| Gazzetta n. 150 del 30 giugno 2001 (vai al sommario) |  
| INAF ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA |  
| COMUNICATO  |  
| Regolamento  sull'organizzazione  e il funzionamento degli organi e delle strutture dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF). |  
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                               Art. 1.                          Natura giuridica   1.  L'Istituto  nazionale  di  astrofisica,  di seguito denominato INAF,  e'  ente di ricerca non strumentale, ha personalita' giuridica di  diritto  pubblico  e  si  da'  un  ordinamento  autonomo  con  le disposizioni   del   presente   regolamento,  nonche'  con  gli  atti organizzativi,  di  diritto  pubblico  e  privato,  individuati dallo stesso regolamento.  |  
|   |                                 Art. 2.           Compiti e svolgimento delle attivita' dell'INAF   1. L'INAF svolge i compiti di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999,  n.  296, di seguito denominato decreto istitutivo , attraverso le   attivita'   degli   organi,   degli  uffici  e  delle  strutture scientifiche, secondo la distribuzione delle competenze contenuta nel presente regolamento.   2.  I  compiti  istituzionali  dell'INAF  di  cui  al comma 1 sono svolti,  ai sensi dell'articolo 3 e secondo le modalita' ivi previste del  decreto  istitutivo,  anche  attraverso strutture esterne, anche nella forma di societa' di diritto privato, con controllo dell'ente e con  possibile  partecipazione di altri soggetti, pubblici e privati. La  costituzione  di  tali  strutture  e'  deliberata  dal  Consiglio direttivo.   3. Le attivita' di ricerca dell'INAF e le altre attivita' connesse possono  essere  svolte anche attraverso iniziative in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, nelle quali l'INAF acquisisca partecipazioni anche minoritarie. La partecipazione a tali iniziative e' deliberata dal Consiglio direttivo.  |  
|   |                                 Art. 3.                            Il Presidente   1.  Il  Presidente  ha  la  rappresentanza  legale  dell'INAF,  ne sovrintende l'andamento, convoca e presiede il Consiglio direttivo.   2.  Il Presidente, nell'esercizio delle proprie competenze, adotta gli   atti   che  impegnano  1'INAF  verso  l'esterno  che  gli  sono espressamente attribuiti dalla legge e dai regolamenti.   3.    Il   Presidente,   individuato   fra   personalita'   d'alta qualificazione  scientifica  nel  settore  d'interesse  dell'INAF, e' nominato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno  1998,  n.  204,  dura  in  carica  quattro anni e puo' essere confermato una sola volta.   4.  In  caso di temporanea assenza o impedimento del Presidente le sue  funzioni  sono  svolte  da  un  consigliere da lui delegato o in mancanza dal componente del Consiglio direttivo piu' anziano di eta'.  |  
|   |                                 Art. 4.                       Il Consiglio direttivo   1. Il Consiglio direttivo, nominato ai sensi e con le procedure di cui  all'articolo  4,  comma  3 del decreto istitutivo, ha compiti di indirizzo,  di  programmazione  e  di  verifica  dell'andamento delle attivita' dell'INAF.   2.   Il   Consiglio   direttivo  delibera  i  regolamenti  di  cui all'articolo  8  della  legge  9  maggio  1989,  n. 168 e le relative modifiche e integrazioni, nonche', nei casi previsti dai regolamenti, in  materia  di  criteri generali o di modalita' dell'esercizio delle funzioni dell' INAF.   3.  Il  Consiglio  direttivo  ha poteri di deliberazione sul piano triennale di cui all'articolo 6 del decreto istitutivo, sui bilanci e sulla  nomina  dei  direttori  dei  Dipartimenti  scientifici e delle strutture  scientifiche  dell'INAF.  II  Consiglio  direttivo  adotta altresi'  atti  e  deliberazioni  in  tutte  le  materie previste dai regolamenti dell'INAF.   4.  Le  operazioni per l'elezione dei due componenti del Consiglio direttivo   eletti   fra  gli  astronomi,  ordinari  e  straordinari, associati  e ricercatori e dei due componenti eletti fra i professori e  i ricercatori universitari del settore scientifico-disciplinare di astronomia e astrofisica si svolgono, secondo la disciplina stabilita dal decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, a cura dell'INAF.   5. Il Consiglio direttivo adotta ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto istitutivo gli atti di competenza dell'INAF relativi alla partecipazione   italiana   ad   organismi,   progetti  e  iniziative internazionali  nel campo della ricerca astronomica, astrofisica e di fisica   cosmica,   ivi   compreso   il   parere  dell'INAF  su  tale partecipazione.  |  
|   |                                 Art. 5.                Il Comitato di consulenza scientifica   1.  Il  Comitato  di consulenza scientifica di cui all'articolo 4, comma  7,  del  decreto  istitutivo  svolge  attivita'  consultiva  e istruttoria  su  richiesta  del  Consiglio  direttivo.  La  richiesta stabilisce  il  termine  entro  il quale il parere deve essere reso e decorso  il  quale  il  Consiglio  direttivo  ne puo' prescindere. Il Comitato  esprime, entro trenta giorni dalla trasmissione, parere sul piano  triennale  di  cui all'articolo 6 del decreto istitutivo e sui suoi  aggiornamenti  annuali.  Il Comitato acquisisce le proposte del Dipartimento  per  il  coordinamento  scientifico nazionale di cui al successivo  articolo  9,  comma  5,  ed esprime su di esse il proprio parere anche in relazione alla predisposizione del piano triennale.   2. Il Comitato e' composto da nove membri, nominati dal Presidente su  parere conforme del Consiglio direttivo e scelti tra personalita' di  alta qualificazione scientifica nelle grandi aree scientifiche di cui  al  successivo  articolo  9, comma 5. Il Comitato elegge nel suo seno  un  Coordinatore  che  ne  convoca  e  presiede  le riunioni. I componenti  del Comitato durano in carica due anni e il loro incarico e' rinnovabile per una sola volta. Alle riunioni assiste il direttore del Dipartimento per il coordinamento scientifico nazionale di cui al successivo articolo 9, comma 5.   3.  I  componenti del Comitato non possono essere amministratori o dipendenti  di  societa'  che  partecipano  a  programmi  di  ricerca dell'INAF, ne' possono far parte del Consiglio del Dipartimento degli osservatori di cui al successivo articolo 9, comma 4.   4.   Esperti,   anche   stranieri,   possono  essere  invitati  ad intervenire alle riunioni del Comitato.  |  
|   |                                 Art. 6.        Norme comuni di funzionamento degli organi collegiali   1.  Il Consiglio direttivo e il Comitato di consulenza scientifica si  riuniscono, rispettivamente, su convocazione del Presidente o del Coordinatore  o su richiesta, rispettivamente, di almeno tre e almeno quattro  componenti,  di  norma  presso  la  sede centrale dell'INAF. Rispettivamente due e tre componenti possono richiedere l'inserimento di   uno   specifico   punto   all'ordine  del  giorno.  L'avviso  di convocazione,  contenente  l'ordine  del  giorno, e' trasmesso almeno sette  giorni  prima  della  data  della  riunione. La documentazione relativa  ai  diversi punti all'ordine del giorno e' resa disponibile almeno  cinque  giorni  prima  di  detta  data.  I  termini di cui al presente  comma  possono  essere abbreviati solo in caso di effettiva urgenza.  In casi di effettiva urgenza si possono tenere riunioni per via  telematica  i  cui atti e deliberazioni devono essere ratificati alla prima riunione successiva dell'organo collegiale interessato.   2.  Il Consiglio direttivo e il Comitato di consulenza scientifica sono  validamente  costituiti  con  la  presenza, rispettivamente, di quattro  e  di cinque componenti. In caso di assenza del Presidente o del  Coordinatore  le  riunioni  sono  presiedute  da  un  componente dell'organo  collegiale  designato, rispettivamente, dal Presidente o dal Coordinatore.   3.  Le  deliberazioni  del Consiglio direttivo sono assunte con il voto  favorevole  della  meta'  piu'  uno dei presenti, tranne quelle relative  ai  regolamenti  di  cui  all'articolo 4, comma 2, al piano triennale  e  agli  aggiornamenti  annuali,  all'istituzione  o  alla soppressione  di  strutture di ricerca, nonche' in ordine all'entita' del  ricorso  al  mercato  finanziario,  ai  sensi del regolamento di contabilita',  per  le  quali  e'  richiesto il voto favorevole della meta' piu' uno dei componenti.   4.   I   pareri   del  Comitato  di  consulenza  scientifica  sono validamente  espressi con il voto favorevole della meta' piu' uno dei presenti,  tranne  quello  relativo al piano triennale ed ai relativi aggiornamenti,  per  il  quale  e' richiesto il voto favorevole della meta' piu' uno dei componenti.   5.  Nei  casi  in  cui,  applicando  i  criteri  di  cui  ai commi precedenti,  non  si  raggiunga  un  numero  intero,  si  procede per approssimazione al numero intero immediatamente inferiore.   6.  Nelle  votazioni,  in  caso  di  parita',  prevale il voto del Presidente o del Coordinatore.   7.  Il  Direttore  amministrativo  partecipa, con voto consultivo, alle  riunioni  del  Consiglio direttivo e ne cura la verbalizzazione avvalendosi dell'ufficio di cui al successivo articolo 25.   8.   Il  verbale  contiene  la  sintetica  rappresentazione  degli argomenti  discussi,  delle determinazioni assunte e dell'esito delle votazioni.  Ciascun  componente e il Direttore amministrativo possono richiedere  che  sia  inserito  il  proprio  intervento  o la propria dichiarazione di voto, redatti e letti nel corso della stessa seduta. Il  verbale  e'  di  norma  approvato  nella  riunione successiva. Il verbale  approvato  e'  sottoscritto  dal  Presidente e dal Direttore amministrativo.   9.  Le  deliberazioni  del Consiglio direttivo sono immediatamente esecutive,  ad  eccezione  di  quelle  relative al piano triennale di attivita'  e agli aggiornamenti annuali, per le quali si applicano le disposizioni  di  cui  all'articolo 6 del decreto istitutivo, nonche' quelle  di  adozione  e  modifica  dei  regolamenti,  per le quali si applicano  le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168.   10.  La  pubblicita' delle deliberazioni e' disposta in attuazione della normativa vigente.  |  
