| Gazzetta n. 147 del 27 giugno 2001 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  
| DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 2001, n. 244 |  
| Regolamento    recante   disciplina   delle   procedure   istruttorie dell'Autorita'   per   l'energia   elettrica   e   il  gas,  a  norma dell'articolo  2, comma 24, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481. |  
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                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
    Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;  Visto  l'articolo  2, comma 24, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481;  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 marzo 2001;  Sentita l'Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita' nei settori dell'energia e del gas;  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 2001;  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;                              E m a n a                      il seguente regolamento:                               Art. 1.                             Definizioni  1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:    a) Legge, la legge 14 novembre 1995, n. 481;    b) Autorita',  l'Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'  nel  settore dell'energia elettrica e del gas istituita dal comma 1, dell'articolo 2 della legge;    c) Collegio, il presidente e i membri dell'Autorita';    d) Uffici,  le  unita'  organizzative previste dal regolamento di cui   al   comma   28   dell'articolo  2  della  legge  e  successive modificazioni e integrazioni;    e) Provvedimenti   individuali,   gli   atti  e  i  provvedimenti amministrativi aventi destinatari determinati;    f) Bollettino,  il  bollettino di cui al comma 26 dell'articolo 2 della legge;    g) Utenti,   i   destinatari   di   un  servizio  di  produzione, importazione,   esportazione,  trasmissione,  trasporto,  stoccaggio, distribuzione  e  vendita di energia elettrica o di gas, ovvero delle connesse prestazioni;    h) Consumatori,  gli utenti finali di un servizio di fornitura di energia  elettrica  o  di  gas, ovvero delle connesse prestazioni, in particolare sulla base di contratti per adesione;    i) Esercenti,  i  soggetti  che  producono, importano, esportano, trasmettono,  trasportano, stoccano, distribuiscono o vendono energia elettrica o gas ovvero altri servizi connessi;    j) Associazioni   di   utenti   o   consumatori,  ogni  forma  di organizzazione  di  utenti  o  consumatori  in possesso dei requisiti fissati  dall'Autorita'  con  il  regolamento  di  cui  al  comma  23 dell'articolo 2 della legge. 
                                                                 Avvertenza:              Il  testo  delle  note  qui pubblicate e' stato redatto          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi          dell'art.  10,  comma  3 del testo unico delle disposizioni          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.          Nota al titolo:              - Il  testo  dell'art.  2,  comma  24, lettera a) della          legge  14 novembre  1995, n. 481, e' riportato in note alle          premesse.          Note alle premesse:              - L'art. 87, quinto comma della Costituzione conferisce          al  Presidente  della Repubblica il potere di promuovere le          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i          regolamenti.              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17, comma 1, legge          23 agosto 1988, n. 400:              "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta          giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti          per disciplinare:                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza          regionale;                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si          tratti di materie comunque riservate alla legge;                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate          dalla legge;                e) [l'organizzazione  del  lavoro  ed  i  rapporti di          lavoro   dei  pubblici  dipendenti  in  base  agli  accordi          sindacali]".              - Si  riporta  il  testo dell'art. 2, comma 24, lettera          a), legge 14 novembre 1995, n. 481:              "24.  Entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in          vigore  della  presente  legge,  con uno o piu' regolamenti          emanati  ai  sensi  dell'art.  17,  comma  1,  della  legge          23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:                a) le  procedure relative alle attivita' svolte dalle          Autorita'  idonee  a  garantire  agli  interessati la piena          conoscenza  degli  atti  istruttori, il contraddittorio, in          forma scritta e orale, e la verbalizzazione;".          