| Gazzetta n. 148 del 28 giugno 2001 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  
| DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 2001, n. 245 |  
| Regolamento  di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione  del Ministro dell'ambiente. |  
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
    Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;  Visto il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100;  Visto  l'articolo  17  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e successive modificazioni;  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; Visto l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127;  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;  Vista   la  legge  3  marzo  1987,  n.  59,  recante  modifiche  ed integrazioni alla legge suddetta;  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306,  recante  il  regolamento  per  l'organizzazione  del  Ministero dell'ambiente;  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 309,  recante il regolamento per l'organizzazione del servizio per la tutela  delle  acque,  la  disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo  e  la  prevenzione  dell'inquinamento  di  natura fisica e del servizio  per l'inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio del Ministero dell'ambiente;  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1991, n.   438,   recante   il   regolamento   per  l'organizzazione  e  il funzionamento    della   commissione   tecnico-scientifica   per   la valutazione  dei  progetti di protezione e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente;  Viste  le leggi 31 dicembre 1982, n. 979, 28 febbraio 1992, n. 220, e   24   dicembre   1993,   n.   537,   nonche'  i  relativi  decreti interministeriali     attuativi,     concernenti,     tra    l'altro, l'organizzazione  dell'amministrazione  statale  in materia di difesa del mare;  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1999, n.  549,  recante il regolamento di organizzazione delle strutture di livello dirigenziale del Ministero dell'ambiente;  Sentite le organizzazioni sindacali;  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2000;  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 28 agosto 2000 e del 6 novembre 2000;  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;  Considerato  che  il  Senato  della  Repubblica  non ha espresso il proprio parere nel termine prescritto;  Vista  la  definitiva  deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2001;  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con i Ministri  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;                              E m a n a                      il seguente regolamento:                               Art. 1. Uffici  di  diretta  collaborazione 1. Il presente decreto disciplina l'organizzazione  degli  uffici  di  diretta collaborazione in attesa dell'attuazione  di quanto previsto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.  2.  Gli  Uffici  di  diretta collaborazione esercitano i compiti di supporto  all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e le    altre   strutture   dell'amministrazione,   collaborando   alla definizione   degli  obiettivi,  alla  elaborazione  delle  politiche pubbliche,  alla  relativa  valutazione ed alle connesse attivita' di comunicazione,   con  particolare  riguardo  all'analisi  di  impatto normativo,   all'analisi   costi-benefici   ed  alla  congruenza  fra obiettivi e risultati.  3. Sono Uffici di diretta collaborazione:    a) la Segreteria del Ministro;    b) la Segreteria tecnica del Ministro;    c) la Segreteria particolare del Ministro;    d) l'Ufficio di Gabinetto;    e) l'Ufficio legislativo    f) l'Ufficio stampa;    g) il Servizio di controllo interno;    h) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato. 
                                                                 Avvertenza:              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi          dell'articolo  10,  commi  2  e  3,  del  testo unico delle          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica          e sulle pubblicazioni ufficiali, della Repubblica italiana,          approvato  con  D.P.R.  23 dicembre  1985, n. 1092, al solo          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge          modificate  o  alle  quali  e'  operata  il rinvio. Restano          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi          qui trascritti.          Note alle premesse:              -   L'art.   87,   comma   quinto,  della  Costituzione          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di          legge e i regolamenti.              - Il  regio  decreto-legge  10  luglio  1924,  n. 1100,          recante   "Norme   sulla  costituzione  dei  gabinetti  dei          Ministri  e delle segreterie particolari dei Sottosegretari          di  Stato" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio          1924,  n.  164,  e convertito dalla legge 21 marzo 1926, n.          597.              - L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante          "Disciplina  dell'attivita'  di governo e ordinamento della          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri" pubblicata nella          Gazzetta  Ufficiale  12 settembre 1988, n. 214, supplemento          ordinario e' il seguente.              "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei          Ministri, sentite il parere del Consiglio di Stato che deve          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono          essere emanati regolamenti per disciplinare:                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza          regionale;                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si          tratti di materie comunque riservate alla legge;                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate          dalla legge.              2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle          norme regolamentari.              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la          denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella          Gazzetta Ufficiale.              4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei          criteri che seguono:                a)  riordino  degli  uffici di diretta collaborazione          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo          e l'amministrazione;                b)    individuazione    degli   uffici   di   livello          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le          duplicazioni funzionali;                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica          dell'organizzazione e dei risultati;                d)    indicazione   e   revisione   periodica   della          consistenza delle piante organiche;                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali          generali".              - Il  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,          recante:   "Razionalizzazione   dell'organizzazione   delle          amministrazioni  pubbliche  e revisione della disciplina in          materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge          23  ottobre  1992,  n.  421"  e'  pubblicato nella Gazzetta          Ufficiale 6 febbraio 1993, n. 30 (S.O.).              - La  legge  15  marzo 1997, n. 59, recante: "Delega al          Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e compiti alle          regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma della pubblica          amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e'          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  17 marzo 1997 n. 63          (S.O.).              - L'art.  17,  comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.          127,    recante   misure   urgenti   per   lo   svolgimento          dell'attivita'   amministrativa   e   dei  procedimenti  di          decisione   e  di  controllo",  pubblicata  nella  Gazzetta          Ufficiale 17 maggio 1997, n. 113 (S.O.), e' il seguente:              "14.   