|   |                                 Art. 7.                        Indennita' e compensi   1.  Al Presidente, ai membri del Consiglio direttivo, del Comitato di  valutazione  di  cui  al successivo articolo 8 e del Collegio dei revisori  dei  conti  compete un'indennita' di carica determinata dal Consiglio  direttivo secondo criteri e parametri definiti con Decreto del   Ministro   dell'Universita'   e  della  Ricerca  Scientifica  e Tecnologica  di  concerto  con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.   2. Per le sedute degli organi collegiali spetta ai partecipanti un gettone  di  presenza  per  non  piu'  di una seduta al giorno, nella misura  e  con  le  modalita' stabilite dal Consiglio direttivo sulla base di criteri e parametri di cui al comma precedente.   3.  Le  spese  di missione, effettivamente sostenute e documentate per  la  partecipazione  alle  predette  sedute,  sono rimborsate con riferimento  al  trattamento  economico  del  personale  dell'INAF di livello professionale piu' elevato. Ove non competa il trattamento di missione  in  relazione  a compiti svolti con continuita' e correlati all'espletamento  della  carica  sono comunque rimborsate le spese di vitto, alloggio e trasporto effettivamente sostenute e documentate.  |  
|   |                                 Art. 8.                       Comitato di valutazione   1.  Il  Presidente  nomina,  previa  deliberazione  del  Consiglio direttivo,  il  Comitato  di  valutazione  di  cui all'articolo 5 del decreto   istitutivo,  secondo  criteri  e  modalita'  stabilite  dal Comitato  di  indirizzo  per la valutazione della ricerca (CIVR), con l'incarico   di   valutare  i  risultati  scientifici  e  tecnologici dell'attivita'   complessiva  dell'Istituto  e  delle  sue  strutture operative,  dei  quali  si  tiene  conto  in sede di programmazione e distribuzione delle risorse.   2.  li  Comitato  c collocato in posizione di indipendenza. I suoi pareri e le sue relazioni sono presentate al Consiglio direttivo.  |  
|   |                                 Art. 9.                      Dipartimenti scientifici   1.   Sono   costituiti,  ai  sensi  dell'articolo  8  del  decreto istitutivo, i seguenti Dipartimenti scientifici:   a) Il Dipartimento degli Osservatori astronomici e astrofisici, di seguito  denominati  Osservatori,  con  il  compito  di coordinare le attivita'  degli  Osservatori  e  di  coinvolgerli  nel  processo  di formazione del piano triennale dell'INAF;   b) Il Dipartimento per il coordinamento scientifico nazionale, con il  compito di coinvolgere la comunita' scientifca nella formulazione dei  programmi  nazionali  e  internazionali di ricerca e degli altri progetti    di   competenza   dell'INAF   a   livello   nazionale   e internazionale,  nonche' di contribuire al processo di formazione del piano triennale;   c)  Il Dipartimento per le strutture e per i servizi scientifici a carattere  nazionale,  con  il compito di fornire strutture e servizi scientifici  comuni  e  di  supporto  per  la  ricerca  nazionale  ed internazionale di pertinenza dell'INAF.   2.   Alle  attivita'  di  ciascuno  dei  Dipartimenti  scientifici sovrintende  un  Direttore, che svolge anche il compito di recepire e coordinare  le  proposte avanzate dal rispettivo Dipartimento al fine di concorrere alla formazione del piano triennale dell'INAF.   3.  I  Direttori dei Dipartimenti sono nominati dal Presidente, su parere  conforme del Consiglio direttivo e previa selezione pubblica, con   valutazione   dei  curricula  professionali,  integrata  da  un colloquio.  Con deliberazione del Consiglio direttivo sono definiti i requisiti  professionali e d'impegno per l'attribuzione dell'incarico e  la  relativa indennita'. La Direzione dei Dipartimenti puo' essere affidata  anche  ai  professori  universitari  inquadrati nel settore scientifico  disciplinare  di  astronomia  e astrofisica, che possono avvalersi  delle  facolta'  di  cui  all'articolo  12 del decreto del Presidente  della  Repubblica, 11 luglio 1980, n. 382, concernente il collocamento  per  la durata dell'incarico in aspettativa con o senza assegni;  in  tale ultima ipotesi oltre l'indennita' di carica verra' corrisposta una retribuzione pari al trattamento economico di docente universitario  in  godimento.  L'incarico e' a tempo determinato e la sua durata, non superiore a cinque anni eventualmente rinnovabili, e' stabilita  dal  Consiglio  direttivo. L'incarico e' incompatibile con quello  di membro del Consiglio direttivo, del Comitato di consulenza scientifica  e  con  la  direzione di strutture di ricerca dell'INAF, delle universita' e di enti e organismi, pubblici e privati.   4.  Presso  il  Dipartimento  degli  Osservatori  e' costituito un Consiglio  di  Dipartimento,  composto dai Direttori di Osservatorio, con  il  compito  di  coordinare le attivita' e di formulare proposte relativamente ad interessi generali e comuni degli Osservatori, anche ai  fini  della  predisposizione del piano triennale. Le riunioni del Consiglio sono convocate e presiedute dal Direttore del Dipartimento.   5.  II  Dipartimento per il coordinamento scientifico nazionale e' articolato  in  grandi aree scientifiche e tecnologiche, a loro volta articolabili  per aree tematiche. Le aree scientifiche e tecnologiche e le relative aree tematiche e l'organizzazione del Dipartimento sono individuati   con   deliberazione   del   Consiglio   direttivo.   A1 Dipartimento  afferiscono il personale di ricerca dell'INAF di cui al successivo  articolo  34 e, su domanda, i professori universitari e i ricercatori  universitari  del  settore  disciplinare di astronomia e astrofisica.   Con   deliberazione   del   Consiglio  direttivo  sono individuate  altre  categorie  di  personale  tecnico e/o scientifico dell'INAF che possono afferire al Dipartimento e sono disciplinate le forme  di partecipazione, su domanda, alle attivita' del Dipartimento di   professori   e   ricercatori   universitari   di  altri  settori disciplinari e di ricercatori di altri enti e organismi di ricerca.   6.  L'organizzazione  del  Dipartimento  per  le strutture e per i servizi   scientifici   a   carattere   nazionale   e'  definita  con deliberazione  del  Consiglio  direttivo.  Presso  il Dipartimento e' costituito   un   Comitato  tecnico-scientifico  con  il  compito  di coadiuvare,  nel  rispetto  del  piano  triennale,  il  Direttore del Dipartimento   nella   elaborazione   ed   esecuzione   di   progetti tecnico-scientifici  relativi  ai servizi scientifici. Il Comitato e' composto  da  non  piu'  di  sette  membri,  nominati  dal  Consiglio direttivo.  Le  riunioni del Comitato sono convocate e presiedute dal Direttore del Dipartimento.  |  
|   |                                Art. 10.             Contenuti e formazione del piano triennale   1. I contenuti e le procedure di formazione del piano triennale di cui  all'articolo  6  del  decreto  istitutivo  sono  determinati con deliberazione   del   Consiglio   direttivo,   nel   rispetto   delle disposizioni  del  decreto  istitutivo  e  dei seguenti criteri. Tale deliberazione   definisce   anche   ai  sensi  dell'articolo  10  del regolamento  di contabilita', le procedure di formazione del bilancio pluriennale.   2.  Il  piano triennale, articolato in piani esecutivi annuali che contengono  gli  aggiornamenti del piano per ciascuno dei tre anni di validita', contiene, tra l'altro:   a)  un'analisi  della  situazione  di  partenza,  del  livello  di raggiungimento   degli   obiettivi   del   piano   precedente,  delle prospettive  strategiche e delle indicazioni di indirizzo politico, a livello nazionale e internazionale;   b)  la  formulazione  degli  obiettivi strategici e la stima delle risorse,  sia  disponibili  sia  da  acquisire  per  il triennio, con l'indicazione dei tempi e dei costi associati alle attivita';   c) l'allocazione delle risorse, ivi compresa la programmazione del fabbisogno di personale, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 6,   comma   1,  del  decreto  istitutivo  con  riguardo  anche  alla distribuzione per grandi aree territoriali;   d)  la  definizione  delle linee programmatiche per l'attivita' di ricerca  scientifica e tecnologica, di innovazione e di trasferimento tecnologico, per grandi aree scientifiche e per grandi programmi;   e)  le  procedure  volte  a  valorizzare  il ruolo propositivo dei Dipartimenti scientifici e del Comitato di consulenza scientifica.  |  
|   |                                Art. 11.          Tipologia e autonomia delle strutture di ricerca   1.  L'attivita'  di ricerca scientifica e tecnologica dell'INAF si svolge  nelle  strutture  di ricerca nell'ambito della programmazione nazionale  della  ricerca  e della programmazione annuale e triennale dell'INAF  e nel rispetto, ai sensi del successivo articolo 18, comma 2, della liberta' scientifica dei ricercatori che vi operano.   2. Sono strutture di ricerca:   a)  gli  Osservatori  e  le  altre  strutture  di  ricerca a tempo indeterminato,  comunque denominate, costituite con deliberazione del Consiglio direttivo;   b)  le  strutture  di  ricerca  e  di servizio a tempo determinato costituite,   con   deliberazione   del   Consiglio   direttivo,  per l'esecuzione   di   specifici   programmi   e  progetti  nazionali  e internazionali  di ricerca anche in collaborazione con universita' ed altri  enti di ricerca italiani, stranieri, internazionali pubblici e privati.   3.  Alle  strutture  di  ricerca  e'  garantita,  nel quadro della programmazione  annuale e triennale dell'INAF, autonomia scientifica, amministrativa,  organizzativa  e  di gestione, nella definizione dei contenuti  e  degli  obiettivi  delle  attivita'  di  ricerca e nella utilizzazione  delle risorse umane e finanziarie e delle attrezzature scientifiche assegnate.   4. Nelle strutture di ricerca operano gli astronomi e il personale tecnico  e  amministrativo dell'INAF, nonche' i ricercatori di cui al successivo articolo 18.   5.  Con  deliberazione  del  Consiglio  direttivo  le strutture di ricerca  di  cui  al  presente  articolo  possono essere modificate o soppresse.  |  
|   |                                Art. 12.                   Articolazione degli Osservatori   1.  Gli  Osservatori,  costituiscono la rete scientifica dell'INAF unitamente alle altre strutture di ricerca di cui all'articolo 11.   2.  Le  articolazioni  interne dell'Osservatorio sono disposte, in rapporto  alle  esigenze di realizzazione del programma di attivita', con   autonoma   determinazione   dell'Osservatorio,   con  atto  del Direttore,  previo  parere obbligatorio del Consiglio di Osservatorio di  cui al successivo articolo 15. I relativi atti sono comunicati al Consiglio  direttivo.  Secondo  le  stesse  procedure  possono essere costituite strutture tecniche di servizio.   3.  Le  articolazioni  interne  all'Osservatorio,  ivi comprese le strutture  tecniche  di  servizio,  sono centri di responsabilita' ai sensi   del   regolamento   di   contabilita'.   L'Osservatorio  puo' individuare,   con   particolare   riguardo  a  progetti  di  ricerca finanziati con fondi specifici, di maggiori dimensioni e complessita' operativa,  altre  strutture,  anche  temporanee, da considerare come centri  di responsabilita'. Gli atti di individuazione di tali centri di responsabilita' sono comunicati al Consiglio direttivo.  |  