Note all'art. 1:              - La legge 14 novembre 1995, n. 481 reca: "Norme per la          concorrenza  e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica          utilita'.  Istituzione  delle  Autorita' di regolazione dei          servizi di pubblica utilita'".              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, della legge          n. 481/1995:              "1.  Sono  istituite  le  Autorita'  di  regolazione di          servizi  di pubblica utilita', competenti, rispettivamente,          per l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicaziom.          Tenuto  conto  del  quadro  complessivo  del  sistema delle          comunicazioni,   all'Autorita'   per  le  telecomunicazioni          potranno  essere  attribuite competenze su altri aspetti di          tale sistema".              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  2, comma 28, della          legge n. 481/1995:              "28.   Ciascuna   Autorita',  con  propri  regolamenti,          definisce,  entro  trenta giorni dalla sua costituzione, le          norme    concernenti    l'organizzazione   interna   e   il          funzionamento,  la  pianta organica del personale di ruolo,          che  non  puo'  eccedere  le  ottanta unita', l'ordinamento          delle  carriere,  nonche',  in  base ai criteri fissati dal          contratto  collettivo  di  lavoro in vigore per l'Autorita'          garante  della  concorrenza  e  del  mercato e tenuto conto          delle  specifiche  esigenze  funzionali e organizzative, il          trattamento  giuridico  ed  economico  del  personale. Alle          Autorita'  non  si  applicano  le  disposizioni  di  cui al          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive          modificazioni  fatto salvo quanto previsto dal comma 10 del          presesente articolo".              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  2, comma 26, della          legge n. 481/1995:              "26.  La  pubblicita'  di  atti  e  procedimenti  delle          Autorita'   e'  assicurata  anche  attraverso  un  apposito          bollettino  pubblicato  dalla  Presidenza del Consiglio dei          Ministri".              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  2, comma 23, della          legge n. 481/1995:              "23.  Le  Autorita' disciplinano, ai sensi del capo III          della legge 7 agosto 1990, n. 241, con proprio regolamento,          da  adottare  entro  novanta  giorni  dall'avvenuta nomina,          audizioni  periodiche  delle  formazioni  associative nelle          quali  i  consumatori  e  gli utenti siano organizzati. Nel          medesimo  regolamento  sono altresi' disciplinati audizioni          periodiche    delle   associazioni   ambientaliste,   delle          associazioni  sindacali delle imprese e dei lavoratori e lo          svolgimento di rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti          e sull'efficacia dei sevizi".
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|   |                                 Art. 2.                       Ambito di applicazione  1.  Il  presente  regolamento  disciplina  i  procedimenti  diretti all'adozione  di  provvedimenti individuali o all'esercizio di poteri conoscitivi  al  fine  di  garantire  la  piena conoscenza degli atti istruttori,  il  contraddittorio,  in  forma  scritta  e  orale, e la verbalizzazione.  Con  riferimento  alla  medesima materia, per tutto quanto  non  specificamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241.  2.  L'Autorita',  qualora  lo ritenga opportuno, definisce forme di introduzione  delle  istanze  dei  soggetti  portatori  di  interessi pubblici   e  privati  nei  procedimenti  di  formazione  degli  atti normativi o degli atti a contenuto generale. 
                                         Nota all'art. 2:              - La  legge 7 agosto 1990, n. 241 reca: "Nuove norme in          materia  di  procedimento  amministrativo  e  di diritto di          accesso ai documenti amministrativi".
