Gazzetta n. 148 del 28 giugno 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
DECRETO 24 maggio 2001 |
Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.r.l. Centro stampa, unita' di Marcianise. (Decreto n. 29913). |
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IL DIRETTORE GENERALE della previdenza e assistenza sociale
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675; Visto l'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416; Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160; Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451; Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176; Visto il decreto ministeriale datato 24 luglio 1998, con il quale e' stata accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, della ditta "S.r.l. Centro stampa" per il periodo dal 9 febbraio 1998 all'8 febbraio 2000; Visto il decreto direttoriale datato 24 luglio 1998, con il quale e' stato concesso, a decorrere dal 9 febbraio 1998 all'8 agosto 1998, il sottocitato trattamento; Vista la successiva istanza di proroga del medesimo trattamento prodotta dalla citata "S.r.l. Centro stampa" per il periodo 9 agosto 1998 - 8 febbraio 1999; Viste le note del 29 ottobre 1998 e 30 giugno 1999, inerenti gli accertamenti svolti dal competente servizio ispezione, dai quali sono emersi comportamenti illeciti, a carico della suddetta societa' resi noti alla competente autorita' giudiziaria; Considerato che l'esame della predetta istanza e' stato subordinato alla definizione della vicenda giudiziaria che ha coinvolto la predetta azienda; Vista la nota del 15 gennaio 2001 del competente servizio ispezione di Caserta, dalla quale non emerge, pure a seguito di ulteriori accertamenti effettuati, una definitiva risoluzione della citata vicenda giudiziaria; Considerata, pertanto, l'impossibilita' di dare corso, al momento, alla predetta istanza per il periodo sopracitato, riguardato dall'indagine ispettiva; Preso atto che la societa' in argomento, con sentenza n. 2319/99 del tribunale di S. Maria Capua Vetere (Caserta), e' stata dichiarata fallita in data 30 giugno 1999; Vista l'istanza prodotta dal curatore della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori interessati, per il periodo dal 30 giugno 1999 all'8 febbraio 2000; Considerato che l'esame della documentazione agli atti consente di dare seguito alla richiamata istanza inoltrata dalla suddetta curatela per il periodo dal 30 giugno 1999 all'8 febbraio 2000; Visto il parere dell'organo competente per territorio; Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento per il solo periodo che va dal 30 giugno 1999, data del fallimento, all'8 febbraio 2000, scadenza dell'originario periodo approvato; Decreta per le motivazioni in premessa esplicitate ed a seguito dell'accertamento della condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 24 luglio 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla "S.r.l. Centro stampa", sede in Marcianise (Caserta), unita' di Marcianise (Caserta), per un massimo di 15 unita' lavorative in CIGS compresi 8 lavoratori in C.F.L. per il periodo dal 30 giugno 1999 all'8 febbraio 2000. L'Istituto nazionale di previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro, rispettivamente, 60 o 120 giorni decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento medesimo. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 maggio 2001 Il direttore generale: Daddi |
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