|   |                                Art. 13.          Compiti degli Osservatori: attivita' di ricerca,            di trasferimento tecnologico, di formazione,                    amministrativi e di supporto.   1. L'Osservatorio svolge, nel quadro della programmazione generale dell'INAF,  ricerca  fondamentale  e  applicata  secondo  un'autonoma programmazione    delle    attivita',   anche   avvalendosi,   previa convenzione, di strutture di ricerca di universita', enti e organismi di ricerca, pubblici e privati, italiani, stranieri e internazionali. A  tal fine puo' favorire gli scambi scientifici internazionali anche attraverso   il   finanziamento  di  programmi  di  visitatori  e  il conferimento  di  borse  di  soggiorno  senior  a  studiosi  di  alta qualificazione.   2.   All'Osservatorio   possono   essere  affidati  dal  Consiglio direttivo  compiti  di  gestione  e  coordinamento  dei  Programmi di ricerca nazionali e internazionali.   3.  L'Osservatorio  puo'  svolgere  attivita'  di  ricerca ad esso affidata,  sulla base di convenzioni, da soggetti esterni, pubblici e privati,  nonche'  fornire  servizi  ad  alto contenuto scientifico e tecnologico  a terzi in regime di diritto privato. I criteri generali per  lo svolgimento di tali attivita' e per l'eventuale distribuzione dei  compensi  tra  il  personale che vi partecipa sono stabiliti dal Consiglio  direttivo,  nel rispetto del regolamento di contabilita' e della  disciplina  dello  stato giuridico e del trattamento economico del  personale  contenuta  in  disposizioni  di legge o del contratto collettivo nazionale di lavoro.   4.  L'Osservatorio  puo'  svolgere  attivita' di formazione per il conseguimento   del   dottorato   di   ricerca   e  di  altri  titoli universitari,  in  convenzione  con  le universita' che rilasciano il relativo titolo, attivita' di formazione postdottorato, di formazione continua,  permanente  e  ricorrente,  di  formazione  superiore  non universitaria,  nonche'  attivita'  di  promozione  della  conoscenza astronomica  nella scuola e nella societa' anche mediante appropriate attivita'  divulgative  e  museali ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere  b)  e  d),  del  decreto  istitutivo. Per gli scopi indicati l'Osservatorio  puo'  concedere borse di studio e assegni di ricerca, nonche'  borse  di  dottorato  di  ricerca,  ai  sensi dei successivi articoli  20  e  21, anche con i finanziamenti di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto istitutivo.   5.   Le   attivita'  di  cui  al  presente  articolo  sono  svolte dall'Osservatorio   direttamente   o   in  collaborazione  con  altre strutture   di   ricerca  e  di  servizio  dell'INAF,  con  strutture universitarie,  enti ed altri organismi pubblici e privati, italiani, comunitari e internazionali.   6.  Al  fine  di  fornire servizi a terzi che comportino attivita' continuative   ed   economicamente  rilevanti  e  che  richiedano  la costituzione di strutture esterne, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, l'Osservatorio  avanza  la  relativa proposta al Consiglio direttivo, che si deve pronunciare in merito.   7.  Ogni  Osservatorio organizza lo svolgimento delle attivita' di supporto  alle  attivita'  di  cui  al  presente articolo. A tal fine l'Osservatorio  compie  gli  atti amministrativi e di diritto privato necessari alla acquisizione dei beni e dei servizi necessari, nonche' gli atti utili per l'assunzione e la gestione del personale tecnico e amministrativo, a tempo indeterminato e determinato, nel quadro della programmazione generale dell'INAF.   8. Nelle materie di cui al comma precedente gli atti di competenza degli   Osservatori   e  quelli  di  competenza  dell'amministrazione centrale  sono individuati con deliberazione del Consiglio direttivo, che verra' trasmessa al MURST.   9.  Per  lo  svolgimento  dei  compiti  di ragioneria ai sensi del regolamento   di   contabilita',   nonche'   di   ulteriori   compiti amministrativi  e  da  definire  sulla  base  di criteri generali del Consiglio  direttivo, presso l'Osservatorio e' costituito un apposito ufficio amministrativo.  |  
|   |                                Art. 14.                            Il Direttore   1.  II  Direttore  e'  responsabile  del funzionamento complessivo dell'Osservatorio. A tal fine:   a)   adotta,   previo   parere   obbligatorio   del  Consiglio  di Osservatorio,  il  programma  annuale  e  triennale  delle  attivita' dell'Osservatorio,  che comprende le attivita' svolte su affidamento, previa  convenzione,  da  soggetti  esterni,  di cui all'articolo 13, comma  3,  nonche'  il  programma  delle  borse  di cui al successivo articolo 20;   b)   adotta,   previo   parere   obbligatorio   del  Consiglio  di Osservatorio,  gli  atti di articolazione interna dell'Osservatorio e ne nomina i responsabili;   c)  adotta gli atti di organizzazione dell'ufficio amministrativo, nomina,  ove non si tratti di un dirigente, il relativo responsabile, nonche' i responsabili dei procedimenti amministrativi, e ne coordina e  dirige  l'attivita',  anche  con  poteri  sostitutivi  in  caso di inerzia,  salvo quanto stabilito dal Regolamento sulla contabilita' e sull'attivita' contrattuale;   d)   predispone   e  propone  all'approvazione  del  Consiglio  di Osservatorio  i  bilanci  dell'Osservatorio  e il rapporto annuale di attivita'   e  li  trasmette  al  Direttore  del  Dipartimento  degli Osservatori;   e)   adotta,   previo   parere   obbligatorio   del  Consiglio  di Osservatorio,  gli atti di associazione di ricercatori alle attivita' di  ricerca  dell'Osservatorio  e  di  conferimento  degli  incarichi gratuiti di ricerca;   f) adotta gli atti amministrativi di competenza dell'Osservatorio, ivi  compresi  quelli  di organizzazione del lavoro e di gestione del personale   nonche'   quelli   che   impegnano  l'Osservatorio  verso l'esterno;   g) presenta al Consiglio direttivo, previo parere obbligatorio del Consiglio  di  Osservatorio,  motivate  richieste di reclutamento del personale  di  ricerca,  nonche' di copertura per chiamata diretta di cui al successivo articolo 40.   2.  Il  Direttore  e'  nominato con decreto del Presidente, previa deliberazione  del  Consiglio direttivo, sulla base di una selezione, che  puo'  essere  svolta anche a livello internazionale, e sentiti i rappresentanti  elettivi del personale nel Consiglio di Osservatorio. I  criteri  generali  e  le  procedure di selezione sono definiti con deliberazione  del  Consiglio direttivo, nel rispetto dei principi di cui  ai  commi successivi. La Direzione degli Osservatori puo' essere affidata  anche  ai  professori  universitari  inquadrati nel settore scientifico  disciplinare  di  astronomia  e astrofisica, che possono avvalersi  delle  facolta'  di  cui  all'articolo  12 del decreto del Presidente  della  Repubblica,  11 luglio 1980, n.382, concernente il collocamento  per  la durata dell'incarico in aspettativa con o senza assegni;  in  tale ultima ipotesi oltre l'indennita' di carica verra' corrisposta una retribuzione pari al trattamento economico di docente universitario in godimento.   3. La selezione, cui e' assicurata la massima pubblicita', avviene con  valutazione dei curricula scientifici e professionali, anche con riferimento  a  capacita'  ed  esperienze di gestione manageriale, in relazione   alle   esigenze   programmatiche   dell'Osservatorio.  La valutazione  e'  integrata da un colloquio. La fase istruttoria della selezione  puo'  essere  affidata,  con  deliberazione  del Consiglio direttivo,  ad  una commissione di esperti, anche stranieri. nominati con   decreto  del  Presidente,  previa  deliberazione  dello  stesso Consiglio.   4.  Il  Direttore  dura  in  carica  per tre anni. L'incarico puo' essere  rinnovato,  con atto del Presidente, previa deliberazione del Consiglio direttivo, per un secondo triennio, sentito il Consiglio di Osservatorio  riunito  in  assenza del Direttore, senza l'esperimento della  selezione  di  cui  ai precedenti commi 2 e 3. In ogni caso il Direttore  rinnovato  non  potra'  essere  nominato,  per  lo  stesso Osservatorio, per il triennio immediatamente successivo.   5. La nomina del nuovo Direttore interviene almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato del Direttore in carica.   6.   Le   indennita'   di  carica,  il  regime  di  impegno  e  di compatibilita'   dell'incarico   con   attivita'   di  ricerca  e  di insegnamento  presso  universita', enti pubblici e privati di ricerca sono  determinate secondo criteri generali definiti con deliberazione del   Consiglio  direttivo,  secondo  quanto  stabilito  dal  decreto istitutivo.  L'incarico  e'  incompatibile  con la direzione di altre strutture  di  ricerca  dell'INAF,  delle  universita'  e  di  enti e organismi pubblici e privati.   7.  Il  Direttore  e'  responsabile  dei  risultati dell'attivita' svolta  dall'Osservatorio,  della  realizzazione  dei programmi e dei progetti  affidati  e,  nel  quadro  delle  attribuzioni  di  cui  al successivo  articolo  23,  dei  risultati della gestione finanziaria, tecnica  e  amministrativa,  incluse  le decisioni organizzative e di gestione del personale. In caso di valutazione negativa, adottata con deliberazione  del  Consiglio  direttivo, su proposta del Presidente, possono  essere  adottati,  nei  confronti del Direttore, anche prima della  scadenza  del  triennio,  i provvedimenti di cui al successivo articolo 30.   8.   Il   Direttore   assicura   la   continuita'   dell'attivita' dell'Osservatorio in caso di sua assenza o impedimento temporanei. In caso  di dimissioni, decesso o revoca dall'incarico prima del termine del  triennio e in attesa dello svolgimento della selezione di cui ai commi 2 e 3, le funzioni del Direttore sono svolte dall'astronomo con la piu' alta anzianita' di servizio nel livello piu' elevato.   9.  Il  Direttore  convoca  il  Consiglio  di  Osservatorio almeno quattro  volte in un anno e, comunque, su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio.  |  
