| Gazzetta n. 147 del 27 giugno 2001 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  
| DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 2001, n. 243 |  
| Regolamento  di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dei lavori pubblici. |  
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
    Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;  Visto  l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cosi' come modificato dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59;  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ed, in particolare, l'articolo 14, comma 2, cosi' come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;  Vista  la  legge  15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; Visto l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127;  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 300, recante "Riforma  dell'organizzazione  del  Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;  Sentite  le organizzazioni sindacali rappresentative nella riunione del 12 aprile 2000;  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione consultiva  per gli atti normativi, nell'adunanza del 9 ottobre 2000, n. 170/2000;  Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 2000;  Vista  la  definitiva  deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2001;  Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica;                              E m a n a                      il seguente regolamento:
                                 Art. 1                             Definizioni
    1. Nel presente regolamento si intendono per: a) Uffici   di   diretta   collaborazione:   gli  uffici  di  diretta   collaborazione  con  il  Ministro  dei  lavori  pubblici,  di  cui   all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,   n.  29,  ed all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999,   n. 300; b) Ministro: il Ministro dei lavori pubblici; c) Ministero: il Ministero dei lavori pubblici; d) Decreto  legislativo  n.  29  del  1993:  il decreto legislativo 3   febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni; e) Sottosegretari  di  Stato:  i  Sottosegretari  di  Stato presso il   Ministero dei lavori pubblici; f) Ruolo  unico: il ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni   statali  di  cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 26   febbraio 1999, n. 150. 
                                                                 Avvertenza:              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.          Note alle premesse:              - L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di          legge e i regolamenti.              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  17  della  legge          23 agosto  1988, n. 400, come modificato dall'art. 13 della          legge 15 marzo 1997, n. 59:              "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono          essere emanati regolamenti per disciplinare:                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza          regionale;                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si          tratti di materie comunque riservate alla legge;                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate          dalla legge;                e) (soppressa).              2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle          norme regolamentari.              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la          denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella          Gazzetta Ufficiale.              4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei          criteri che seguono:                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo          e l'amministrazione;                b) individuazione    degli    uffici    di    livello          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le          duplicazioni funzionali;                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica          dell'organizzazione e dei risultati;                d) indicazione    e    revisione    periodica   della          consistenza delle piante organiche;                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali          generali.".              - Si   riporta   l'art.   14,   comma  2,  del  decreto          legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, recante: "Testo unico          delle  disposizioni  concernenti lo statuto degli impiegati          civili    dello    Stato    e   norme   di   esecuzione   -          Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni          pubbliche  e  revisione  della  disciplina  in  materia  di          pubblico   impiego,   a  norma  dell'art.  2,  della  legge          23 ottobre 1992, n. 421:              "2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il          Ministro  si  avvale  di  uffici di diretta collaborazione,          aventi  esclusive  competenze di supporto e di raccordo con          l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento          adottato  ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge          23 agosto  1988,  n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei          limiti   stabiliti  dallo  stesso  regolamento:  dipendenti          pubblici  anche  in posizione di aspettativa, fuori ruolo o          comando;   collaboratori  assunti  con  contratti  a  tempo          determinato  disciplinati  dalle  norme di diritto privato;          esperti  e  consulenti  per  particolari professionalita' e          specializzazioni,    con    incarichi   di   collaborazione          coordinata  e  continuativa.  Per  i dipendenti pubblici si          applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della          legge  15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si          provvede  al  riordino  delle  Segreterie  particolari  dei          Sottosegretari    di    Stato.    Con    decreto   adottato          dall'autorita'  di  Governo  competente, di concerto con il          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione          economica,  e'  determinato,  in  attuazione  dell'art. 12,          comma  1,  lettera  n),  della  legge 15 marzo 1997, n. 59,          senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai          contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro,  fino  ad una          specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico          accessorio,  da  corrispondere  mensilmente, a fronte delle          responsabilita',  degli  obblighi  di  reperibilita'  e  di          disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati          agli  uffici  dei  Ministri  e dei Sottosegretari di Stato.          Tale  trattamento,  consistente  in un unico emolumento, e'          sostitutivo  dei  compensi per il lavoro straordinario, per          la   produttivita'  collettiva  e  per  la  qualita'  della          prestazione  individuale. Con effetto dalla data di entrata          in  vigore  del  regolamento  di cui al presente comma sono          abrogate  le  norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924,          n.  1100,  e  successive  modificazioni ed integrazioni, ed          ogni   altra   norma   riguardante  la  costituzione  e  la          disciplina  dei  Gabinetti  dei Ministri e delle Segreterie          particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.".              - La   legge   15 marzo   1997,  n.  59,  e  successive          modificazioni  reca: "Delega al Governo per il conferimento          di  funzioni  e compiti alle regioni ed enti locali, per la          riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la          semplificazione amministrativa.".              - Si riporta l'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio          1997, n. 127:              "14.   Nel   caso   in  cui  disposizioni  di  legge  o          regolamentari    dispongano   l'utilizzazione   presso   le          amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in          posizione  di  fuori ruolo o di comando, le amministrazioni          di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di          fuori  ruolo  o  di  comando  entro  quindici  giorni dalla          richiesta".              - Il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, reca:          "Riordino  e  potenziamento  dei  meccanismi e strumenti di          monitoraggio  e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei          risultati   dell'attivita'   svolta  dalle  amministrazioni          pubbliche,  a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,          n. 59.".          Note all'art. 1:              - Per  il  testo  del  comma  2,  art.  14, del decreto          legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29,  vedasi  note  alle          premesse.              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  7  del  decreto          legislativo 30 luglio 1999, n 300:              "Art.  7  (Uffici  di  diretta  collaborazione  con  il          Ministro).  -  1.  La  costituzione  e  la disciplina degli          uffici   di   diretta   collaborazione  del  Ministro,  per          l'esercizio   delle   funzioni  ad  esso  attribuite  dagli          articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.          29,    e    successive   modificazioni   ed   integrazioni,          l'assegnazione  di  personale  a  tali uffici e il relativo          trattamento   economico,   il   riordino  delle  segreterie          particolari  dei  Sottosegretari  di  Stato,  sono regolati          dall'art.  14,  comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio          1993, n. 29.              2.  I  regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2,          del   decreto   legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29,  si          attengono,  tra  l'altro,  ai  seguenti  principi e criteri          direttivi:                a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione          secondo  criteri  che  consentano  l'efficace  e funzionale          svolgimento  dei compiti di definizione degli obiettivi, di          elaborazione  delle  politiche  pubbliche  e di valutazione          della  relativa  attuazione  e  delle connesse attivita' di          comunicazione,  nel  rispetto  del principio di distinzione          tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;                b) assolvimento   dei   compiti   di   supporto   per          l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti          preposti ai centri di responsabilita', ai sensi dell'art. 3          del  decreto  legislativo  7 agosto  1997, n. 279, anche in          funzione  della  verifica  della  gestione effettuata dagli          appositi  uffici,  nonche'  del  compito  di  promozione  e          sviluppo dei sistemi informativi;                c) organizzazione  degli uffici preposti al controllo          interno  di diretta collaborazione con il Ministro, secondo          le  disposizioni  del  decreto  legislativo  di  riordino e          potenziamento  dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e          valutazione  dei  costi,  dei  rendimenti  e  dei risultati          dell'attivita'  svolta  dalle amministrazioni pubbliche, in          modo  da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei          compiti  ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la          provvista  di  adeguati  mezzi  finanziari, organizzativi e          personali;                d) organizzazione  del  settore giuridico-legislativo          in   modo   da   assicurare:  il  raccordo  permanente  con          l'attivita'  normativa  del  Parlamento,  l'elaborazione di          testi  normativi  del Governo garantendo la valutazione dei          costi   della   regolazione,  la  qualita'  del  linguaggio          normativo,  l'applicabilita'  delle  norme  introdotte,  lo          snellimento  e  la semplificazione della normativa, la cura          dei  rapporti  con  gli altri organi costituzionali, con le          autorita' indipendenti e con il Consiglio di Stato;                e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di          cui    al    comma    1    ad   esperti,   anche   estranei          all'amministrazione, dotati di elevata professionalita'.".              - Per  il  decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,          vedasi note alle premesse.              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica          26 febbraio   1999,  n.  150,  reca:  "Regolamento  recante          disciplina  delle  modalita'  di  costituzione e tenuta del          ruolo  unico della dirigenza delle amministrazioni statali,          anche   ad   ordinamento   autonomo,  e  della  banca  dati          informatica  della  dirigenza,  nonche'  delle modalita' di          elezione del componente del Comitato di garanti.".
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    1. In attesa dell'attuazione dell'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo  30 luglio 1999, n. 300, l'organizzazione degli Uffici di diretta   collaborazione   e'  disciplinata  dalle  disposizioni  del presente  regolamento.  Il  Ministro  si avvale per l'esercizio delle funzioni di direzione politica del Ministero ad esso attribuite dagli articoli  3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993, degli Uffici di diretta collaborazione, che esercitano le competenze di supporto e di  raccordo  tra  lo  stesso  e l'amministrazione, collaborando alla definizione   degli   obiettivi,   all'elaborazione  delle  politiche pubbliche,   nonche'  alla  relativa  valutazione  ed  alle  connesse attivita'  di  comunicazione,  con  particolare  riguardo all'analisi dell'impatto normativo, all'analisi costi-benefici ed alla congruenza fra obiettivi e risultati.  2. Sono Uffici di diretta collaborazione: a) la Segreteria del Ministro: b) l'Ufficio di Gabinetto; c) l'Ufficio legislativo; d) la Segreteria tecnica; e) l'Ufficio stampa;    f) il Servizio di controllo interno;    g) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.  3.  La  Segreteria  del  Ministro opera alle dirette dipendenze del Ministro.  Il  servizio  di  controllo  interno opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al Ministro.  4.  Le  Segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze  dei  rispettivi  Sottosegretari, garantendo il necessario raccordo  con  gli  uffici  del  Ministero  e con gli altri uffici di diretta collaborazione.  5.  Per  lo  svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro,  i  Sottosegretari  di  Stato  si avvalgono degli Uffici di Gabinetto e legislativo.  6.  Il  Capo  di  Gabinetto, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, coordina   l'attivita'   di   supporto   degli   uffici   di  diretta collaborazione,  i  quali  ai  fini  di  cui al decreto legislativo 7 agosto   1997,   n.   279,   costituiscono   un   unico   centro   di responsabilita', ed assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del  Ministro  e le attivita' di gestione del Ministero, nel rispetto del  principio di distinzione tra tali funzioni. Il Capo di Gabinetto definisce  l'organizzazione  degli  Uffici di diretta collaborazione, d'intesa  con i responsabili degli stessi, e puo' nominare uno o piu' vice capi di Gabinetto. 
