INAF verso l'esterno che gli sono espressamente attribuiti dalla legge e dai regolamenti.
3. Il Presidente, individuato fra personalita' d'alta qualificazione scientifica nel settore d'interesse dell'INAF, e' nominato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dura in carica quattro anni e puo' essere confermato una sola volta.
4. In caso di temporanea assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte da un consigliere da lui delegato o in mancanza dal componente del Consiglio direttivo piu' anziano di eta'.
 
Art. 4.
Il Consiglio direttivo
1. Il Consiglio direttivo, nominato ai sensi e con le procedure di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto istitutivo, ha compiti di indirizzo, di programmazione e di verifica dell'andamento delle attivita' dell'INAF.
2. Il Consiglio direttivo delibera i regolamenti di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168 e le relative modifiche e integrazioni, nonche', nei casi previsti dai regolamenti, in materia di criteri generali o di modalita' dell'esercizio delle funzioni dell' INAF.
3. Il Consiglio direttivo ha poteri di deliberazione sul piano triennale di cui all'articolo 6 del decreto istitutivo, sui bilanci e sulla nomina dei direttori dei Dipartimenti scientifici e delle strutture scientifiche dell'INAF. II Consiglio direttivo adotta altresi' atti e deliberazioni in tutte le materie previste dai regolamenti dell'INAF.
4. Le operazioni per l'elezione dei due componenti del Consiglio direttivo eletti fra gli astronomi, ordinari e straordinari, associati e ricercatori e dei due componenti eletti fra i professori e i ricercatori universitari del settore scientifico-disciplinare di astronomia e astrofisica si svolgono, secondo la disciplina stabilita dal decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, a cura dell'INAF.
5. Il Consiglio direttivo adotta ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto istitutivo gli atti di competenza dell'INAF relativi alla partecipazione italiana ad organismi, progetti e iniziative internazionali nel campo della ricerca astronomica, astrofisica e di fisica cosmica, ivi compreso il parere dell'INAF su tale partecipazione.
 
Art. 5.
Il Comitato di consulenza scientifica
1. Il Comitato di consulenza scientifica di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto istitutivo svolge attivita' consultiva e istruttoria su richiesta del Consiglio direttivo. La richiesta stabilisce il termine entro il quale il parere deve essere reso e decorso il quale il Consiglio direttivo ne puo' prescindere. Il Comitato esprime, entro trenta giorni dalla trasmissione, parere sul piano triennale di cui all'articolo 6 del decreto istitutivo e sui suoi aggiornamenti annuali. Il Comitato acquisisce le proposte del Dipartimento per il coordinamento scientifico nazionale di cui al successivo articolo 9, comma 5, ed esprime su di esse il proprio parere anche in relazione alla predisposizione del piano triennale.
2. Il Comitato e' composto da nove membri, nominati dal Presidente su parere conforme del Consiglio direttivo e scelti tra personalita' di alta qualificazione scientifica nelle grandi aree scientifiche di cui al successivo articolo 9, comma 5. Il Comitato elegge nel suo seno un Coordinatore che ne convoca e presiede le riunioni. I componenti del Comitato durano in carica due anni e il loro incarico e' rinnovabile per una sola volta. Alle riunioni assiste il direttore del Dipartimento per il coordinamento scientifico nazionale di cui al successivo articolo 9, comma 5.
3. I componenti del Comitato non possono essere amministratori o dipendenti di societa' che partecipano a programmi di ricerca dell'INAF, ne' possono far parte del Consiglio del Dipartimento degli osservatori di cui al successivo articolo 9, comma 4.
4. Esperti, anche stranieri, possono essere invitati ad intervenire alle riunioni del Comitato.
 
Art. 6.
Norme comuni di funzionamento degli organi collegiali
1. Il Consiglio direttivo e il Comitato di consulenza scientifica si riuniscono, rispettivamente, su convocazione del Presidente o del Coordinatore o su richiesta, rispettivamente, di almeno tre e almeno quattro componenti, di norma presso la sede centrale dell'INAF. Rispettivamente due e tre componenti possono richiedere l'inserimento di uno specifico punto all'ordine del giorno. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, e' trasmesso almeno sette giorni prima della data della riunione. La documentazione relativa ai diversi punti all'ordine del giorno e' resa disponibile almeno cinque giorni prima di detta data. I termini di cui al presente comma possono essere abbreviati solo in caso di effettiva urgenza. In casi di effettiva urgenza si possono tenere riunioni per via telematica i cui atti e deliberazioni devono essere ratificati alla prima riunione successiva dell'organo collegiale interessato.
2. Il Consiglio direttivo e il Comitato di consulenza scientifica sono validamente costituiti con la presenza, rispettivamente, di quattro e di cinque componenti. In caso di assenza del Presidente o del Coordinatore le riunioni sono presiedute da un componente dell'organo collegiale designato, rispettivamente, dal Presidente o dal Coordinatore.
3. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte con il voto favorevole della meta' piu' uno dei presenti, tranne quelle relative ai regolamenti di cui all'articolo 4, comma 2, al piano triennale e agli aggiornamenti annuali, all'istituzione o alla soppressione di strutture di ricerca, nonche' in ordine all'entita' del ricorso al mercato finanziario, ai sensi del regolamento di contabilita', per le quali e' richiesto il voto favorevole della meta' piu' uno dei componenti.
4. I pareri del Comitato di consulenza scientifica sono validamente espressi con il voto favorevole della meta' piu' uno dei presenti, tranne quello relativo al piano triennale ed ai relativi aggiornamenti, per il quale e' richiesto il voto favorevole della meta' piu' uno dei componenti.
5. Nei casi in cui, applicando i criteri di cui ai commi precedenti, non si raggiunga un numero intero, si procede per approssimazione al numero intero immediatamente inferiore.
6. Nelle votazioni, in caso di parita', prevale il voto del Presidente o del Coordinatore.
7. Il Direttore amministrativo partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio direttivo e ne cura la verbalizzazione avvalendosi dell'ufficio di cui al successivo articolo 25.
8. Il verbale contiene la sintetica rappresentazione degli argomenti discussi, delle determinazioni assunte e dell'esito delle votazioni. Ciascun componente e il Direttore amministrativo possono richiedere che sia inserito il proprio intervento o la propria dichiarazione di voto, redatti e letti nel corso della stessa seduta. Il verbale e' di norma approvato nella riunione successiva. Il verbale approvato e' sottoscritto dal Presidente e dal Direttore amministrativo.
9. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono immediatamente esecutive, ad eccezione di quelle relative al piano triennale di attivita' e agli aggiornamenti annuali, per le quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto istitutivo, nonche' quelle di adozione e modifica dei regolamenti, per le quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168.
10. La pubblicita' delle deliberazioni e' disposta in attuazione della normativa vigente.
 
Art. 7.
Indennita' e compensi
1. Al Presidente, ai membri del Consiglio direttivo, del Comitato di valutazione di cui al successivo articolo 8 e del Collegio dei revisori dei conti compete un'indennita' di carica determinata dal Consiglio direttivo secondo criteri e parametri definiti con Decreto del Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.
2. Per le sedute degli organi collegiali spetta ai partecipanti un gettone di presenza per non piu' di una seduta al giorno, nella misura e con le modalita' stabilite dal Consiglio direttivo sulla base di criteri e parametri di cui al comma precedente.
3. Le spese di missione, effettivamente sostenute e documentate per la partecipazione alle predette sedute, sono rimborsate con riferimento al trattamento economico del personale dell'INAF di livello professionale piu' elevato. Ove non competa il trattamento di missione in relazione a compiti svolti con continuita' e correlati all'espletamento della carica sono comunque rimborsate le spese di vitto, alloggio e trasporto effettivamente sostenute e documentate.
 
Art. 8.
Comitato di valutazione
1. Il Presidente nomina, previa deliberazione del Consiglio direttivo, il Comitato di valutazione di cui all'articolo 5 del decreto istitutivo, secondo criteri e modalita' stabilite dal Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), con l'incarico di valutare i risultati scientifici e tecnologici dell'attivita' complessiva dell'Istituto e delle sue strutture operative, dei quali si tiene conto in sede di programmazione e distribuzione delle risorse.
2. li Comitato c collocato in posizione di indipendenza. I suoi pareri e le sue relazioni sono presentate al Consiglio direttivo.
 