|   |                                Art. 15.                    Il Consiglio di Osservatorio   1.  II  Consiglio  di  Osservatorio  coadiuva  il  Direttore nella definizione  degli  atti  generali  di programmazione e coordinamento delle   attivita'   di   ricerca  e  di  indirizzo  per  la  gestione dell'Osservatorio.   2. Il Consiglio approva il bilancio dell'Osservatorio, su proposta del Direttore.   3. Il Consiglio esprime pareri obbligatori:   a)  sul  programma  annuale e triennale delle attivita' di ricerca dell'Osservatorio,  che comprende le attivita' svolte su affidamento, previa convenzione, da parte di soggetti esterni, di cui all'articolo 13,  comma  3,  nonche' il programma delle borse di cui al successivo articolo 20;   b) sugli atti di articolazione interna dell'Osservatorio; c) sulle proposte  di  costituzione  di strutture esterne, di cui all'articolo 13, comma 6; -17   d)  sulla  nomina  dei  responsabili  delle  articolazioni interne dell'Osservatorio;   e)   sugli  atti  di  associazione  di  ricercatori  esterni  alle attivita'  di  ricerca  dell'Osservatorio  e  di  conferimento  degli incarichi gratuiti di ricerca.   f)  sul reclutamento di personale di ricerca e tecnico-scientifico sia a tempo indeterminato che determinato, nonche' sulla copertura di posti  per  chiamata  diretta  di  cui  al successivo articolo 40 del presente   regolamento.  g)  sulle  richieste  di  trasferimento  del personale di ricerca.   4. Il Consiglio e' composto: a) dal Direttore, che lo presiede;   b) da una rappresentanza elettiva, fissata dal Consiglio direttivo nell'atto  costitutivo  dell'Osservatorio,  degli astronomi dell'INAF operanti  nell'Osservatorio,  distinta  per  fasce.  A  tal  fine gli astronomi  hanno  elettorato  attivo e passivo. Hanno solo elettorato attivo   i   ricercatori   associati   alle   attivita'   di  ricerca dell'Osservatorio ai sensi del successivo articolo 18, comma 2; c) da un rappresentante eletto del personale tecnico-amministrativo.   5.  Il  Consiglio  puo'  essere  integrato da un numero di membri, stabilito   nell'atto  istitutivo,  comunque  non  superiore  a  tre, nominati  dal Direttore su parere conforme dei componenti di cui alla lettera    b),    tra    ricercatori    associati    alle   attivita' dell'Osservatorio  ai  sensi  del  successivo  articolo  19, comma 2, ovvero tra esperti esterni all'Osservatorio.   6.  Alle  riunioni del Consiglio intervengono i responsabili delle articolazioni interne dell'Osservatorio, ove costituite.   7.  I  rappresentanti  eletti  e  i  componenti nominati durano in carica per tre anni.   8.  Le  procedure  elettive  dei  rappresentanti  nel Consiglio di Osservatorio  si  svolgono presso l'Osservatorio secondo modalita' di carattere  generale  predefinite  dal  Consiglio direttivo. Spetta al Direttore  attivare  le  procedure  e  adottare  l'atto di nomina dei componenti del Consiglio.   9. Il responsabile dell'ufficio amministrativo di cui all'articolo   13, comma 9, assiste alle riunioni del Consiglio di Osservatorio e ne cura la verbalizzazione.  |  
|   |                                Art. 16.                   Strutture a tempo indeterminato   1.  Alle  strutture  di  ricerca  a  tempo indeterminato, comunque denominate,  costituite con deliberazione del Consiglio direttivo, si applicano tutte le disposizioni fissate dai regolamenti dell'INAF per la disciplina degli Osservatori.  |  
|   |                                Art. 17.       Strutture di ricerca e di servizio a tempo determinato   1.  In  sede di approvazione dell'atto costitutivo delle strutture di  ricerca  e di servizio a tempo determinato il Consiglio direttivo determina,   oltre   alla   durata   della   struttura,  quali  delle disposizioni  di  disciplina  degli  Osservatori  si applicano a tali strutture,  con  particolare  riguardo per le procedure di nomina del Direttore,  nonche' per l'eventuale costituzione di organi collegiali e rappresentativi del personale.  |  
|   |                                Art. 18.                   Ricercatori operanti presso le                  strutture di ricerca. Definizione   1.  Per  ricercatori  operanti  presso le strutture di ricerca, di seguito in questo titolo denominati ricercatori , si intendono:   a) gli astronomi di ruolo dell'INAF, in servizio o temporaneamente assegnati alla struttura di ricerca;   b) i titolari di contratti di lavoro a tempo determinato di cui ai successivi  articoli  46  e  47,  per  posizioni  corrispondenti alle diverse categorie del ruolo degli astronomi;   c)  i  ricercatori e i professori delle universita', i ricercatori di  altri  enti  di  ricerca  italiani,  stranieri e internazionali e personale di altri enti, pubblici e privati, che siano associati allo svolgimento  di  specifici programmi, progetti e attivita' di ricerca compresi  nei  programmi  annuali  e  triennali  della  struttura  di ricerca,  con  la stipula dei contratti di cui al successivo articolo 19, comma 2;   d)  i  titolari  di  incarichi  gratuiti  di  ricerca  conferiti a personale  di  universita'  ed  altri  enti pubblici e privati per lo svolgimento  di attivita' di ricerca o di collaborazione alla ricerca che non richiedano l'associazione presso la struttura di ricerca.   2.  Ai ricercatori di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, si applicano  le  disposizioni  relative  ai diritti e ai doveri fissate dall'articolo  13  del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381. Ai ricercatori di cui alle lettere b) e c) del comma 1, con contratti di  durata  almeno  triennale,  e' altresi' riconosciuto il diritto a partecipare  alla  programmazione  delle  attivita'  di ricerca della struttura  di ricerca, nonche' l'elettorato attivo per l'elezione dei componenti  di cui all'articolo 15, comma 4, lettera b), nei Consigli di Osservatorio e nei Consigli costituiti presso le strutture.  |  
|   |                                Art. 19.                     Procedure di associazione.           Convenzioni con le universita' e con altri enti   1.  Al  fine  di  disciplinare  l'associazione  di  ricercatori  e professori  universitari  per  lo svolgimento di attivita' di ricerca presso   le   strutture   di   ricerca,  nonche'  l'associazione  dei ricercatori  dell'INAF  presso le strutture didattiche e scientifiche delle   universita'  per  lo  svolgimento  di  attivita'  didattiche, scientifiche  e  tecnologiche,  di  cui  all'articolo  12 del decreto istitutivo,   l'INAF   stipula,   con  atto  del  Presidente,  previa deliberazione  del  Consiglio  direttivo,  convenzioni con le singole universita'.  Tali  convenzioni possono prevedere la costituzione, su base   programmatica,  di  unita'  dell'INAF  presso  le  universita' restando,  comunque,  esclusa  l'assegnazione  di  personale INAF. Le predette   convenzioni   possono  essere  precedute,  ai  fini  della uniformita'  delle  disposizioni, da una convenzione quadro stipulata con la Conferenza dei rettori delle universita' italiane.   2.  Nelle  convenzioni  di  cui  al  comma  1 sono disciplinate le procedure  di  associazione,  che comprendono la previa stipula di un contratto   di  diritto  privato  che  regola  lo  svolgimento  delle attivita' di ricerca presso la struttura di ricerca dell'INAF e delle attivita' didattiche e scientifiche presso le universita'.   3.  Gli  atti  con  i  quali  sono  disposte  le associazioni sono adottati  dal Direttore della struttura di ricerca, previo parere del Consiglio   della   struttura  ove  costituito,  nel  rispetto  delle convenzioni  e delle disposizioni generali adottate con deliberazione del  Consiglio  direttivo.  Tali  atti  determinano  la  durata della associazione  e  il  relativo  impegno  finanziario  e  di  tempo, in rapporto alle ricerche da svolgere, nonche' le risorse necessarie.   4.   A1   fine   di  disciplinare  l'associazione  di  ricercatori dipendenti da altri enti ed organismi di ricerca, pubblici e privati, per  lo  svolgimento  di  attivita' di ricerca presso le strutture di ricerca dell' INAF, nonche' lo svolgimento di attivita' di ricerca da parte  di  personale  di  ricerca  dell'Istituto  presso  tali enti e organismi,   1'   INAF  stipula,  con  atto  del  Presidente,  previa deliberazione  del  Consiglio  direttivo,  convenzioni  con  gli enti interessati. A tali associazioni si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni dei commi precedenti.  |  
|   |                                Art. 20.          Formazione, borse di studio e assegni di ricerca   1.   Ogni  Osservatorio  provvede,  con  le  risorse  del  proprio bilancio,  allo  svolgimento,  diretto  o in collaborazione con altre strutture di ricerca e con soggetti esterni all'INAF, delle attivita' di formazione di cui all'articolo 13, comma 4.   2.  L'Osservatorio  provvede, con le risorse del proprio bilancio, alla  concessione  di  borse di studio, assegni di ricerca e borse di addestramento  per  diplomati  nel  rispetto  dei  principi di cui ai successivi commi.   3.  Il  Consiglio direttivo puo' deliberare ulteriori programmi di attivazione  di  borse  di  studio,  assegni  di  ricerca  e borse di addestramento  per  diplomati, nell'interesse generale dell'INAF o di programmi  di  ricerca non affidati agli Osservatori o alle strutture di ricerca a tempo determinato.   4.  Le  borse  di  studio  e  assegni  di  ricerca sono concessi a cittadini  italiani,  comunitari e stranieri, in possesso di laurea o di dottorato di ricerca o titolo equivalente, italiano e straniero.   5.  Le tipologie delle borse di studio, degli assegni di ricerca e delle borse di addestramento per diplomati, nonche' la loro durata, i requisiti  e  le  procedure  di  concessione  sono  disciplinati  con deliberazione del Consiglio direttivo, che verra' trasmessa al MURST.  |  
|   |                                Art. 21.                    Borse di dottorato di ricerca   1.  L'INAF  contribuisce,  con  proprie borse, allo svolgimento di corsi di dottorato di ricerca istituiti dalle universita' italiane ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210.   2.  A  tali  fini,  l'INAF e gli Osservatori interessati stipulano apposite  convenzioni  con  le  universita'  che  attivano  corsi  di dottorato,   nelle  quali  vengono  regolati  la  partecipazione  del personale  di  ricerca  dell'INAF  ai  collegi  di  dottorato  e alle commissioni  di accesso ai corsi e lo svolgimento presso le strutture di  ricerca  dell'INAF  di  attivita'  di  ricerca  finalizzate  alla formazione dei dottori di ricerca.   3.  Le  convenzioni di cui al comma 2 sono, di norma, precedute da convenzioni  quadro stipulate dall'INAF con la Conferenza dei rettori delle universita' italiane.  |  
