| Gazzetta n. 148 del 28 giugno 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI |  
| DECRETO 5 giugno 2001 |  
| Norme sull'afflusso degli autoveicoli sulle isole Eolie. |  
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                   IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
    Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato   con  decreto  legislativo  10 settembre  1993,  n.  360, concernente  limitazioni  all'afflusso  ed alla circolazione stradale nelle  piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;  Vista  la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono state   dettate   le   istruzioni   relative   all'applicazione   del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;  Considerato  che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro dei  lavori  pubblici,  sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta'  di  vietare  nei  mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso  e  la  circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;  Vista la delibera della giunta comunale di Lipari (Messina) in data 27 dicembre 2001, n. 518;  Vista la nota della prefettura di Messina n. 10684/1312/GAB in data 8 maggio 2001;  Vista  la  nota  n.  7340  in data 21 novembre 2000 con la quale si chiedeva alla Regione siciliana l'emissione del parere di competenza;  Ritenuto  comunque  urgente ed indilazionabile adottare i richiesti provvedimenti  restrittivi della circolazione stradale per le regioni espresse nei succitati atti;                              Decreta:                               Art. 1.  Sono vietati l'afflusso e la circolazione sulle isole del comune di Lipari  di veicoli a motore a persone non stabilmente residenti nelle isole del comune stesso secondo il seguente calendario:    dal  15  giugno al 31 ottobre 2001: divieto per le isole Alicudi, Stromboli e Panarea;    dal  luglio  al  30 settembre 2001: divieto per le isole Lipari - Vulcano;    dal luglio al 30 settembre 2001: divieto per l'isola Filicudi.  |  
|   |                                 Art. 2.  Nei periodi di cui all'art. 1 sono concesse le seguenti deroghe:    a)  Alicudi  -  Stromboli e Panarea: veicoli adibiti al trasporto merci  per  il  rifornimento degli esercizi commerciali e di cantieri edili  autorizzati  ai lavori con regolare C.E. comunale, con obbligo di  sostare  nelle  aree  portuali,  nonche'  ciclomotori e motocicli appartenenti  ai  proprietari  di  abitazioni nell'isola di Stromboli che, pur non essendo residenti, risultano iscritti nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana per l'anno 2000, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare;    b) Lipari - Vulcano:      1) autoveicoli,   ciclomotori   e   motocicli   (come  definiti dall'art.  53 del codice della strada) appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate nelle diverse isole che, pur non essendo residenti risultino  iscritti  nei  ruoli  comunali  delle  imposte di nettezza urbana  per  l'anno 2000, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare.  L'iscrizione  deve  essere  dimostrata  con  la  relativa cartella esattoriale o certificato rilasciato dal sindaco;      2) veicoli adibiti al trasporto di merci;      3) dal  luglio  al  27 luglio e dal 3 settembre al 30 settembre 2001  autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a persone che dimostrino  di  essere  in  possesso  di prenotazione di almeno sette giorni in struttura alberghiera, extralberghiera o casa privata;      4) caravan   e   auto-caravan   al  servizio  di  soggetti  che dimostrino di avere prenotazioni per almeno sette giorni nei campeggi esistenti;      5) autoveicoli  del  servizio televisivo, cinematografico o che trasportano  artisti  e  attrezzature  per occasionali prestazioni di spettacolo,  per  convegni  e  manifestazioni  culturali. Il premesso verra'  rilasciato dall'assessorato comunale turismo e spettacolo, di volta in volta secondo la necessita';      6) auto  ambulanze,  veicoli  delle  forze  dell'ordine e carri funebri;      7) autobus  turistici  che,  relativamente  alla  sosta ed alla circolazione,   dovranno  scrupolosamente  attenersi  alle  ordinanze locali;    c)  Filicudi:  veicoli  adibiti  a  trasporto  di  merci  per  il rifornimento di esercizi commerciali (e di cantieri edili autorizzati ai  lavori  con  regolare C.E. comunale), con l'obbligo di stazionare negli stalli autorizzati per lo scarico delle merci.  |  
|   |                                 Art. 3.  Sulle   isole   anzidette  possono  affluire  gli  autoveicoli  che trasportano   invalidi,  purche'  muniti  dell'apposito  contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,  n.  495,  rilasciato  da  una  competente  autorita' italiana o estera.  |  
|   |                                 Art. 4.  All'assessorato  alla viabilita' e traffico del comune di Lipari e' consentito,  per  comprovate,  urgenti  e inderogabili necessita', di concedere deroghe al divieto di accesso di cui al presente decreto.  |  
|   |                                 Art. 5.                              Sanzioni  Chiunque  viola  i  divieti  al  presente  decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 635.090 a L. 2.540.350,  cosi'  come  previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo  30 aprile  1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 29 dicembre 2000.  |  
|   |                                 Art. 6.  Il  prefetto  di  Messina  e'  incaricato  della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto per tutto il periodo considerato.    Roma, 5 giugno 2001                                Il Ministro dei lavori pubblici: Nesi Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2001 Ufficio  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 226  |  
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