                                         Note all'art. 2:              - Si  riporta  il  testo  del comma 1, dell'art. 55 del          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:              "1.  A  decorrere  dalla data del decreto di nomina del          primo  Governo  costituito  a  seguito delle prime elezioni          politiche  successive  all'entrata  in  vigore del presente          decreto  legislativo  e  salvo  che  non  sia  diversamente          disposto dalle norme del presente decreto:                a) sono istituiti:                  il Ministero dell'economia e delle finanze;                  il Ministero delle attivita' produttive;                  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del          territorio;                  il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;                  il  Ministero  del  lavoro,  della  salute  e delle          politiche sociali;                  il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita' e          della ricerca;                b) sono soppressi:                  il  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e della          programmazione economica;                  il Ministero delle finanze;                  il   Ministero   dell'industria,  del  commercio  e          dell'artigianato;                  il Ministero del commercio con l'estero;                  il Ministero delle comunicazioni;                  il Dipartimento per il turismo della Presidenza del          Consiglio dei Ministri;                  il Ministero dell'ambiente;                  il Ministero dei lavori pubblici;                  il Ministero dei trasporti e della navigazione;                  il Dipartimento per le aree urbane della Presidenza          del Consiglio dei Ministri;                  il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;                  il Ministero della sanita';                  il  Dipartimento  per  le  politiche  sociali della          Presidenza del Consiglio dei Ministri;                  il Ministero della pubblica istruzione;                  il   Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca          scientifica e tecnologica.".              - Si riporta il testo degli articoli 3 e 14 del decreto          legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:              "Art.  3 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e          responsabilita).  -  1. Gli organi di Governo esercitano le          funzioni  di  indirizzo  politico-amministrativo, definendo          gli  obiettivi  ed  i programmi da attuare ed adottando gli          altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e          verificano  la  rispondenza  dei  risultati  dell'attivita'          amministrativa  e  della gestione agli indirizzi impartiti.          Ad essi spettano, in particolare:                a) le  decisioni  in  materia  di  atti  normativi  e          l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed          applicativo;                b) la  definizione  di  obiettivi,  priorita', piani,          programmi  e direttive generali per l'azione amministrativa          e per la gestione;                c) la  individuazione  delle risorse umane, materiali          ed   economico-finanziarie   da   destinare   alle  diverse          finalita'  e la loro ripartizione tra gli uffici di livello          dirigenziale generale;                d) la  definizione dei criteri generali in materia di          ausili  finanziari  a terzi e di determinazione di tariffe,          canoni e analoghi oneri a carico di terzi;                e) le  nomine,  designazioni ed atti analoghi ad essi          attribuiti da specifiche disposizioni;                f) le    richieste    di    pareri   alle   autorita'          amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;                g) gli altri atti indicati dal presente decreto.              2.   Ai   dirigenti  spetta  l'adozione  degli  atti  e          provvedimenti  amministrativi,  compresi tutti gli atti che          impegnano  l'amministrazione  verso  l'esterno,  nonche' la          gestione  finanziaria,  tecnica  e  amministrativa mediante          autonomi  poteri  di spesa, di organizzazione delle risorse          umane,  strumentali  e di controllo. Essi sono responsabili          in   via  esclusiva  dell'attivita'  amministrativa,  della          gestione e dei relativi risultati.              3.  Le  attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2          possono  essere  derogate soltanto espressamente e ad opera          di specifiche disposizioni legislative.              4.  Le  amministrazioni  pubbliche,  i  cui  organi  di          vertice non siano direttamente o indirettamente espressione          di  rappresentanza  politica, adeguano i propri ordinamenti          al  principio  della distinzione tra indirizzo e controllo,          da un lato, e attuazione e gestione dall'altro.".              "Art.  14  (Indirizzo politico-amministrativo). - 1. Il          Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. A          tal  fine  periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di          bilancio,  anche sulla base delle proposte dei dirigenti di          cui all'art. 16:                a) definisce  obiettivi, priorita', piani e programmi          da  attuare  ed emana le conseguenti direttive generali per          l'attivita' amministrativa e per la gestione;                b) effettua,  ai  fini  dell'adempimento  dei compiti          definiti  ai  sensi  della  lettera  a),  l'assegnazione ai          dirigenti  preposti  ai  centri  di  responsabilita'  delle          rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 3,          comma  1,  lettera  c),  del presente decreto, ivi comprese          quelle  di  cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto          1997, n. 279, ad esclusione delle risorse necessarie per il          funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle          variazioni delle assegnazioni con le modalita' previste dal          medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo          altresi'   conto   dei   procedimenti   e   subprocedimenti          attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.              2.  Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il          Ministro  si  avvale  di  uffici di diretta collaborazione,          aventi  esclusive  competenze di supporto e di raccordo con          l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento          adottato  ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge          23 agosto  1988,  n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei          limiti   stabiliti  dallo  stesso  regolamento:  dipendenti          pubblici  anche  in posizione di aspettativa, fuori ruolo o          comando;   collaboratori  assunti  con  contratti  a  tempo          determinato  disciplinati  dalle  norme di diritto privato;          esperti  e  consulenti  per  particolari professionalita' e          specializzazioni,    con    incarichi   di   collaborazione          coordinata  e  continuativa.  Per  i dipendenti pubblici si          applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della          legge  15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si          provvede  al  riordino  delle  Segreterie  particolari  dei          Sottosegretari    di    Stato.    Con    decreto   adottato          dall'autorita'  di  Governo  competente, di concerto con il          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione          economica,  e'  determinato,  in  attuazione  dell'art. 12,          comma  1,  lettera  n),  della  legge 15 marzo 1997, n. 59,          senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai          contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro,  fino  ad una          specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico          accessorio,  da  corrispondere  mensilmente, a fronte delle          responsabilita',  degli  obblighi  di  reperibilita'  e  di          disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati          agli  uffici  dei  Ministri  e dei Sottosegretari di Stato.          Tale  trattamento,  consistente  in un unico emolumento, e'          sostitutivo  dei  compensi per il lavoro straordinario, per          la   produttivita'  collettiva  e  per  la  qualita'  della          prestazione  individuale. Con effetto dalla data di entrata          in  vigore  del  regolamento  di cui al presente comma sono          abrogate  le  norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924,          n.  1100,  e  successive  modificazioni ed integrazioni, ed          ogni   altra   norma   riguardante  la  costituzione  e  la          disciplina  dei  Gabinetti  dei Ministri e delle Segreterie          particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.              3.  Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare          o  avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o atti          di  competenza  dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo          il  Ministro  puo'  fissare  un termine perentorio entro il          quale   il   dirigente   deve   adottare   gli   atti  o  i          provvedimenti.  Qualora  l'inerzia  permanga,  o in caso di          grave  inosservanza  delle  direttive generali da parte del          dirigente   competente,  che  determinino  pregiudizio  per          l'interesse  pubblico,  il  Ministro puo' nominare, salvi i          casi  di  urgenza  previa  contestazione, un commissario ad          acta,  dando  comunicazione al Presidente del Consiglio dei          Ministri  del  relativo  provvedimento.  Resta salvo quanto          previsto  dall'art.  2,  comma  3,  lettera p), della legge          23 agosto   1988,  n.  400.  Resta  altresi'  salvo  quanto          previsto  dall'art.  6  del  testo  unico  delle  leggi  di          pubblica  sicurezza,  approvato con regio decreto 18 giugno          1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e          dall'art.  10  del  relativo  regolamento emanato con regio          decreto  6 maggio  1940,  n.  635. Resta salvo il potere di          annullamento ministeriale per motivi di legittimita'.".              - Il  decreto  legislativo 7 agosto 1997, n. 279, reca:          "Individuazione  delle  unita'  previsionali  di  base  del          bilancio  dello  Stato,  riordino  del sistema di tesoreria          unica  e  ristrutturazione  del  rendiconto  generale dello          Stato".
