IL COMITATO NAZIONALE DI PARITA' E DI PARI OPPORTUNITA' NEL LAVORO
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2000, concernente disciplina dell'attivita' delle consigliere e dei consiglieri di parita' e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'art. 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144; Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, sostitutivo dell'art. 2, comma 1, della legge 10 aprile 1991, n. 125, nel quale si prevede che a partire dal 1o ottobre ed entro il 30 novembre di ogni anno i datori di lavoro pubblici e privati, i centri di formazione professionale accreditati, le associazioni, le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali possono richiedere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale di essere ammessi al rimborso totale o parziale di oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di azioni positive; Visto l'art. 7, comma 2, del suddetto decreto legislativo, che modifica l'art. 6, comma 1, lettera c), della legge n. 125/1991, nel quale si stabilisce che il Comitato nazionale di parita' formuli entro il 31 maggio di ogni anno un programma-obiettivo nel quale vengono indicate le tipologie di progetti di azioni positive che intende promuovere, i soggetti ammessi per le singole tipologie ed i criteri di valutazione; Considerato che le caratteristiche del programma-obiettivo riguardano: un investimento qualitativo su un numero piu' limitato di progetti di azioni positive; la ripresa di azioni positive all'interno delle aziende e delle organizzazioni rivolte alle donne entrate in questi ultimi anni nel mondo del lavoro; la promozione di azioni positive nell'ambito di interventi di sviluppo locale e derivanti dalla programmazione negoziata; Considerato che per quanto riguarda gli aspetti di qualita' e la necessaria ottica di genere, si ritiene di dover incidere sui fattori che creano condizioni di disparita' al fine di eliminarli. Per favorire l'ingresso, la permanenza e l'avanzamento professionale delle donne si ritiene di dover promuovere: azioni di sistema che tengano conto del complesso contesto in cui le donne agiscono; azioni intensive che continuino nel tempo; azioni innovative rispetto agli obiettivi che si vogliono perseguire (ad esempio desegregazione non solo verso occupazioni maschili, ma anche nelle occupazioni femminili); Tutto cio' considerato, il Comitato nazionale di parita' e pari opportunita' nel lavoro; Formula per il 2001 il programma-obiettivo che individua quale tipologia di progetti di azione positiva la seguente "Promozione della presenza femminile all'interno delle organizzazioni anche al fine di rendere le stesse piu' vicine alle donne". Si tratta di azioni positive che hanno l'obiettivo di: 1) portare nelle organizzazioni le donne verso lavori tradizionalmente maschili, gli uomini verso lavori tradizionalmente femminili; 2) promuovere le donne nei livelli, nei ruoli e nelle posizioni di responsabilita' dove sono sottorappresentate; 3) sviluppare metodi e modelli mirati ad inserire il lavoro atipico ed il lavoro part-time nei percorsi di carriera; 4) all'interno di azioni di sistema che comprendano anche la formazione mettere in evidenza gli sbocchi occupazionali tramite adeguate dichiarazioni dell'impresa. Destinatarie/i delle azioni sono persone disoccupate/i, inoccupate/i, occupate/i, iscritte/i, associate/i. I soggetti finanziabili sono i datori di lavoro privati, le cooperative e i loro consorzi, i datori di lavoro pubblici, i centri di formazione professionali accreditati, le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali e le associazioni di varia natura. La valutazione dei progetti fara' conseguentemente riferimento ai seguenti criteri: trasversalita' rispetto alle politiche organizzative; capacita' di produrre effetti di sistema; qualita' e logica progettuale; efficacia delle azioni; congruita' economico-finanziaria. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e' in via di pubblicazione il decreto interministeriale recante: "Disciplina delle modalita' di presentazione, valutazione e finanziamento dei progetti di azioni positive per la parita' uomo-donna nel lavoro di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125", cui si fa rinvio anche per le modalita' di presentazione della domanda di ammissione al finanziamento (da esprimere pure in euro) dei progetti. Roma, 30 maggio 2001 Il presidente del Comitato: Piloni |