|   |                                Art. 22.               Amministrazione centrale. Definizione.                Linee fondamentali di organizzazione   1.  Per  amministrazione  centrale  si  intende il complesso degli uffici  che  svolgono  le  funzioni  attribuite  all'INAS dal decreto istitutivo,  non attribuite alle strutture nazionali di coordinamento scientifico e alle strutture di ricerca.   2.  L'amministrazione  centrale  svolge  i  compiti amministrativi relativi alle funzioni di cui all'articolo 2 del decreto istitutivo e i compiti di indirizzo gestionale per le attivita' delle strutture di ricerca;  svolge, altresi', compiti di supporto amministrativo per le strutture e gli organi dell'INAF.   3.  Nella  organizzazione  degli  uffici,  il presente regolamento nonche'  tutti  gli  atti,  amministrativi  e  di diritto privato, di ulteriore     organizzazione    degli    uffici    e    del    lavoro dell'amministrazione   centrale,   rispettano   i  seguenti  principi generali:   a)  distinzione  tra  compiti  riservati  agli organi di governo e compiti  riservati  alla  dirigenza  amministrativa, da adeguarsi, ai sensi  degli  articoli  3, comma 4, 15, comma 2, e 27-bis del decreto legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29 e successive modificazioni ed integrazioni, alla particolare natura dell'INAF;   b) massima funzionalita' complessiva dell'INAF rispetto ai compiti e  ai  programmi  di  attivita', nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicita';   c)   ampia   flessibilita',   garantendo   adeguati  margini  alle determinazioni  operative  e gestionali adottate dai dirigenti con la capacita' e i poteri del privato datore di lavoro;   d)  collegamento  delle  attivita'  degli  uffici centrali e delle strutture  di ricerca, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed  esterna,  ed  interconnessione  mediante  sistemi  informatici  e statistici;  e)  garanzia  della  imparzialita'  e  della trasparenza dell'azione amministrativa.  |  
|   |                                Art. 23.                              Dirigenza   1.  Le  disposizioni  del  presente  regolamento  si  applicano ai dirigenti degli uffici dirigenziali dell'amministrazione centrale, ai Direttori  degli  Osservatori  e ai relativi dirigenti amministrativi ove nominati, nonche' ai direttori delle strutture di ricerca a tempo determinato  individuate  come  di livello dirigenziale dal Consiglio direttivo.   2.  Ai  dirigenti  e'  riservata in via esclusiva l'adozione degli atti  e  provvedimenti  amministrativi,  compresi  tutti gli atti che impegnano  l'amministrazione  verso  l'estemo,  nonche'  la  gestione finanziaria,  tecnica  e  amministrativa  mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e di controllo.  |  
|   |                                Art. 24.                    Partecipazione dei dipendenti                  e delle organizzazioni sindacali   1. L'organizzazione degli uffici e del lavoro dell'amministrazione centrale  e  delle  strutture  di ricerca si propone la realizzazione della   migliore   utilizzazione  delle  risorse  umane,  curando  la formazione  e  lo  sviluppo  professionale dei dipendenti, nonche' le pari  opportunita'  fra  le  lavoratrici  e  i lavoratori, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato.   2.  Nella adozione degli atti di organizzazione degli uffici e del lavoro  di  cui al comma 1 e' garantito il rispetto degli istituti di partecipazione  anche  con  riferimento agli atti aventi riflessi sul rapporto  di  lavoro, nonche' la piena valorizzazione del sistema dei rapporti  sindacali, cosi' come disciplinati dai contratti collettivi nazionali.   3.   La   contrattazione   integrativa   e'   svolta   a   livello dell'amministrazione  centrale.  A livello delle strutture di ricerca potranno essere definiti i relativi aspetti applicativi.  |  
|   |                                Art. 25.                  Ufficio di diretta collaborazione   1.  E'  costituita,  quale ufficio di diretta collaborazione degli organi  di governo, una segreteria, posta alla dirette dipendenze del Presidente  con  compiti esclusivamente di supporto e di raccordo tra gli  organi e l'amministrazione, di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.   2. E' escluso lo svolgimento da parte dell'ufficio di cui al comma 1,  di  attivita'  amministrative  rientranti  nelle competenze degli uffici dell'amministrazione centrale.   3.  L'ufficio  costituisce  un  unico centro di responsabilita' ai sensi del regolamento di contabilita'.   4.   II   responsabile  dell'ufficio  dipende  funzionalmente  dal Presidente  e svolge la propria attivita' secondo le direttive da lui impartite.  |  
|   |                                Art. 26.                 Valutazione e controllo strategico   1.  Ai  sensi  dell'articolo  6  del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, per lo svolgimento   della   funzione   di   valutazione  e  controllo  strategico,  e' costituita una Commissione nominata dal Consiglio direttivo, composta da   un  numero  di  esperti  variabile  da  tre  a  cinque,  esterni all'Istituto,  in  possesso  dei  necessari  requisiti  di competenza professionale,  dei  quali  uno  con  funzioni di Presidente. Tutti i componenti  del  Collegio  operano  in  un ambito di autonomia atta a garantire  l'imparzialita' delle valutazioni e dell'attivita' svolta. Durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. La  Commissione,  sulla  base  della  normativa  di  riferimento e di eventuali  criteri  generali  determinati  dal  Consiglio  direttivo, verifica   l'effettiva   attuazione   delle  scelte  contenute  nelle direttive  e  negli  altri  atti adottati dagli organi di indirizzo e redige  almeno una volta l'anno una relazione sui risultati accertati che  non  si  estendono alle attivita' di ricerca. Per lo svolgimento dei  propri  compiti,  per  i  quali  il  necessario  supporto  sara' assicurato dall'amministrazione centrale, la Commissio   abilisce  annualmente  un  programma  di  lavoro  d'intesa  con il Presidente e il Direttore amministrativo.  |  
|   |                                Art. 27.                Compiti dell'amministrazione centrale   1.  Sono  compiti  dell'amministrazione  centrale dell'INAF: a) la definizione degli indirizzi gestionali dell'INAF;   b)  l'attivita'  amministrativa  e  gestionale relativa ai compiti istituzionali,  cosi'  come  definiti  dall'articolo  2  del  decreto istitutivo;   c)  l'attivita'  amministrativa  e  gestionale  di supporto per il funzionamento  dei  Dipartimenti  e delle strutture di ricerca, anche attraverso la costituzione di appositi uffici e servizi comuni;   d)  l'attivita' amministrativa e gestionale per lo svolgimento dei compiti  di  monitoraggio  e  valutazione  delle attivita' di ricerca svolta dall'INAF;   e)   la   valorizzazione  delle  risorse  umane  e  professionali, finanziarie e patrimoniali;   f)  l'attivazione  e la gestione degli strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati;   g)   l'attivita'   amministrativa   e  gestionale  correlata  alla attuazione  degli  interventi  per  la  sicurezza  e  la  tutela  dei lavoratori ai sensi della normativa vigente.   2.    La   Direzione   amministrativa,   diretta   dal   Direttore amministrativo  dell'INAF, assicura lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1.  |  
|   |                                Art. 28.                               Compiti   1.  Il  Direttore  amministrativo  e' responsabile dell'attuazione delle  deliberazioni  del  Consiglio  direttivo,  alle  cui  riunioni partecipa  con voto consultivo; dirige la Direzione amministrativa ed e'  responsabile  della  gestione; sovrintende e coordina l'attivita' dei dirigenti dell'amministrazione centrale. A tal fine:   a)  sovrintende  alla gestione e definisce i relativi indirizzi al fine  di  garantire il perseguimento di livelli ottimali di efficacia ed efficienza;   b)  coadiuva  il  Presidente  nella  predisposizione del documento inerente i piani di gestione, contenente gli obiettivi da raggiungere e i risultati attesi per l'attivita' di competenza dei diversi centri di   responsabilita',  nonche'  nella  predisposizione  del  bilancio pluriennale;   c)  adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici della Direzione,  nomina  i  relativi  responsabili  e  i  responsabili dei procedimenti amministrativi e ne coordina e dirige l'attivita', anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia, salvo quanto stabilito dal regolamento di contabilita';   d)  adotta  gli  atti  amministrativi  di  gestione  di competenza dell'amministrazione  centrale, ivi compresi quelli di organizzazione del  lavoro e di gestione del personale, nonche' quelli che impegnano l'amministrazione  verso  l'esterno non compresi nelle competenze dei dirigenti.   2.   Il   Direttore   amministrativo  svolge  ogni  altro  compito attribuitogli dai regolamenti dell' INAF.  |  
|   |                                Art. 29.                               Nomina   1.  Il  Direttore  amministrativo  e'  nominato dal Presidente, su conforme  parere  del  Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto istitutivo.   2.  L'incarico  di  livello dirigenziale generale, rinnovabile una sola  volta,  ha  durata  non  superiore  a  quattro anni, e non puo' eccedere per piu' di sei mesi quella del mandato del Presidente.   3.   La   nomina  e'  preceduta  da  una  selezione  pubblica  con valutazione  comparativa  dei  curricula  professionali  dei soggetti ammissibili,   previsti   dall'articolo   4,  comma  6,  del  decreto istitutivo.  L'attivita'  istruttoria  inerente la predetta selezione pubblica  sara'  svolta  da  un'apposita  Commissione  di valutazione nominata  dal  Consiglio  direttivo.  La  selezione  e'  avviata  con deliberazione  del  Consiglio direttivo che definisce la retribuzione minima, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 8, del decreto istitutivo,  nonche'  i  requisiti  professionali  e  di  impegno per l'attribuzione dell'incarico.   4.  Il rapporto di lavoro del Direttore amministrativo e' regolato con contratto di lavoro di diritto privato, stipulato dal Presidente, previa   deliberazione   del   Consiglio   direttivo.  L'incarico  e' incompatibile con rapporti di lavoro dipendente, pubblici e privati e con  lo  svolgimento  di attivita' libero-professionali. Il Direttore amministrativo, se pubblico dipendente, con esclusione dei professori e ricercatori universitari, e' collocato fuori ruolo. Se professore o ricercatore universitario e' collocato in aspettativa senza assegni.   5.  Il Direttore amministrativo non puo' avere interessi diretti o indiretti  nelle  imprese  che  partecipano  a  programmi  di ricerca dell'INAF.  |  