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|   |                                 Art. 3.                       Impulso al procedimento  1.  L'Autorita'  esercita  d'ufficio  le  competenze previste dalla legge.  2. Gli utenti, anche se esercenti, i consumatori, e le associazioni di  utenti  o  consumatori, che intendono avvalersi della facolta' di cui all'articolo 2, comma 12, lettera m), della legge, presentano per iscritto  il reclamo, l'istanza o la segnalazione all'Autorita', dopo che   l'esercente   interessato   ha   risposto   allo   stesso  atto preventivamente  proposto  nei  suoi  confronti  o, comunque, decorsi almeno  venti giorni lavorativi dalla comunicazione del predetto atto all'esercente medesimo. La comunicazione a quest'ultimo e' effettuata direttamente ai suoi uffici, che ne rilasciano ricevuta, o a mezzo di raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  telegramma con avviso di ricevimento,  telex,  telefax  con  domanda  di  conferma  scritta di ricevimento, posta elettronica o altro mezzo idoneo al raggiungimento dello   stesso   risultato.  Il  termine  di  trenta  giorni  per  la presentazione   del   reclamo,   dell'istanza  o  della  segnalazione all'Autorita'  decorre  dalla  data  della  ricevuta o dell'avviso di ricevimento.    L'atto   puo'   essere   presentato   contestualmente all'esercente  e all'Autorita' nel caso si riferisca a situazioni che possano cagionare pericolo di danni gravi e irreparabili.  3.  Gli  atti  di  cui  al  comma  2 sono redatti in conformita' ai modelli  approvati  dall'Autorita'  e  contengono  almeno  i seguenti elementi:    a) nome,  cognome,  denominazione  o  ragione sociale, residenza, domicilio o sede dell'istante;    b) indicazione  della sussistenza dei requisiti di legittimazione di   cui   all'articolo   1,   lettera   j),   quando   l'istante  e' un'associazione;    c) indicazione  dell'esercente  e  del  contratto  cui  l'atto si riferisce;    d) descrizione  dell'irregolarita'  lamentata  con  gli eventuali elementi di prova;    e) ragione   che   eventualmente   giustifica   la  presentazione all'Autorita' contestualmente alla presentazione all'esercente.  4.  All'atto  di  cui al comma 2 e' allegata copia della ricevuta o dell'avviso  di  ricevimento  o  della  risposta dell'esercente. Sono allegate,  altresi',  l'eventuale  documentazione  atta  a comprovare l'irregolarita' e la copia del contratto o di altra documentazione ad esso relativa.  5.  L'Autorita', qualora lo ritenga utile, puo' invitare gli autori dell'atto  di  cui  al comma 2 e gli esercenti interessati ad esporre oralmente  la  propria  posizione.  Delle  dichiarazioni  e'  redatto verbale.  6.  Quando l'atto di cui al comma 2 e' irregolare o incompleto, gli uffici  ne  danno  comunicazione  all'istante  entro quindici giorni, specificandone   le   ragioni   ed   assegnando  un  termine  per  la regolarizzazione o il completamento.  7.  Se l'atto di cui al comma 2 risulta manifestamente infondato o, comunque,  non  diretto  a  dare  impulso ad interventi di competenza dell'Autorita',  ovvero  se  non  e'  rispettato  il  termine  per la regolarizzazione  o  il  completamento  o se l'istanza e' stata nelle more  soddisfatta  dall'esercente, ne viene disposta l'archiviazione. Di  quest'ultima  e'  data  comunicazione  ai  soggetti  direttamente interessati.  |  
|   |                                 Art. 4.                       Avvio del procedimento  1.  Il  collegio quando ravvisa, sulla base degli elementi raccolti dagli  uffici, eventualmente a seguito degli atti di cui all'articolo 3, gli estremi di un possibile intervento da parte dell'Autorita' per l'esercizio  delle  competenze  alla  stessa  affidate  dalla  legge, delibera    l'avvio   del   procedimento   volto   all'adozione   del provvedimento di propria competenza.  2.  La  decisione  di  avvio  del  procedimento indica gli elementi essenziali   gia'   acquisiti,   il  responsabile  del  procedimento, l'ufficio  presso  il  quale  puo'  prendersi  visione degli atti del procedimento,  il termine entro cui puo' essere richiesta l'audizione finale  di cui al comma 5 dell'articolo 10, il termine di conclusione del procedimento.  3. La decisione di avvio del procedimento e' comunicata ai soggetti diretti  destinatari  del  provvedimento adottabile a conclusione del procedimento  ed agli altri soggetti che hanno presentato gli atti di cui  all'articolo  3,  contenenti  elementi utili all'istruttoria, ed hanno  un  interesse  diretto,  immediato  e  attuale  all'esito  del procedimento.  4.  Dell'avvio  del  procedimento e' data, altresi', notizia con la pubblicazione   della   decisione  sul  bollettino  o  attraverso  le ulteriori  modalita'  anche  telematiche, definite dall'Autorita' con proprio regolamento.  |  