Nel   caso   in  cui  disposizioni  di  legge  o          regolamentari    dispongano   l'utilizzazione   presso   le          amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in          posizione  di  fuori ruolo o di comando, le amministrazioni          di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di          fuori  ruolo  o  di  comando  entro  qundici  giorni  dalla          richiesta".              - Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286,          recante:   "Riordino   e  potenziamento  dei  meccanismi  e          strumenti  di  monitoraggio  e  valutazione  dei costi, dei          rendimenti  e  dei  risultati  dell'attivita'  svolta dalle          amministrazioni  pubbliche,  a norma dell'articolo 11 della          legge  15  marzo  1997, n. 59" e' pubblicato nella Gazzetta          Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193.              - Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,          recante:  "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma          dell'art.   14  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59",  e'          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203          (S.O.).              - La legge 8 luglio 1986, n. 349, recante: "Istituzione          del  Ministero  dell'ambiente  e  norme in materia di danno          ambientale"  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  15          luglio 1986, n. 162 (S.O.).              - La  legge 3 marzo 1987, n. 59, recante: "Disposizioni          transitorie  ed  urgenti per il funzionamento del Ministero          dell'ambiente"  e'  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 4          marzo 1987, n. 52.              - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri          19   giugno   1987,   n.  306,  recante:  "Regolamento  per          l'organizzazione del Ministero dell'ambiente" e' pubblicato          nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1987, n. 175.              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 27 marzo          1992,  n.  309,  recante: "Regolamento per l'organizzazione          del  servizio  per la tutela delle acque, la disciplina dei          rifiuti,   il   risanamento  del  suolo  e  la  prevenzione          dell'inquinamento  di  natura  fisica  e  del  servizio per          l'inquinamento  atmosferico,  acustico e per le industrie a          rischio  del  Ministero  dell'ambiente" e' pubblicato nella          Gazzetta Ufficiale 11 giugno 1992, n. 136.              - Il   decreto   del  Presidente  della  Repubblica  23          novembre   1991,   n.   438   recante:   "regolamento   per          l'organizzazione   e  il  funzionamento  della  commissione          tecnico-scientifica  per  la  valutazione  dei  progetti di          protezione   e   risanamento   ambientale   del   Ministero          dell'ambiente"  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 24          gennaio 1992, n. 19.              - La   legge   31   dicembre   1982,  n.  479,  recante          "Disposizioni  per  la difesa del mare" e' pubblicata nella          Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 1983 n. 16 (S.O.).              - La   legge   28   febbraio  1992,  n.  220,  recante:          "Interventi  per  la  difesa  del mare" e' pubblicata nella          Gazzetta Ufficiale 14 marzo 1992, n. 62.              - La   legge   24   dicembre  1993,  n.  537,  recante:          "Interventi  correttivi  di finanza pubblica" e' pubblicata          nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1993, n. 203 (S.O.).              - Il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre          1999,  n.  549,  recante:  "Regolamento  recante  norme  di          organizzazione  delle  strutture  di  livello  dirigenziale          generale  del  Ministero dell'ambiente" e' pubblicato nella          Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2000 n. 67.          Nota all'art. 1:              -  Per  gli  estremi  del decreto legislativo 30 luglio          1999, n. 300, si veda nelle note alle premesse.
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|   |                                 Art. 2. Uffici  di  segreteria  del Ministro dell'ambiente   1. La Segreteria opera  alle  dirette  dipendenze del Ministro ed assicura il supporto all'espletamento   dei   compiti   del   Ministro,   provvedendo   al coordinamento  degli  impegni,  nonche'  alla predisposizione ed alla elaborazione  dei materiali per gli interventi del Ministro, mediante il raccordo con gli altri Uffici di diretta collaborazione.  2.   Alla  Segreteria  del  Ministro  e'  preposto  il  Capo  della Segreteria,  il quale coadiuva ed assiste il Ministro negli organismi a cui partecipa ed adempie su suo mandato a compiti specifici.  3. Della Segreteria fa altresi' parte il Segretario particolare, il quale cura l'agenda e la corrispondenza privata del Ministro, nonche' i  rapporti  personali  dello  stesso  con  altri soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale.  4.  Il  Capo  della  Segreteria  ed  il Segretario particolare sono nominati  dal  Ministro,  fra  soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto strettamente fiduciario.  5.  La  Segreteria  tecnica svolge attivita' di supporto tecnico al Ministro  per  l'elaborazione  ed  il  monitoraggio  delle  politiche ambientali,  operando  in  raccordo con le strutture dirigenziali del Ministero,  sia  nella  fase  di  rilevazione  delle problematiche da affrontare   che   in  quella  di  elaborazione  delle  decisioni  di competenza del Ministro.  6.  Alla  Segreteria  tecnica  e' preposto il Capo della segreteria tecnica,  nominato  dal  Ministro  tra  soggetti, anche estranei alla pubblica   amministrazione,   in   possesso   di   comprovati  titoli professionali  e  culturali  attinenti  ai  settori di competenza del Ministero dell'ambiente.  |  
|   |                                 Art. 3.                        Ufficio di Gabinetto  1.  Il Capo di Gabinetto collabora con il Ministro nella cura delle relazioni istituzionali, cura l'esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, ed assume, nel rispetto  del  principio  di  distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti   di   gestione,   ogni  utile  iniziativa  per  favorire  il conseguimento   degli   obiettivi   stabiliti   dal  Ministro,  anche coordinando,  nel rispetto di quanto previsto agli articoli 2 e 8, le attivita'  affidate  agli  uffici  di diretta collaborazione, che, ai fini   di   cui   al  decreto  legislativo  7 agosto  1997,  n.  279, costituiscono un unico centro di responsabilita' della spesa.  2.  Il  Capo  di  Gabinetto  e' nominato dal Ministro fra soggetti, anche   estranei   alla  pubblica  amministrazione,  in  possesso  di capacita'  adeguate  alle  funzioni  da  svolgere,  avuto riguardo ai titoli  professionali,  culturali  e  scientifici  ed alle esperienze maturate.  3.  L'Ufficio  di  Gabinetto  coadiuva  il Capo di Gabinetto e puo' essere  da  questi  articolato  in  distinte  aree  amministrative  e tecniche,  cui  sono  preposti  uno  o  piu'  Vice Capo di Gabinetto. L'incarico  di  Vice  Capo  di  Gabinetto  con  funzioni  vicarie  e' attribuito  dal  Ministro  a  soggetti,  anche estranei alla pubblica amministrazione,  in  possesso di capacita' adeguate alle funzioni da svolgere,   avuto  riguardo  ai  titoli  professionali,  culturali  e scientifici ed alle esperienze maturate.  4.  Nell'ambito  dell'Ufficio  di  Gabinetto  opera  il Consigliere diplomatico  del  Ministro,  scelto  tra funzionari appartenenti alla carriera  diplomatica  che  assiste  il  Ministro nelle iniziative in campo internazionale e comunitario. 
                                         Nota all'art. 3:              -  Il  decreto  legislativo  7  agosto  1997,  n.  279,          recante:  "Individuazione delle unita' previsionali di base          del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria          unica  e  ristrutturazione  del  rendiconto  generale dello          Stato"  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 22 agosto          1997, n. 195 (S.O.)