Art. 9.
Dipartimenti scientifici
1. Sono costituiti, ai sensi dell'articolo 8 del decreto istitutivo, i seguenti Dipartimenti scientifici:
a) Il Dipartimento degli Osservatori astronomici e astrofisici, di seguito denominati Osservatori, con il compito di coordinare le attivita' degli Osservatori e di coinvolgerli nel processo di formazione del piano triennale dell'INAF;
b) Il Dipartimento per il coordinamento scientifico nazionale, con il compito di coinvolgere la comunita' scientifca nella formulazione dei programmi nazionali e internazionali di ricerca e degli altri progetti di competenza dell'INAF a livello nazionale e internazionale, nonche' di contribuire al processo di formazione del piano triennale;
c) Il Dipartimento per le strutture e per i servizi scientifici a carattere nazionale, con il compito di fornire strutture e servizi scientifici comuni e di supporto per la ricerca nazionale ed internazionale di pertinenza dell'INAF.
2. Alle attivita' di ciascuno dei Dipartimenti scientifici sovrintende un Direttore, che svolge anche il compito di recepire e coordinare le proposte avanzate dal rispettivo Dipartimento al fine di concorrere alla formazione del piano triennale dell'INAF.
3. I Direttori dei Dipartimenti sono nominati dal Presidente, su parere conforme del Consiglio direttivo e previa selezione pubblica, con valutazione dei curricula professionali, integrata da un colloquio. Con deliberazione del Consiglio direttivo sono definiti i requisiti professionali e d'impegno per l'attribuzione dell'incarico e la relativa indennita'. La Direzione dei Dipartimenti puo' essere affidata anche ai professori universitari inquadrati nel settore scientifico disciplinare di astronomia e astrofisica, che possono avvalersi delle facolta' di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica, 11 luglio 1980, n. 382, concernente il collocamento per la durata dell'incarico in aspettativa con o senza assegni; in tale ultima ipotesi oltre l'indennita' di carica verra' corrisposta una retribuzione pari al trattamento economico di docente universitario in godimento. L'incarico e' a tempo determinato e la sua durata, non superiore a cinque anni eventualmente rinnovabili, e' stabilita dal Consiglio direttivo. L'incarico e' incompatibile con quello di membro del Consiglio direttivo, del Comitato di consulenza scientifica e con la direzione di strutture di ricerca dell'INAF, delle universita' e di enti e organismi, pubblici e privati.
4. Presso il Dipartimento degli Osservatori e' costituito un Consiglio di Dipartimento, composto dai Direttori di Osservatorio, con il compito di coordinare le attivita' e di formulare proposte relativamente ad interessi generali e comuni degli Osservatori, anche ai fini della predisposizione del piano triennale. Le riunioni del Consiglio sono convocate e presiedute dal Direttore del Dipartimento.
5. II Dipartimento per il coordinamento scientifico nazionale e' articolato in grandi aree scientifiche e tecnologiche, a loro volta articolabili per aree tematiche. Le aree scientifiche e tecnologiche e le relative aree tematiche e l'organizzazione del Dipartimento sono individuati con deliberazione del Consiglio direttivo. A1 Dipartimento afferiscono il personale di ricerca dell'INAF di cui al successivo articolo 34 e, su domanda, i professori universitari e i ricercatori universitari del settore disciplinare di astronomia e astrofisica. Con deliberazione del Consiglio direttivo sono individuate altre categorie di personale tecnico e/o scientifico dell'INAF che possono afferire al Dipartimento e sono disciplinate le forme di partecipazione, su domanda, alle attivita' del Dipartimento di professori e ricercatori universitari di altri settori disciplinari e di ricercatori di altri enti e organismi di ricerca.
6. L'organizzazione del Dipartimento per le strutture e per i servizi scientifici a carattere nazionale e' definita con deliberazione del Consiglio direttivo. Presso il Dipartimento e' costituito un Comitato tecnico-scientifico con il compito di coadiuvare, nel rispetto del piano triennale, il Direttore del Dipartimento nella elaborazione ed esecuzione di progetti tecnico-scientifici relativi ai servizi scientifici. Il Comitato e' composto da non piu' di sette membri, nominati dal Consiglio direttivo. Le riunioni del Comitato sono convocate e presiedute dal Direttore del Dipartimento.
 
Art. 10.
Contenuti e formazione del piano triennale
1. I contenuti e le procedure di formazione del piano triennale di cui all'articolo 6 del decreto istitutivo sono determinati con deliberazione del Consiglio direttivo, nel rispetto delle disposizioni del decreto istitutivo e dei seguenti criteri. Tale deliberazione definisce anche ai sensi dell'articolo 10 del regolamento di contabilita', le procedure di formazione del bilancio pluriennale.
2. Il piano triennale, articolato in piani esecutivi annuali che contengono gli aggiornamenti del piano per ciascuno dei tre anni di validita', contiene, tra l'altro:
a) un'analisi della situazione di partenza, del livello di raggiungimento degli obiettivi del piano precedente, delle prospettive strategiche e delle indicazioni di indirizzo politico, a livello nazionale e internazionale;
b) la formulazione degli obiettivi strategici e la stima delle risorse, sia disponibili sia da acquisire per il triennio, con l'indicazione dei tempi e dei costi associati alle attivita';
c) l'allocazione delle risorse, ivi compresa la programmazione del fabbisogno di personale, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto istitutivo con riguardo anche alla distribuzione per grandi aree territoriali;
d) la definizione delle linee programmatiche per l'attivita' di ricerca scientifica e tecnologica, di innovazione e di trasferimento tecnologico, per grandi aree scientifiche e per grandi programmi;
e) le procedure volte a valorizzare il ruolo propositivo dei Dipartimenti scientifici e del Comitato di consulenza scientifica.
 
Art. 11.
Tipologia e autonomia delle strutture di ricerca
1. L'attivita' di ricerca scientifica e tecnologica dell'INAF si svolge nelle strutture di ricerca nell'ambito della programmazione nazionale della ricerca e della programmazione annuale e triennale dell'INAF e nel rispetto, ai sensi del successivo articolo 18, comma 2, della liberta' scientifica dei ricercatori che vi operano.
2. Sono strutture di ricerca:
a) gli Osservatori e le altre strutture di ricerca a tempo indeterminato, comunque denominate, costituite con deliberazione del Consiglio direttivo;
b) le strutture di ricerca e di servizio a tempo determinato costituite, con deliberazione del Consiglio direttivo, per l'esecuzione di specifici programmi e progetti nazionali e internazionali di ricerca anche in collaborazione con universita' ed altri enti di ricerca italiani, stranieri, internazionali pubblici e privati.
3. Alle strutture di ricerca e' garantita, nel quadro della programmazione annuale e triennale dell'INAF, autonomia scientifica, amministrativa, organizzativa e di gestione, nella definizione dei contenuti e degli obiettivi delle attivita' di ricerca e nella utilizzazione delle risorse umane e finanziarie e delle attrezzature scientifiche assegnate.
4. Nelle strutture di ricerca operano gli astronomi e il personale tecnico e amministrativo dell'INAF, nonche' i ricercatori di cui al successivo articolo 18.
5. Con deliberazione del Consiglio direttivo le strutture di ricerca di cui al presente articolo possono essere modificate o soppresse.
 
Art. 12.
Articolazione degli Osservatori
1. Gli Osservatori, costituiscono la rete scientifica dell'INAF unitamente alle altre strutture di ricerca di cui all'articolo 11.
2. Le articolazioni interne dell'Osservatorio sono disposte, in rapporto alle esigenze di realizzazione del programma di attivita', con autonoma determinazione dell'Osservatorio, con atto del Direttore, previo parere obbligatorio del Consiglio di Osservatorio di cui al successivo articolo 15. I relativi atti sono comunicati al Consiglio direttivo. Secondo le stesse procedure possono essere costituite strutture tecniche di servizio.
3. Le articolazioni interne all'Osservatorio, ivi comprese le strutture tecniche di servizio, sono centri di responsabilita' ai sensi del regolamento di contabilita'. L'Osservatorio puo' individuare, con particolare riguardo a progetti di ricerca finanziati con fondi specifici, di maggiori dimensioni e complessita' operativa, altre strutture, anche temporanee, da considerare come centri di responsabilita'. Gli atti di individuazione di tali centri di responsabilita' sono comunicati al Consiglio direttivo.
 