|   |                                Art. 30.                    Responsabilita' dirigenziale   1.  1  dirigenti,  cosi'  come  individuati  all'articolo 23, sono responsabili  del  risultato  dell'attivita'  svolta  dagli uffici ai quali  sono  preposti  e  della  realizzazione  dei  programmi  e dei progetti  loro  affidati  in  relazione  agli  obiettivi  fissati nel documento dei piani di gestione.   2.  I  risultati  negativi  dell'attivita'  amministrativa e della gestione  o il mancato raggiungimento degli obiettivi, valutati con i sistemi  disciplinati  dal  successivo articolo 31, comportano per il dirigente interessato la revoca dall'incarico.   3.  Nel  caso  di  grave  inosservanza  delle  direttive impartite dall'organo  competente  o  di ripetuta valutazione negativa ai sensi del  comma  2,  il dirigente, previa contestazione e contraddittorio, puo'  essere  escluso  dal  conferimento  di  ulteriori  incarichi di livello dirigenziale corrispondente a quello revocato, per un periodo non   inferiore   a   due   anni.  Nei  casi  di  maggiore  gravita', l'amministrazione  puo'  recedere, dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi.  |  
|   |                                Art. 31.                   Valutazione. Principi generali   1.  Il  Consiglio direttivo, nel rispetto dei principi fissati nel presente  regolamento  nonche'  dei  principi  generali  del  decreto legislativo   30   luglio   1999,   n.  286,  definisce  con  propria deliberazione  la  cadenza,  le  modalita'  e  i criteri generali per l'attivita' di valutazione dei dirigenti.  |  
|   |                                Art. 32.                   Collegio dei revisori dei conti   1. Il Collegio dei revisori dei conti, ai sensi dell'articolo 2403 del  codice  civile, esercita il controllo sulla gestione complessiva dell'INAF  e  vigila  sulla  corretta  applicazione  delle  norme  di amministrazione e contabilita'.   2.  I  documenti  relativi  agli  atti  deliberativi  sui quali il Collegio  esprime  il  proprio  parere  sono  inviati almeno quindici giorni  prima  del giorno fissato per l'adozione degli atti, salva la possibilita'  di termini piu' brevi, concordati con il Presidente del Collegio, per atti di minore rilevanza.   3.  Il  Collegio  si  riunisce  almeno  quattro volte all'anno, in particolare   in  coincidenza  con  la  predisposizione  dei  bilanci preventivi  e  consuntivi  dell'INAF  e  stabilisce  autonomamente le modalita' del proprio funzionamento.   4.   I  revisori  possono  assistere  alle  sedute  del  Consiglio direttivo.   5. Il Collegio e' composto di tre membri effettivi e tre supplenti nominati   dal   Presidente,   previa   deliberazione  del  Consiglio direttivo. 1 membri del Collegio restano in carica per quattro anni e il  loro  mandato e' rinnovabile una sola volta. Un membro effettivo, che assume la carica di Presidente del Collegio, e uno supplente sono designati   dal   Ministro   del   tesoro,   del   bilancio  e  della programmazione  economica.  Un  membro  effettivo  e'  designato  dal Ministro  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Le  funzioni  dei  revisori  sono  svolte  collegialmente;  i singoli componenti    effettivi    possono,    tuttavia,    procedere   anche individualmente  ad  atti ispettivi e ad operazioni di riscontro e di verifica   previa   comunicazione   al  Presidente,  nell'ambito  dei programmi  di  attivita'  deliberati dal Collegio. I membri supplenti sostituiscono,  in caso di assenza o temporaneo impedimento, i membri effettivi.  Tutti i membri devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 8  |  
|   |                                Art. 33.                         Dotazione organica   1.  Con  la  dotazione  organica  sono  stabilite,  con criteri di flessibilita'  e  di coerenza con il piano triennale di attivita', le esigenze  complessive  di  personale  in rapporto alle attivita' e ai compiti  istituzionali  dell'INAF  e  previa verifica degli effettivi fabbisogni, in rapporto alla organizzazione complessiva.   2.  La dotazione organica complessiva e' determinata, nel rispetto del  piano  triennale,  con deliberazione del Consiglio direttivo, su proposta del Presidente.   3.  La  dotazione organica e' ridefinita periodicamente e comunque con cadenza triennale, nonche' quando risulti necessario a seguito di riorganizzazione  delle  strutture  scientifiche  e degli uffici o in caso di attribuzione di nuove funzioni.   4.  La  dotazione organica del personale tecnico ed amministrativo e'  determinata  previa  consultazione delle organizzazioni sindacali come  disciplinata  dal  contratto  collettivo nazionale di lavoro di comparto.  |  
|   |                                Art. 34.           Istituzione del ruolo del personale di ricerca   1. E' istituito il ruolo del personale di ricerca dell'INAF.   2.   Sono   inquadrati   nel   ruolo   gli  astronomi  ordinari  e straordinari,  gli astronomi associati. i ricercatori astronomi e gli astronomi  a esaurimento in servizio presso gli Osservatori alla data del  primo  giorno  del  mese  successivo  alla entrata in vigore del presente regolamento.  |  
|   |                                Art. 35.               Stato giuridico e trattamento economico   1.  Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale di ricerca dell'INAF resta disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.163.   2.  Il personale di ricerca puo' fruire, su domanda, di periodi di congedo  di  durata predeterminata per svolgere ricerca scientifica e tecnologica  nell'interesse  dell'INAF presso universita' e organismi italiani, comunitari, stranieri e internazionali. Le modalita' per la concessione del congedo e il relativo regime di trattamento economico sono  definite  con deliberazioni del Consiglio direttivo che saranno trasmesse al MURST.  |  
|   |                                Art. 36.                   Programmazione delle assunzioni   1. Le valutazioni comparative per il reclutamento del personale di ricerca, secondo le procedure previste dall'articolo 11, comma 4, del decreto  istitutivo,  sono  avviate  sulla  base  del piano triennale dell'INAF e dei relativi aggiornamenti annuali.   2.  1  bandi  sono  emanati  dal  Direttore amministrativo, previa deliberazione  del  Consiglio  direttivo.  A tal fine le strutture di ricerca presentano le proprie motivate richieste distinte per fascia.   3.   I   bandi   sono   emanati   con   riferimento   al   settore scientifico-disciplinare   di  astronomia  e  astrofisica  e  possono contenere   l'indicazione   di  una  specifica  arca,  scientifica  o tematica, con riferimento a quelle individuate ai sensi dell'articolo 9,  comma  5.  Per ciascuna area i bandi indicano il numero dei posti messi  a  concorso  e le strutture di ricerca e di servizio che hanno richiesto il bando.   4. Ai fini di cui al comma 2, le richieste devono trovare adeguata copertura   finanziaria   sulla  base  delle  risorse  assegnate  dal Consiglio   direttivo   in   sede   di   programmazione  economica  e finanziaria.  La  verifica  della  copertura finanziaria dei posti da bandire  e'  effettuata  dal  competente ufficio dell'amministrazione centrale.   Le  richieste  possono  comportare,  nel  rispetto  della programmazione  generale  dell'INAF,  la  trasformazione di ruolo, di fascia e di area, scientifica o tematica, dei posti.  |  
|   |                                Art. 37.             Composizione delle Commissioni giudicatrici   1. Le commissioni di valutazione comparativa sono composte:   a)  per  il  reclutamento  di  astronomi  straordinari,  da cinque componenti  di  cui  uno  designato  dal  Consiglio direttivo fra gli astronomi   ordinari,   due  eletti  fra  gli  astronomi  ordinari  e straordinari  e due fra i professori universitari di prima fascia del settore  scientificodisciplinare  di  astronomia  e  astrofisica,  in collegi separati;   b)   per   il  reclutamento  di  astronomi  associati,  da  cinque componenti  di  cui  uno  designato  dal  Consiglio direttivo fra gli astronomi ordinari e associati, uno eletto fra gli astronomi ordinari e straordinari, uno fra gli astronomi associati, uno fra i professori universitari  di  prima fascia e uno fra i professori universitari di seconda  fascia  del  settore scientificodisciplinare di astronomia e astrofisica; per le elezioni sono costituiti collegi separati;   c)   per   il   reclutamento  dei  ricercatori  astronomi  da  tre componenti,  di  cui  uno  designato  dal Consiglio direttivo fra gli astronomi  ordinari  e  associati, e due eletti in collegio unico per fascia  dagli  astronomi  straordinari,  ordinari  e  associati e dai ricercatori  astronomi,  e  dai  professori  universitari  di prima e seconda   fascia   e   dai   ricercatori   universitari  del  settore scientifico-disciplinare  di astronomia e astrofisica, assicurando la presenza nella commissione delle tre fasce.   2.   1   componenti   del   Consiglio   direttivo  per  la  durata dell'incarico non possono far parte delle Commissioni di cui al comma 1.  |  
|   |                                Art. 38.              Svolgimento delle valutazioni comparative   1. Le valutazioni comparative sono svolte:   a)  a  livello centrale dell'INAF per il reclutamento di astronomi straordinari  e associati, nonche' per il reclutamento di ricercatori astronomi relativamente a strutture di ricerca a tempo determinato;   b)  a livello decentrato presso l'Osservatorio che ha richiesto il bando,  che  provvede  anche  alle  spese  per il funzionamento delle commissioni, per il reclutamento dei ricercatori astronomi.   2. Per ogni valutazione comparativa e' individuato un responsabile del  procedimento,  esterno  alla  commissione,  con  il  compito  di garantire  la  regolarita' formale e il rispetto dei termini relativi ad   ogni   fase   del   procedimento.  La  regolarita'  formale  del procedimento e' accertata dal Presidente dell'INAF.   3.  Le  valutazioni  comparative sono compiute entro il termine di quattro  mesi  dalla  data  di  insediamento  della  commissione.  Il Presidente  dell'INAF, in casi eccezionali e per comprovate esigenze, puo'  disporre  una  proroga  non  superiore  a  due mesi. Scaduto il termine finale senza la conclusione dei propri lavori, la commissione decade  e  i  relativi  componenti  non possono essere chiamati a far parte  di commissioni di valutazione per il reclutamento di personale di ricerca dell'INAF nei successivi tre anni.   4.  Per  il  reclutamento di astronomi straordinari e associati le Commissioni  dichiarano  un  numero di idonei non superiore a due per ciascuno   dei  posti  messi  a  concorso.  Per  il  reclutamento  di ricercatori astronomi le commissioni indicano il vincitore.  |  
