Gazzetta n. 148 del 28 giugno 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 30 maggio 2001 |
Riconoscimento alla sig.ra Soresi Andrea Sabina, del titolo professionale estero quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo. |
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IL DIRETTORE GENERALE degli affari civili e delle libere professioni
Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Vista l'istanza della sig.ra Soresi Andrea Sabina, nata a Bahia Blanca (Argentina) il 29 ottobre 1972, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale argentino di psicologo di cui e' in possesso dal 29 luglio 1997, come attestato dal certificato di iscrizione al "Colegio de psicologos" de la Provincia de Buenos Aires, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo e di psicoterapeuta; Considerato che la richiedente ha conseguito presso l'"Universidad Catolica de La Plata" (Argentina) il 6 giugno 1997 il titolo accademico di "licenciada en Psicologia"; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 gennaio 2001; Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative; Considerato peraltro che il percorso accademico-professionale seguito dalla richiedente non comprende una specifica preparazione nel settore della psicoterapia, e che pertanto non risulta esservi corrispondenza tra la formazione posseduta dal richiedente e la figura dello psicoterapeuta in Italia; Decreta: 1. Alla sig.ra Soresi Andrea Sabina, nata a Bahia Blanca (Argentina) il 29 ottobre 1972, cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi e l'esercizio della professione in Italia. 2. L'istanza relativa all'iscrizione all'albo professionale in qualita' di psicoterapeuta, per le ragioni esposte in motivazione, e' respinta. Roma, 30 maggio 2001 Il direttore generale: Hinna Danesi |
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