Art. 13.
Compiti degli Osservatori: attivita' di ricerca,
di trasferimento tecnologico, di formazione,
amministrativi e di supporto.
1. L'Osservatorio svolge, nel quadro della programmazione generale dell'INAF, ricerca fondamentale e applicata secondo un'autonoma programmazione delle attivita', anche avvalendosi, previa convenzione, di strutture di ricerca di universita', enti e organismi di ricerca, pubblici e privati, italiani, stranieri e internazionali. A tal fine puo' favorire gli scambi scientifici internazionali anche attraverso il finanziamento di programmi di visitatori e il conferimento di borse di soggiorno senior a studiosi di alta qualificazione.
2. All'Osservatorio possono essere affidati dal Consiglio direttivo compiti di gestione e coordinamento dei Programmi di ricerca nazionali e internazionali.
3. L'Osservatorio puo' svolgere attivita' di ricerca ad esso affidata, sulla base di convenzioni, da soggetti esterni, pubblici e privati, nonche' fornire servizi ad alto contenuto scientifico e tecnologico a terzi in regime di diritto privato. I criteri generali per lo svolgimento di tali attivita' e per l'eventuale distribuzione dei compensi tra il personale che vi partecipa sono stabiliti dal Consiglio direttivo, nel rispetto del regolamento di contabilita' e della disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale contenuta in disposizioni di legge o del contratto collettivo nazionale di lavoro.
4. L'Osservatorio puo' svolgere attivita' di formazione per il conseguimento del dottorato di ricerca e di altri titoli universitari, in convenzione con le universita' che rilasciano il relativo titolo, attivita' di formazione postdottorato, di formazione continua, permanente e ricorrente, di formazione superiore non universitaria, nonche' attivita' di promozione della conoscenza astronomica nella scuola e nella societa' anche mediante appropriate attivita' divulgative e museali ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere b) e d), del decreto istitutivo. Per gli scopi indicati l'Osservatorio puo' concedere borse di studio e assegni di ricerca, nonche' borse di dottorato di ricerca, ai sensi dei successivi articoli 20 e 21, anche con i finanziamenti di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto istitutivo.
5. Le attivita' di cui al presente articolo sono svolte dall'Osservatorio direttamente o in collaborazione con altre strutture di ricerca e di servizio dell'INAF, con strutture universitarie, enti ed altri organismi pubblici e privati, italiani, comunitari e internazionali.
6. Al fine di fornire servizi a terzi che comportino attivita' continuative ed economicamente rilevanti e che richiedano la costituzione di strutture esterne, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, l'Osservatorio avanza la relativa proposta al Consiglio direttivo, che si deve pronunciare in merito.
7. Ogni Osservatorio organizza lo svolgimento delle attivita' di supporto alle attivita' di cui al presente articolo. A tal fine l'Osservatorio compie gli atti amministrativi e di diritto privato necessari alla acquisizione dei beni e dei servizi necessari, nonche' gli atti utili per l'assunzione e la gestione del personale tecnico e amministrativo, a tempo indeterminato e determinato, nel quadro della programmazione generale dell'INAF.
8. Nelle materie di cui al comma precedente gli atti di competenza degli Osservatori e quelli di competenza dell'amministrazione centrale sono individuati con deliberazione del Consiglio direttivo, che verra' trasmessa al MURST.
9. Per lo svolgimento dei compiti di ragioneria ai sensi del regolamento di contabilita', nonche' di ulteriori compiti amministrativi e da definire sulla base di criteri generali del Consiglio direttivo, presso l'Osservatorio e' costituito un apposito ufficio amministrativo.
 
Art. 14.
Il Direttore
1. II Direttore e' responsabile del funzionamento complessivo dell'Osservatorio. A tal fine:
a) adotta, previo parere obbligatorio del Consiglio di Osservatorio, il programma annuale e triennale delle attivita' dell'Osservatorio, che comprende le attivita' svolte su affidamento, previa convenzione, da soggetti esterni, di cui all'articolo 13, comma 3, nonche' il programma delle borse di cui al successivo articolo 20;
b) adotta, previo parere obbligatorio del Consiglio di Osservatorio, gli atti di articolazione interna dell'Osservatorio e ne nomina i responsabili;
c) adotta gli atti di organizzazione dell'ufficio amministrativo, nomina, ove non si tratti di un dirigente, il relativo responsabile, nonche' i responsabili dei procedimenti amministrativi, e ne coordina e dirige l'attivita', anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia, salvo quanto stabilito dal Regolamento sulla contabilita' e sull'attivita' contrattuale;
d) predispone e propone all'approvazione del Consiglio di Osservatorio i bilanci dell'Osservatorio e il rapporto annuale di attivita' e li trasmette al Direttore del Dipartimento degli Osservatori;
e) adotta, previo parere obbligatorio del Consiglio di Osservatorio, gli atti di associazione di ricercatori alle attivita' di ricerca dell'Osservatorio e di conferimento degli incarichi gratuiti di ricerca;
f) adotta gli atti amministrativi di competenza dell'Osservatorio, ivi compresi quelli di organizzazione del lavoro e di gestione del personale nonche' quelli che impegnano l'Osservatorio verso l'esterno;
g) presenta al Consiglio direttivo, previo parere obbligatorio del Consiglio di Osservatorio, motivate richieste di reclutamento del personale di ricerca, nonche' di copertura per chiamata diretta di cui al successivo articolo 40.
2. Il Direttore e' nominato con decreto del Presidente, previa deliberazione del Consiglio direttivo, sulla base di una selezione, che puo' essere svolta anche a livello internazionale, e sentiti i rappresentanti elettivi del personale nel Consiglio di Osservatorio. I criteri generali e le procedure di selezione sono definiti con deliberazione del Consiglio direttivo, nel rispetto dei principi di cui ai commi successivi. La Direzione degli Osservatori puo' essere affidata anche ai professori universitari inquadrati nel settore scientifico disciplinare di astronomia e astrofisica, che possono avvalersi delle facolta' di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica, 11 luglio 1980, n.382, concernente il collocamento per la durata dell'incarico in aspettativa con o senza assegni; in tale ultima ipotesi oltre l'indennita' di carica verra' corrisposta una retribuzione pari al trattamento economico di docente universitario in godimento.
3. La selezione, cui e' assicurata la massima pubblicita', avviene con valutazione dei curricula scientifici e professionali, anche con riferimento a capacita' ed esperienze di gestione manageriale, in relazione alle esigenze programmatiche dell'Osservatorio. La valutazione e' integrata da un colloquio. La fase istruttoria della selezione puo' essere affidata, con deliberazione del Consiglio direttivo, ad una commissione di esperti, anche stranieri. nominati con decreto del Presidente, previa deliberazione dello stesso Consiglio.
4. Il Direttore dura in carica per tre anni. L'incarico puo' essere rinnovato, con atto del Presidente, previa deliberazione del Consiglio direttivo, per un secondo triennio, sentito il Consiglio di Osservatorio riunito in assenza del Direttore, senza l'esperimento della selezione di cui ai precedenti commi 2 e 3. In ogni caso il Direttore rinnovato non potra' essere nominato, per lo stesso Osservatorio, per il triennio immediatamente successivo.
5. La nomina del nuovo Direttore interviene almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato del Direttore in carica.
6. Le indennita' di carica, il regime di impegno e di compatibilita' dell'incarico con attivita' di ricerca e di insegnamento presso universita', enti pubblici e privati di ricerca sono determinate secondo criteri generali definiti con deliberazione del Consiglio direttivo, secondo quanto stabilito dal decreto istitutivo. L'incarico e' incompatibile con la direzione di altre strutture di ricerca dell'INAF, delle universita' e di enti e organismi pubblici e privati.
7. Il Direttore e' responsabile dei risultati dell'attivita' svolta dall'Osservatorio, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati e, nel quadro delle attribuzioni di cui al successivo articolo 23, dei risultati della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale. In caso di valutazione negativa, adottata con deliberazione del Consiglio direttivo, su proposta del Presidente, possono essere adottati, nei confronti del Direttore, anche prima della scadenza del triennio, i provvedimenti di cui al successivo articolo 30.
8. Il Direttore assicura la continuita' dell'attivita' dell'Osservatorio in caso di sua assenza o impedimento temporanei. In caso di dimissioni, decesso o revoca dall'incarico prima del termine del triennio e in attesa dello svolgimento della selezione di cui ai commi 2 e 3, le funzioni del Direttore sono svolte dall'astronomo con la piu' alta anzianita' di servizio nel livello piu' elevato.
9. Il Direttore convoca il Consiglio di Osservatorio almeno quattro volte in un anno e, comunque, su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio.
 