|   |                                Art. 39.            Assunzione e gestione del rapporto di lavoro   1.  Per  la  copertura  dei  posti  di  astronomo  straordinario e associato  banditi  dall'INAF,  entro  sessanta  giorni dalla data di accertamento  della  regolarita'  degli atti, il Consiglio direttivo, sulla  base dei giudizi espressi dalla commissione, con deliberazione motivata  approvata  con  il voto favorevole della meta' piu' uno dei componenti,  chiama  candidati  dichiarati  idonei  nelle valutazioni comparative  e  li  assegna  alle  strutture  di  ricerca  che  hanno richiesto il bando.   2. Il Consiglio direttivo, su richiesta delle strutture di ricerca e  di servizio interessate, puo' procedere alla copertura di posti di astronomo   straordinario  e  associato  per  chiamata  di  candidati dichiarati   idonei   in   valutazioni   comparative   bandite  dalle universita'  nel  settore  scientifico-disciplinare  di  astronomia e astrofisica, entro il termine di validita' delle idoneita'.   3.  La  nomina  del  candidato chiamato dal Consiglio direttivo e' disposta  con  atto  del  Direttore  dell'Osservatorio ovvero, per le altre  strutture  di  ricerca,  con atto del Direttore amministrativo dell'INAF.   4.  Per le procedure concernenti posti di ricercatore astronomo il Direttore dell'Osservatorio interessato, ovvero, negli altri casi, il Direttore  amministrativo  dell'INAF, dispone la nomina del candidato dichiarato vincitore dalla Commissione.   5.  La  gestione  del rapporto di lavoro spetta al direttore della struttura di ricerca interessata.   6.  Ai  ricercatori  si  applicano,  oltre  alle  norme  di  stato giuridico  di  cui  all'articolo  35,  comma  1,  le  disposizioni di garanzia della liberta' scientifica, di cui all'articolo 18 comma 2.  |  
|   |                                Art. 40.                          Chiamata diretta   1.  II  Consiglio direttivo puo' procedere, ai sensi dell'articolo 11,  comma 5, del decreto istitutivo, alla chiamata diretta di figure professionali che svolgano, con documentata produzione scientifica di eccellenza,  da  almeno un sessennio, attivita' di ricerca in enti di ricerca   e   in   atenei  stranieri  o  in  istituzioni  di  ricerca internazionali,   ovvero   che   siano   stati   insigniti   di  alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale.   2.  La  facolta' di cui al comma 1 e' esercitata nel limite del 5% dei  posti  della  dotazione  organica  complessiva  del personale di ricerca dell'INAF.   3. La chiamata diretta e' disposta su richiesta della struttura di ricerca interessata, sentito il Comitato di consulenza scientifica.   4.  Per  le  fasi  della  procedura  di assunzione successive alla deliberazione  del Consiglio direttivo e per la gestione del rapporto di lavoro si applicano le disposizioni dell'articolo 39.  |  
|   |                                Art. 41.        Mobilita' interna tra strutture di ricerca dell'INAF   1.  Il  trasferimento  di  personale  di  ricerca tra strutture di ricerca  nonche'  tra strutture di ricerca e amministrazione centrale dell'INAF,  e'  disposto,  nel  rispetto  del piano triennale e nella salvaguardia   della   programmazione   scientifica  delle  strutture interessate,  per gli astronomi che abbiano svolto almeno tre anni di servizio  presso  la struttura di ricerca dopo la prima assegnazione, con  atto  del  Direttore  amministrativo,  previa  deliberazione del Consiglio   direttivo,  su  richiesta  o  comunque  con  il  consenso dell'interessato e sentite le strutture interessate.   2.  L'assegnazione  temporanea di personale di ricerca a strutture di    ricerca    diverse   da   quelle   di   appartenenza,   nonche' all'amministrazione    centrale,    e'    disposta,    su   richiesta dell'interessato  o  comunque  con  il  suo  consenso,  con  atto del direttore  della  struttura ospitante, previa intesa con il direttore della  struttura  di  appartenenza.  L'assegnazione  e'  disposta per periodi  predeterminati, nel rispetto di criteri generali fissati con deliberazione del Consiglio direttivo.  |  
|   |                                Art. 42.    Istituzione del ruolo del personale tecnico e amministrativo   1.  E'  istituito  il ruolo del personale tecnico e amministrativo dell'INAF.   2.  E'  inquadrato  nel  ruolo,  nelle corrispondenti qualifiche e profili  professionali,  il  personale  tecnico  e  amministrativo in servizio  a  tempo indeterminato presso gli Osservatori alla data del primo  giorno del mese successivo alla entrata in vigore del presente regolamento.   3.  Fino  all'applicazione  di  nuovi  contratti collettivi di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni, lo stato giuridico e il trattamento   economico   del   personale  tecnico  e  amministrativo dell'INAF resta disciplinato dalle disposizioni vigenti, alla data di entrata  in vigore del decreto istitutivo, per il personale tecnico e amministrativo degli Osservatori.   4.  L'INAF,  secondo  quanto  stabilito  nei  contratti collettivi nazionali  di  lavoro,  cura la formazione e l'aggiornamento continui del personale. Gli interventi formativi hanno l'obiettivo di curare e sviluppare  le  conoscenze  del  personale in relazione alle distinte aree di attivita'.  |  
|   |                                Art. 43.             Procedure di assunzione ai vari livelli del             personale tecnico-amministrativo dell'INAF   1.  L'INAF assume a tempo indeterminato e determinato il personale tecnico   e  amministrativo  secondo  criteri  generali  e  procedure stabilite dal Consiglio direttivo nel rispetto delle norme vigenti.  |  
|   |                                Art. 44.                           Norme generali   1. Il presente regolamento provvede a disciplinare le procedure di assunzione di ricercatori a tempo determinato.   2.  Nei  rapporti  di  lavoro  a  tempo  determinato  continua  ad applicarsi  la disciplina del codice civile, delle leggi sui rapporti di  lavoro  subordinato  nell'impresa  e  dei contratti collettivi di lavoro.   3.   Al  personale  di  ricerca  assunto  con  contratti  a  tempo determinato  si  estendono, in quanto applicabili e per la durata del contratto,  le disposizioni di garanzia della liberta' scientifica di cui all'articolo 18, comma 2.  |  
|   |                                Art. 45.                 Contratti pluriennali per attivita'                di ricerca scientifica e tecnologica   1.  I  direttori  degli Osservatori e, per le esigenze delle altre strutture di ricerca, il Direttore amministrativo dell'INAF stipulano contratti  di  lavoro  per  attivita'  di  ricerca  scientifica e per attivita' tecnologica con cittadini italiani, comunitari e stranieri.   2.  Il Consiglio direttivo disciplina con propria deliberazione le modalita' procedurali per la stipula dei contratti di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri di cui ai successivi commi.   3.  I contratti di lavoro per attivita' scientifica possono essere stipulati  con cittadini italiani, comunitari e stranieri in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente. In questo caso il contratto puo' essere rinnovato per una durata massima complessiva non superiore ad un quinquennio.   4.  I contratti di lavoro per attivita' tecnologica possono essere stipulati  con cittadini italiani, comunitari e stranieri in possesso del  diploma  di  laurea  o  titolo  equivalente.  In  questo caso il contratto,  di durata triennale, puo' essere rinnovato per un secondo triennio.   5.  Le  strutture  di  ricerca reperiscono all'interno del proprio bilancio  le  risorse  necessarie  per  i  contratti  e provvedono ad indire,  con  adeguata  pubblicita',  i  bandi  per  le selezioni. Le procedure  di valutazione comparativa sono svolte presso le strutture di   ricerca  o  presso  l'amministrazione  centrale  dell'INAF,  che forniscono il necessario supporto amministrativo e finanziario.   6.   Le  commissioni  di  selezione  sono  formate  con  atto  del Presidente,  su  proposta  del  direttore  della struttura di ricerca interessata  o  del  Direttore amministrativo, e sono composte da tre esperti  di  cui due di livello almeno pari a astronomo associato o a professore  universitario  associato.  Almeno  un  esperto  e' scelto all'esterno della struttura di ricerca interessata.   7.  La  valutazione  comparativa  si  svolge sulla base dei titoli indicati dal bando di concorso ed eventuale colloquio.   8.  1  contratti  di  cui  al  presente articolo non costituiscono titolo  preferenziale,  ne'  danno  diritto  a riserva di posti nelle valutazioni comparative di reclutamento del personale di ricerca.  |  
|   |                                Art. 46.                  Contratti a termine per esigenze            temporanee connesse ad attivita' programmate   1.  L'INAF puo' assumere a termine, per esigenze temporanee di cui al  successivo  articolo 47, personale con posizione corrispondente a quella delle varie fasce di astronomo, previa stipula di contratti di lavoro a tempo determinato.   2.  Il Consiglio direttivo definisce, con propria deliberazione da trasmettere  al  MURST,  le  modalita' procedurali per la stipula dei contratti  di  cui  al  comma  1,  nel rispetto dei criteri di cui al successivo articolo 47.  |  
|   |                                Art. 47.    Durata, condizioni di ammissibilita' e procedure di selezione   1. 1 contratti di cui all'articolo 46 sono stipulati con personale di   adeguato   livello   scientifico   e   professionale,  anche  di cittadinanza   straniera,  previa  selezione  pubblica,  ovvero,  per l'assunzione di personale di particolare qualificazione, per chiamata diretta.   2. 1 contratti di cui al comma 1 sono stipulati esclusivamente per far  fronte  alle esigenze di realizzazione dei Programmi nazionali e internazionali  di  ricerca  dell'INAF  o  di  programmi  di  ricerca affidati  alle  strutture  di  ricerca  su  convenzione,  da soggetti esterni, pubblici o privati.   3. E' esclusa la stipula dei contratti di cui al presente Capo per le  esigenze  delle  ricerche comprese nella programmazione ordinaria delle strutture di ricerca.   4.  I  contratti  hanno  una  durata  pari  a  quella strettamente necessaria  per  il  soddisfacimento  delle  esigenze preventivamente definite  dai  direttori  delle  strutture  di  ricerca interessate e comunque  non  superiore  ad  un quinquennio. 1 contratti non possono essere rinnovati alla scadenza.  |  