                           |  
|   |                                 Art. 4.                         Ufficio legislativo  1.   All'Ufficio  legislativo  e'  preposto  il  Capo  dell'Ufficio legislativo,  il  quale  e'  nominato  dal  Ministro fra i magistrati ordinari,   amministrativi   e  contabili,  avvocati  dello  Stato  e consiglieri    parlamentari,    fra    dirigenti    delle   pubbliche amministrazioni,  nonche'  fra  professori  universitari, avvocati ed altri  operatori  professionali  del diritto, in possesso di adeguata capacita'  ed  esperienza  nel  campo  della  consulenza  giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa.  2.  L'Ufficio  legislativo  coordina  e  definisce  gli  schemi dei provvedimenti   legislativi   e   regolamentari   di  competenza  del Ministero,  garantendo la valutazione d'impatto della regolazione, la semplificazione   dei   procedimenti,   la  qualita'  del  linguaggio normativo,  l'applicabilita'  dell'innovazione  normativa, nonche' la loro  coerenza  nell'ambito  del sistema. L'Ufficio legislativo segue l'andamento  dei  lavori  parlamentari  e  cura  tutti  gli  atti del sindacato   ispettivo,   provvede  alla  consulenza  giuridica  sulle questioni  di  particolare  rilevanza  per il Ministero, sottopone al Ministro  gli atti necessari all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia  all'Unione  europea ed agli Organismi internazionali  e sovrintende altresi' al contenzioso internazionale, comunitario e costituzionale.  3.  L'Ufficio  legislativo puo' essere articolato in distinte aree, cui  sono  preposti  uno  o  piu' vice capo dell'Ufficio legislativo. L'incarico di Vice Capo dell'Ufficio legislativo con funzioni vicarie e'  attribuito  dal Ministro a soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione,  in  possesso di capacita' adeguate alle funzioni da svolgere,   avuto  riguardo  ai  titoli  professionali,  culturali  e scientifici ed alle esperienze maturate.  |  
|   |                                 Art. 5.                           Ufficio stampa  1. L'Ufficio stampa provvede alla diffusione delle informazioni che attengono  all'attivita' del Ministro, cura i rapporti con gli organi di  informazione  nazionali  ed internazionali, promuove programmi ed iniziative  editoriali di informazione istituzionale, attraverso ogni strumento di comunicazione.  2.  All'Ufficio  stampa e' preposto il capo dell'Ufficio stampa, il quale   e'   nominato   dal   Ministro   fra  operatori  del  settore dell'informazione  o  comunque  tra soggetti, anche appartenenti alle pubbliche  amministrazioni,  in  possesso  di  comprovata  esperienza maturata nel campo della comunicazione istituzionale o dell'editoria, iscritto  in  appositi  albi  professionali. Nell'ambito del medesimo Ufficio e' altresi' prevista la figura del portavoce del Ministro.  |  
|   |                                 Art. 6.          Uffici di segreteria dei Sottosegretari di Stato  1.   Ciascun   Sottosegretario   di  Stato  e'  coadiuvato  da  una segreteria, cui e' preposto il capo della Segreteria.  2.  Il Capo della Segreteria e' nominato dal Sottosegretario, anche fra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto  fiduciario,  ed esercitano nell'ambito delle competenze del Sottosegretario le funzioni previste dall'articolo 2.  |  
|   |                                 Art. 7.                    Servizio di controllo interno  1. Il Servizio di controllo interno opera in posizione di autonomia e  svolge  le  funzioni  di valutazione e controllo strategico di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.  2. (Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).  3. Al Servizio di controllo interno sono altresi' assegnati fino ad un  massimo  di  tre  dirigenti  di  seconda  fascia del ruolo unico, nominati  con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente.  Le funzioni di segreteria del Servizio sono svolte da un contingente determinato con decreto  del  Ministro  dell'ambiente, non superiore alle quattordici unita', appartenenti alle diverse qualifiche funzionali, con adeguata presenza di qualifiche informatiche.  4.  Il Servizio di controllo interno, che opera in collegamento con l'ufficio  di  statistica, espleta i propri compiti nell'ambito delle funzioni  di  cui  all'articolo 6  del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, anche sulla base di direttive impartite dal Ministro.  5. La direzione del Servizio di controllo interno (Seguivano alcune parole  non  ammesse  al "Visto" della Corte dei conti) predispone un programma  annuale  per lo svolgimento delle attivita' e riferisce in via  riservata  al  Ministro  dell'ambiente  nelle  forme  ed entro i termini  specificamente  indicati  mediante  direttive  del  Ministro stesso, e comunque:    a) in   esito  alla  valutazione  delle  proposte  formulate  dai dirigenti  ai  fini  della  predisposizione dello stato di previsione della  spesa, di cui all'articolo 4-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468,   e   successive   modifiche   ed  integrazioni,  nonche'  della elaborazione  della  direttiva  annuale  di  cui  all'articolo 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;    b) entro  il 30 aprile successivo alla chiusura di ogni esercizio finanziario,  in  esito  alle  analisi  e  valutazioni  concernenti i programmi di attivita' dei dirigenti preposti a strutture di vertice, di  cui  all'articolo 14  del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;    c) entro i sei mesi successivi alla data di scadenza prevista per il  completamento  dell'attuazione  di  piani,  programmi o progetti, intersettoriali o pluriennali, promossi o finanziati dal Ministero.  6.  Il  Servizio  di  controllo  interno  ha  accesso  ai documenti amministrativi,  acquisisce informazioni e dati da tutte le strutture del Ministero dell'ambiente e si avvale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto   legislativo   30 luglio   1999,   n.  286,  di  un  sistema informativo-statistico unitario, le cui modalita' di organizzazione e funzionamento  saranno  definite  con successivo decreto del Ministro dell'ambiente. Il Servizio fornisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  i  dati  richiesti  sulla  base dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.  7.  Il  decreto del Ministro dell'ambiente 3 novembre 1999, n. 495, e' abrogato. 
