| Gazzetta n. 149 del 29 giugno 2001 (vai al sommario) |  
| CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA |  
| DELIBERAZIONE 19 giugno 2001 |  
| Approvazione  di  integrazioni  e  modifiche  al  regolamento  per il procedimento   disciplinare   nei   confronti  dei  componenti  delle Commissioni  tributarie  regionali  e  provinciali,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 152 del 1o luglio 1999. |  
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                     IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA                     DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
    Visto  l'art.  24,  comma 1,  lettera  b)  del  decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;  Visti  gli  articoli  15  e  16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;  Visto  l'art.  29  del  proprio regolamento interno approvato nella seduta del 7 gennaio 1997 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 1997;  Visto il regolamento per il procedimento disciplinare nei confronti dei  componenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali, approvato nella seduta del 15 giugno 1999 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 1o luglio 1999, n. 152;  Nella seduta del 19 giugno 2001,
                              Ha deliberato                      di approvare le seguenti:
    "Integrazioni  e  modifiche  al  regolamento  per  il  procedimento disciplinare   nei   confronti   dei   componenti  delle  commissioni tributarie   regionali   e  provinciali,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 152 del 1o luglio 1999":    1) dopo l'art. 11, e' inserito il seguente:    "Art.   11-bis   (Esonero   temporaneo   del  giudice  tributario dall'esercizio  delle funzioni) (legge 27 marzo 2001, n. 97, art. 3). - Il giudice tributario nei cui confronti e' disposto il giudizio per alcuno  dei  delitti  previsti  dagli articoli 314, primo comma, 317, 318,  319,  319-ter,  320 del codice penale e dall'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, e' temporaneamente esonerato dalle funzioni conservando il diritto al compenso fisso. Il provvedimento di esonero temporaneo perde efficacia se per il fatto e' pronunciata sentenza di proscioglimento  o  di  assoluzione  anche  non definitiva e, in ogni caso,  decorsi  cinque  anni  dalla  sua adozione, sempre che non sia intervenuta sentenza di condanna definitiva";    2) alla  fine della lettera c) del primo comma dell'art. 14, sono aggiunte le seguenti parole:      "e dall'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383";    3) dopo il quarto comma dell'art. 14, e' aggiunto il seguente:      "In  deroga  a quanto stabilito nei due commi precedenti, per i delitti  previsti  dagli  articoli  314,  primo  comma, 317 318, 319, 319-ter,  320 del codice penale, e dall'art. 3 della legge 9 dicembre 1941,  n.  1383,  la sospensione disposta a seguito di condanna perde efficacia  se per il fatto e' successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento  o  di  assoluzione  anche  non definitiva e, in ogni caso,  decorso  un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato".  Le  presenti  integrazioni  e  modifiche  del  regolamento  per  il procedimento   disciplinare   nei   confronti  dei  componenti  delle commissioni  tributarie  regionali  e  provinciali saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.    Roma, 19 giugno 2001                                              Il presidente: Caliendo  |  
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