|   |                                Art. 48.                  Entrata in vigore dei regolamenti                  dell'INAF e avvio delle attivita'   1.  A  partire  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente regolamento e fino alla data di cui al comma 2:   a)   gli  Osservatori  astronomici  e  astrofisici  continuano  ad assicurare   la   distinta   gestione   scientifica,  amministrativa, contabile e del personale;   b)  gli  organi  degli  Osservatori  astronomici  e astrofisici in carica  alla  data di entrata in vigore del presente regolamento sono prorogati ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto istitutivo. Si   applicano   le   disposizioni   sulle  incompatibilita'  di  cui all'articolo 4, comma 4, del decreto istitutivo. In caso di decadenza per incompatibilita' o di dimissioni del direttore di un Osservatorio l'incarico  di  Direttore  e'  affidato,  in  via  straordinaria, con decreto del Presidente, previa deliberazione del Consiglio direttivo;   c)  i  compiti  attribuiti  dal  presente  regolamento agli organi direttivi   e   di   consulenza,   ai   Dipartimenti   scientifici  e all'Amministrazione  centrale sono svolti secondo le disposizioni del presente  regolamento,  nel  rispetto delle competenze mantenute agli osservatori astronomici e astrofisici;   d) la revisione amministrativo-contabile del collegio dei revisori di  cui  al  Titolo  111  del  presente  regolamento  si svolge sulle attivita' svolte dagli organi di cui alla lettera c);   e)  nel bilancio dell'Osservatorio astronomico di Roma e' iscritto apposito  capitolo  destinato  all'INAF,  del  quale  dispone,  anche emettendo  i  relativi  atti di impegno e di liquidazione, l'Istituto stesso,  in coerenza con il programma triennale di attivita'; su tale capitolo  sono  stanziate  le  somme  gia' assegnate all'Osservatorio astronomico  di Roma per l'attivazione dell'INAF e quelle che saranno assegnate all'Istituto medesimo per il 2001;   f)  le  spese  relative  al funzionamento degli organi centrali ed allo  svolgimento  delle  attivita' centralizzate e dei dipartimenti, ivi   comprese   quelle   relative  al  reclutamento  del  personale, graveranno sul capitolo di cui alla lettera e);   g)  ai singoli Osservatori astronomici e astrofisici e' assicurata per   l'anno  2001  e,  comunque,  fino  all'entrata  in  vigore  del regolamento sull'amministrazione, sulla contabilita' e sull'attivita' contrattuale,  l'assegnazione  relativa  al  finanziamento  accordato nell'esercizio  finanziario  2000  con  riferimento  al  fondo di cui all'unita'  previsionale  di  base denominata finanziamento ordinario degli  Osservatori  ,  iscritto nello stato di previsione della spesa del  MURST.  Le  maggiori  disponibilita'  del predetto fondo vengono assegnate  all'INAF  a  valere  sul  capitolo  di cui alla precedente lettera  e).  L'INAF  potra'  disporre  ulteriori  assegnazioni  agli Osservatori, in relazione alle disponibilita' complessive che saranno accertate in coerenza con il programma triennale di attivita'.   2. Ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto istitutivo, gli Osservatori  astronomici e astrofisici, operanti alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo, a partire dal primo giorno del mese successivo      all'entrata     in     vigore     del     regolamento sull'amministrazione,    sulla    contabilita'    e    sull'attivita' contrattuale perdono la distinta personalita' giuridica.   A partire da tale data:   a.  l'INAF  subentra  nei rapporti attivi e passivi che fanno capo agli Osservatori astronomici e astrofisici;   b.  la revisione amministrativo-contabile si estende alla gestione complessiva   dell'INAF,   articolata  nelle  relative  strutture  di ricerca;   c.   diventa   efficace   l'inquadramento   del   personale  degli Osservatori  nei  ruoli  del  personale  di  ricerca  e del personale tecnico   e   amministrativo   dell'INAF   istituiti   dal   presente regolamento.  |  
|   |                                Art. 49.                 Comitato di consulenza scientifica   1.  Entro  novanta  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore del presente   regolamento   e'  costituito  il  Comitato  di  consulenza scientifica,  nella  composizione e con i compiti di cui all'articolo 5.  Fino  a  tale  data  il  Consiglio  direttivo  adotta  le proprie deliberazioni in assenza dei pareri di competenza del Comitato. -36   2. In sede di prima applicazione, al fine di garantire a regime un rinnovo  graduale  del  Comitato,  alla  scadenza  del  primo mandato potranno  essere  confermati  in carica non piu' di cinque membri del Comitato.  |  
|   |                                Art. 50.                       Dipartimenti scientifci   1.  A  partire  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente regolamento,  e  fino  alla  data  di  insediamento  dei Direttori di Osservatorio,  il  Consiglio  di  Dipartimento  degli  osservatori si riunisce  con  la  partecipazione  dei  direttori  degli  osservatori astronomici  e astrofisici, e degli eventuali commissari straordinari di  cui  al  successivo  articolo  51,  comma 4. Fino alla nomina del Direttore  del Dipartimento il Consiglio di Dipartimento e' convocato e  presieduto  da  uno  dei  suoi componenti nominato dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio direttivo.   2.  A  partire  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente regolamento,  in  attesa  della  costituzione del Dipartimento per il coordinamento   scientifico  nazionale  e  del  Dipartimento  per  le strutture  e  per  i servizi scientifici a carattere nazionale e fino all'entrata  in  carica  dei rispettivi Direttori, i compiti affidati dal   presente  regolamento  a  tali  Dipartimenti  sono  svolti  dal Consiglio direttivo.  |  
|   |                                Art. 51.                Osservatori astronomici e astrofisici   1.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore del presente  regolamento  il  Consiglio direttivo, con propria delibera, definisce  gli  atti  costitutivi  ed organizzativi degli Osservatori dell'INAF.   2.  Entro  sessanta  giorni  dalla deliberazione di cui al comma 1 sono   avviate  le  procedure  per  la  nomina  dei  Direttori  degli Osservatori.   3.  Entro  sessanta  giorni  dalla deliberazione di cui al comma 1 presso  ciascun  Osservatorio sono avviate le procedure di formazione del Consiglio di Osservatorio, con riferimento alle componenti di cui all'articolo   15,   comma   4,   lettere   b)   e   c).  In  seguito all'insediamento  del nuovo Direttore si potra' procedere alla nomina dei membri di cui all'articolo 15, comma 5.   4.  I  Direttori nominati e i Consigli di Osservatorio, cosi' come formati  ai  sensi  del  comma 3, sono insediati contestualmente alla data   di   cui  all'articolo  48,  comma  2.  Dalla  data  del  loro insediamento  i  Consigli  di  Osservatorio  operano  con  i  compiti previsti dal presente regolamento. Ove, peraltro, le procedure di cui al  comma  2  non  fossero concluse alla data di cui all'articolo 48, comma  2,  la  gestione  amministrativa e contabile degli Osservatori sara'  assicurata  da  Commissari straordinari nominati dal Consiglio Direttivo.  |  
|   |                                Art. 52.        Consorzio nazionale per l'astronomia e l'astrofisica   1.  A  partire  dalla data di cui all'articolo 48, comma 2, l'INAF subentra  nei  rapporti  attivi e passivi che fanno capo al Consorzio nazionale per l'astronomia e l'astrofisica.   2.  Per  lo  svolgimento  dei compiti di cui al comma 1, in attesa della   individuazione   della   struttura  amministrativa  ordinaria competente,  l'INAF  istituisce  una struttura speciale affidata alla responsabilita'  di  un  Commissario  straordinario,  con  il preciso compito  di  procedere alla liquidazione delle attivita' e passivita' del  Consorzio  entro  e non oltre 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.  |  
|   |                                Art. 53.             Competenze amministrative degli Osservatori              e dell'amministrazione centrale dell'INAF   1.  In  sede  di prima applicazione la deliberazione del Consiglio direttivo   di   individuazione   delle   competenze   amministrative rispettive   degli   Osservatori   e   dell'amministrazione  centrale dell'INAF di cui all'articolo 13, comma 8, e' adottata entro sessanta giorni dalla data di cui all'articolo 48, comma 2. Tale deliberazione puo'   contenere   l'individuazione   di   alcune   prime  competenze amministrative   dell'amministrazione   centrale.  In  tal  caso  gli Osservatori  continuano a svolgere tutte le competenze amministrative diverse da quelle attribuite all'amministrazione centrale.   2.  In  attesa  della  deliberazione  di cui al comma 1, a partire dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  regolamento, gli acquisti  e  le  locazioni  di  immobili  e  di  grandi  attrezzature scientifiche  il cui costo sia superiore a 150.000 Euro ( 290.440.500 lire)  da  parte  degli  Osservatori  sono sottoposti alla preventiva autorizzazione del Consiglio direttivo dell'INAF.  |  
|   |                                Art. 54.                      Direttore amministrativo   1.  In  sede  di prima applicazione il Direttore amministrativo in carica  alla data di entrata in vigore del presente regolamento resta in  carica  fino  al  termine  del contratto stipulato all'atto della nomina.  |  
|   |                                Art. 55.                Reclutamento del personale di ricerca   1. Con riferimento ai concorsi per il reclutamento di personale di ricerca  banditi  prima  della  data di cui all'articolo 48, comma 1, l'INAF  a  partire  da  tale data, subentra, per lo svolgimento delle fasi  del  procedimento  non  ancora effettuate, ai soggetti previsti dalla   disciplina   previgente   e  dal  bando,  ferme  restando  le commissioni giudicatrici gia' elette.   2. Alle procedure di reclutamento del personale di ricerca bandite a partire dalla data di cui all'articolo 48, comma 1, si applicano le disposizioni del presente regolamento.  |  
|   |                                Art. 56.         Reclutamento del personale tecnico e amministrativo   1.  A  partire  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente regolamento  e  fino  alla  data  di cui all'articolo 48, comma 2, le procedure  di  reclutamento  del  personale  tecnico e amministrativo degli  Osservatori  astronomici  e astrofisici e dell'amministrazione centrale  sono  avviate  con  deliberazione  del Consiglio direttivo, sulla  base  della richiesta delle strutture interessate in relazione al fabbisogno di personale programmato.  |  
|   |                                Art. 57.                          Entrata in vigore   1.  Il  presente  regolamento  entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.  |  
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