                                         Note all'art. 7:              -  L'art.  6  del  citato decreto legislativo 30 luglio          1999, n. 286, e' il seguente:              "Art.  6  (La valutazione e il controllo strategico). -          1. L'attivita' di valutazione e controllo strategico mira a          verificare,   in  funzione  dell'esercizio  dei  poteri  di          indirizzo  da  parte  dei  competenti  organi,  l'effettiva          attuazione  delle scelte contenute nelle direttive ed altri          atti  di  indirizzo  politico.  L'attivita' stessa consiste          nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o          degli  eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle          norme,   gli   obiettivi  operativi  prescelti,  le  scelte          operative  effettuate  e  le  risorse  umane, finanziarie e          materiali  assegnate,  nonche'  nella identificazione degli          eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilita'          per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.            2.  Gli  uffici  ed  i soggetti preposti all'attivita' di          valutazione  e  controllo  strategico  riferiscono  in  via          riservata   agli  organi  di  indirizzo  politico,  con  le          relazioni di cui al comma 3, sulle risultanze delle analisi          effettuate.  Essi di norma supportano l'organo di indirizzo          politico   anche  per  la  valutazione  dei  dirigenti  che          rispondono   direttamente   all'organo   medesimo   per  il          conseguimento degli obiettivi da questo assegnatigli.              3.  Nelle amministrazioni dello Stato, i compiti di cui          ai  commi 1 e 2 sono affidati ad apposito ufficio, operante          nell'ambito  delle  strutture  di cui all'art. 14, comma 2,          del decreto n. 29, denominato servizio di controllo interno          e  dotato  di  adeguata  autonomia  operativa. La direzione          dell'ufficio  puo' essere dal Ministro affidata anche ad un          organo   collegiale,  ferma  restando  la  possibilita'  di          ricorrere,  anche  per  la  direzione  stessa,  ad  esperti          estranei   alla  pubblica  amministrazione,  ai  sensi  del          predetto  art. 14, comma 2, del decreto n. 29. I servizi di          controllo interno operano in collegamento con gli uffici di          statistica  istituiti  ai  sensi  del  decreto  legislativo          6 settembre  1989, n. 322. Essi redigono almeno annualmente          una  relazione  sui risultati delle analisi effettuate, con          proposte   di   miglioramento   della  funzionalita'  delle          amministrazioni.  Possono  svolgere, anche su richiesta del          Ministro,   analisi  su  politiche  e  programmi  specifici          dell'amministrazione  di appartenenza e fornire indicazioni          e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni          nell'amministrazione".              -  L'art.  23 del citato decreto legislativo 3 febbraio          1993, n. 29, e' il seguente:              "Art.   23   (Ruolo  unico  dei  dirigenti).  -  1.  E'          istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,          il  ruolo  unico  dei dirigenti delle amministrazioni dello          Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo, articolato in due          fasce.  La distinzione in fasce ha rilievo agli effetti del          trattamento  economico  e,  limitatamente a quanto previsto          dall'art.  19,  ai fini del conferimento degli incarichi di          dirigenza generale.              2.  Nella prima fascia del ruolo unico sono inseriti in          sede di prima applicazione del presente decreto i dirigenti          generali  in  servizio  alla  data di entrata in vigore del          regolamento  di  cui  al  comma  3  e,  successivamente,  i          dirigenti   della  seconda  fascia  che  abbiano  ricoperto          incarichi  di  direzione di uffici dirigenziali generali ai          sensi  dell'art.  19  per  un tempo pari ad almeno a cinque          anni,  senza essere ricorsi nelle misure previste dall'art.          21,   comma   2,   per   le   ipotesi   di  responsabilita'          dirigenziale.  Nella seconda fascia sono inseriti gli altri          dirigenti  in  servizio  alla  medesima  data e i dirigenti          reclutati   attraverso  i  meccanismi  di  accesso  di  cui          all'art. 28.              3. Con regolamento da emanare, entro il 31 luglio 1998,          ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,          n.  400,  sono  disciplinate le modalita' di costituzione e          tenuta  del ruolo unico, articolato in modo da garantire la          necessaria  specificita' tecnica. Il regolamento disciplina          altresi'  le  modalita'  di  elezione  del  componente  del          comitato  di  garanti  di  cui  all'art.  21,  comma  3. Il          regolamento  disciplina  inoltre  le  procedure,  anche  di          carattere   finanziario,  per  la  gestione  del  personale          dirigenziale collocato presso il ruolo unico e le opportune          forme   di   collegamento   con  le  altre  amministrazioni          interessate.              4.  La  Presidenza  del Consiglio dei Ministri cura una          banca  dati  informatica  contenente  i  dati curricolari e          professionali  di  ciascun dirigente, al fine di promuovere          la  mobilita'  e  l'interscambio professionale degli stessi          fra  amministrazioni  statali,  amministrazioni  centrali e          locali,  organismi  ed  enti  internazionali  e dell'Unione          europea".              -  L'art. 19, comma 4, del citato decreto legislativo 3          febbraio 1993, n. 29, e' il seguente:              "4.  Gli incarichi di direzione degli uffici di livello          dirigenziale   generale  sono  conferiti  con  decreto  del          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del          Ministro  competente,  a  dirigenti  della prima fascia del          ruolo  unico  di cui all'art. 23 o, in misura non superiore          ad  un  terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero,          con  contratto  a  tempo determinato, a persone in possesso          delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma          6".              -  L'art. 24, del citato decreto legislativo 3 febbraio          1993, n. 29, e' il seguente:              "Art.  24 (Trattamento economico). - 1. La retribuzione          del personale con qualifica di dirigente e' determinata dai          contratti  collettivi  per le aree dirigenziali, prevedendo          che  il trattamento economico accessorio sia correlato alle          funzioni  attribuite  e  alle  connesse responsabilita'. La          graduazione  delle  funzioni  e responsabilita' ai fini del          trattamento  accessorio  e' definita, ai sensi dell'art. 3,          con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato          e con provvedimenti dei rispettivi organi di Governo per le          altre  aniministrazioni  o  enti,  ferma  restando comunque          l'osservanza  dei criteri e dei limiti delle compatibilita'          finanziarie   fissate  dal  Presidente  del  Consiglio  dei          Ministri,  di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro, del          bilancio e della programmazione economica.              2.  Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello          generale  ai  sensi  dei  commi  3  e  4  dell'art. 19, con          contratto individuale e' stabilito il trattamento economico          fondamentale,  assumendo  come  parametri  di base i valori          economici  massimi contemplati dai contratti collettivi per          le  aree  dirigenziali, e sono determinati gli istituti del          trattamento  economico  accessorio, collegato al livello di          responsabilita' attribuito con l'incarico di funzione ed ai          risultati  conseguiti  nell'attivita'  amministrativa  e di          gestione, ed i relativi importi.              