Gazzetta n. 148 del 28 giugno 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 28 maggio 2001 |
Riconoscimento al sig. Loureiro de Oliveira Jose' Batista, del titolo professionale estero quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo. |
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IL DIRETTORE GENERALE degli affari civili e delle libere professioni
Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Vista l'istanza del sig. Loureiro De Oliveira Jose' Batista, nato a Cruz Alta (Brasile) il 7 giugno 1964, cittadino brasiliano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico-professionale brasiliano di psicologo di cui e' in possesso dal 1992, conseguito presso l'Universidade do Vale de Rio dos Sinos - Centro de Ciencias da Saude di Sao Leopoldo - Rio Grande do Sul (Brasile), ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo e di psicoterapeuta; Considerato inoltre che il richiedente e' iscritto dall'8 gennaio 2001 al "Conselho Regional de Psicologia" di Porto Alegre (Brasile) come attestato dal relativo certificato; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 13 marzo 2001; Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative; Considerato peraltro che il percorso accademico-professionale seguito dal richiedente non comprende una specifica preparazione nel settore della psicoterapia, e che pertanto non risulta esservi corrispondenza tra la formazione posseduta dal richiedente e la figura dello psicoterapeuta in Italia; Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari; Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Bologna in data 5 giugno 1992 e valido fino al 1o maggio 2004, per lavoro autonomo; Decreta: 1. Al sig. Loureiro De Oliveira Jose' Batista, nato a Cruz Alta (Brasile) il 7 giugno 1964, cittadino brasiliano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori. 2. L'istanza relativa all'iscrizione all'albo professionale in qualita' di psicoterapeuta, per le ragioni esposte in motivazione, e' respinta. Roma, 28 maggio 2001 Il direttore generale: Hinna Danesi |
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