                           |  
|   |                                 Art. 3           Funzioni degli uffici di diretta collaborazione
    1. La Segreteria del Ministro assicura il supporto all'espletamento dei  compiti del Ministro, provvedendo al coordinamento degli impegni ed  alla  predisposizione  ed  elaborazione  dei  materiali  per  gli interventi del Ministro, mediante il raccordo con gli altri Uffici di diretta  collaborazione.  La  Segreteria  del  Ministro  e' diretta e coordinata  dal  Capo  della  Segreteria,  che coadiuva ed assiste il Ministro  negli organismi a cui partecipa ed adempie su suo mandato a compiti specifici. Fa altresi' parte della Segreteria del Ministro il Segretario particolare, che cura l'agenda e la corrispondenza privata del  Ministro,  nonche'  i  rapporti  dello stesso con altri soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale.  2.  La  Segreteria tecnica svolge attivita' di supporto tecnico per l'elaborazione  ed  il  monitoraggio  delle  politiche  riguardanti i settori   di   intervento   del   Ministero   e  per  le  conseguenti determinazioni    di    competenza    dell'organo    politico   circa l'utilizzazione delle relative risorse finanziarie; tale attivita' di supporto e' svolta in raccordo con le Direzioni generali ed i servizi del  Ministero,  sia nella fase di rilevazione delle problematiche da affrontare  che  in  quella dell'elaborazione delle direttive e delle decisioni  di competenza del Ministro, nonche' mediante la promozione di  nuove  attivita' ed iniziative anche attraverso l'elaborazione di documenti,  indagini e rapporti, l'organizzazione e la partecipazione a  tavoli  di  concertazione e momenti di approfondimento scientifico quali  convegni,  conferenze  e  tavole  rotonde,  nelle  materie  di competenza  istituzionale  del  Ministero ed in rapporto con le altre amministrazioni interessate.  3.  L'Ufficio  di  Gabinetto  coadiuva  il Capo di Gabinetto per le competenze  proprie  e per quelle delegate dal Ministro. L'Ufficio di Gabinetto  coordina  e cura, in particolare, i rapporti con gli altri organi  costituzionali  e comunitari, con le autorita' indipendenti e con  il Consiglio di Stato e cura altresi' l'esame degli atti ai fini dell'inoltro  alla  firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, nonche'  le  risposte  agli  atti parlamentari di sindacato ispettivo riguardanti  il Ministero ed il seguito dato agli stessi. Nell'ambito dell'Ufficio  di  Gabinetto  opera  il  consigliere  diplomatico, che assiste  il  Ministro  nelle  iniziative  in  campo  internazionale e comunitario    predisponendo   i   necessari   adempimenti   per   la partecipazione  del  Ministro  presso  gli organismi internazionali e comunitari,  curando i rapporti internazionali e fornendo agli uffici del Ministero il necessario supporto informativo utile a garantire il tempestivo  adempimento  degli  obblighi  derivanti dall'appartenenza del-l'Italia alla Comunita' internazionale.  4.  L'Ufficio  legislativo  cura  l'attivita'  di definizione delle iniziative  legislative  e  regolamentari nelle materie di competenza del  Ministero,  con  la collaborazione, anche ai fini dello studio e della  progettazione  normativa,  dei  competenti uffici dirigenziali generali  e garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualita'  del  linguaggio  normativo,  l'applicabilita'  delle  norme introdotte  e  l'analisi  dell'impatto  e  della  fattibilita'  della regolamentazione,  lo  snellimento  e  la  semplificazione normativa; esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli di   iniziativa   parlamentare;   cura  in  particolare  il  raccordo permanente  con  l'attivita'  normativa del Parlamento, i conseguenti rapporti  con  la  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri e le altre amministrazioni  interessate,  anche per quanto riguarda l'attuazione normativa  di  atti  dell'Unione  europea;  cura i rapporti di natura tecnico-giuridica  con  le autorita' amministrative indipendenti, con la  Conferenza  Stato-regioni  e  con l'Avvocatura dello Stato; segue altresi'  la  legislazione  regionale  per  le  materie  di interesse dell'amministrazione.   Sovrintende  al  contenzioso  internazionale, comunitario   e   costituzionale.   Svolge  attivita'  di  consulenza giuridica,  oltre  che per il Ministro ed i Sottosegretari, anche nei confronti degli Uffici dirigenziali generali del Ministero.  5.  L'Ufficio stampa cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione  nazionali  ed internazionali; effettua, fra l'altro, il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera curando la rassegna stampa  con  riferimento  ai  profili  di  competenza  del Ministero; promuove,  in raccordo con le strutture amministrative del Ministero, programmi  ed iniziative editoriali di informazione istituzionale. Il Capo   dell'Ufficio  stampa  svolge  le  funzioni  di  portavoce  del Ministro.  |  
|   |                                 Art. 4                    Servizio di controllo interno
    1.   Il  Servizio  di  controllo  interno  svolge  le  funzioni  di valutazione  e  di  controllo  strategico  di  cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.  2. (Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).  3.  Al  Servizio  e' assegnato un apposito contingente di personale costituito  complessivamente fino ad un massimo di tredici unita', di cui  una di qualifica dirigenziale di seconda fascia del ruolo unico. Si applicano il comma 1, secondo periodo, dell'articolo 5 ed il comma 4 del medesimo articolo 5. 
                                         Note all'art. 4:              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  6  del  decreto          legislativo 30 luglio 1999, n. 286:              "Art.  6  (La valutazione e il controllo strategico). -          1. L'attivita' di valutazione e controllo strategico mira a          verificare,   in  funzione  dell'esercizio  dei  poteri  di          indirizzo   da  parte  di  competenti  organi,  l'effettiva          attuazione  delle scelte contenute nelle direttive ed altri          atti  di  indirizzo  politico.  L'attivita' stessa consiste          nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o          degli  eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle          norme,   gli   obiettivi  operativi  prescelti,  le  scelte          operative  effettuate  e  le  risorse  umane, finanziarie e          materiali   assegnate,   nonche'  nella  identificazione  e          eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilita'          per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.              2.  Gli  uffici ed i soggetti preposti all'attivita' di          valutazione  e  controllo  strategico  riferiscono  in  via          riservata   agli  organi  di  indirizzo  politico,  con  le          relazioni di cui al comma 3, sulle risultanze delle analisi          effettuate.  Essi di norma supportano l'organo di indirizzo          politico   anche  per  la  valutazione  dei  dirigenti  che          rispondono   direttamente   all'organo   medesimo   per  il          conseguimento degli obiettivi da questo assegnatigli.              3.  Nelle amministrazioni dello Stato, i compiti di cui          ai  commi 1 e 2 sono affidati ad apposito ufficio, operante          nell'ambito  delle  strutture  di cui all'art. 14, comma 2,          del decreto n. 29, denominato servizio di controllo interno          e  dotato  di  adeguata  autonomia  operativa. La direzione          dell'ufficio  puo' essere dal Ministro affidata anche ad un          organo   collegiale,   ferma  estando  la  possibilita'  di          ricorrere,  anche  per  la  direzione  stessa,  ad  esperti          estranei   alla  pubblica  amministrazione,  ai  sensi  del          predetto  art. 14, comma 2, del decreto n. 29. I servizi di          controllo  interno  operano  con  gli  uffici di statistica          istituiti  ai  sensi  del  decreto  legislativo 6 settembre          1989,   n.   322.  Essi  redigono  almeno  annualmente  una          relazione  sui  risultati  delle  analisi  effettuate,  con          proposte   di   miglioramento   della  funzionalita'  delle          amministrazioni.  Possono  svolgere,  anche su riciesta del          Ministro,   analisi  su  politiche  e  programmi  specifici          dell'amministrazione  di appartenenza e fornire indicazioni          e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni          nell'amministrazione.".