Art. 15.
Il Consiglio di Osservatorio
1. II Consiglio di Osservatorio coadiuva il Direttore nella definizione degli atti generali di programmazione e coordinamento delle attivita' di ricerca e di indirizzo per la gestione dell'Osservatorio.
2. Il Consiglio approva il bilancio dell'Osservatorio, su proposta del Direttore.
3. Il Consiglio esprime pareri obbligatori:
a) sul programma annuale e triennale delle attivita' di ricerca dell'Osservatorio, che comprende le attivita' svolte su affidamento, previa convenzione, da parte di soggetti esterni, di cui all'articolo 13, comma 3, nonche' il programma delle borse di cui al successivo articolo 20;
b) sugli atti di articolazione interna dell'Osservatorio; c) sulle proposte di costituzione di strutture esterne, di cui all'articolo 13, comma 6; -17
d) sulla nomina dei responsabili delle articolazioni interne dell'Osservatorio;
e) sugli atti di associazione di ricercatori esterni alle attivita' di ricerca dell'Osservatorio e di conferimento degli incarichi gratuiti di ricerca.
f) sul reclutamento di personale di ricerca e tecnico-scientifico sia a tempo indeterminato che determinato, nonche' sulla copertura di posti per chiamata diretta di cui al successivo articolo 40 del presente regolamento. g) sulle richieste di trasferimento del personale di ricerca.
4. Il Consiglio e' composto: a) dal Direttore, che lo presiede;
b) da una rappresentanza elettiva, fissata dal Consiglio direttivo nell'atto costitutivo dell'Osservatorio, degli astronomi dell'INAF operanti nell'Osservatorio, distinta per fasce. A tal fine gli astronomi hanno elettorato attivo e passivo. Hanno solo elettorato attivo i ricercatori associati alle attivita' di ricerca dell'Osservatorio ai sensi del successivo articolo 18, comma 2; c) da un rappresentante eletto del personale tecnico-amministrativo.
5. Il Consiglio puo' essere integrato da un numero di membri, stabilito nell'atto istitutivo, comunque non superiore a tre, nominati dal Direttore su parere conforme dei componenti di cui alla lettera b), tra ricercatori associati alle attivita' dell'Osservatorio ai sensi del successivo articolo 19, comma 2, ovvero tra esperti esterni all'Osservatorio.
6. Alle riunioni del Consiglio intervengono i responsabili delle articolazioni interne dell'Osservatorio, ove costituite.
7. I rappresentanti eletti e i componenti nominati durano in carica per tre anni.
8. Le procedure elettive dei rappresentanti nel Consiglio di Osservatorio si svolgono presso l'Osservatorio secondo modalita' di carattere generale predefinite dal Consiglio direttivo. Spetta al Direttore attivare le procedure e adottare l'atto di nomina dei componenti del Consiglio.
9. Il responsabile dell'ufficio amministrativo di cui all'articolo
13, comma 9, assiste alle riunioni del Consiglio di Osservatorio e ne cura la verbalizzazione.
 
Art. 16.
Strutture a tempo indeterminato
1. Alle strutture di ricerca a tempo indeterminato, comunque denominate, costituite con deliberazione del Consiglio direttivo, si applicano tutte le disposizioni fissate dai regolamenti dell'INAF per la disciplina degli Osservatori.
 
Art. 17.
Strutture di ricerca e di servizio a tempo determinato
1. In sede di approvazione dell'atto costitutivo delle strutture di ricerca e di servizio a tempo determinato il Consiglio direttivo determina, oltre alla durata della struttura, quali delle disposizioni di disciplina degli Osservatori si applicano a tali strutture, con particolare riguardo per le procedure di nomina del Direttore, nonche' per l'eventuale costituzione di organi collegiali e rappresentativi del personale.
 
Art. 18.
Ricercatori operanti presso le
strutture di ricerca. Definizione
1. Per ricercatori operanti presso le strutture di ricerca, di seguito in questo titolo denominati ricercatori , si intendono:
a) gli astronomi di ruolo dell'INAF, in servizio o temporaneamente assegnati alla struttura di ricerca;
b) i titolari di contratti di lavoro a tempo determinato di cui ai successivi articoli 46 e 47, per posizioni corrispondenti alle diverse categorie del ruolo degli astronomi;
c) i ricercatori e i professori delle universita', i ricercatori di altri enti di ricerca italiani, stranieri e internazionali e personale di altri enti, pubblici e privati, che siano associati allo svolgimento di specifici programmi, progetti e attivita' di ricerca compresi nei programmi annuali e triennali della struttura di ricerca, con la stipula dei contratti di cui al successivo articolo 19, comma 2;
d) i titolari di incarichi gratuiti di ricerca conferiti a personale di universita' ed altri enti pubblici e privati per lo svolgimento di attivita' di ricerca o di collaborazione alla ricerca che non richiedano l'associazione presso la struttura di ricerca.
2. Ai ricercatori di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, si applicano le disposizioni relative ai diritti e ai doveri fissate dall'articolo 13 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381. Ai ricercatori di cui alle lettere b) e c) del comma 1, con contratti di durata almeno triennale, e' altresi' riconosciuto il diritto a partecipare alla programmazione delle attivita' di ricerca della struttura di ricerca, nonche' l'elettorato attivo per l'elezione dei componenti di cui all'articolo 15, comma 4, lettera b), nei Consigli di Osservatorio e nei Consigli costituiti presso le strutture.
 
Art. 19.
Procedure di associazione.
Convenzioni con le universita' e con altri enti
1. Al fine di disciplinare l'associazione di ricercatori e professori universitari per lo svolgimento di attivita' di ricerca presso le strutture di ricerca, nonche' l'associazione dei ricercatori dell'INAF presso le strutture didattiche e scientifiche delle universita' per lo svolgimento di attivita' didattiche, scientifiche e tecnologiche, di cui all'articolo 12 del decreto istitutivo, l'INAF stipula, con atto del Presidente, previa deliberazione del Consiglio direttivo, convenzioni con le singole universita'. Tali convenzioni possono prevedere la costituzione, su base programmatica, di unita' dell'INAF presso le universita' restando, comunque, esclusa l'assegnazione di personale INAF. Le predette convenzioni possono essere precedute, ai fini della uniformita' delle disposizioni, da una convenzione quadro stipulata con la Conferenza dei rettori delle universita' italiane.
2. Nelle convenzioni di cui al comma 1 sono disciplinate le procedure di associazione, che comprendono la previa stipula di un contratto di diritto privato che regola lo svolgimento delle attivita' di ricerca presso la struttura di ricerca dell'INAF e delle attivita' didattiche e scientifiche presso le universita'.
3. Gli atti con i quali sono disposte le associazioni sono adottati dal Direttore della struttura di ricerca, previo parere del Consiglio della struttura ove costituito, nel rispetto delle convenzioni e delle disposizioni generali adottate con deliberazione del Consiglio direttivo. Tali atti determinano la durata della associazione e il relativo impegno finanziario e di tempo, in rapporto alle ricerche da svolgere, nonche' le risorse necessarie.
4. A1 fine di disciplinare l'associazione di ricercatori dipendenti da altri enti ed organismi di ricerca, pubblici e privati, per lo svolgimento di attivita' di ricerca presso le strutture di ricerca dell' INAF, nonche' lo svolgimento di attivita' di ricerca da parte di personale di ricerca dell'Istituto presso tali enti e organismi, 1' INAF stipula, con atto del Presidente, previa deliberazione del Consiglio direttivo, convenzioni con gli enti interessati. A tali associazioni si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni dei commi precedenti.
 
Art. 20.
Formazione, borse di studio e assegni di ricerca
1. Ogni Osservatorio provvede, con le risorse del proprio bilancio, allo svolgimento, diretto o in collaborazione con altre strutture di ricerca e con soggetti esterni all'INAF, delle attivita' di formazione di cui all'articolo 13, comma 4.
2. L'Osservatorio provvede, con le risorse del proprio bilancio, alla concessione di borse di studio, assegni di ricerca e borse di addestramento per diplomati nel rispetto dei principi di cui ai successivi commi.
3. Il Consiglio direttivo puo' deliberare ulteriori programmi di attivazione di borse di studio, assegni di ricerca e borse di addestramento per diplomati, nell'interesse generale dell'INAF o di programmi di ricerca non affidati agli Osservatori o alle strutture di ricerca a tempo determinato.
4. Le borse di studio e assegni di ricerca sono concessi a cittadini italiani, comunitari e stranieri, in possesso di laurea o di dottorato di ricerca o titolo equivalente, italiano e straniero.
5. Le tipologie delle borse di studio, degli assegni di ricerca e delle borse di addestramento per diplomati, nonche' la loro durata, i requisiti e le procedure di concessione sono disciplinati con deliberazione del Consiglio direttivo, che verra' trasmessa al MURST.
 
Art. 21.
Borse di dottorato di ricerca
1. L'INAF contribuisce, con proprie borse, allo svolgimento di corsi di dottorato di ricerca istituiti dalle universita' italiane ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210.
2. A tali fini, l'INAF e gli Osservatori interessati stipulano apposite convenzioni con le universita' che attivano corsi di dottorato, nelle quali vengono regolati la partecipazione del personale di ricerca dell'INAF ai collegi di dottorato e alle commissioni di accesso ai corsi e lo svolgimento presso le strutture di ricerca dell'INAF di attivita' di ricerca finalizzate alla formazione dei dottori di ricerca.
3. Le convenzioni di cui al comma 2 sono, di norma, precedute da convenzioni quadro stipulate dall'INAF con la Conferenza dei rettori delle universita' italiane.
 