3.  Il  trattamento  economico determinato ai sensi dei          commi  1  e  2  remunera  tutte  le  funzioni  ed i compiti          attribuiti  ai  dirigenti  in  base  a  quanto previsto dal          presente   decreto,  nonche'  qualsiasi  incarico  ad  essi          conferito  in ragione del loro ufficio o comunque conferito          dall'amministrazione  presso  cui  prestano  servizio  o su          designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono          corrisposti  direttamente  alla  medesima amministrazione e          confluiscono   nelle   risorse   destinate  al  trattamento          economico accessorio della dirigenza.              4. Per il restante personale con qualifica dirigenziale          indicato  dal  comma  4  dell'art.  2,  la  retribuzione e'          determinata  ai  sensi  dei  commi  5 e 7 dell'art. 2 della          legge 6 marzo 1992, n. 216.              5.   Il   bilancio   triennale   e  le  relative  leggi          finanziarie,  nell'ambito  delle  risorse  da  destinare ai          miglioramenti economici delle categorie di personale di cui          all'art. 2, commi 4 e 5, indicano le somme da destinare, in          caso  di  perequazione,  al  riequilibrio  del  trattamento          economico   del   restante  personale  dirigente  civile  e          militare  non contrattualizzato con il trattamento previsto          dai  contratti  collettivi  nazionali  per  i dirigenti del          comparto    Ministeri,   tenendo   conto   dei   rispettivi          trattamenti   economici   complessivi  e  degli  incrementi          comunque  determinatisi  a  partire  dal febbraio  1993,  e          secondo  i  criteri  indicati  nell'art.  1, comma 2, della          legge 2 ottobre 1997, n. 334.              6.  I fondi per la perequazione di cui all'art. 2 della          legge  2 ottobre 1997, n. 334 destinati al personale di cui          all'art.  2,  comma 5, sono assegnati alle Universita' e da          queste   utilizzati   per   l'incentivazione   dell'impegno          didattico  dei  professori  e ricercatori universitari, con          particolare   riferimento   al   sostegno  dell'innovazione          didattica,  delle  attivita'  di  orientamento  e tutorato,          della    diversificazione    dell'offerta   formativa.   Le          Universita'  possono  destinare  allo  stesso  scopo propri          fondi, utilizzando anche le somme attualmente stanziate per          il  pagamento  delle  supplenze  e  degli  affidamenti.  Le          Universita' possono erogare, a valere sul proprio bilancio,          appositi  compensi incentivanti ai professori e ricercatori          universitari  che svolgono attivita' di ricerca nell'ambito          di    progetti    e   programmi   dell'Unione   europea   e          internazionale.              L'incentivazione,  a valere sui fondi di cui all'art. 2          della  predetta  legge  n.  334  del  1997, e' erogata come          assegno aggiuntivo pensionabile.              7.  I  compensi  spettanti  in base a norme speciali ai          dirigenti  del  ruolo unico o equiparati sono assorbiti nel          trattamento   economico   attribuito  ai  sensi  dei  commi          precedenti.              8.   Ai   fini  della  determinazione  del  trattamento          economico  accessorio le risorse che si rendono disponibili          ai  sensi  del  comma  7  confluiscono  in  appositi  fondi          istituiti  presso ciascuna amministrazione, unitamente agli          altri compensi previsti dal presente articolo.              9.  Una  quota  pari  al  10 per cento delle risorse di          ciascun  fondo  confluisce  in un apposito fondo costituito          presso   la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri.  Le          predette  quote  sono  ridistribuite  tra i fondi di cui al          comma   8,   secondo  criteri  diretti  ad  armonizzare  la          quantita' di risorse disponibili".              -  L'art.  4-bis  della  citata legge 5 agosto 1978, n.          468,  recante:  "Riforma  di  alcune  norme di contabilita'          generale  dello  Stato  in materia di bilancio", pubblicato          nella  Gazzetta  Ufficiale  22  agosto  1978, n. 233, e' il          seguente:              "Art.  4-bis (Formazione del bilancio). - 1. In sede di          formulazione  degli  schemi  degli  stati  di  previsione i          Ministri  indicano,  anche  sulla  base  delle proposte dei          dirigenti  responsabili della gestione delle singole unita'          previsionali,  gli  obiettivi  e  i  programmi  di  ciascun          Dicastero.  Successivamente  il  Ministro del tesoro valuta          gli  oneri  delle  funzioni  e  dei  servizi istituzionali,          nonche'  quelli  dei  programmi  e  dei progetti presentati          dall'amministrazione   interessata,  con  riferimento  alle          singole  unita'  previsionali.  Nella  stessa sede, esamina          altresi'  lo stato di attuazione dei programmi in corso, ai          fini  della  proposta  di  conservazione  in  bilancio come          residui  delle  somme  gia'  stanziate  per  spese in conto          capitale  e  non  impegnate. Infine, il Ministro del tesoro          predispone il progetto di bilancio di previsione".              -  L'art.  14 del citato decreto legislativo 3 febbraio          1993, n. 29, e' il seguente:              "Art.  14  (Indirizzo politico-amministrativo). - 1. Il          Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. A          tal  fine  periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di          bilancio,  anche sulla base delle proposte dei dirigenti di          cui all'art. 16:                a) definisce  obiettivi, priorita', piani e programmi          da  attuare  ed emana le conseguenti direttive generali per          l'attivita' amministrativa e per la gestione;                b) effettua,  ai  fini  dell'adempimento  dei compiti          definiti  ai  sensi  della  lettera  a),  l'assegnazione ai          dirigenti  preposti  ai  centri  di  responsabilita'  delle          rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 3,          comma  1,  lettera  e),  del presente decreto, ivi comprese          quelle  di  cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto          1997, n. 279, ad esclusione delle risorse necessarie per il          funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle          variazioni delle assegnazioni con le modalita' previste dal          medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo          altresi'   conto   dei   procedimenti   e   subprocedimenti          attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.              2.  Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il          Ministro  si  avvale  di  uffici di diretta collaborazione,          aventi  esclusive  competenze di supporto e di raccordo con          l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento          adottato  ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge          23 agosto  1988,  n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei          limiti   stabiliti  dallo  stesso  regolamento:  dipendenti          pubblici  anche  in posizione di aspettativa, fuori ruolo o          comando;   collaboratori  assunti  con  contratti  a  tempo          determinato  disciplinati  dalle  norme di diritto privato;          esperti  e  consulenti  per  particolari professionalita' e          specializzazioni,    con    incarichi   di   collaborazione          coordinata  e  continuativa.  Per  i dipendenti pubblici si          applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della          legge  15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si          provvede  ai  riordino  delle  segreterie  particolari  dei          Sottosegretari    di    Stato.    