                           |  
|   |                                 Art. 5          Personale degli uffici di diretta collaborazione
    1.   Il   contingente   di   personale   degli  Uffici  di  diretta collaborazione  del  Ministro,  ad  eccezione  del  personale  di cui all'articolo  2,  lettere  f)  e g), e' stabilito complessivamente in novantasei  unita'  comprensive delle unita' addette al funzionamento degli  uffici  medesimi.  Entro  tale contingente complessivo possono essere  assegnati  ai predetti uffici dipendenti del Ministero ovvero altri   dipendenti  pubblici,  anche  in  posizione  di  aspettativa, comando,  fuori  ruolo,  o  in  altre analoghe posizioni previste dai rispettivi  ordinamenti, nonche', nel limite del cinque per cento del predetto contingente complessivo, collaboratori assunti con contratto a   tempo   determinato,   esperti   e   consulenti  per  particolari professionalita'   e   specializzazioni,   anche   con  incarichi  di collaborazione    coordinata    e    continuativa,    nel    rispetto dell'invarianza  della  spesa  di  cui  all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993.  2.  Fermo  restando  quanto  previsto dall'articolo 4, commi 2 e 3, nell'ambito   del   contingente   complessivo  di  novantasei  unita' stabilito dal comma 1, sono individuati ai sensi e per gli effetti di cui  all'articolo  19,  comma  10,  del decreto legislativo n. 29 del 1993,  per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione,   un   numero   di  specifici  incarichi  di  livello dirigenziale  di  seconda  fascia  del  ruolo  unico  non superiore a cinque,  nei limiti dell'esistente dotazione organica. Tali incarichi concorrono  a  determinare  il  limite  degli  incarichi  conferibili dall'amministrazione  a  norma  dell'articolo 5, comma 6, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  febbraio 1999, n. 150, e sono attribuiti con decreto del Ministro, anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 29 del 1993.  3.  Le  posizioni relative ai responsabili degli uffici, costituite dal  Capo  di  Gabinetto, dal Capo dell'Ufficio legislativo, dal Capo della   Segreteria  del  Ministro,  dal  Segretario  particolare  del Ministro, dal responsabile della Segreteria tecnica del Ministro, dal Capo dell'Ufficio stampa del Ministro e dai Capi delle Segreterie dei Sottosegretari   di   Stato   si  intendono  aggiuntive  rispetto  al contingente di cui al comma 1. I predetti soggetti, qualora dirigenti appartenenti  al  ruolo unico, sono incaricati ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993.  4. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed  organismi  pubblici  e  istituzionali,  assegnato  agli uffici di diretta collaborazione, e' posto in posizione di aspettativa, comando o  fuori  ruolo.  Si  applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per un contingente di personale non superiore al venticinque per cento del contingente complessivo. 
                                         Note all'art. 5:              - Per  il  testo  dell'art.  14,  comma  2  del decreto          legislativo 3 febbraio 1993, si veda nelle note all'art. 2.              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  19,  comma  10 del          decreto legislativo 3 febbraio 1993:                "10.  I  dirigenti  ai  quali  non  sia  affidata  la          titolarita'  di  uffici dirigenziali svolgono, su richiesta          degli  organi  di  vertice  delle  amministrazioni  che  ne          abbiano   interesse,  funzioni  ispettive,  di  consulenza,          studio  e  ricerca  o  altri  incarichi  specifici previsti          dall'ordinamento.  Le  modalita'  per  l'utilizzazione  dei          predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui          all'art. 23, comma 3.".              - Si  riporta il testo dell'art. 5, comma 6 del decreto          del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150:                "6.  Ogni amministrazione conferisce gli incarichi ai          dirigenti   inseriti  nel  ruolo  unico  nel  limite  delle          dotazioni  organiche  dei due livelli dirigenziali definite          alla  data  di  entrata  in vigore del presente regolamento          incrementate  da  un  numero  di unita' corrispondente agli          altri  incarichi specifici di livello dirigenziale previsti          dall'ordinamento.".              - Si riporta il testo dell'art. 19, comma 6 del decreto          legislativo 3 febbraio 1993:                "6.  Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono          essere  conferiti  con contratto a tempo determinato, e con          le  medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei          dirigenti  appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e          del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia,          a   persone  di  particolare  e  comprovata  qualificazione          professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed          enti  pubblici  o privati o aziende pubbliche e private con          esperienza  acquisita per almeno un quinquennio in funzioni          dirigenziali,  o  che  abbiano  conseguito  una particolare          specializzazione  professionale,  culturale  e  scientifica          desumibile     dalla     formazione     universitaria     e          post-universitaria,  da  pubblicazioni  scientifiche  o  da          concrete  esperienze  di  lavoro, o provenienti dai settori          della   ricerca,   della   docenza   universitaria,   delle          magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello          Stato.  Il  trattamento  economico puo' essere integrato da          una  indennita'  commisurata  alla specifica qualificazione          professionale,   tenendo   conto  della  temporaneita'  del          rapporto  e  delle  condizioni  di  mercato  relative  alle          specifiche  competenze  professionali.  Per  il  periodo di          durata   del   contratto,   i   dipendenti   di   pubbliche          anunnistrazioni   sono   collocati   in  aspettativa  senza          assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.".              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  19  del  decreto          legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:              "Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Per          il   conferimento   di   ciascun   incarico   di   funzione          dirigenziale  e  per  il passaggio ad incarichi di funzioni          dirigenziali  diverse  si  tiene conto della natura e delle          caratteristiche   dei   programmi   da   realizzare,  delle          attitudini  e  della  capacita'  professionale  del singolo          dirigente,  anche  in  relazione ai risultati conseguiti in          precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione          degli  incarichi.  