Art. 22.
Amministrazione centrale. Definizione.
Linee fondamentali di organizzazione
1. Per amministrazione centrale si intende il complesso degli uffici che svolgono le funzioni attribuite all'INAS dal decreto istitutivo, non attribuite alle strutture nazionali di coordinamento scientifico e alle strutture di ricerca.
2. L'amministrazione centrale svolge i compiti amministrativi relativi alle funzioni di cui all'articolo 2 del decreto istitutivo e i compiti di indirizzo gestionale per le attivita' delle strutture di ricerca; svolge, altresi', compiti di supporto amministrativo per le strutture e gli organi dell'INAF.
3. Nella organizzazione degli uffici, il presente regolamento nonche' tutti gli atti, amministrativi e di diritto privato, di ulteriore organizzazione degli uffici e del lavoro dell'amministrazione centrale, rispettano i seguenti principi generali:
a) distinzione tra compiti riservati agli organi di governo e compiti riservati alla dirigenza amministrativa, da adeguarsi, ai sensi degli articoli 3, comma 4, 15, comma 2, e 27-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, alla particolare natura dell'INAF;
b) massima funzionalita' complessiva dell'INAF rispetto ai compiti e ai programmi di attivita', nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicita';
c) ampia flessibilita', garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali adottate dai dirigenti con la capacita' e i poteri del privato datore di lavoro;
d) collegamento delle attivita' degli uffici centrali e delle strutture di ricerca, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici; e) garanzia della imparzialita' e della trasparenza dell'azione amministrativa.
 
Art. 23.
Dirigenza
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai dirigenti degli uffici dirigenziali dell'amministrazione centrale, ai Direttori degli Osservatori e ai relativi dirigenti amministrativi ove nominati, nonche' ai direttori delle strutture di ricerca a tempo determinato individuate come di livello dirigenziale dal Consiglio direttivo.
2. Ai dirigenti e' riservata in via esclusiva l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'estemo, nonche' la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e di controllo.
 
Art. 24.
Partecipazione dei dipendenti
e delle organizzazioni sindacali
1. L'organizzazione degli uffici e del lavoro dell'amministrazione centrale e delle strutture di ricerca si propone la realizzazione della migliore utilizzazione delle risorse umane, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, nonche' le pari opportunita' fra le lavoratrici e i lavoratori, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato.
2. Nella adozione degli atti di organizzazione degli uffici e del lavoro di cui al comma 1 e' garantito il rispetto degli istituti di partecipazione anche con riferimento agli atti aventi riflessi sul rapporto di lavoro, nonche' la piena valorizzazione del sistema dei rapporti sindacali, cosi' come disciplinati dai contratti collettivi nazionali.
3. La contrattazione integrativa e' svolta a livello dell'amministrazione centrale. A livello delle strutture di ricerca potranno essere definiti i relativi aspetti applicativi.
 
Art. 25.
Ufficio di diretta collaborazione
1. E' costituita, quale ufficio di diretta collaborazione degli organi di governo, una segreteria, posta alla dirette dipendenze del Presidente con compiti esclusivamente di supporto e di raccordo tra gli organi e l'amministrazione, di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. E' escluso lo svolgimento da parte dell'ufficio di cui al comma 1, di attivita' amministrative rientranti nelle competenze degli uffici dell'amministrazione centrale.
3. L'ufficio costituisce un unico centro di responsabilita' ai sensi del regolamento di contabilita'.
4. II responsabile dell'ufficio dipende funzionalmente dal Presidente e svolge la propria attivita' secondo le direttive da lui impartite.
 
Art. 26.
Valutazione e controllo strategico
1. Ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, per lo svolgimento
della funzione di valutazione e controllo strategico, e' costituita una Commissione nominata dal Consiglio direttivo, composta da un numero di esperti variabile da tre a cinque, esterni all'Istituto, in possesso dei necessari requisiti di competenza professionale, dei quali uno con funzioni di Presidente. Tutti i componenti del Collegio operano in un ambito di autonomia atta a garantire l'imparzialita' delle valutazioni e dell'attivita' svolta. Durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. La Commissione, sulla base della normativa di riferimento e di eventuali criteri generali determinati dal Consiglio direttivo, verifica l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive e negli altri atti adottati dagli organi di indirizzo e redige almeno una volta l'anno una relazione sui risultati accertati che non si estendono alle attivita' di ricerca. Per lo svolgimento dei propri compiti, per i quali il necessario supporto sara' assicurato dall'amministrazione centrale, la Commissio
abilisce annualmente un programma di lavoro d'intesa con il Presidente e il Direttore amministrativo.
 
Art. 27.
Compiti dell'amministrazione centrale
1. Sono compiti dell'amministrazione centrale dell'INAF: a) la definizione degli indirizzi gestionali dell'INAF;
b) l'attivita' amministrativa e gestionale relativa ai compiti istituzionali, cosi' come definiti dall'articolo 2 del decreto istitutivo;
c) l'attivita' amministrativa e gestionale di supporto per il funzionamento dei Dipartimenti e delle strutture di ricerca, anche attraverso la costituzione di appositi uffici e servizi comuni;
d) l'attivita' amministrativa e gestionale per lo svolgimento dei compiti di monitoraggio e valutazione delle attivita' di ricerca svolta dall'INAF;
e) la valorizzazione delle risorse umane e professionali, finanziarie e patrimoniali;
f) l'attivazione e la gestione degli strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati;
g) l'attivita' amministrativa e gestionale correlata alla attuazione degli interventi per la sicurezza e la tutela dei lavoratori ai sensi della normativa vigente.
2. La Direzione amministrativa, diretta dal Direttore amministrativo dell'INAF, assicura lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1.
 
Art. 28.
Compiti
1. Il Direttore amministrativo e' responsabile dell'attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo, alle cui riunioni partecipa con voto consultivo; dirige la Direzione amministrativa ed e' responsabile della gestione; sovrintende e coordina l'attivita' dei dirigenti dell'amministrazione centrale. A tal fine:
a) sovrintende alla gestione e definisce i relativi indirizzi al fine di garantire il perseguimento di livelli ottimali di efficacia ed efficienza;
b) coadiuva il Presidente nella predisposizione del documento inerente i piani di gestione, contenente gli obiettivi da raggiungere e i risultati attesi per l'attivita' di competenza dei diversi centri di responsabilita', nonche' nella predisposizione del bilancio pluriennale;
c) adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici della Direzione, nomina i relativi responsabili e i responsabili dei procedimenti amministrativi e ne coordina e dirige l'attivita', anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia, salvo quanto stabilito dal regolamento di contabilita';
d) adotta gli atti amministrativi di gestione di competenza dell'amministrazione centrale, ivi compresi quelli di organizzazione del lavoro e di gestione del personale, nonche' quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno non compresi nelle competenze dei dirigenti.
2. Il Direttore amministrativo svolge ogni altro compito attribuitogli dai regolamenti dell' INAF.
 
Art. 29.
Nomina
1. Il Direttore amministrativo e' nominato dal Presidente, su conforme parere del Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto istitutivo.
2. L'incarico di livello dirigenziale generale, rinnovabile una sola volta, ha durata non superiore a quattro anni, e non puo' eccedere per piu' di sei mesi quella del mandato del Presidente.
3. La nomina e' preceduta da una selezione pubblica con valutazione comparativa dei curricula professionali dei soggetti ammissibili, previsti dall'articolo 4, comma 6, del decreto istitutivo. L'attivita' istruttoria inerente la predetta selezione pubblica sara' svolta da un'apposita Commissione di valutazione nominata dal Consiglio direttivo. La selezione e' avviata con deliberazione del Consiglio direttivo che definisce la retribuzione minima, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 8, del decreto istitutivo, nonche' i requisiti professionali e di impegno per l'attribuzione dell'incarico.
4. Il rapporto di lavoro del Direttore amministrativo e' regolato con contratto di lavoro di diritto privato, stipulato dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio direttivo. L'incarico e' incompatibile con rapporti di lavoro dipendente, pubblici e privati e con lo svolgimento di attivita' libero-professionali. Il Direttore amministrativo, se pubblico dipendente, con esclusione dei professori e ricercatori universitari, e' collocato fuori ruolo. Se professore o ricercatore universitario e' collocato in aspettativa senza assegni.
5. Il Direttore amministrativo non puo' avere interessi diretti o indiretti nelle imprese che partecipano a programmi di ricerca dell'INAF.
 