Con    decreto   adottato          dall'autorita'  di  governo  competente, di concerto con il          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione          economica,  e'  determinato,  in  attuazione  dell'art. 12,          comma  1,  lettera  n),  della  legge 15 marzo 1997, n. 59,          senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai          contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro,  fino  ad una          specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico          accessorio,  da  corrispondere  mensilmente, a fronte delle          responsabilita',  degli  obblighi  di  reperibilita'  e  di          disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati          agli  uffici  dei  Ministri  e dei sottosegretari di Stato.          Tale  trattamento,  consistente  in un unico emolumento, e'          sostitutivo  dei  compensi per il lavoro straordinario, per          la   produttivita'  collettiva  e  per  la  qualita'  della          prestazione  individuale. Con effetto dalla data di entrata          in  vigore  del  regolamento  di cui al presente comma sono          abrogate  le  norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924,          n.  1100,  e  successive  modificazioni ed integrazioni, ed          ogni   altra   norma   riguardante  la  costituzione  e  la          disciplina  dei  Gabinetti  dei Ministri e delle Segreterie          particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.              3.  Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare          o avvocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o atti          di  competenza  dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo          il  Ministro  puo'  fissare  un termine perentorio entro il          quale   il   dirigente   deve   adottare   gli   atti  o  i          provvedimenti.  Qualora  l'inerzia  permanga,  o in caso di          grave  inosservanza  delle  direttive generali da parte del          dirigente   competente   che  determinino  pregiudizio  per          l'interesse  pubblico,  il  Ministro puo' nominare, salvi i          casi  di  urgenza  previa  contestazione, un commissario ad          acta,  dando  comunicazione al Presidente del Consiglio dei          Ministri  del  relativo  provvedimento.  Resta salvo quanto          previsto  dall'art.  2,  comma  3,  lettera  p) della legge          23 agosto   1988,  n.  400.  Resta  altresi'  salvo  quanto          previsto  dall'art.  6  del  testo  unico  delle  leggi  di          pubblica  sicurezza,  approvato con regio decreto 18 giugno          1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e          dall'art.  10  del  relativo  regolamento emanato con regio          decreto  6 maggio  1940,  n.  635. Resta salvo il potere di          annullamento ministeriale per motivi di legittimita'.              -  L'art.  9  del  citato decreto legislativo 30 luglio          1999, n. 286, e' il seguente:              "Art.  9 (Sistemi informativi). - 1. Ai sensi dell'art.          17,  comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59,          il  sistema  di  controllo  di  gestione  e  il  sistema di          valutazione  e  controllo  strategico delle amministrazioni          statali  si  avvalgono di un sistema informativo-statistico          unitario  idoneo alla rilevazione di grandezze quantitative          a carattere economico-finanziario. La struttura del sistema          informativo  statistico  basata  su  una  banca  dati delle          informazioni  rilevanti ai fini del controllo, ivi comprese          quelle  di  cui  agli articoli 63 e 64 del decreto n. 29, e          sulla  predisposizione  periodica di una serie di prospetti          numerici  e  grafici  (sintesi statistiche) di corredo alle          analisi periodiche elaborate dalle singole amministrazioni.          Il sistema informativo-statistico e' organizzato in modo da          costituire   una   struttura   di  servizio  per  tutte  le          articolazioni organizzative del Ministero.              2.  I  sistemi  automatizzati  e  le  procedure manuali          rilevanti   ai  fini  del  sistema  di  controllo,  qualora          disponibili, sono i seguenti:                a) sistemi  e procedure relativi alla rendicontazione          contabile della singola amministrazione;                b) sistemi  e  procedure  relativi  alla gestione del          personale  (di tipo economico, finanziario e di attivita' -          presenze, assenze, attribuzione a centro di disponibilita);                c) sistemi  e  procedure relativi al fabbisogno ed al          dimensionamento del personale;                d) sistemi  e  procedure  relativi  alla  rilevazione          delle  attivita'  svolte  per  la realizzazione degli scopi          istituzionali    (erogazione   prodotti/servizi,   sviluppo          procedure amministrative) e dei relativi effetti;                e) sistemi  e  procedure  relativi alla analisi delle          spese   di   funzionamento   (personale,  beni  e  servizi)          dell'amministrazione;                f) sistemi e procedure di contabilita' analitica".              -  L'art.  7  del  citato decreto legislativo 30 luglio          1999, n. 286, e' il seguente:              "Art.  7.  (Compiti  della Presidenza del Consiglio dei          Ministri).  -  1.  Presso  la  Presidenza del Consiglio dei          Ministri  e'  costituita una banca dati, accessibile in via          telematica e pienamente integrata nella rete unitaria della          pubblica  anministrazione, alimentata dalle amministrazioni          dello  Stato,  alla  quale  affluiscono,  in  ogni caso, le          direttive   annuali   dei  Ministri  e  gli  indicatori  di          efficacia,  efficienza,  economicita' relativi ai centri di          responsabilita'  e  alle  funzioni  obiettivo  del bilancio          dello Stato.              2.  Per  il  coordinamento  in materia di valutazione e          controllo  strategico nelle amministrazioni dello Stato, la          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  si  avvale di un          apposito  comitato  tecnico scientifico e dell'osservatorio          di  cui  al comma 3. Il comitato e' composto da non piu' di          sei  membri,  scelti  tra  esperti  di  chiara  fama, anche          stranieri,  uno  in  materia  di  metodologia della ricerca          valutativa,   gli   altri   nelle   discipline  economiche,          giuridiche,  politologiche,  sociologiche e statistiche, Si          applica,  ai  membri  del  comitato,  l'art. 31 della legge          23 agosto  1998,  n.  400, e ciascun membro non puo' durare          complessivamente  in  carica  per  piu'  di  sei  anni.  Il          comitato  formula,  anche  a  richiesta  del Presidente del          Consiglio dei Ministri, valutazioni specifiche di politiche          pubbliche o programmi operativi plurisettoriali.              3.   L'osservatorio   e'  istituito  nell'ambito  della          Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e' organizzato con          decreto   del  Presidente  del  Consiglio.  L'osservatorio,          tenuto  anche  conto  delle  esperienze in materia maturate          presso  Stati  esteri  e  presso organi costituzionali, ivi          compreso  il  CNEL, fornisce indicazioni e suggerimenti per          l'aggiornamento  e  la  standardizzazione  dei  sistemi  di          controllo  interno,  con  riferimento  anche, ove da queste          richiesto, alle amministrazioni pubbliche non statali".              -  Il  decreto  del  Ministero dell'ambiente 3 novembre          1999, n. 495, abrogato dal presente regolamento concerneva:          "Regolamento  recante  disciplina del servizio di controllo          interno del Ministero dell'ambiente".