Al  conferimento  degli  incarichi  e al          passaggio  ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103,          del codice civile.              2.  Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,          sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni          del  presente  articolo.  Gli  incarichi  hanno  durata non          inferiore  a  due  anni  e  non superiore a sette anni, con          facolta'  di  rinnovo.  Sono definiti contrattualmente, per          ciascun  incarico,  l'oggetto, gli obiettivi da conseguire,          la  durata  dell'incarico,  salvi  i  casi di revoca di cui          all'art.   21,   nonche'   il   corrispondente  trattamento          economico.  Quest'ultimo  e' regolato ai sensi dell'art. 24          ed ha carattere onnicomprensivo.              3.  Gli  incarichi di segretario generale di Ministeri,          gli  incarichi di direzione di strutture articolate al loro          interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello          equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della          Repubblica,   previa   deliberazione   del   Consiglio  dei          Ministri,  su proposta del Ministro competente, a dirigenti          della  prima  fascia  del ruolo unico di cui all'art. 23 o,          con  contratto  a  tempo determinato, a persone in possesso          delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma          6.              4.  Gli  incarichi di direzione degli uffici di livello          dirigenziale   generale  sono  conferiti  con  decreto  del          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del          Ministro  competente,  a  dirigenti  della prima fascia del          ruolo  unico  di cui all'art. 23 o, in misura non superiore          ad  un  terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero,          con  contratto  a  tempo determinato, a persone in possesso          delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma          6.              5.  Gli  incarichi di direzione degli uffici di livello          dirigenziale  sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di          livello  dirigenziale  generale,  ai dirigenti assegnati al          suo ufficio ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c).              6.  Gli  incarichi  di  cui ai commi precedenti possono          essere  conferiti  con contratto a tempo determinato, e con          le  medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei          dirigenti  appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e          del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia,          a   persone  di  particolare  e  comprovata  qualificazione          professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed          enti  pubblici  o privati o aziende pubbliche e private con          esperienza  acquisita  per almeno un quinquenno in funzioni          dirigenziali,  o  che  abbiano  conseguito  una particolare          specializzazione  professionale,  culturale  e  scientifica          desumibile      dalla     formazione     umversitaria     e          post-universitaria,  da  pubblicazioni  scientifiche  o  da          concrete  esperienze  di  lavoro, o provenienti dai settori          della   ricerca,   della   docenza   universitaria,   delle          magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello          Stato.  Il  trattamento  economico puo' essere integrato da          una  indennita'  commisurata  alla specifica qualificazione          professionale,   tenendo   conto  della  temporaneita'  del          rapporto  e  delle  condizioni  di  mercato  relative  alle          specifiche  competenze  professionali.  Per  il  periodo di          durata   del   contratto,   i   dipendenti   di   pubbliche          amministrazioni   sono   collocati   in  aspettativa  senza          assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.              7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali          di  cui  ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di          responsabilita'   dirigenziale   per   inosservanza   delle          direttive    generali    e   per   i   risultati   negativi          dell'attivita'    amministrativa    e    della    gestione,          disciplinate  dall'art.  21, ovvero nel caso di risoluzione          consensuale  del  contratto  individuale  di cui al comma 2          dell'art. 24.              8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali          di  cui  al  comma  3  possono essere confermati, revocati,          modificati  o rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla          fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per          i  quali non si sia provveduto si intendono confermati fino          alla loro naturale scadenza.              9.  Degli  incarichi  di  cui  ai  commi  3 e 4 e' data          comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei          deputati,  allegando  una scheda relativa ai titoli ed alle          esperienze professionali dei soggetti prescelti.              10.   I   dirigenti   ai  quali  non  sia  affidata  la          titolarita'  di  uffici dirigenziali svolgono, su richiesta          degli  organi  di  vertice  delle  amministrazioni  che  ne          abbiano   interesse,  funzioni  ispettive,  di  consulenza,          studio  e  ricerca  o  altri  incarichi  specifici previsti          dall'ordinamento.  Le  modalita'  per  l'utilizzazione  dei          predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui          all'art. 23, comma 3.              11.  Per  la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per          il   Ministero   degli   affari   esteri   nonche'  per  le          amministrazioni  che  esercitano  competenze  in materia di          difesa  e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,          la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali          differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.              12.  Per  il  personale  di cui all'art. 2, comma 4, il          conferimento   degli  incarichi  di  funzioni  dirigenziali          continuera'   ad   essere  regolato  secondo  i  rispettivi          ordinamenti di settore.".              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17, comma 14 della          legge 15 maggio 1997, n. 127:                "14.   Nel  caso  in  cui  disposizioni  di  legge  o          regolamentari    dispongano   l'utilizzazione   presso   le          amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in          posizione  di  fuori ruolo o di comando, le amministrazioni          di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di          fuori  ruolo  o  di  comando  entro  quindici  giorni dalla          richiesta.".