Art. 30.
Responsabilita' dirigenziale
1. 1 dirigenti, cosi' come individuati all'articolo 23, sono responsabili del risultato dell'attivita' svolta dagli uffici ai quali sono preposti e della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi fissati nel documento dei piani di gestione.
2. I risultati negativi dell'attivita' amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi, valutati con i sistemi disciplinati dal successivo articolo 31, comportano per il dirigente interessato la revoca dall'incarico.
3. Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa ai sensi del comma 2, il dirigente, previa contestazione e contraddittorio, puo' essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi di livello dirigenziale corrispondente a quello revocato, per un periodo non inferiore a due anni. Nei casi di maggiore gravita', l'amministrazione puo' recedere, dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi.
 
Art. 31.
Valutazione. Principi generali
1. Il Consiglio direttivo, nel rispetto dei principi fissati nel presente regolamento nonche' dei principi generali del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, definisce con propria deliberazione la cadenza, le modalita' e i criteri generali per l'attivita' di valutazione dei dirigenti.
 
Art. 32.
Collegio dei revisori dei conti
1. Il Collegio dei revisori dei conti, ai sensi dell'articolo 2403 del codice civile, esercita il controllo sulla gestione complessiva dell'INAF e vigila sulla corretta applicazione delle norme di amministrazione e contabilita'.
2. I documenti relativi agli atti deliberativi sui quali il Collegio esprime il proprio parere sono inviati almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adozione degli atti, salva la possibilita' di termini piu' brevi, concordati con il Presidente del Collegio, per atti di minore rilevanza.
3. Il Collegio si riunisce almeno quattro volte all'anno, in particolare in coincidenza con la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi dell'INAF e stabilisce autonomamente le modalita' del proprio funzionamento.
4. I revisori possono assistere alle sedute del Consiglio direttivo.
5. Il Collegio e' composto di tre membri effettivi e tre supplenti nominati dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio direttivo. 1 membri del Collegio restano in carica per quattro anni e il loro mandato e' rinnovabile una sola volta. Un membro effettivo, che assume la carica di Presidente del Collegio, e uno supplente sono designati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Un membro effettivo e' designato dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Le funzioni dei revisori sono svolte collegialmente; i singoli componenti effettivi possono, tuttavia, procedere anche individualmente ad atti ispettivi e ad operazioni di riscontro e di verifica previa comunicazione al Presidente, nell'ambito dei programmi di attivita' deliberati dal Collegio. I membri supplenti sostituiscono, in caso di assenza o temporaneo impedimento, i membri effettivi. Tutti i membri devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 8
 
Art. 33.
Dotazione organica
1. Con la dotazione organica sono stabilite, con criteri di flessibilita' e di coerenza con il piano triennale di attivita', le esigenze complessive di personale in rapporto alle attivita' e ai compiti istituzionali dell'INAF e previa verifica degli effettivi fabbisogni, in rapporto alla organizzazione complessiva.
2. La dotazione organica complessiva e' determinata, nel rispetto del piano triennale, con deliberazione del Consiglio direttivo, su proposta del Presidente.
3. La dotazione organica e' ridefinita periodicamente e comunque con cadenza triennale, nonche' quando risulti necessario a seguito di riorganizzazione delle strutture scientifiche e degli uffici o in caso di attribuzione di nuove funzioni.
4. La dotazione organica del personale tecnico ed amministrativo e' determinata previa consultazione delle organizzazioni sindacali come disciplinata dal contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto.
 
Art. 34.
Istituzione del ruolo del personale di ricerca
1. E' istituito il ruolo del personale di ricerca dell'INAF.
2. Sono inquadrati nel ruolo gli astronomi ordinari e straordinari, gli astronomi associati. i ricercatori astronomi e gli astronomi a esaurimento in servizio presso gli Osservatori alla data del primo giorno del mese successivo alla entrata in vigore del presente regolamento.
 
Art. 35.
Stato giuridico e trattamento economico
1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale di ricerca dell'INAF resta disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.163.
2. Il personale di ricerca puo' fruire, su domanda, di periodi di congedo di durata predeterminata per svolgere ricerca scientifica e tecnologica nell'interesse dell'INAF presso universita' e organismi italiani, comunitari, stranieri e internazionali. Le modalita' per la concessione del congedo e il relativo regime di trattamento economico sono definite con deliberazioni del Consiglio direttivo che saranno trasmesse al MURST.
 
Art. 36.
Programmazione delle assunzioni
1. Le valutazioni comparative per il reclutamento del personale di ricerca, secondo le procedure previste dall'articolo 11, comma 4, del decreto istitutivo, sono avviate sulla base del piano triennale dell'INAF e dei relativi aggiornamenti annuali.
2. 1 bandi sono emanati dal Direttore amministrativo, previa deliberazione del Consiglio direttivo. A tal fine le strutture di ricerca presentano le proprie motivate richieste distinte per fascia.
3. I bandi sono emanati con riferimento al settore scientifico-disciplinare di astronomia e astrofisica e possono contenere l'indicazione di una specifica arca, scientifica o tematica, con riferimento a quelle individuate ai sensi dell'articolo 9, comma 5. Per ciascuna area i bandi indicano il numero dei posti messi a concorso e le strutture di ricerca e di servizio che hanno richiesto il bando.
4. Ai fini di cui al comma 2, le richieste devono trovare adeguata copertura finanziaria sulla base delle risorse assegnate dal Consiglio direttivo in sede di programmazione economica e finanziaria. La verifica della copertura finanziaria dei posti da bandire e' effettuata dal competente ufficio dell'amministrazione centrale. Le richieste possono comportare, nel rispetto della programmazione generale dell'INAF, la trasformazione di ruolo, di fascia e di area, scientifica o tematica, dei posti.
 
Art. 37.
Composizione delle Commissioni giudicatrici
1. Le commissioni di valutazione comparativa sono composte:
a) per il reclutamento di astronomi straordinari, da cinque componenti di cui uno designato dal Consiglio direttivo fra gli astronomi ordinari, due eletti fra gli astronomi ordinari e straordinari e due fra i professori universitari di prima fascia del settore scientificodisciplinare di astronomia e astrofisica, in collegi separati;
b) per il reclutamento di astronomi associati, da cinque componenti di cui uno designato dal Consiglio direttivo fra gli astronomi ordinari e associati, uno eletto fra gli astronomi ordinari e straordinari, uno fra gli astronomi associati, uno fra i professori universitari di prima fascia e uno fra i professori universitari di seconda fascia del settore scientificodisciplinare di astronomia e astrofisica; per le elezioni sono costituiti collegi separati;
c) per il reclutamento dei ricercatori astronomi da tre componenti, di cui uno designato dal Consiglio direttivo fra gli astronomi ordinari e associati, e due eletti in collegio unico per fascia dagli astronomi straordinari, ordinari e associati e dai ricercatori astronomi, e dai professori universitari di prima e seconda fascia e dai ricercatori universitari del settore scientifico-disciplinare di astronomia e astrofisica, assicurando la presenza nella commissione delle tre fasce.
2. 1 componenti del Consiglio direttivo per la durata dell'incarico non possono far parte delle Commissioni di cui al comma 1.
 
Art. 38.
Svolgimento delle valutazioni comparative
1. Le valutazioni comparative sono svolte:
a) a livello centrale dell'INAF per il reclutamento di astronomi straordinari e associati, nonche' per il reclutamento di ricercatori astronomi relativamente a strutture di ricerca a tempo determinato;
b) a livello decentrato presso l'Osservatorio che ha richiesto il bando, che provvede anche alle spese per il funzionamento delle commissioni, per il reclutamento dei ricercatori astronomi.
2. Per ogni valutazione comparativa e' individuato un responsabile del procedimento, esterno alla commissione, con il compito di garantire la regolarita' formale e il rispetto dei termini relativi ad ogni fase del procedimento. La regolarita' formale del procedimento e' accertata dal Presidente dell'INAF.
3. Le valutazioni comparative sono compiute entro il termine di quattro mesi dalla data di insediamento della commissione. Il Presidente dell'INAF, in casi eccezionali e per comprovate esigenze, puo' disporre una proroga non superiore a due mesi. Scaduto il termine finale senza la conclusione dei propri lavori, la commissione decade e i relativi componenti non possono essere chiamati a far parte di commissioni di valutazione per il reclutamento di personale di ricerca dell'INAF nei successivi tre anni.
4. Per il reclutamento di astronomi straordinari e associati le Commissioni dichiarano un numero di idonei non superiore a due per ciascuno dei posti messi a concorso. Per il reclutamento di ricercatori astronomi le commissioni indicano il vincitore.
 