|   |                                 Art. 5.                   Partecipazione al procedimento  1. Possono partecipare al procedimento:    a) i  soggetti ai quali e' stata comunicata la decisione di avvio del procedimento;    b) i  soggetti  portatori  di interessi pubblici o privati, anche costituiti   in   associazioni  o  comitati  cui  possa  derivare  un pregiudizio  diretto,  immediato  e  attuale dai fatti per i quali e' stato  avviato il procedimento o dai provvedimenti che possono essere adottati all'esito di quest'ultimo.  2.  I  soggetti  di  cui  al comma 1, se non gia' destinatari della comunicazione   di   avvio  del  procedimento,  possono  chiedere  di intervenire  nel  procedimento.  Detta  facolta' e' esercitata con la presentazione  all'Autorita', entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avvio  del  procedimento,  di  una richiesta scritta, contenente almeno gli elementi di seguito indicati:    a) nome,   cognome,   denominazione   o  ragione  sociale,  sede, residenza o domicilio del richiedente;    b) procedimento nel quale si intende intervenire;    c) interesse a base dell'intervento.  3. I soggetti che partecipano al procedimento possono:    a) presentare memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri;    b) accedere ai documenti inerenti il procedimento;    c) essere  sentiti  in  un'audizione  precedente  la  discussione finale avanti il Collegio.  |  
|   |                                 Art. 6.                        Attivita' istruttorie  1.  A  norma del comma 22 dell'articolo 2 della legge, le pubbliche amministrazioni  e  le imprese sono tenute a fornire all'Autorita' le notizie  e  le  informazioni  da  questa  richiesta  ed  a  prestarle collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni.  2. Alle attivita' istruttorie di cui al comma precedente provvedono gli  uffici,  escluse  quelle  espressamente affidate al collegio con deliberazione dell'Autorita'.  3. Possono essere acquisiti al singolo procedimento individuale gli elementi  risultanti  dalle  audizioni  periodiche  disciplinate  con regolamento  dell'Autorita'  a norma dell'articolo 2, comma 23, della legge.  Su  tali  elementi  i  soggetti  intervenuti nel procedimento medesimo   possono   presentare   memorie  e  controdedurre  a  norma dell'articolo 5, comma 3. 
                                         Note all'art. 6:              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  2, comma 22, della          legge 14 novembre 1995, n. 481:              "22.  Le  pubbliche  amministrazioni  e le imprese sono          tenute   a  fornire  alle  Autorita',  oltre  a  notizie  e          informazioni,  la  collaborazione  per  l'adempimento delle          loro funzioni".              - Per  il  testo  dell'art.  2,  comma  23, della legge          14 novembre 1995, n. 481, vedasi note all'art. 1.
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|   |                                 Art. 7.                Richieste di informazioni e documenti  1.  Fermo  restando quanto previsto all'articolo 2, comma 22, della legge, i provvedimenti aventi ad oggetto la richiesta di informazioni e   di   esibizione  di  documenti  adottati  dal  Collegio  a  norma dell'articolo  2, comma 12, lettera g), e comma 20, lettera a), della legge, sono comunicati con le modalita' di cui all'articolo 11. Dette richieste indicano:    a) i fatti e le circostanze sui quali si chiedono i chiarimenti;    b) la finalita' della richiesta;    c) il  termine entro il quale deve pervenire la risposta o essere esibito  il  documento  richiesto, termine che deve essere congruo in relazione  all'urgenza  del caso ed alla natura, quantita' e qualita' delle informazioni richieste e deve tenere conto del tempo necessario per predisporle;    d) le  modalita'  di trasmissione delle informazioni e la persona cui  possono  essere esibiti i documenti o comunicate le informazioni richieste;    e) le  sanzioni  applicabili  in  caso  di  rifiuto,  omissione o ritardo,  senza  giustificato  motivo,  di fornire le informazioni od esibire   i  documenti  richiesti,  ovvero  nel  caso  siano  fornite informazioni o esibiti documenti non veritieri.  2.  I  documenti, dei quali e' richiesta l'esibizione, sono forniti in  originale  o  copia attestata conforme all'originale da parte del titolare o legale rappresentante dell'impresa.  3.  Le  richieste  di  informazioni  o  di  esibizione di documenti possono  essere  formulate  anche oralmente, nel corso di audizioni o ispezioni,  rendendo note all'interessato e verbalizzando le medesime indicazioni  previste  dal  comma  1.  Dell'esibizione di documenti e delle informazioni fornite oralmente e' redatto processo verbale, con le  modalita'  di  cui all'articolo 11. Nel caso di risposta orale ed immediata  o  di  esibizione  immediata  di  documenti,  gli elementi forniti possono essere integrati nel termine a tale scopo fornito.  4.  L'obbligo  di  fornire le informazioni e di esibire i documenti richiesti  grava  sui titolari dell'impresa, o loro rappresentanti, o su   coloro   che,   per   legge  o  per  statuto,  hanno  la  legale rappresentanza degli enti destinatari della richiesta. 