                           |  
|   |                                 Art. 6         Responsabili degli uffici di diretta collaborazione
    1.  Il  Capo  di  Gabinetto e' nominato fra persone, anche estranee alla  pubblica amministrazione in possesso di capacita' adeguate alle funzioni   da  svolgere,  avuto  riguardo  ai  titoli  professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.  2.  Il  Capo  dell'Ufficio legislativo e' nominato fra i magistrati ordinari,   amministrativi   e  contabili,  avvocati  dello  Stato  e consiglieri    parlamentari,    fra    dirigenti    delle   pubbliche amministrazioni  nonche'  fra docenti universitari, avvocati ed altri operatori  professionali  del  diritto,  anche estranei alla pubblica amministrazione,  in  possesso  di comprovata capacita' ed esperienza nel   campo   della   consulenza  giuridica  e  legislativa  e  della progettazione e produzione normativa.  3.  Il  Capo  dell'Ufficio  stampa  e'  nominato  fra operatori del settore  dell'informazione  o  fra  persone,  anche appartenenti alle pubbliche  amministrazioni,  in  possesso  di  specifica capacita' ed esperienza  nel  campo  dei mezzi e degli strumenti di comunicazione, ivi  compresa  quella  istituzionale,  nonche'  dell'editoria e della comunicazione    informatica,    iscritti    negli    appositi   albi professionali.  4.  Il  Capo  della  Segreteria  ed  il  Segretario particolare del Ministro  sono  scelti  fra  persone  anche  estranee  alla  pubblica amministrazione,  sulla  base  di  un  rapporto fiduciario di diretta collaborazione  con  il  Ministro.  Il  responsabile della Segreteria tecnica   e'   scelto  fra  persone,  anche  estranee  alla  pubblica amministrazione, in possesso di capacita' ed esperienza adeguate alla funzione   da   svolgere  avuto  riguardo  ai  titoli  professionali, culturali  e scientifici e alle esperienze maturate, sulla base di un rapporto fiduciario di diretta collaborazione con il Ministro.  5. I Capi degli uffici di cui ai precedenti commi sono nominati dal Ministro,  per  la  durata  massima del relativo mandato governativo, ferma  restando  la  possibilita' di revoca anticipata per cessazione del  rapporto fiduciario. Al decreto di nomina dei responsabili degli uffici  di  cui  ai commi 1, 2 e 3 e' allegata una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.  6.  Il consigliere diplomatico e' nominato dal Ministro con proprio decreto  e  scelto, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, tra funzionari  appartenenti  alla  carriera  diplomatica, in possesso di comprovata  esperienza  nel  settore delle relazioni internazionali e comunitarie.  7. I componenti del collegio di direzione del Servizio di controllo interno,  di  cui  alla  lettera f) dell'articolo 2, comma 2, possono essere  confermati entro sessanta giorni dal giuramento del Governo o dalla nomina del nuovo Ministro.  |  
|   |                                 Art. 7                        Trattamento economico
    1. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione spetta un trattamento economico omnicomprensivo determinato con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, ed articolato: a) per  il  Capo  di Gabinetto in una voce retributiva di importo non   superiore  a quello massimo del trattamento economico fondamentale   dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati   ai  sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 29   del  1993, e un emolumento accessorio da fissare in un importo non   superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante   ai  dirigenti  di  uffici  dirigenziali  generali  del  Ministero,   aumentata fino al trenta per cento; b) per  il  Capo  dell'Ufficio  legislativo,  il  responsabile  della   Segreteria  tecnica  del Ministro ed il presidente del collegio di   direzione   del   Servizio   di  controllo  interno  in  una  voce   retributiva   di  importo  non  superiore  a  quello  massimo  del   trattamento  economico  fondamentale  dei  dirigenti  preposti  ad   ufficio  dirigenziale  generale  incaricati ai sensi dell'articolo   19,  comma  4,  del  decreto  legislativo  n.  29  del  1993, e un   emolumento  accessorio da fissare in un importo non superiore alla   misura  massima  del trattamento accessorio spettante ai dirigenti   di uffici dirigenziali generali del Ministero; c) per   il   Capo  della  Segreteria  del  Ministro,  il  Segretario   particolare   del   Ministro,   i   Capi   delle   Segreterie  dei   Sottosegretari  di Stato ed i componenti del collegio di direzione   del  Servizio  di  controllo  interno, qualora scelti fra estranei   alle pubbliche amministrazioni, in una voce retributiva di importo   non   superiore   a   quello  massimo  del  trattamento  economico   fondamentale  dei  dirigenti  preposti  ad ufficio dirigenziale di   livello  non  generale, esclusa la retribuzione di posizione, e in   un  emolumento  accessorio determinato in un importo non superiore   alla  misura  massima  del  trattamento  accessorio  spettante  ai   dirigenti   titolari  di  uffici  dirigenziali  non  generali  del   Ministero; d) per  il  Capo  dell'Ufficio  stampa del Ministro in un trattamento   conforme  a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per   i giornalisti con la qualifica di redattore capo.  2.  Per  i dipendenti pubblici il trattamento di cui al comma 1, se piu' favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in  godimento.  Ai  responsabili  degli  uffici  di  cui  al comma 1, dipendenti   da   pubbliche   amministrazioni,   che  optino  per  il mantenimento  del  proprio  trattamento  economico  e' corrisposto un emolumento  accessorio correlato ai compiti di diretta collaborazione nella misura determinata con decreto di concerto con il Ministero del tesoro,  del bilancio e della programmazione economica, in un importo non   superiore   alla  misura  massima  del  trattamento  accessorio spettante   rispettivamente   ai  dirigenti  di  uffici  dirigenziali generali  aumentato  fino al trenta per cento, ai dirigenti di uffici dirigenziali  generali dell'amministrazione ed ai dirigenti di uffici dirigenziali  non  generali.  La  medesima disposizione si applica al presidente  o ai componenti del collegio di direzione del Servizio di controllo  interno, anche se estranei dell'amministrazione, quando il relativo  contratto  prevede  un  impegno  a  tempo  parziale  con il mantenimento, dei propri incarichi esterni e del relativo trattamento economico.  3.  Ai  dirigenti  della  seconda fascia del ruolo unico, assegnati agli   uffici   di   diretta   collaborazione,   e'  corrisposta  una retribuzione  di  posizione in misura equivalente ai valori economici massimi  attribuiti  ai  dirigenti  della stessa fascia del Ministero nonche',   in   attesa   di   specifica   disposizione  contrattuale, un'indennita'    sostitutiva   della   retribuzione   di   risultato, determinata  con  decreto  del  Ministro  su  proposta  del  Capo  di Gabinetto,  di  concerto  con il Ministero del tesoro, del bilancia e della  programmazione economica di importo non superiore al cinquanta per  cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilita'  connesse  all'incarico  attribuito,  della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilita' ad orari disagevoli, della qualita' della prestazione individuale.  4.  Il  trattamento  economico  del personale con contratto a tempo determinato  e  di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa  e'  determinato  dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unita' previsionale  di  base  "Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera  del  Ministro"  dello  stato di previsione della spesa del Ministero.  5.  Al  personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione,  su proposta dei responsabili degli uffici, spetta, a fronte  delle  responsabilita',  degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita'  ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria  dalle  disposizioni  vigenti,  nonche'  delle  conseguenti ulteriori   prestazioni  richieste  dai  predetti  responsabili,  una indennita'  accessoria  di  diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti    retributivi    finalizzati    all'incentivazione    della produttivita' ed al miglioramento dei servizi. In attesa di specifica disposizione  contrattuale,  la misura dell'indennita' e' determinata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993. 