Art. 39.
Assunzione e gestione del rapporto di lavoro
1. Per la copertura dei posti di astronomo straordinario e associato banditi dall'INAF, entro sessanta giorni dalla data di accertamento della regolarita' degli atti, il Consiglio direttivo, sulla base dei giudizi espressi dalla commissione, con deliberazione motivata approvata con il voto favorevole della meta' piu' uno dei componenti, chiama candidati dichiarati idonei nelle valutazioni comparative e li assegna alle strutture di ricerca che hanno richiesto il bando.
2. Il Consiglio direttivo, su richiesta delle strutture di ricerca e di servizio interessate, puo' procedere alla copertura di posti di astronomo straordinario e associato per chiamata di candidati dichiarati idonei in valutazioni comparative bandite dalle universita' nel settore scientifico-disciplinare di astronomia e astrofisica, entro il termine di validita' delle idoneita'.
3. La nomina del candidato chiamato dal Consiglio direttivo e' disposta con atto del Direttore dell'Osservatorio ovvero, per le altre strutture di ricerca, con atto del Direttore amministrativo dell'INAF.
4. Per le procedure concernenti posti di ricercatore astronomo il Direttore dell'Osservatorio interessato, ovvero, negli altri casi, il Direttore amministrativo dell'INAF, dispone la nomina del candidato dichiarato vincitore dalla Commissione.
5. La gestione del rapporto di lavoro spetta al direttore della struttura di ricerca interessata.
6. Ai ricercatori si applicano, oltre alle norme di stato giuridico di cui all'articolo 35, comma 1, le disposizioni di garanzia della liberta' scientifica, di cui all'articolo 18 comma 2.
 
Art. 40.
Chiamata diretta
1. II Consiglio direttivo puo' procedere, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto istitutivo, alla chiamata diretta di figure professionali che svolgano, con documentata produzione scientifica di eccellenza, da almeno un sessennio, attivita' di ricerca in enti di ricerca e in atenei stranieri o in istituzioni di ricerca internazionali, ovvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale.
2. La facolta' di cui al comma 1 e' esercitata nel limite del 5% dei posti della dotazione organica complessiva del personale di ricerca dell'INAF.
3. La chiamata diretta e' disposta su richiesta della struttura di ricerca interessata, sentito il Comitato di consulenza scientifica.
4. Per le fasi della procedura di assunzione successive alla deliberazione del Consiglio direttivo e per la gestione del rapporto di lavoro si applicano le disposizioni dell'articolo 39.
 
Art. 41.
Mobilita' interna tra strutture di ricerca dell'INAF
1. Il trasferimento di personale di ricerca tra strutture di ricerca nonche' tra strutture di ricerca e amministrazione centrale dell'INAF, e' disposto, nel rispetto del piano triennale e nella salvaguardia della programmazione scientifica delle strutture interessate, per gli astronomi che abbiano svolto almeno tre anni di servizio presso la struttura di ricerca dopo la prima assegnazione, con atto del Direttore amministrativo, previa deliberazione del Consiglio direttivo, su richiesta o comunque con il consenso dell'interessato e sentite le strutture interessate.
2. L'assegnazione temporanea di personale di ricerca a strutture di ricerca diverse da quelle di appartenenza, nonche' all'amministrazione centrale, e' disposta, su richiesta dell'interessato o comunque con il suo consenso, con atto del direttore della struttura ospitante, previa intesa con il direttore della struttura di appartenenza. L'assegnazione e' disposta per periodi predeterminati, nel rispetto di criteri generali fissati con deliberazione del Consiglio direttivo.
 
Art. 42.
Istituzione del ruolo del personale tecnico e amministrativo
1. E' istituito il ruolo del personale tecnico e amministrativo dell'INAF.
2. E' inquadrato nel ruolo, nelle corrispondenti qualifiche e profili professionali, il personale tecnico e amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso gli Osservatori alla data del primo giorno del mese successivo alla entrata in vigore del presente regolamento.
3. Fino all'applicazione di nuovi contratti collettivi di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale tecnico e amministrativo dell'INAF resta disciplinato dalle disposizioni vigenti, alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo, per il personale tecnico e amministrativo degli Osservatori.
4. L'INAF, secondo quanto stabilito nei contratti collettivi nazionali di lavoro, cura la formazione e l'aggiornamento continui del personale. Gli interventi formativi hanno l'obiettivo di curare e sviluppare le conoscenze del personale in relazione alle distinte aree di attivita'.
 
Art. 43.
Procedure di assunzione ai vari livelli del
personale tecnico-amministrativo dell'INAF
1. L'INAF assume a tempo indeterminato e determinato il personale tecnico e amministrativo secondo criteri generali e procedure stabilite dal Consiglio direttivo nel rispetto delle norme vigenti.
 
Art. 44.
Norme generali
1. Il presente regolamento provvede a disciplinare le procedure di assunzione di ricercatori a tempo determinato.
2. Nei rapporti di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi la disciplina del codice civile, delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e dei contratti collettivi di lavoro.
3. Al personale di ricerca assunto con contratti a tempo determinato si estendono, in quanto applicabili e per la durata del contratto, le disposizioni di garanzia della liberta' scientifica di cui all'articolo 18, comma 2.
 
Art. 45.
Contratti pluriennali per attivita'
di ricerca scientifica e tecnologica
1. I direttori degli Osservatori e, per le esigenze delle altre strutture di ricerca, il Direttore amministrativo dell'INAF stipulano contratti di lavoro per attivita' di ricerca scientifica e per attivita' tecnologica con cittadini italiani, comunitari e stranieri.
2. Il Consiglio direttivo disciplina con propria deliberazione le modalita' procedurali per la stipula dei contratti di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri di cui ai successivi commi.
3. I contratti di lavoro per attivita' scientifica possono essere stipulati con cittadini italiani, comunitari e stranieri in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente. In questo caso il contratto puo' essere rinnovato per una durata massima complessiva non superiore ad un quinquennio.
4. I contratti di lavoro per attivita' tecnologica possono essere stipulati con cittadini italiani, comunitari e stranieri in possesso del diploma di laurea o titolo equivalente. In questo caso il contratto, di durata triennale, puo' essere rinnovato per un secondo triennio.
5. Le strutture di ricerca reperiscono all'interno del proprio bilancio le risorse necessarie per i contratti e provvedono ad indire, con adeguata pubblicita', i bandi per le selezioni. Le procedure di valutazione comparativa sono svolte presso le strutture di ricerca o presso l'amministrazione centrale dell'INAF, che forniscono il necessario supporto amministrativo e finanziario.
6. Le commissioni di selezione sono formate con atto del Presidente, su proposta del direttore della struttura di ricerca interessata o del Direttore amministrativo, e sono composte da tre esperti di cui due di livello almeno pari a astronomo associato o a professore universitario associato. Almeno un esperto e' scelto all'esterno della struttura di ricerca interessata.
7. La valutazione comparativa si svolge sulla base dei titoli indicati dal bando di concorso ed eventuale colloquio.
8. 1 contratti di cui al presente articolo non costituiscono titolo preferenziale, ne' danno diritto a riserva di posti nelle valutazioni comparative di reclutamento del personale di ricerca.
 
Art. 46.
Contratti a termine per esigenze
temporanee connesse ad attivita' programmate
1. L'INAF puo' assumere a termine, per esigenze temporanee di cui al successivo articolo 47, personale con posizione corrispondente a quella delle varie fasce di astronomo, previa stipula di contratti di lavoro a tempo determinato.
2. Il Consiglio direttivo definisce, con propria deliberazione da trasmettere al MURST, le modalita' procedurali per la stipula dei contratti di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri di cui al successivo articolo 47.
 
Art. 47.
Durata, condizioni di ammissibilita' e procedure di selezione
1. 1 contratti di cui all'articolo 46 sono stipulati con personale di adeguato livello scientifico e professionale, anche di cittadinanza straniera, previa selezione pubblica, ovvero, per l'assunzione di personale di particolare qualificazione, per chiamata diretta.
2. 1 contratti di cui al comma 1 sono stipulati esclusivamente per far fronte alle esigenze di realizzazione dei Programmi nazionali e internazionali di ricerca dell'INAF o di programmi di ricerca affidati alle strutture di ricerca su convenzione, da soggetti esterni, pubblici o privati.
3. E' esclusa la stipula dei contratti di cui al presente Capo per le esigenze delle ricerche comprese nella programmazione ordinaria delle strutture di ricerca.
4. I contratti hanno una durata pari a quella strettamente necessaria per il soddisfacimento delle esigenze preventivamente definite dai direttori delle strutture di ricerca interessate e comunque non superiore ad un quinquennio. 1 contratti non possono essere rinnovati alla scadenza.
 