                           |  
|   |                             Art. 7-bis. (1)   (( 1. I dirigenti assegnati ai due posti di funzione di livello dirigenziale  generale,  di  cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  17 giugno 2003, n. 261, svolgono, nell'ambito  degli  uffici  di  diretta  collaborazione,  compiti  di consulenza, studio e ricerca a supporto della attivita' del Ministro, in base alle direttive impartite dallo stesso Ministro. ))  |  
|   |                                 Art. 8.          Personale degli uffici di diretta collaborazione  1.   Il   contingente   di   personale   degli  uffici  di  diretta collaborazione  del Ministro e' stabilito in novanta unita', compreso il  personale  di cui all'articolo 7, comma 3, nonche' al comma 3 del presente  articolo. Entro tale contigente possono essere assegnati ai predetti  uffici  dipendenti  del  Ministero  ovvero altri dipendenti pubblici anche in posizione di comando o collocamento fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel  limite  del  venticinque  per  cento  del  predetto  contingente complessivo,  nonche',  nel limite di un ulteriore dieci per cento, e previa verifica dell'assenza delle necessarie professionalita' tra il personale    di   ruolo,   collaboratori   estranei   alla   pubblica amministrazione,   in  possesso  di  specifici  titoli  di  studio  e professionali,  fra  cui esperti e consulenti assunti con contratto a tempo  determinato  di durata non superiore alla scadenza del mandato del  Ministro,  nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di  cui  all'articolo  4,  comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.  2. L'espletamento delle attivita' costituenti servizi di supporto a carattere  generale necessari per l'attivita' degli uffici di diretta collaborazione puo' essere delegato al Servizio degli affari generali e  del  personale del Ministero, con assegnazione di adeguate risorse finanziarie.  In tal caso, a dette attivita' possono essere destinate dal  direttore del Servizio unita' di personale ricomprese nelle aree A  e  B  del  contratto  collettivo  nazionale  per  il personale del comparto  dei  Ministeri  per  il  quadriennio normativo 1998-2001, e biennio  economico  1998-1999,  in  numero non superiore al dieci per cento del contingente complessivo di cui al comma 1.  3.  Alla  Segreteria  di  ciascuno  dei  Sottosegretari di Stato e' assegnato  un  contingente  di  personale  nel limite massimo di otto unita',  di cui un numero non superiore a quattro unita', compreso il Capo  della  Segreteria,  scelto  anche  tra  i  dipendenti  di altre amministrazioni  pubbliche,  in  posizione  di comando o collocamento fuori  ruolo,  ai  sensi  dell'articolo  17, comma 14, della legge 15 maggio  1997,  n.  127,  o  tra  persone estranee all'amministrazione assunte con contratto a tempo determinato. 
                                         Note all'art. 8:              -  Il  testo  del  comma  14, dell'art. 17 della citata          legge  15  maggio  1997,  n.  127,  si veda nelle note alle          premesse.              -  L'art. 4, comma 1, del citato decreto legislativo 30          luglio 1999, n. 300 e' il seguente:              "Art.   4   (Disposizioni  sull'organizzazione).  -  1.          L'organizzazione,  la  dotazione organica, l'individuazione          degli  uffici  di  livello dirigenziale generale ed il loro          numero,  le  relative funzioni e la distribuzione dei posti          di     funzione    dirigenziale,    l'individuazione    dei          dipartimenti,   nei   casi   e  nei  limiti  fissati  dalle          disposizioni   del   presente  decreto  legislativo,  e  la          definizione  dei  rispettivi  compiti  sono  stabiliti  con          regolamenti  o  con  decreti  del Ministro emanati ai sensi          dell'art.  17,  comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.          400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.          I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti          e  l'istituzione  di  un  ruolo  unico  del  personale  non          dirigenziale  di  ciascun  Ministero,  articolato  in  aree          dipartimentali    e    per    direzioni    generali.   Fino          all'istituzione   del   ruolo   unico   del  personale  non          dirigenziale di ciascun Ministero, i regolamenti assicurano          forme  ordinarie  di mobilita' tra i diversi dipartimenti e          le  diverse  direzioni generali, nel rispetto dei requisiti          di   professionalita'   richiesti   per  l'esercizio  delle          relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali          in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica          del  personale non devono comunque comportare incrementi di          spesa".