                                         Note all'art. 7:              - Per  il  testo  dell'art.  2,  comma  22, della legge          14 novembre 1995, n. 481, vedasi note all'art. 6.              - Si  riporta  il  testo dell'art. 2, comma 12, lettera          g), della legge 14 novembre 1995, n. 481:              "12.  Ciascuna Autorita' nel perseguire le finalita' di          cui all'art. 1 svolge le seguenti funzioni:                a)-f) (omissis);                g) controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di          ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione          e  delle  notizie  utili,  determinando  altresi' i casi di          indennizzo  automatico  da  parte del soggetto esercente il          servizio nei confronti dell'utente ove il medesimo soggetto          non  rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio          con  livelli  qualitativi  inferiori a quelli stabiliti nel          regolamento  di  servizio di cui al comma 37, nel contratto          di programma ovvero ai sensi della lettera h);".              - Si  riporta  il  testo dell'art. 2, comma 20, lettera          a), della legge 14 novembre 1995, n. 481:              "20.   Per   lo  svolgimento  delle  proprie  funzioni;          ciascuna Autorita':                a) richiede,   ai  soggetti  esercenti  il  servizio,          informazioni e documenti sulle loro attivita';".
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|   |                                 Art. 8.                        Accessi ed ispezioni  1.  Fermo  restando quanto previsto all'articolo 2, comma 22, della legge  il  Collegio puo' disporre, a norma dell'articolo 2, comma 12, lettera  g), accessi ed ispezioni necessari ad accertare le modalita' di  svolgimento  dei servizi rientranti nella propria competenza ed a verificare  l'adempimento  degli  obblighi  dei  soggetti esercenti i servizi  medesimi.  Nei  confronti delle amministrazioni pubbliche e' richiesta, preventivamente, l'esibizione degli atti.  2. I funzionari dell'Autorita', incaricati di procedere all'accesso o  all'ispezione,  vi  procedono  previa  presentazione  di  copia di decisione  del  collegio di cui al comma precedente, nella quale sono precisati   l'oggetto  dell'accertamento,  le  sanzioni  in  caso  di rifiuto,  omissione  o ritardo, senza giustificato motivo, di fornire informazioni  o di esibire documenti richiesti nel corso dell'accesso o    dell'ispezione,   o   di   accedere   alle   richieste   fondate sull'effettuazione  dei  controlli,  nonche'  nel  caso  in cui siano fornite informazioni od esibiti documenti non veritieri.  3.  In  ogni  caso, non costituisce giustificato motivo ai fini del comma 2, l'opposizione alla richiesta di:    a) vincoli di riservatezza o di competenza imposti da regolamenti aziendali o da prescrizioni interne;    b) esigenze  di  autotutela  dal  rischio  di  sanzioni fiscali o amministrative;    c) esigenze  di tutela del segreto industriale o aziendale, salvo che l'Autorita' riconosca determinate esigenze segnalate al riguardo.  4. I funzionari incaricati di procedere all'accesso o all'ispezione hanno il potere di:    a) accedere  a  tutti  i locali, terreni e mezzi di trasporto del soggetto  nei cui confronti si svolge l'ispezione, con esclusione dei luoghi  di residenza o di domicilio, estranei all'attivita' aziendale oggetto di indagine;    b) acquisire  e  controllare  i  documenti  reperiti  estraendone copia;    c) richiedere informazioni orali.  5.  Nel corso dell'accesso o dell'ispezione, i soggetti interessati possono  farsi  assistere da consulenti di propria fiducia, senza che tale facolta' comporti la sospensione dell'accesso o dell'ispezione.  6.  Dell'attivita' svolta, delle dichiarazioni rese e dei documenti acquisiti, e' redatto processo verbale. 
                                         Note all'art. 8:              - Per  il  testo  dell'art.  2,  comma  22, della legge          14 novembre 1995, n. 481, vedasi note all'art. 6.              - Pe ril testo dell'art. 2, comma 12, lettera g), della          legge 14 novembre 1995, n. 481, vedasi note all'art. 7.