Art. 48.
Entrata in vigore dei regolamenti
dell'INAF e avvio delle attivita'
1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e fino alla data di cui al comma 2:
a) gli Osservatori astronomici e astrofisici continuano ad assicurare la distinta gestione scientifica, amministrativa, contabile e del personale;
b) gli organi degli Osservatori astronomici e astrofisici in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono prorogati ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto istitutivo. Si applicano le disposizioni sulle incompatibilita' di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto istitutivo. In caso di decadenza per incompatibilita' o di dimissioni del direttore di un Osservatorio l'incarico di Direttore e' affidato, in via straordinaria, con decreto del Presidente, previa deliberazione del Consiglio direttivo;
c) i compiti attribuiti dal presente regolamento agli organi direttivi e di consulenza, ai Dipartimenti scientifici e all'Amministrazione centrale sono svolti secondo le disposizioni del presente regolamento, nel rispetto delle competenze mantenute agli osservatori astronomici e astrofisici;
d) la revisione amministrativo-contabile del collegio dei revisori di cui al Titolo 111 del presente regolamento si svolge sulle attivita' svolte dagli organi di cui alla lettera c);
e) nel bilancio dell'Osservatorio astronomico di Roma e' iscritto apposito capitolo destinato all'INAF, del quale dispone, anche emettendo i relativi atti di impegno e di liquidazione, l'Istituto stesso, in coerenza con il programma triennale di attivita'; su tale capitolo sono stanziate le somme gia' assegnate all'Osservatorio astronomico di Roma per l'attivazione dell'INAF e quelle che saranno assegnate all'Istituto medesimo per il 2001;
f) le spese relative al funzionamento degli organi centrali ed allo svolgimento delle attivita' centralizzate e dei dipartimenti, ivi comprese quelle relative al reclutamento del personale, graveranno sul capitolo di cui alla lettera e);
g) ai singoli Osservatori astronomici e astrofisici e' assicurata per l'anno 2001 e, comunque, fino all'entrata in vigore del regolamento sull'amministrazione, sulla contabilita' e sull'attivita' contrattuale, l'assegnazione relativa al finanziamento accordato nell'esercizio finanziario 2000 con riferimento al fondo di cui all'unita' previsionale di base denominata finanziamento ordinario degli Osservatori , iscritto nello stato di previsione della spesa del MURST. Le maggiori disponibilita' del predetto fondo vengono assegnate all'INAF a valere sul capitolo di cui alla precedente lettera e). L'INAF potra' disporre ulteriori assegnazioni agli Osservatori, in relazione alle disponibilita' complessive che saranno accertate in coerenza con il programma triennale di attivita'.
2. Ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto istitutivo, gli Osservatori astronomici e astrofisici, operanti alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo, a partire dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del regolamento sull'amministrazione, sulla contabilita' e sull'attivita' contrattuale perdono la distinta personalita' giuridica.
A partire da tale data:
a. l'INAF subentra nei rapporti attivi e passivi che fanno capo agli Osservatori astronomici e astrofisici;
b. la revisione amministrativo-contabile si estende alla gestione complessiva dell'INAF, articolata nelle relative strutture di ricerca;
c. diventa efficace l'inquadramento del personale degli Osservatori nei ruoli del personale di ricerca e del personale tecnico e amministrativo dell'INAF istituiti dal presente regolamento.
 
Art. 49.
Comitato di consulenza scientifica
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' costituito il Comitato di consulenza scientifica, nella composizione e con i compiti di cui all'articolo 5. Fino a tale data il Consiglio direttivo adotta le proprie deliberazioni in assenza dei pareri di competenza del Comitato. -36
2. In sede di prima applicazione, al fine di garantire a regime un rinnovo graduale del Comitato, alla scadenza del primo mandato potranno essere confermati in carica non piu' di cinque membri del Comitato.
 
Art. 50.
Dipartimenti scientifci
1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e fino alla data di insediamento dei Direttori di Osservatorio, il Consiglio di Dipartimento degli osservatori si riunisce con la partecipazione dei direttori degli osservatori astronomici e astrofisici, e degli eventuali commissari straordinari di cui al successivo articolo 51, comma 4. Fino alla nomina del Direttore del Dipartimento il Consiglio di Dipartimento e' convocato e presieduto da uno dei suoi componenti nominato dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio direttivo.
2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in attesa della costituzione del Dipartimento per il coordinamento scientifico nazionale e del Dipartimento per le strutture e per i servizi scientifici a carattere nazionale e fino all'entrata in carica dei rispettivi Direttori, i compiti affidati dal presente regolamento a tali Dipartimenti sono svolti dal Consiglio direttivo.
 
Art. 51.
Osservatori astronomici e astrofisici
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il Consiglio direttivo, con propria delibera, definisce gli atti costitutivi ed organizzativi degli Osservatori dell'INAF.
2. Entro sessanta giorni dalla deliberazione di cui al comma 1 sono avviate le procedure per la nomina dei Direttori degli Osservatori.
3. Entro sessanta giorni dalla deliberazione di cui al comma 1 presso ciascun Osservatorio sono avviate le procedure di formazione del Consiglio di Osservatorio, con riferimento alle componenti di cui all'articolo 15, comma 4, lettere b) e c). In seguito all'insediamento del nuovo Direttore si potra' procedere alla nomina dei membri di cui all'articolo 15, comma 5.
4. I Direttori nominati e i Consigli di Osservatorio, cosi' come formati ai sensi del comma 3, sono insediati contestualmente alla data di cui all'articolo 48, comma 2. Dalla data del loro insediamento i Consigli di Osservatorio operano con i compiti previsti dal presente regolamento. Ove, peraltro, le procedure di cui al comma 2 non fossero concluse alla data di cui all'articolo 48, comma 2, la gestione amministrativa e contabile degli Osservatori sara' assicurata da Commissari straordinari nominati dal Consiglio Direttivo.
 
Art. 52.
Consorzio nazionale per l'astronomia e l'astrofisica
1. A partire dalla data di cui all'articolo 48, comma 2, l'INAF subentra nei rapporti attivi e passivi che fanno capo al Consorzio nazionale per l'astronomia e l'astrofisica.
2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, in attesa della individuazione della struttura amministrativa ordinaria competente, l'INAF istituisce una struttura speciale affidata alla responsabilita' di un Commissario straordinario, con il preciso compito di procedere alla liquidazione delle attivita' e passivita' del Consorzio entro e non oltre 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
 
Art. 53.
Competenze amministrative degli Osservatori
e dell'amministrazione centrale dell'INAF
1. In sede di prima applicazione la deliberazione del Consiglio direttivo di individuazione delle competenze amministrative rispettive degli Osservatori e dell'amministrazione centrale dell'INAF di cui all'articolo 13, comma 8, e' adottata entro sessanta giorni dalla data di cui all'articolo 48, comma 2. Tale deliberazione puo' contenere l'individuazione di alcune prime competenze amministrative dell'amministrazione centrale. In tal caso gli Osservatori continuano a svolgere tutte le competenze amministrative diverse da quelle attribuite all'amministrazione centrale.
2. In attesa della deliberazione di cui al comma 1, a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli acquisti e le locazioni di immobili e di grandi attrezzature scientifiche il cui costo sia superiore a 150.000 Euro ( 290.440.500 lire) da parte degli Osservatori sono sottoposti alla preventiva autorizzazione del Consiglio direttivo dell'INAF.
 
Art. 54.
Direttore amministrativo
1. In sede di prima applicazione il Direttore amministrativo in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento resta in carica fino al termine del contratto stipulato all'atto della nomina.
 
Art. 55.
Reclutamento del personale di ricerca
1. Con riferimento ai concorsi per il reclutamento di personale di ricerca banditi prima della data di cui all'articolo 48, comma 1, l'INAF a partire da tale data, subentra, per lo svolgimento delle fasi del procedimento non ancora effettuate, ai soggetti previsti dalla disciplina previgente e dal bando, ferme restando le commissioni giudicatrici gia' elette.
2. Alle procedure di reclutamento del personale di ricerca bandite a partire dalla data di cui all'articolo 48, comma 1, si applicano le disposizioni del presente regolamento.
 
Art. 56.
Reclutamento del personale tecnico e amministrativo
1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e fino alla data di cui all'articolo 48, comma 2, le procedure di reclutamento del personale tecnico e amministrativo degli Osservatori astronomici e astrofisici e dell'amministrazione centrale sono avviate con deliberazione del Consiglio direttivo, sulla base della richiesta delle strutture interessate in relazione al fabbisogno di personale programmato.
 
Art. 57.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
 
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