                           |  
|   |                                 Art. 9.                        Trattamento economico  1. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione di cui al precedente  articolo  1,  comma  3,  spetta  un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con le modalita' di cui all'articolo 14, comma  2,  del decreto legislativo n. 29 del 1993, ed articolato: per il  Capo  di  Gabinetto,  in  una  voce  retributiva  di  importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti  preposti  ad  ufficio  dirigenziale generale incaricati ai sensi  dell'articolo  19,  comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993  ed  in  un  emolumento  accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti  di  uffici  dirigenziali generali del Ministero, aumentata fino  al trenta per cento; per il Capo dell'Ufficio legislativo e per il presidente del collegio preposto al servizio di controllo interno, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento  economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale  generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993 ed in un emolumento accessorio da  fissare  in  un  importo  non  superiore  alla misura massima del trattamento  accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali  del  Ministero;  per il Capo della Segreteria del Ministro, per  il  Capo della Segreteria tecnica, per il segretario particolare del  Ministro,  per  i  capi  delle  Segreterie dei Sottosegretari di Stato,  in  una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad  ufficio  dirigenziale di livello non generale ed in un emolumento accessorio   di   importo  non  superiore  alla  misura  massima  del trattamento  accessorio  spettante  ai  dirigenti  titolari di uffici dirigenziali  non  generali del Ministero. Per i dipendenti pubblici, tale  trattamento, se piu' favorevole, integra, per la differenza, il trattamento  economico  in  godimento.  Ai  capi dei predetti uffici, dipendenti   da   pubbliche   amministrazioni,   che  optino  per  il mantenimento  del  proprio  trattamento  economico  e' corrisposto un emolumento   accessorio   determinato   con   le   modalita'  di  cui all'articolo  14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, di importo  non superiore, per il Capo di Gabinetto, alla misura massima dell'emolumento   accessorio   spettante   ai   dirigenti  di  uffici dirigenziali  di  livello  generale  del Ministero, aumentato fino al trenta  per  cento,  per  il  capo  dell'Ufficio legislativo e per il presidente  del  collegio  preposto al Servizio di controllo interno, alla misura massima dell'emolumento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali di livello generale del Ministero, per il Capo della  Segreteria del Ministro, per il Capo della Segreteria tecnica, per  il  Segretario  particolare  del  Ministro  e  per  i capi delle Segreterie   dei   Sottosegretari   di  Stato,  alla  misura  massima dell'emolumento   accessorio   spettante   ai  dirigenti  di  livello dirigenziale non generale dello stesso Ministero.  2.  Al Capo Ufficio stampa e' riconosciuto il trattamento economico equiparato  a  quello  di  capo  redattore,  previsto  dal  contratto collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti professionisti, salva, in ogni caso, l'applicazione del comma 4 del presente articolo.  3.  Al  vice capo di Gabinetto con funzioni vicarie ed al vice capo dell'Ufficio  legislativo  con  funzioni  vicarie  e'  corrisposto un trattamento   economico,   determinato   con   le  modalita'  di  cui all'articolo  14,  comma  2,  del decreto legislativo n. 29 del 1993, fondamentale ed accessorio, non superiore a quello massimo attribuito ai  dirigenti di seconda fascia del Ministero dell'ambiente, a fronte delle  specifiche  responsabilita'  connesse all'incarico attribuito, della  specifica  qualificazione  posseduta,  della disponibilita' ad orari disagevoli, della qualita' della prestazione individuale. Per i dipendenti pubblici, tale trattamento se piu' favorevole, integra per la differenza, il trattamento economico in godimento.  4.  Al  personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione,   a  fronte  delle  responsabilita',  degli  obblighi effettivi  di  reperibilita'  e di disponibilita' ad orari disagevoli eccedenti  quelli  stabiliti  in  via  ordinaria  dalle  disposizioni vigenti,  nonche'  dalle  conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai  responsabili  degli  uffici,  spetta un'indennita' accessoria di diretta   collaborazione   sostitutiva   degli  istituti  retributivi finalizzati    all'incentivazione    della    produttivita'   ed   al miglioramento   dei   servizi.  In  attesa  di  specifica  disciplina contrattuale, la misura dell'indennita' e' determinata, senza aggravi di  spesa,  con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi  dell'articolo  14,  comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993,  come richiamato dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 300 del 1999.  5.  Al  personale estraneo alla pubblica amministrazione ricompreso nel   precedente   comma   4,   spetta   un   trattamento   economico omnicomprensivo  determinato  con  apposito contratto individuale, da stipularsi  con  il  Capo dell'Ufficio di Gabinetto, nel rispetto dei vincoli imposti dagli stanziamenti di bilancio. 
                                         Note all'art. 9:              -  Per  il  testo  dell'art.  14,  comma  2, del citato          decreto legislativo n. 29/1993, si vede nelle note all'art.          7.              - Si riporta il testo dell'art. 19, comma 4, del citato          decreto legislativo n. 29/1993:              "4.  Gli incarichi di direzione degli uffici di livello          dirigenziale   generale  sono  conferiti  con  decreto  del          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del          Ministro  competente,  a  dirigenti  della prima fascia del          ruolo  unico  di cui all'art. 23 o, in misura non superiore          ad  un  terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero,          con  contratto  a  tempo determinato, a persone in possesso          delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma          6".              -  L'art.  7  del  citato decreto legislativo 30 luglio          1999, n. 300 e' il seguente:              "Art.  7  (Uffici  di  diretta  collaborazione  con  il          Ministro).  -  1.  La  costituzione  e  la disciplina degli          uffici   di   diretta   collaborazione  del  Ministro,  per          l'esercizio   delle   funzioni  ad  esso  attribuite  dagli          articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.          29    e    successive    modificazioni   ed   integrazioni,          l'assegnazione  di  personale  a  tali uffici e il relativo          trattamento   economico,   il   riordino  delle  segreterie          particolari  dei  Sottosegretari  di  Stato,  sono regolati          dall'art.  14,  comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio          1993, n. 29.              2.  I  regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2,          del   decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  si          attengono,  tra  l'altro,  ai  seguenti  principi e criteri          direttivi:                a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione          secondo  criteri  che  consentano  l'efficace  e funzionale          svolgimento  dei compiti di definizione degli obiettivi, di          elaborazione  delle  politiche  pubbliche  e di valutazione          della  relativa  attuazione  e  delle connesse attivita' di          comunicazione,  nel  rispetto  del principio di distinzione          tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;                b) assolvimento   dei   compiti   di   supporto   per          l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti          preposti ai centri di responsabilita', ai sensi dell'art. 3          del  decreto  legislativo  7 agosto  1997, n. 279, anche in          funzione  della  verifica  della  gestione effettuata dagli          appositi  uffici,  nonche'  del  compito  di  promozione  e          sviluppo dei sistemi informativi;                c) organizzazione  degli uffici preposti al controllo          interno  di diretta collaborazione con il Ministro, secondo          le  disposizioni  del  decreto  legislativo  di  riordino e          potenziamento  dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e          valutazione  dei  costi,  dei  rendimenti  e  dei risultati          dell'attivita'  svolta  dalle amministrazioni pubbliche, in          modo  da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei          compiti  ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la          provvista  di  adeguati  mezzi  finanziari, organizzativi e          personali;                d) organizzazione  del  settore giuridico-legislativo          in   modo   da   assicurare:  il  raccordo  permanente  con          l'attivita'  normativa  del  Parlamento,  l'elaborazione di          testi  normativi  del Governo garantendo la valutazione dei          costi   della   regolazione,  la  qualita'  del  linguaggio          normativo,  l'applicabilita'  delle  norme  introdotte,  lo          snellimento  e  la semplificazione della normativa, la cura          dei  rapporti  con  gli  altri organi costituzionali con le          autorita' indipendenti e con il Consiglio di Stato;                e) attribuzione dell'incarico di capo degli uffici di          cui    al    comma    1    ad   esperti,   anche   estranei          all'amministrazione, dotati di elevata professionalita'".
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