                           |  
|   |                                 Art. 9.                        Perizie e consulenze  1.  Il  Collegio  puo'  disporre  perizie  o consulenze in ordine a qualsiasi   elemento   rilevante   ai   fini   del   procedimento   e particolarmente  con  riferimento all'accertamento della qualita' dei servizi resi all'utenza.  2. Il provvedimento che dispone la perizia o la consulenza, nonche' i risultati di queste ultime, sono comunicati, ai fini dell'esercizio delle  facolta' di cui all'articolo 5, comma 3, ai soggetti che hanno diritto di intervenire nel procedimento.  3.  I  soggetti di cui al comma 2 possono, dandone comunicazione al responsabile  del  procedimento, nominare un loro consulente tecnico, che   puo'   assistere   alle  operazioni  e  presentare  le  proprie osservazioni entro dieci giorni dalla comunicazione dei risultati.  |  
|   |                                Art. 10.                              Audizioni  1.  Il responsabile del procedimento puo' disporre audizioni di chi e'  intervenuto  nel  procedimento  o puo' intervenirvi, nel rispetto delle esigenze di riservatezza delle imprese.  2.  All'audizione possono intervenire i componenti il Collegio, che in  tal caso ne assumono la presidenza; in caso diverso, le audizioni sono  presiedute  dal  responsabile  del procedimento, in caso di sua assenza  o  impedimento,  da  altro funzionario dell'Autorita' a cio' incaricato dal responsabile dell'area o del servizio competente.  3.  Possono  partecipare all'audizione i soggetti ai quali e' stata comunicata la decisione di avvio del procedimento e gli intervenienti nel   procedimento,   salvo   che   sussistano   ragioni   di  tutela dell'interesse commerciale delle imprese. Possono essere disposte, in quest'ultimo caso, audizioni separate.  4.  I  soggetti  che ne hanno titolo possono partecipare in persona del  proprio  legale  rappresentante  oppure  di procuratore speciale munito   di   apposita  documentazione  che  comprovi  il  potere  di rappresentanza.   Essi  possono  farsi  assistere  da  consulenti  di fiducia,   senza   che  l'esercizio  di  tale  facolta'  comporti  la sospensione dell'audizione.  5.   I   soggetti   che   intendono   chiedere  di  essere  sentiti nell'audizione  finale,  di cui al comma 3, lettera c), dell'articolo 5,  devono  farne  domanda entro trenta giorni dalla comunicazione di avvio  del  procedimento.  L'audizione  finale  ha  luogo  avanti  al Collegio  nel giorno che e' comunicato ai richiedenti ed a coloro che hanno titolo ad intervenirvi.  6.   Delle   audizioni   e'   redatto   processo  verbale  a  norma dell'articolo  12  e  puo'  essere  disposta,  da  chi  ne  assume la presidenza,   la   registrazione   magnetica.  Copia  del  verbale  e dell'eventuale registrazione e' acquisita agli atti.  |  
|   |                                Art. 11.                            Comunicazioni  1. Le comunicazioni previste dal presente decreto sono effettuate a mano,  con  rilascio  di  ricevuta, mediante lettera raccomandata con avviso  di  ricevimento, telegramma con avviso di ricevimento, telex, telefax  con  domanda  di  conferma  scritta  di  ricevimento,  posta elettronica  o  altro  mezzo  idoneo  al  raggiungimento dello stesso risultato.  2.  La  disposizione  di  cui  al  comma  1,  si applica anche alla trasmissione  di  documenti  da  parte  dell'Autorita',  nonche' alla trasmissione  all'Autorita'  di  documenti  e richieste nel corso del procedimento.  3. Ai soggetti intervenienti nel procedimento le comunicazioni sono effettuate  nel  recapito  da questi soggetti indicato; all'esercente del  servizio,  la  comunicazione  e'  effettuata  nell'ultima  sede, residenza  o  domicilio conosciuti o comunque risultanti dai pubblici registri.  4. Nel caso in cui, per il rilevante numero di destinatari o per la difficolta'  del loro reperimento, la comunicazione personale risulti impossibile  o  particolarmente  gravosa,  puo' procedersi a mezzo di pubblicazione  dell'avviso  nella  Gazzetta Ufficiale e in almeno due quotidiani  a  diffusione nazionale; in tale caso la comunicazione e' effettuata,  se  possibile, anche ad almeno due soggetti direttamente individuabili.  |  
