Gazzetta n. 148 del 28 giugno 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI |
DECRETO 5 giugno 2001 |
Norme sull'afflusso degli autoveicoli sull'isola di Ustica. |
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IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura; Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro dei lavori pubblici, sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile; Vista la delibera della giunta comunale di Ustica (Palermo) in data 30 novembre 2000, n. 57; Vista la nota della prefettura di Palermo n. 79190/TC in data 21 febbraio 2001; Vista la nota n. 7340 in data 21 novembre 2000 con la quale si chiedeva alla Regione siciliana l'emissione del parere di competenza; Ritenuto comunque urgente ed indilazionabile adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le regioni espresse nei succitati atti;
Decreta: Art. 1. Dal 20 luglio al 31 agosto 2001 e' vietato l'afflusso sull'isola di Ustica di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti nel comune di Ustica fatte salve le deroghe di cui agli articoli successivi. |
| Art. 2. Durante il periodo di vigenza del divieto possono affluire all'isola: a) veicoli per trasporto pubblico; b) veicoli che trasporto merci deperibili; c) autoveicoli che trasportano invalidi, purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera; d) veicoli di enti pubblici addetti a servizi di polizia, di utilita' o di pubblico interesse; e) autoveicoli appartenenti agli iscritti all'albo usticese non residenti, ai sensi dell'art. 8 del vigente statuto comunale e riconoscibili attraverso apposito tesserino rilasciato dal comune di Ustica. |
| Art. 3. Durante il periodo di vigenza del divieto e limitatamente ai giorni feriali possono affluire sull'isola: a) autoveicoli con targa estera sempre che siano condotti dal proprietario o da componente della famiglia del proprietario stesso nonche' quelli con targa italiana, noleggiati negli aeroporti intercontinentali da turisti stranieri, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 556/1988, previa dimostrazione del contratto di noleggio e del pacchetto turistico agevolato; b) autoveicoli per il trasporto merci, sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola; c) veicoli appartenenti a persone non residenti in Palermo e provincia, che trascorreranno almeno sette giorni sull'isola e che possono dimostrare la durata del soggiorno o mediante biglietto di viaggio navale di andata e ritorno o con prenotazione di esercizi alberghieri o/e extra alberghieri. |
| Art. 4. Sanzioni Chiunque viola i divieti al presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 635.090 a L. 2.540.350, cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 29 dicembre 2000. |
| Art. 6. Vigilanza Il prefetto di Palermo e' incaricato della esecuzione del presente decreto e di assicurare l'assidua e sistematica sorveglianza del rispetto dei divieti suddetti per tutto il periodo considerato. Roma, 5 giugno 2001 Il Ministro: Nesi Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2001 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 225 |
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