                                         Note all'art. 7:              - Per  il  testo  del  comma 2 dell'art. 14 del decreto          legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda nelle note alle          premesse.              - Per  il  testo  dell'art.  19,  comma  4  del decreto          legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29,  si veda nelle note          all'art. 5.
                           |  
|   |                                 Art. 8               Segreteria dei Sottosegretari di Stato
    1.  I Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato sono scelti dai  Sottosegretari  interessati  anche  tra  estranei alle pubbliche amministrazioni e nominati dal Ministro.  2. A ciascuna Segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre al Capo della  Segreteria,  sono  assegnate,  al  di  fuori  del  contingente complessivo di novantasei unita' di cui all'articolo 5, comma 1, fino ad  un  massimo  di otto unita' di personale, scelte tra i dipendenti del   Ministero   ovvero   fra   i   dipendenti  di  altre  pubbliche amministrazioni,  in posizione di aspettativa, comando o collocamento fuori  ruolo,  o  in altre posizioni analoghe previste dai rispettivi ordinamenti.  |  
|   |                                 Art. 9                      Modalita' della gestione
    1.  La  gestione  degli  stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici   individuali   e  le  indennita'  spettanti  al  personale assegnato agli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, per le spese di viaggio  e  di  rappresentanza  del  Ministro e dei Sottosegretari di Stato,  per  l'acquisto  di  beni  e  servizi  e per ogni altra spesa occorrente  per  le esigenze dei predetti uffici, nonche' la gestione delle   risorse   umane   e  strumentali,  e'  attribuita,  ai  sensi dell'articolo  14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 29 del  1993,  alla  responsabilita'  del  Capo  di  Gabinetto, che puo' delegare  i  relativi  adempimenti  ad  uno  dei  dirigenti assegnati all'Ufficio   di  Gabinetto,  nonche'  avvalersi,  ove  ricorrano  le condizioni  previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997,  n.  279,  degli  uffici  del  Ministero  per la liquidazione e l'erogazione delle spese da imputare ai fondi predetti.  2.  Ai  servizi  di  supporto  a  carattere  generale necessari per l'attivita'  degli  Uffici  di  diretta  collaborazione  provvede  la Direzione   generale  degli  affari  generali  e  del  personale  del Ministero, assegnando unita' di personale ricomprese nelle aree A e B del  contratto collettivo nazionale per il personale del comparto dei Ministeri  per il quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999,  in  numero non superiore al 50% delle unita' addette agli Uffici  di  diretta  collaborazione di cui all'articolo 2. Si applica l'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 
                                         Note all'art. 9:              - Si riporta il testo dell'art. 14, comma 1, lettera b)          del decreto legislativo n. 29 del 1993:                "1.  Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art.          3, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno          entro  dieci  giorni  dalla data di entrata in vigore della          legge  di  bilancio,  anche  sulla  base delle proposte dei          dirigenti di cui all'art. 16:                  a) (omissis);                  b) effettua,  ai  fini dell'adempimento dei compiti          definiti  ai  sensi  della  lettera  a),  l'assegnazione ai          dirigenti  preposti  ai  centri  di  responsabilita'  delle          rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 3,          comma  1,  lettera  c),  del presente decreto, ivi comprese          quelle  di  cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto          1997, n. 279, ad esclusione delle risorse necessarie per il          funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle          variazioni delle assegnazioni con le modalita' previste dal          medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo          altresi'   conto   dei   procedimenti   e   subprocedimenti          attribuiti   ed   adotta   gli   altri   provvedimenti  ivi          previsti.".              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  4  del  decreto          legislativo 7 agosto 1997, n. 279:              "Art. 4 (Gestione unificata delle spese strumentali). -          1.  Al  fine  del  contenimento  dei  costi  e  di  evitare          duplicazioni  di  strutture,  la gestione di talune spese a          carattere    strumentale,   comuni   a   piu'   centri   di          responsabilita'  amministrativa  nell'ambito  dello  stesso          Ministero,  puo'  essere  affidata  ad  un  unico ufficio o          struttura di servizio.              2.  L'individuazione delle spese che sono svolte con le          modalita'  di  cui  al  comma  1,  nonche'  degli  uffici o          strutture di gestione unificata, e' effettuata dal Ministro          competente,   con  proprio  decreto,  di  concerto  con  il          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione          economica.              3.   I   titolari   dei   centri   di   responsabilita'          amministrativa  ai  quali  le  spese  comuni  sono riferite          provvedono  a  quanto  necessario  affinche'  l'ufficio  di          gestione   unificata,   possa   procedere,   anche  in  via          continuativa,  all'esecuzione delle spese e all'imputazione          delle   stesse   all'unita'   previsionale   di  rispettiva          pertinenza.".              - Si   riporta   l'art.   10  del  decreto  legislativo          3 febbraio 1993, n. 29:              "Art.  10  (Partecipazione sindacale). - 1. I contratti          collettivi  nazionali  disciplinano  i rapporti sindacali e          gli  istituti  della  partecipazione  anche con riferimento          agli  atti  interni  di  organizzazione aventi riflessi sul          rapporto di lavoro.".
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    1.  Gli  incarichi  di  cui  al  comma  1  dell'articolo 5, qualora conferiti   a   collaboratori  esterni,  sono  incompatibili  con  lo svolgimento   di   qualsiasi   attivita'  professionale  a  carattere continuativo.  Dello  svolgimento  di  altri incarichi o di attivita' professionali  a carattere non continuativo e' informato il Ministro, che ne autorizza la prosecuzione ovvero l'accettazione.  2.  L'attuazione  del  presente  regolamento  non comporta, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.  3. E' abrogato il decreto del Ministro dei lavori pubblici 26 marzo 1997,  n. 217, recante "Regolamento per l'istituzione del servizio di controllo interno".  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.    Dato a Roma, addi' 6 marzo 2001                               CIAMPI                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei                              Ministri                              Nesi, Ministro dei lavori pubblici                              Visco,   Ministro   del   tesoro,   del                              bilancio    e    della   programmazione                              economica                              Bassanini,  Ministro  per  la  funzione                              pubblica Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2001 Ufficio di controllo sui Ministeri delle infrastrutture e assetto del territorio, registro n. 2, foglio n. 260 Registrato  a  seguito della deliberazione della sezione di controllo in data 31 maggio 2001, con esclusione dell'art. 4, comma 2  |  
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