|   |                                Art. 12.                           Verbalizzazioni  1.  Ai fini delle verbalizzazioni previste dal presente regolamento il  verbale consiste in un resoconto sintetico redatto da chi procede all'operazione;  nelle  audizioni  vi  provvede  il  designato da chi presiede   l'audizione   medesima.  Nel  verbale  sono  riportate  le operazioni  compiute  e  le  dichiarazioni  espresse  nel corso delle medesime  da  parte  di chi vi assiste. Il verbale e' sottoscritto da chi  procede  all'operazione  e  dai soggetti intervenuti. In caso di impossibilita' o di rifiuto a sottoscrivere, ne e' fatta menzione con l'indicazione del motivo. Copia del verbale e' rilasciata, a domanda, agli intervenuti.  |  
|   |                                Art. 13.                          Segreto d'ufficio  1. A norma dell'articolo 2, comma 10, della legge, i componenti e i funzionari  dell'Autorita',  nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio.  2.  Le  informazioni  raccolte  in  applicazione  della legge e del presente  regolamento possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per  il  quale  sono  state  richieste,  fatti  salvi gli obblighi di denuncia, segnalazione e collaborazione previsti dalla legge.  3.  Le  disposizioni dei commi 1 e 2, non ostano alla pubblicazione da  parte  dell'Autorita',  o  previa autorizzazione della stessa, di informazioni di carattere generale e di studi nei quali non compaiono indicazioni tali da individuare i soggetti interessati. 
                                         Nota all'art. 13:              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  2, comma 10, della          legge 14 novembre 1995, n. 48:              "10.  I  componenti  e  i  funzionari  delle Autorita',          nell'esercizio  delle  funzioni,  sono pubblici ufficiali e          sono  tenuti  al  segreto d'ufficio. Fatta salva la riserva          all'organo  collegiale  di  adottare  i provvedimenti nelle          materie   di   cui   al   comma   12,   per   garantire  la          responsabilita'   e  l'autonomia  nello  svolgimento  delle          procedure  istruttorie, ai sensi della legge 7 agosto 1990,          n.   241,   e   successive  modificazioni,  e  del  decreto          legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29,   e  successive          modificazioni,   si   applicano   i   principi  riguardanti          l'individuazione   e   le  funzioni  del  responsabile  del          procedimento,  nonche' quelli relativi alla distinzione tra          funzioni  di  indirizzo e controllo, attribuite agli organi          di  vertice,  e  quelli concernenti le funzioni di gestione          attribuite ai dirigenti".
                           |  
|   |                                Art. 14.                        Accesso ai documenti  1.  I  soggetti  di  cui  all'articolo 5, comma 1, hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento.  2.  Se  i  documenti contengono informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario, relative a persone ed  imprese, il diritto di accesso e' esercitato nei limiti di quanto necessario ad assicurare il contraddittorio.  3.  I  documenti  che  contengono  segreti  di  impresa  aziendali, commerciali,   industriali,  sono  sottratti  all'accesso.  Se  detti documenti  forniscono la prova di un'infrazione o di un inadempimento o   elementi   di   difesa,   gli  uffici  ne  consentono  l'accesso, limitatamente a detti elementi.  4.  Nel  consentire  l'accesso  nei casi di cui ai commi 2 e 3, nel rispetto   dei  principi  in  essi  contenuti,  il  responsabile  del procedimento  assicura  il  contraddittorio  con il soggetto titolare dell'interesse  alla riservatezza e adotta i necessari accorgimenti a tutela dell'interesse della riservatezza di persone e imprese.  5.  Sono  sottratti  all'accesso  le note, le proposte e ogni altra elaborazione   degli   uffici  con  funzione  di  mero  studio  e  di preparazione del contenuto di atti.  6.  Possono  essere  sottratti  all'accesso, in tutto o in parte, i verbali  delle  adunanze  del Collegio, a tutela dell'indipendenza di quest'ultimo e dell'interesse alla riservatezza di persone e imprese, nonche'  i  documenti  inerenti  ai  rapporti  tra  l'Autorita'  e le istituzioni  dell'Unione  europea, gli altri Stati, le organizzazioni internazionali  e  le  pubbliche  amministrazioni,  dei quali non sia stata da detti enti autorizzata la divulgazione.  7.  I  soggetti  che  intendono  salvaguardare la riservatezza o la segretezza   delle   informazioni   fornite   all'Autorita',   devono presentare agli uffici un'apposita richiesta contenente l'indicazione dei  documenti  o  delle  parti di documenti dei quali si richiede la sottrazione all'accesso, specificandone i motivi.  