Gazzetta n. 148 del 28 giugno 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
DECRETO 5 giugno 2001
Norme sull'afflusso degli autoveicoli sulle isole Eolie.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;
Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro dei lavori pubblici, sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;
Vista la delibera della giunta comunale di Lipari (Messina) in data 27 dicembre 2001, n. 518;
Vista la nota della prefettura di Messina n. 10684/1312/GAB in data 8 maggio 2001;
Vista la nota n. 7340 in data 21 novembre 2000 con la quale si chiedeva alla Regione siciliana l'emissione del parere di competenza;
Ritenuto comunque urgente ed indilazionabile adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le regioni espresse nei succitati atti;
Decreta:
Art. 1.
Sono vietati l'afflusso e la circolazione sulle isole del comune di Lipari di veicoli a motore a persone non stabilmente residenti nelle isole del comune stesso secondo il seguente calendario:
dal 15 giugno al 31 ottobre 2001: divieto per le isole Alicudi, Stromboli e Panarea;
dal luglio al 30 settembre 2001: divieto per le isole Lipari - Vulcano;
dal luglio al 30 settembre 2001: divieto per l'isola Filicudi.
 
Art. 2.
Nei periodi di cui all'art. 1 sono concesse le seguenti deroghe:
a) Alicudi - Stromboli e Panarea: veicoli adibiti al trasporto merci per il rifornimento degli esercizi commerciali e di cantieri edili autorizzati ai lavori con regolare C.E. comunale, con obbligo di sostare nelle aree portuali, nonche' ciclomotori e motocicli appartenenti ai proprietari di abitazioni nell'isola di Stromboli che, pur non essendo residenti, risultano iscritti nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana per l'anno 2000, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare;
b) Lipari - Vulcano:
1) autoveicoli, ciclomotori e motocicli (come definiti dall'art. 53 del codice della strada) appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate nelle diverse isole che, pur non essendo residenti risultino iscritti nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana per l'anno 2000, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare. L'iscrizione deve essere dimostrata con la relativa cartella esattoriale o certificato rilasciato dal sindaco;
2) veicoli adibiti al trasporto di merci;
3) dal luglio al 27 luglio e dal 3 settembre al 30 settembre 2001 autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a persone che dimostrino di essere in possesso di prenotazione di almeno sette giorni in struttura alberghiera, extralberghiera o casa privata;
4) caravan e auto-caravan al servizio di soggetti che dimostrino di avere prenotazioni per almeno sette giorni nei campeggi esistenti;
5) autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Il premesso verra' rilasciato dall'assessorato comunale turismo e spettacolo, di volta in volta secondo la necessita';
6) auto ambulanze, veicoli delle forze dell'ordine e carri funebri;
7) autobus turistici che, relativamente alla sosta ed alla circolazione, dovranno scrupolosamente attenersi alle ordinanze locali;
c) Filicudi: veicoli adibiti a trasporto di merci per il rifornimento di esercizi commerciali (e di cantieri edili autorizzati ai lavori con regolare C.E. comunale), con l'obbligo di stazionare negli stalli autorizzati per lo scarico delle merci.
 
Art. 3.
Sulle isole anzidette possono affluire gli autoveicoli che trasportano invalidi, purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera.
 
Art. 4.
All'assessorato alla viabilita' e traffico del comune di Lipari e' consentito, per comprovate, urgenti e inderogabili necessita', di concedere deroghe al divieto di accesso di cui al presente decreto.
 
Art. 5.
Sanzioni
Chiunque viola i divieti al presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 635.090 a L. 2.540.350, cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 29 dicembre 2000.
 
Art. 6.
Il prefetto di Messina e' incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto per tutto il periodo considerato.
Roma, 5 giugno 2001
Il Ministro dei lavori pubblici: Nesi Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2001 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 226
 
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