| Gazzetta n. 149 del 29 giugno 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |  
| DECRETO 8 giugno 2001 |  
| Nuove  tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro   e   le   malattie  professionali  e  relative  modalita'  di applicazione.   Termine   per   la  presentazione  delle  domande  di oscillazione per prevenzione, relative agli anni 2000 e 2001. |  
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                       IL MINISTRO DEL LAVORO                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE                           di concerto con                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
    Visto  il  decreto  legislativo  23 febbraio  2000,  n. 38, recante "Disposizioni  in  materia  di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro  e  le  malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144";  Visto il proprio decreto ministeriale 12 dicembre 2000, di concerto con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica,   pubblicato   sul  Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale  n.  17 del 22 gennaio 2001, il quale, a norma dell'art. 3, comma  1,  del  sopra  citato  decreto  legislativo  n.  38/2000,  ha approvato  le "Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie professionali delle gestioni: industria,  artigianato,  terziario,  altre  attivita', e le relative modalita'   di   applicazione",   su   delibera   del   consiglio  di amministrazione dell'INAIL;  Visto  l'art.  14,  comma  1,  dello  stesso decreto legislativo n. 38/2000,   che   stabilisce   che  il  Consiglio  di  amministrazione dell'INAIL  puo' adottare delibere intese a semplificare e a snellire aspetti  procedurali  della  disciplina dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e che tali delibere sono  soggette  all'approvazione  del  Ministro  del  lavoro  e della previdenza  sociale,  di  concerto  con  il  Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;  Visto  l'art.  29,  comma  4, delle modalita' di applicazione della tariffa  dei  premi,  approvate  con  il  citato decreto ministeriale 12 dicembre  2000,  che  stabilisce  che,  per  gli anni 2000 e 2001, l'istanza   di  oscillazione  del  tasso  per  prevenzione,  prevista dall'art.  24  delle  stesse  modalita',  deve  essere presentata dai datori di lavoro entro il sessantesimo giorno successivo alla data di ricevimento  della  comunicazione  di cui al primo comma del medesimo art. 29;  Vista  la  delibera  n. 199 emessa dal consiglio di amministrazione dell'INAIL  in  data  5 aprile 2001 con la quale si stabilisce che il suddetto  termine  di 60 giorni per la presentazione della domanda di oscillazione  del  tasso  per  prevenzione,  relativa  alle posizioni assicurative  in corso al 22 gennaio 2001 - data di pubblicazione del decreto  di approvazione delle nuove tariffe - inizia a decorrere dal novantesimo  giorno  successivo  alla  predetta  data,  e,  quindi. a partire dal 22 aprile 2001;  Rilevato che la proposta modifica di carattere procedurale comporta minori adempimenti formali da parte dell'INAIL;  Ritenuta, pertanto, l'opportunita' di approvare la delibera citata;                              Decreta:  E'   approvata   la   delibera  n.  199  emessa  dal  consiglio  di amministrazione  dell'INAIL in data 5 aprile 2001, concernente "Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e  le  malattie  professionali  e relative modalita' di applicazione. Termine  per  la  presentazione  delle  domande  di  oscillazione per prevenzione  relative  agli  anni  2000 e 2001", nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante.  Il presente decreto sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 8 giugno 2001
                                              Il Ministro del lavoro                                          e della previdenza sociale                                                     Salvi p. Il Ministro del tesoro, del bilancio   e della programmazione economica                  Pagano  |  
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  NUOVE  TARIFFE DEI PREMI PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO   E   LE   MALATTIE  PROFESSIONALI  E  RELATIVE  MODALITA'  DI APPLICAZIONE.
      Termine  per  la  presentazione delle domande di oscillazione per prevenzione relative agli anni 2000 e 2001.
     Il consiglio di amministrazione nella seduta del 5 aprile 2001
      Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni;    Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367;    Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni  per l'assicurazione obbligatoria   contro   gli   infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie professionali  approvato  con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;    Visto  il  decreto  legislativo  23 febbraio 2000, n. 38, recante disposizioni  in  materia  di  assicurazione  obbligatoria contro gli infortuni  sul  lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144;    Visto  il  decreto  del  Ministero  del lavoro e della previdenza sociale  del  12 dicembre  2000, concernente l'approvazione, ai sensi del summenzionato decreto legislativo n. 38/2000, delle nuove tariffe per  la  determinazione  dei premi dovuti dai datori di lavoro di cui all'art.  9  del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965 nonche' le relative modalita' di applicazione;    Rilevato che, ai sensi dell'art. 24 delle summenzionate modalita' di  applicazione, l'INAIL puo' applicare, a domanda, la riduzione del tasso medio di tariffa, in misura fissa pari al cinque o al dieci per cento  in relazione al numero di lavoratori-anno, al datore di lavoro che:      sia  in  regola  con  le disposizioni in materia di prevenzione infortuni  e  di igiene del lavoro e con gli adempimenti contributivi ed assicurativi,      abbia   effettuato   interventi   per  il  miglioramento  delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro;    Rilevato  altresi' che l'art. 29, comma 4, prevede che le domande per   gli  anni  2000  e  2001  devono  essere  presentate  entro  il sessantesimo   giorno  successivo  alla  data  di  ricevimento  della comunicazione prevista dal primo comma dello stesso art. 29;    Tenuto  conto delle richieste formulate da diverse organizzazioni datoriali  tendenti  ad  ottenere,  in  via d'interpretazione, che il termine  per  la  presentazione  delle domande per il 2000 ed il 2001 inizi  a  decorrere,  per tutti i datori di lavoro, indipendentemente dalla   data   di   ricevimento  della  suddetta  comunicazione,  dal novantesimo  giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto ministeriale  12 dicembre  2000,  ovvero  dal 22 aprile 2001, venendo cosi' a scadere il 21 giugno 2001;    Vista la relazione del direttore generale in data 4 aprile 2001;    Rilevato  che  le  innovazioni recentemente introdotte in tema di contribuzione  antinfortunistica, riguardanti sia l'aspetto normativo sia  l'aspetto procedurale, giustificano l'esigenza manifestata dalla parte datoriale;    Ritenuto inoltre che, sotto l'aspetto finanziario, l'accoglimento della  proposta  non  comporta  effetti  negativi  per  l'Istituto in quanto:      per  l'anno  2000, la presentazione della domanda entro il piu' lungo termine del 21 giugno 2001 determinerebbe anche uno slittamento dei tempi per l'eventuale rimborso dovuto al datore di lavoro;      per  l'anno  2001, invece, la riduzione eventualmente spettante sarebbe comunque applicata in sede di autoliquidazione 2002;    Rilevato    infne    che,   sotto   l'aspetto   procedurale,   la determinazione  di  un  termine  unico  per  tutti i datori di lavoro comporta minori adempimenti formali per l'Istituto.    Ritenuta    condivisibile    l'esigenza    rappresentata    dalle organizzazioni datoriali;    Sentito   il   direttore   generale   il  quale  si  e'  espresso favorevolmente all'adozione del provvedimento;                              Delibera che  il  termine  di  60 giorni per la presentazione della domanda di oscillazione  del  tasso  per  prevenzione,  relativa  alle posizioni assicurative  in  corso al 22 gennaio 2001, data di pubblicazione del decreto  di  approvazione  delle nuove tariffe, inizi a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla predetta data del 22 gennaio 2001, e quindi a partire dal 22 aprile 2001.  |  
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