8.  Nel  caso di comunicazioni, informazioni o richieste presentate in  forma  singola o congiunta da una o piu' imprese, le informazioni coperte  da  segreti  di impresa aziendali, commerciali, industriali, possono essere presentate separatamente in allegato. Analoghe cautele possono essere richieste dalle imprese con riferimento alle eventuali audizioni congiunte ed alle verbalizzazioni.  9.  Il  responsabile del procedimento, se non ritiene sussistenti i motivi  di  riservatezza  o  segretezza addotti, ne da' comunicazione agli interessati con provvedimento motivato.  10.  Il responsabile del procedimento puo' disporre il differimento dell'accesso  al  fine  di  tutelare  la  riservatezza  di  persone e imprese,  fino  a  quando  sussiste  tale  interesse  o fino a quando dell'atto  cui  l'accesso  si  riferisce e' accertata la rilevanza ai fini  della  prova  delle  infrazioni  o  inadempienze contestate. Il differimento  puo'  essere  disposto,  in  ogni  caso,  non  oltre la comunicazione  delle  risultanze  istruttorie di cui all'articolo 16, comma 1.  11.  Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta e motivata,  su  cui  il  responsabile  del procedimento provvede entro trenta giorni, informandone il Collegio.  12.   Il  Collegio  determina,  con  deliberazione  pubblicata  nel bollettino, le generali modalita' di esercizio del diritto di accesso ed i costi di riproduzione degli atti.  |  
|   |                                Art. 15.                  Pareri e proposte dell'Autorita'  1.   I   pareri  dell'Autorita',  nell'ambito  di  procedimenti  di competenza  di  altre  amministrazioni,  sono  resi  sulla base degli elementi  forniti  dal richiedente oppure, ove necessario, sulla base degli  elementi  acquisiti  con  gli  atti  istruttori  previsti  dal presente  regolamento. In quest'ultimo caso si applicano le norme del regolamento specificamente riguardanti l'atto istruttorio compiuto. 
                                         Nota all'art. 15:              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  2, comma 25, della          legge 14 novembre 1995, n. 481:              "25. I ricorsi avverso gli atti e i provvedimenti delle          Autorita'   rientrano  nella  giurisdizione  esclusiva  del          giudice  amministrativo e sono proposti avanti il tribunale          amministrativo regionale ove ha sede l'Autorita'.".
                           |  
|   |                                Art. 16.  Conclusione dell'istruttoria e adozione del provvedimento finale  1.  L'Autorita'  comunica, con anticipo di almeno quindici giorni e tenuto   conto  del  termine  di  conclusione  del  procedimento,  le risultanze  istruttorie  e  la  data  di conclusione del procedimento medesimo.  2.  La  comunicazione di cui al comma 1, puo' essere effettuata con le  modalita' di cui all'articolo 4, comma 4, nel caso in cui, per il rilevante  numero dei destinatari, la comunicazione personale risulti impossibile o eccessivamente gravosa.  3.  I  soggetti  intervenienti  nel procedimento possono presentare memorie  scritte e documenti fino a quindici giorni prima del termine di conclusione dell'istruttoria e possono chiedere l'audizione finale di   cui   all'articolo  10,  comma  5,  entro  cinque  giorni  dalla comunicazione di cui al comma 1.  4.  Scaduto il termine di conclusione dell'istruttoria, il Collegio adotta il provvedimento finale.  5.   Il   responsabile   del   procedimento  comunica  ai  soggetti intervenuti   nel  procedimento  il  provvedimento  finale,  che  e', altresi', pubblicato nel bollettino entro venti giorni dall'adozione.  6.   Il   provvedimento   conclusivo   del   procedimento  contiene l'indicazione del termine per ricorrere e dell'autorita' cui proporre il ricorso, a norma dell'articolo 2, comma 25, della legge.  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.    Dato a Roma, addi' 9 maggio 2001                               CIAMPI                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei                              Ministri Visto, il Guardasigilli: Fassino  Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2001  Ministeri istituzionali, registro n. 8 Presidenza del Consiglio dei  Ministri, foglio n. 33  |  
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